PIETRO CRAVETTO. Impresa italiana che opera nel Regno Unito tra d. lgs. 231/01 e Bribery Act 2010.



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PIETRO CRAVETTO Impresa italiana che opera nel Regno Unito tra d. lgs. 231/01 e Bribery Act 2010. SOMMARIO: 1. Premessa - 2. La responsabilità ex d. lgs. 231/01 e la Failure of commercial organisations to prevent bribery - 3. Osservazioni di sintesi 1. Premessa. Come è noto, sono sempre più numerosi gli ordinamenti giuridici che hanno ormai adottato provvedimenti normativi che sanzionano le società per la commissione di reati nel loro interesse o vantaggio. Il legislatore italiano ha disciplinato la materia mediante un unico testo normativo (il d. lgs. 231/01), che prevede la responsabilità delle persone giuridiche in conseguenza della commissione di un numero tassativo di reati (c.d. responsabilità amministrativa degli enti). Il 1 luglio 2011 nel Regno Unito è entrato in vigore il Bribery Act 2010, provvedimento adottato dal legislatore britannico al fine di sostituire la precedente disciplina in materia di corruzione, ormai lacunosa e obsoleta 1. La spinta decisiva che ha indotto il governo d oltremanica ad intraprendere il percorso riformatore è senza dubbio rappresentata dalla Avvocato. 1 In precedenza i reati in materia di corruzione erano disciplinati, oltre che dai precedenti di common law, dal Public Bodies Corrupt Practices 1889, dal Prevention of Corruption Acts 1906 e dal Prevention of Corruption Acts 1916. www.businessjus.com Pag 1 di 9

peer pressure delle organizzazioni internazionali, che avevano in più occasioni evidenziato l inadeguatezza dei mezzi offerti dall ordinamento giuridico britannico per la lotta alla corruzione. In particolare, nel proprio rapporto annuale del 2008, l Organisation for economic Co-operation and Development (OECD) aveva stigmatizzato l assenza di specifiche disposizioni in materia di responsabilità penale delle imprese, manifestando la propria preoccupazione e reiterando le esortazioni - già effettuate nei confronti del Regno Unito nel corso degli anni precedenti - a provvedere quanto prima 2. Il Bribery Act costituisce sostanzialmente un testo unico in materia di corruzione. La nuova normativa abroga infatti tutte le fattispecie corruttive precedentemente vigenti (previste sia dai cases di common law che dallo statute law 3 ) e disciplina organicamente la corruzione attiva e passiva verso soggetti pubblici o privati (Sezioni 1 e 2) nonché la corruzione del pubblico funzionario straniero (Sezione 6). La novità più significativa introdotta dal Bribery Act è tuttavia rappresentata da una nuova forma di responsabilità penale degli enti, in precedenza sconosciuta all ordinamento britannico: la Failure of commercial organisations to prevent bribery (Sezione 7 4 ). Le presenti annotazioni intendono analizzare i tratti essenziali di tale provvedimento normativo nonché verificare se l adeguamento alle disposizioni contemplate dal d. lgs. 231/01 costituisca adempimento idoneo 2 Il testo del Report of the application of the Convention on combating bribery of foreign public officials in international business transactions Directorate for Financial and Enterprise Affairs, OECD, del 16 ottobre 2008, recitava testualmente: Overall, the Group is disappointed and seriously concerned with the unsatisfactory implementation of the Convention by the UK. The working Group in particularly concerned that the UK s continued failure to address deficiencies in its laws on bribery of foreign public officials and on corporate liability for foreign bribery has hindered investigations. 3 cfr. Sezione 17 del Bribery Act 2010. 4 Non si tratta, tuttavia, dell unica ipotesi di responsabilità penale dell ente prevista dall ordinamento giuridico britannico. Nel Regno Unito è infatti in vigore il Corporate Manslaughter Act 2007, che sancisce la responsabilità delle società qualora, a seguito di una loro condotta negligente, sia derivata la morte di un soggetto nei cui confronti l ente era titolare di un obbligo di diligenza (c.d. omicidio societario). www.businessjus.com Pag 2 di 9

