RESOCONTO STENOGRAFICO n. 26



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XVI LEGISLATURA Giunte e Commissioni RESOCONTO STENOGRAFICO n. 26 7ª COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE 106ª seduta (2ª pomeridiana): martedì 19 maggio 2009 Presidenza del presidente POSSA DI 0378 TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

2 INDICE DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE (1006) Vittoria FRANCO ed altri. Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d apprendimento (1036) ASCIUTTI ed altri. Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d apprendimento (Discussione congiunta e approvazione) PRESIDENTE... Pag. 3, 4, 5 ASCIUTTI (PdL)... 4 FRANCO Vittoria (PD), relatrice... 3 * GARAVAGLIA Mariapia (PD)... 4 PITTONI (LNP)... 5 * RUSCONI (PD)... 4 ALLEGATO (contiene i testi di seduta)... 7 N.B. L asterisco accanto al nome riportato nell indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA- Movimento per l Autonomia: Misto-MPA.

3 Interviene il sottosegretario di Stato per l istruzione, l università e la ricerca Pizza. I lavori hanno inizio alle ore 16. DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE (1006) Vittoria FRANCO ed altri. Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d apprendimento (1036) ASCIUTTI ed altri. Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d apprendimento (Discussione congiunta e approvazione) PRESIDENTE. L ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1006 e 1036. Come i colleghi ricordano, i disegni di legge sono stati già esaminati in sede referente dalla nostra Commissione che ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. La richiesta è stata accolta dal Presidente del Senato e quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede. Propongo di dare per acquisite tutte le precedenti fasi procedurali già svolte in sede referente, compresa l acquisizione dei pareri, e di assumere quale testo base il testo unificato predisposto dalla relatrice, senatrice Franco, come modificato in sede referente. Propongo inoltre di rinunciare alla fissazione di un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. FRANCO Vittoria, relatrice. Signor Presidente, esprimo particolare apprezzamento sulle proposte che ha rivolto alla Commissione. Nel corso dell esame in sede referente è stato infatti svolto un ampio dibattito, cui hanno partecipato molti colleghi, nel corso del quale sono stati esaminati anche i dettagli delle situazioni. Sono, inoltre, stati discussi gli emendamenti poi approvati con ampia condivisione da parte di tutta la Commissione, quindi concordo con lei sull opportunità di dare per acquisito l intero dibattito. Concordo inoltre sulla proposta di rinunciare alla presentazione di nuovi emendamenti. Propongo invece di accelerare i tempi per dar modo alla Camera dei deputati di esaminare ed approvare il provvedimento in tempi brevi, affinché le famiglie e gli studenti che attendono con ansia questa legge possano finalmente disporre di una normativa tesa a far compiere davvero un passo in avanti alle persone, ai bambini, ai ragazzi che soffrono di questi disturbi.

