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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2367 del 2015, proposto da: Artisti 7607-Società cooperativa a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Pietrosanti e Tommaso Paparo, con domicilio eletto presso Studio Pietrosanti Paparo & Associati in Roma, Via di Santa Teresa, 23; contro Associazione Nuovo Imaie, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Scudellari e Fabrizio Palmacci, con domicilio eletto presso lo studio legale del primo in Roma, Via Federico Cesi 72; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, non costituita in questo grado; nei confronti di Società Italiana degli Autori ed Editori - Siae, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Mandel, Alessandra Amendola e Stefano Astorri, con domicilio eletto presso lo studio legale del primo in Roma, viale della Letteratura, 30; Soc.Diritti Artisti Ipaa Srl, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Adriano Tortora e Roberto Giuffrida, con domicilio eletto presso lo studio legale del primo in Roma, Via Cicerone 49;

sul ricorso numero di registro generale 2766 del 2015, proposto da: Società Italiana degli Autori ed Editori (Siae), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Astorri, Maurizio Mandel e Alessandra Amendola, con domicilio eletto presso la divisione Affari Legali Siae in Roma, viale della Letteratura, 30; contro Associazione Nuovo Imaie, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Palmacci e Fabio Scudellari, con domicilio eletto presso Fabrizio Palmacci in Roma, Via Arno, 96; nei confronti di Diritti Artisti Ipaa Srl, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Giuffrida e Adriano Tortora, con domicilio eletto presso lo studio legale di quest ultimo in Roma, Via Cicerone 49; per la riforma, in entrambi gli appelli: della sentenza breve del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione III n. 3282/2015, resa tra le parti, concernente diniego accesso agli atti su modalità ripartizione compensi diritti d'autore ; Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell Associazione Nuovo Imaie, della Società Italiana degli Autori ed Editori Siae e della Società Diritti Artisti Ipaa Srl; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2015 il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l avvocato Tommaso Paparo, per sè e per delega dell'avvocato Roberto Giuffrida, l avvocato Fabio Scudellari, l avvocato Fabrizio Palmacci e l avvocato Stefano Astorri;

La società cooperativa Artisti 7607 e la SIAE impugnano, con distinti ricorsi in appello, la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 25 febbraio 2015 n. 3282 che ha accolto il ricorso dall Associazione IMAIE, soggetto attivo (unitamente alla cooperativa Artisti 7607 ed alla Società Diritti Artisti Ipaa Srl ) nella intermediazione dei diritti spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, avverso il diniego parziale di accesso alla documentazione inerente il sistema di riparto dei compensi spettanti ai predetti soggetti intermediari sulla base dei mandati ricevuti. Gli appellanti censurano l erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha la stessa consentito l accesso indifferenziato ai nominativi degli artisti, interpreti ed esecutori mandanti per come comunicati dai soggetti intermediari alla SIAE e ne hanno chiesto la riforma con ogni statuizione consequenziale anche in ordine alle spese di lite. Si sono costituiti nei distinti giudizi l Associazione IMAIE, la SIAE e la cooperativa Artisti 7607, la prima insistendo per il rigetto degli appelli, le altre parti concludendo per il loro accoglimento e per il rigetto, in riforma della impugnata sentenza, del ricorso di primo grado. Le parti hanno depositato memorie illustrative in vista dell udienza di discussione. All udienza camerale del 9 giugno 2015 i ricorsi sono stati trattenuti per la decisione. Anzitutto va disposta la riunione dei ricorsi in appello in epigrafe, in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art.96 Cod. proc. amm.). In rito, va premesso che la sentenza viene resa in forma semplificata ai sensi dell art. 116, comma 4, c.p.a.. Nel merito il Collegio è del parere che gli appelli vadano respinti. La questione principale oggetto di controversia attiene alla piena ostensibilità della documentazione detenuta dalla SIAE ai fini del riparto, tra le imprese intermediarie