a porre al riparo le società italiane operanti sul territorio britannico dal rischio di incorrere nelle sanzioni previste dal Bribery Act. 2. La responsabilità ex d. lgs. 231/01 e la Failure of commercial organisations to prevent bribery. Come anticipato, il legislatore italiano ha ritenuto di contemplare la responsabilità penale-amministrativa dell ente unicamente a seguito della commissione delle fattispecie di reato tassativamente indicate nella Sezione III del Capo I del d. lgs. 231/01 (c.d. reati-presupposto). Il d. lgs. 231/01 stabilisce inoltre che la persona giuridica è responsabile solamente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da parte dei c.d. apicali 5 ovvero da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza (art. 5, comma 1). L ente è esente da responsabilità soltanto se prova (i) di aver compiuto una adeguata attività volta a prevenire la commissione dei reati-presupposto, consistente nell adozione e nell efficace attuazione di un idoneo Modello di organizzazione e gestione e nel controllo del funzionamento e dell osservanza del medesimo mediante la nomina di un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (organismo di vigilanza), (ii) che il reato-presupposto è stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione e gestione e (iii) che non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell organismo di vigilanza (art. 6, comma 1). Al pari del d. lgs. 231/01, neppure il Bribery Act attribuisce alle società una responsabilità derivante dalla generica commissione di reati nel suo interesse o vantaggio. Il legislatore britannico ha infatti introdotto una forma di responsabilità penale specifica e circoscritta, che sorge unicamente ( if, and only if ) qualora venga accertata la commissione di uno dei reati di 5 Si tratta dei soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale ovvero di persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso. www.businessjus.com Pag 3 di 9

corruzione previsti dalle Sezioni 1-6 del Bribery Act stesso 6. Al di fuori di tali ipotesi, trovano infatti applicazione i precedenti di common law e le disposizioni dello statute law. Il Bribery Act individua, quali destinatari della propria disciplina, le commercial organisations, che vengono definite come (a) a body which is incorporated under the law of any part of the United Kingdom and which carries on a business (whether there or elsewhere), (b) any other body corporate (wherever incorporated) which carries on a business, or part of a business, in any part of the United Kingdom, (c) a partnership which is formed under the law of any part of the United Kingdom and which carries on a business (whether there or elsewhere), or (d) any other partnership (wherever formed) which carries on a business, or part of a business, in any part of the United Kingdom. Viene inoltre specificato che for the purposes of this section, a trade or profession is a business 7. L unico requisito soggettivo richiesto in capo all ente è quindi costituito dallo svolgimento di un attività qualificabile come business. Tale circostanza induce a ritenere inapplicabile la normativa agli enti che non perseguono scopi di lucro (oltre che agli enti pubblici) 8. Si deve inoltre rilevare che, con tale disposizione, il Bribery Act ha inteso dettare una disciplina universale, in quanto contempla espressamente la propria applicabilità anche ad episodi corruttivi commessi al di fuori dei confini nazionali. Il verificarsi di un fatto corruttivo comporta la responsabilità della commercial organisation solamente qualora venga commesso da una associated person. La definizione dei contorni di tale nozione appare di cruciale importanza per le evidenti conseguenze che ne derivano. La associated person viene identificata con il soggetto che, a prescindere dalla qualifica formale attribuitagli in seno alla società, ha commesso il reato in nome o per conto della stessa. La disposizione 6 cfr. Sezione 7, sottosezione 3. 7 cfr. Sezione 7, sottosezione 5. 8 GANDINI, La responsabilità delle commercial organizations nel Regno Unito alla luce del Bribery Act 2010, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 4-2010, Torino, p. 97. www.businessjus.com Pag 4 di 9