4 GARAVAGLIA Mariapia (PD). Signor Presidente, intervengo per segnalare una grave dimenticanza. Come ricorderà, a conclusione di un ampia discussione nel merito sui contenuti, sulla qualità dei rapporti tra scuola e famiglia, sul tempo dedicato al lavoro e sul tempo libero avevamo convenuto, dopo aver parlato dell apprendimento dei ragazzi dislessici, di presentare un ordine del giorno comune relativo alla qualità del tempo scuola. Proprio in riferimento a ciò, avevo suggerito al collega, senatore Ceruti, di effettuare alcune verifiche affinché l ordine del giorno presentato fosse corretto dal punto di vista pedagogico e scientifico. Purtroppo, mi accorgo ora che il senatore Ceruti non è presente e non sapendo prima che non avrebbe partecipato ai nostri lavori non ho neanche pensato di farmi consegnare il testo. Certamente concordo sulla necessità di una rapida conclusione dell iter, ma devo esprimere il mio rammarico per il fatto che la Commissione non sia riuscita ad elaborare un atto di indirizzo in merito alla qualità del tempo scuola. PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli articoli nel testo unificato proposto dalla relatrice, modificato in sede referente. RUSCONI (PD). L approvazione del testo unificato proposto dalla relatrice, come modificato in sede referente, ritengo abbia una portata storica. Spesso in politica l aggettivo «storico» viene usato a sproposito ma oggi credo che possa essere usato in modo corretto: infatti, tutti gli schieramenti politici hanno svolto un lavoro comune e approfondito, ma soprattutto si viene incontro ad un problema che coinvolge centinaia di bambini e di ragazzi a cui finora era mancata qualsiasi risposta, anzi era mancato il riconoscimento stesso di un attenzione particolare. Credo pertanto questa sia la sede opportuna per rivolgere un ringraziamento a quanti hanno collaborato e da parte mia, in particolare, alla relatrice Vittoria Franco. Fa piacere constatare come in questa Commissione i meriti siano equamente divisi e quale partecipazione vi sia stata. Naturalmente, questo rappresenta un primo passo. Siamo stati lontani dalla tentazione di sondare attraverso la Commissione bilancio nuove opportunità finanziarie, ma sappiamo che esistono percorsi alternativi da esplorare. In ogni caso, oggi diamo il segno di una sensibilità e di una condivisione a tante famiglie che finora sono state, per così dire, dimenticate. Preannuncio pertanto che il voto favorevole della mia parte politica. ASCIUTTI (PdL). Signor Presidente, intervengo per preannunciare il nostro voto favorevole. In questi giorni stiamo dibattendo in merito alle circolari ministeriali inviate alle scuole; mi auguro che, dopo il pronunciamento di uno dei rami del Parlamento, le eventuali circolari saranno allineate con i contenuti del provvedimento.

5 Stiamo dando oggi un segnale forte e condiviso. Finalmente, la politica risponde ad un esigenza indipendentemente dagli schieramenti di parte. Il problema alla nostra attenzione è ormai fortemente avvertito, in particolar modo dalle famiglie. Anche nella nostra Nazione si prende finalmente atto di questa diversità nell apprendimento e ciò costituisce un passaggio molto importante. PITTONI (LNP). Signor Presidente, intervengo brevemente solo per preannunciare il voto favorevole del mio Gruppo. (Il Presidente accerta la presenza del numero legale) PRESIDENTE. Metto ai voti l articolo 1. Metto ai voti l articolo 2. Metto ai voti l articolo 3. Metto ai voti l articolo 4. Metto ai voti l articolo 5. Metto ai voti l articolo 6. Metto ai voti l articolo 7.

6 Metto ai voti l articolo 8. Metto ai voti l articolo 9. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con l intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari. Ritengo di poter esprimere a nome di tutti i senatori la nostra piena soddisfazione per la conclusione dell iter in sede deliberante e l auspicio affinché analoga collaborazione e celerità nell esame si registrino anche presso la Camera dei deputati, onde trarre finalmente frutto dal lavoro comune di tutte le forze politiche iniziato già nelle passate legislature. I lavori terminano alle ore 16,30. Licenziato per la stampa dall Ufficio dei Resoconti

7 Allegato DISEGNI DI LEGGE NN. 1006 e 1036 d iniziativa dei senatori Vittoria Franco, Barbolini, Bastico, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Mongiello, Rusconi, Anna Maria Serafini, Soliani, Amati, Bassoli, Blazina, Carloni, Ceccanti, Della Monica, Leopoldo Di Girolamo, Fioroni, Garraffa, Incostante, Legnini, Livi Bacci, Marinaro, Ignazio Roberto Marino, Poretti, Sbarbati, Vita, Vitali e Altezza (1006 ); 1036 d iniziativa dei senatori Asciutti, Possa, Aderenti, Barelli, Bevilacqua, Bianconi, Carrara, De Eccher, De Feo, Ferrara, Firrarello, Pastore, Piccioni, Pittoni, Poli Bortone, Giancarlo Serafini, Sibilia, Spadoni Urbani, Valditara e Vetrella (1036) «Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d apprendimento» TESTO ACCOLTO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1006, 1036 NT2 La Commissione Art. 1. (Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia e discalculia) 1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia, di seguito denominate «DSA», quali difficoltà specifiche di apprendimento, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali. 2. La legge 5 febbraio 1992, n. 104, non trova applicazione nei confronti degli alunni affetti da DSA. 3. Ai fini della presente legge, la dislessia è un disturbo che si manifesta con una difficoltà nell imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità di lettura.