normativa precisa infatti che The capacity in which A performs services for or on behalf of C does not matter 9. La prevalenza del criterio sostanziale su quello formale trova inoltre espressa conferma nella disposizione che puntualizza che, nell individuare la condizione di associated person, non ci si deve limitare alla mera considerazione della natura formale del rapporto intercorrente tra la stessa e l ente ma debbono essere valutate tutte le circostanze che concretamente caratterizzano il rapporto stesso 10. A mero titolo esemplificativo, il Bribery Act indica inoltre, quale potenziale associated person, il dipendente, l agente o il sussidiario della società 11, precisando che, qualora il soggetto sia legato all ente da un rapporto di lavoro subordinato, si presume, fino a prova contraria, che egli sia in possesso dei requisiti della associated person 12. È quindi evidente che, al pari del d. lgs. 231/01, il Bribery Act estende la responsabilità penale alle persone giuridiche solamente qualora siano legate all autore materiale del reato da un rapporto qualificato. La disciplina normativa britannica si differenzia tuttavia da quella italiana poiché non limita la responsabilità della società ai soli fatti commessi dagli apicali o dalle persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza. Ulteriore (e imprescindibile) condizione per la configurabilità della responsabilità penale in capo dell ente è che la associated person abbia commesso il fatto corruttivo al fine di ottenere o conservare un business in favore della società, ovvero per ottenere o conservare un vantaggio nella gestione di un business nell interesse della medesima. La responsabilità grava in capo all ente a prescindere dall effettivo conseguimento del vantaggio perseguito 13. Nonostante il Bribery Act non si esprima esplicitamente sul punto, da tale disposizione sembra doversi 9 cfr. Sezione 8, sottosezione 2. 10 cfr. Sezione 8, sottosezione 4. 11 cfr. Sezione 8, sottosezione 3, che recita testualmente: Accordingly A may (for example) be C's employee, agent or subsidiary. 12 cfr. Sezione 8, sottosezione 5, che puntualizza: But if A is an employee of C, it is to be presumed unless the contrary is shown that A is a person who performs services for or on behalf of C. 13 cfr. Sezione 7, sottosezione 1. www.businessjus.com Pag 5 di 9

ricavare che la società andrà esente da responsabilità qualora il reo abbia posto in essere la condotta corruttiva nell interesse esclusivo proprio o di terzi 14. La responsabilità dell ente si fonda sull eventuale accertamento di una failure to prevent bribery, vale a dire sull omessa adozione di misure atte a prevenire la commissione del fatto corruttivo commesso dalla associated person. In sostanza, il legislatore britannico ha ritenuto opportuno il ricorso alla sanzione penale solamente nei confronti degli enti che difettano di un sistema organizzativo interno idoneo a prevenire la commissione dei reati di corruzione. Al pari di quanto previsto dal d. lgs. 231/01, il Bribery Act contempla infatti una causa di esenzione dalla responsabilità in favore dell ente che dimostri di aver adottato, prima della commissione del fatto di reato, adequate procedures volte a prevenire la realizzazione delle condotte vietate 15. Per andare esenti da responsabilità gli enti dovranno pertanto aver elaborato ed attuato, prima della realizzazione della fattispecie di reato, specifici compilance programs finalizzati a controllare l attività interna ed a contrastare il verificarsi di episodi corruttivi. Occorre infine segnalare che l adozione di adequate procedures non costituisce un obbligo per l ente, ma rappresenta soltanto una condizione in assenza della quale viene allo stesso preclusa la possibilità di invocare l esimente contemplata dal Bribery Act stesso. Quanto al regime sanzionatorio, giova evidenziare come la normativa britannica non preveda l applicabilità di sanzioni interdittive. La risposta punitiva dell ordinamento britannico si limita infatti alla sola sanzione pecuniaria. 14 Il legislatore italiano ha invece espressamente disciplinato tale eventualità, specificando che l ente non risponde se le persone ( ) hanno agito nell interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2, d. lgs. 231/01). 15 cfr. Sezione 7, sottosezione 2: But it is a defence for C to prove that C had in place adequate procedures designed to prevent persons associated with C from undertaking such conduct. www.businessjus.com Pag 6 di 9

3. Osservazioni di sintesi. Il legislatore italiano ha disciplinato la materia della responsabilità degli enti dipendente da reato in maniera puntuale e compiuta. La redazione e l adozione di un Modello di organizzazione e gestione e la nomina di un organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo appaiono, anche - e soprattutto - alla luce di quanto rilevato in occasione dell analisi della normativa britannica, gli strumenti più capillari e sistematici per prevenire la commissione dei reati all interno di una società. Il d. lgs. 231/01 non si limita infatti a richiedere l attuazione di una non ben definita attività volta a prevenire la commissione di reati ma indica puntualmente le modalità di svolgimento (e implementazione/aggiornamento) dell attività preventiva. L adeguamento alle disposizioni contenute nel d. lgs. 231/01 dovrebbe pertanto risultare sufficiente, se esteso alle unità operanti nel Regno Unito, a porre al riparo le società italiane anche da eventuali sanzioni ai sensi della normativa straniera. Gli enti italiani potranno infatti certamente beneficiare, anche ai fini dell esimente contemplata nel Bribery Act, sia dell adozione del Modello di organizzazione e gestione sia dell attività di controllo e aggiornamento dello stesso, realizzata dall organismo di vigilanza. Ciò posto in termini generali, si rilevano tuttavia due profili di potenziale criticità. Il primo attiene la differente individuazione delle persone fisiche autrici - materiali - del reato. Mentre il d. lgs. 231/01 limita la possibilità di attribuire la responsabilità agli enti, contemplandola per i soli fatti di reato commessi dagli apicali ovvero dai soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, il Bribery Act, al contrario, non pone alcuna limitazione in tal senso. www.businessjus.com Pag 7 di 9

I Modelli di organizzazione e gestione adottati dalle società italiane sono quindi, di norma, esclusivamente calibrati sulle attività svolte dagli apicali e, pertanto, non appaiono idonei a garantire il totale controllo delle attività svolte in seno all ente, come invece implicitamente richiesto dalla normativa del Regno Unito. Il secondo aspetto riguarda le ipotesi di corruzione tra privati. Secondo l ordinamento italiano, tali fatti corruttivi sono infatti sprovvisti di rilevanza penale e non sono pertanto considerati quale presupposto di applicazione del d. lgs. 231/01. Le società italiane risultano quindi verosimilmente sfornite di procedure volte a prevenire la loro realizzazione ed appaiono perciò esposte all applicazione di sanzioni ai sensi della normativa britannica. Per ovviare a tale carenza di copertura gli enti italiani non possono esimersi dall elaborare ed adottare, quantomeno in relazione alle proprie attività d oltremanica, apposite procedure interne volte a prevenire la commissione dei fatti corruttivi tra privati. Tale iniziativa potrebbe peraltro rivelarsi utile anche nell ottica di un adattamento a disposizioni normative (nazionali) di prossima introduzione, poiché la corruzione tra privati parrebbe destinata ad essere presto inserita nel novero dei reati presupposto di applicazione del d. lgs. 231/01 16. P. CRAVETTO, Impresa italiana che opera nel Regno Unito tra d. lgs. 231/01 e Bribery Act 2010., 3 Businessjus 19 (2011) 16 Il Capo III Disposizioni occorrenti per dare attuazione a decisioni quadro adottate nell ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale della legge 25 febbraio 2008, n. 34, rubricata Disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2007) prevedeva infatti che Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle seguenti decisioni quadro: a) decisione quadro ( ), relativa alla lotta contro la corruzione nel settore provato ( ). www.businessjus.com Pag 8 di 9

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