8 4. Ai fini della presente legge, la disgrafia/disortografia è un disturbo che si manifesta con prestazioni grafiche scadenti e particolarmente scorrette. 5. Ai fini della presente legge, la discalculia è un disturbo che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell elaborazione dei numeri. 6. La dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme. 7. Le DSA impediscono l utilizzo in maniera automatica e strumentale delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana delle persone. Art. 2. (Finalità) 1. La presente legge persegue le seguenti finalità: a) garantire il diritto all istruzione e i necessari supporti agli alunni con DSA; b) favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell apprendimento degli alunni con DSA, agevolandone la piena integrazione sociale e culturale; c) ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con DSA; d) assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con DSA; e) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità degli alunni con DSA; f) sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle problematiche legate alle DSA; g) assicurare adeguate possibilità di diagnosi precoce, anche a partire dalla scuola dell infanzia, e di riabilitazione per i soggetti con DSA; h) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l arco dell istruzione scolastica. Art. 3. (Diagnosi e riabilitazione) 1. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli alunni.

9 2. Per gli alunni che, nonostante adeguate attività di recupero e di riabilitazione delle capacità fonologiche, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia. 3. La diagnosi di DSA è effettuata nell ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dell alunno. 4. Il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca può promuovere, anche mediante iniziative da realizzare in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attività di identificazione precoce per individuare gli alunni a rischio di DSA. L esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi effettiva di DSA. Art. 4. (Formazione nella scuola) 1. Al personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell infanzia, è assicurata una adeguata formazione riguardo alle problematiche relative alle DSA, nell ambito dei programmi annuali di formazione attivati a valere sulle disponibilità già previste per la formazione del personale del comparto scuola e dei dirigenti scolastici, anche con ricorso a strumenti di e-learning per la formazione on line. 2. La formazione degli insegnanti deve garantire una conoscenza approfondita delle problematiche relative alle DSA, una sensibilizzazione per l individuazione precoce e la capacità di applicare strategie didattiche adeguate. Art. 5. (Misure educative e didattiche di supporto) 1. Gli alunni con segnalazione diagnostica di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione. 2. Agli alunni con DSA le istituzioni scolastiche garantiscono, nell ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, ai sensi delle disposizioni vigenti, tutte le misure utili a: a) favorire l uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; b) coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a vivere l apprendimento in condizioni di benessere; c) favorire il successo scolastico;

10 d) prevedere tecniche compensative, che possono comprendere anche l uso delle tecnologie informatiche e degli strumenti di apprendimento alternativi, già attivabili a valere sulle risorse specifiche disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere, oppure la possibilità di fruire di tempi più lunghi di esecuzione di quelli ordinari; e) prevedere, nei casi di alunni bilingui con DSA, strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che, in particolare per l insegnamento della lingua straniera, assicurino ritmi graduali e adeguati di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell esonero dall insegnamento della seconda lingua straniera, qualora prevista dal programma di studi. 3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. 4. Al fine di evitare che gli alunni con DSA siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni, a causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di produzione di testi, le misure di cui al comma 2 devono comunque garantire adeguate forme di verifica e di valutazione, anche tramite la possibilità di utilizzare strumenti in funzione di ausilio, ovvero l assegnazione di tempi più lunghi di esecuzione. 5. Le misure di cui al presente articolo sono da attuare senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della finanza pubblica. Art. 6. (Misure per l attività lavorativa e sociale) 1. Alle persone con DSA sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale. 2. I familiari fino al primo grado di alunni del primo ciclo con DSA impegnati nell assistenza alle attività scolastiche a casa possono usufruire di orari di lavoro flessibili. 3. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 2 sono demandate ai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 7. (Disposizioni di attuazione) 1. Con decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, si provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la pre-

11 disposizione di appositi protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all articolo 3, comma 4. 2. Il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti di cui all articolo 4. 3. Il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, con il medesimo decreto di cui al comma 2 del presente articolo, individua altresì forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA, ai sensi di quanto previsto dall articolo 5, comma 4. Art. 8. (Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome) 1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione. 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa. Art. 9. (Clausola di salvaguardia) 1. Dall attuazione della presente legge non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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