di settore, dei compensi derivanti da riproduzione privata, ad uso personale, di fonogrammi e videogrammi dovuti agli artisti, interpreti ed esecutori. L art. 3, comma 4, del d.p.c.m. 17 gennaio 2014 (Riordino della materia del diritto connesso al diritto d autore) dispone che, in sede di prima applicazione del decreto, detti compensi siano attribuiti a ciascuna impresa intermediaria in misura percentuale rapportata, separatamente per il settore audio e per il settore video, al numero di mandati conferiti a ciascuna impresa dagli artisti interpreti ed esecutori e che le imprese comunicano alla SIAE gli accordi conclusi, ovvero, in mancanza, il numero dei mandati ad esse esplicitamente conferiti. Nella sentenza impugnata, il Tribunale amministrativo del Lazio, in accoglimento del ricorso proposto dall Associazione Nuovo IMAIE (una delle attuali tre intermediarie dei diritti di che trattasi presenti sul mercato), ha ritenuto ingiustificato il diniego parziale di accesso opposto da SIAE alla ricorrente di primo grado e motivato da esigenze di tutela della riservatezza dei terzi. Il giudice di prime cure ha ritenuto, al contrario, che nessuna valida ragione ostativa avrebbe potuto impedire all originaria ricorrente di accedere alla documentazione richiesta, comprensiva anche dei nominativi degli artisti mandanti e non anche soltanto del numero complessivo dei mandati conferiti alle imprese intermediarie (come ritenuto dalla SIAE con interpretazione restrittiva). Gli appellanti (SIAE e Artisti 7607 società cooperativa) censurano tale sentenza e ne chiedono la riforma, deducendo una pluralità di motivi di censura che, tuttavia, a parer del Collegio non sono idonei a scalfire la correttezza della decisione impugnata. Con un primo ordine di argomenti viene messa in discussione la stessa giurisdizione del giudice amministrativo nella materia, sul rilievo che sarebbero in gioco diritti patrimoniali di cui potrebbe conoscere soltanto il giudice ordinario.

Osserva il Collegio che, a parte la questione della ammissibilità del motivo (le parti non avevano sollevato eccezione di sorta nel corso del giudizio di primo grado), la questione appare mal posta atteso che la giurisdizione in materia di accesso (art. 116 Cod. proc. amm. e artt. 24 e segg. della legge n. 241 del 1900) non è correlata alla situazione giuridica soggettiva che si intende azionare sulla base della documentazione richiesta in ostensione, ma al contrario suppone la qualifica di soggetto di diritto pubblico o di soggetto privato esercente un attività di pubblico interesse in capo a chi abbia formato ovvero detenga stabilmente la documentazione oggetto dell actio ad exibendum. E non par dubbio, sotto tal profilo, che la SIAE, in quanto destinataria delle comunicazioni di cui al citato art. 3, comma 4, del d.p.c.m. cit. sia da annoverare tra i soggetti esercenti un attività di pubblico interesse (quella, appunto, correlata al controllo del corretto riparto dei suddetti compensi, nella qualità di soggetto incaricato facente capo al Dipartimento dell editoria della Presidenza del consiglio dei Ministri) che stabilmente detiene quella documentazione. Risultano pertanto infondate, ad un tempo, le censure afferenti il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nonché la carenza di legittimazione passiva della SIAE. Sotto entrambi i profili indicati, il rapporto giuridico processuale risulta correttamente costituito dinanzi a questo giudice amministrativo. Anche in relazione all ipotizzata tardività del ricorso di primo grado, le censure delle parti appellanti non meritano condivisione. La tardività del ricorso è stata prospettata in relazione alla nota del 12 settembre 2014, con cui la SIAE ha invitato l Associazione Nuovo IMAIE a prendere copia del materiale documentale richiesto, con espressa eccezione dei dati personali presenti (quali, ad esempio, codice fiscale, indirizzo, ecc.).

Rispetto a tale nota il ricorso di primo grado sarebbe risultato effettivamente tardivo, essendo stato proposto oltre il termine di 30 giorni dalla sua comunicazione. Tuttavia, osserva il Collegio, il carattere di quella comunicazione non era perspicuo. Dal suo tenore letterale, infatti, ben avrebbe potuto evincersi che sarebbero stati accessibili anche i dati inerenti i nominativi dei mandanti (e cioè quelli richiesti dalla originaria istante), atteso che quelli espressamente esclusi (codice fiscale, indirizzo etc.), sono dati aventi carattere maggiormente sensibile rispetto ai nominativi dei soggetti conferenti il mandato agli enti intermediari. E pertanto ragionevole ritenere che l associazione ricorrente in primo grado non abbia tempestivamente gravato quella nota ritenendola non lesiva dei suoi interessi, ma anzi corrispondente alla sua pretesa ostensiva. Solo a seguito dell accesso agli uffici della SIAE (10 ottobre 2014), la associazione Nuovo IMAIE ha avuto piena contezza del materiale documentale che le si intendeva consegnare, donde la piena tempestività, a computare da tale ultima data, del ricorso proposto contro il parziale diniego di accesso. Sotto distinto profilo, l appellante Artisti 7607 prospetta l improcedibilità del ricorso di primo grado per mancata impugnativa della sopravvenuta nota della presidenza del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2014 contenente le istruzioni alla SIAE delle modalità di riparto dei compensi derivanti dalla riproduzione ad uso personale a favore degli artisti, interpreti ed esecutori. Il Collegio ritiene che anche tale censura sia infondata. Anche a tralasciare il profilo della inammissibilità processuale (la questione non è stata sollevata in primo grado e non ha formato oggetto della impugnata sentenza, essendo stata dedotta per la prima volta in appello), la censura è infondata: con quella nota la presidenza del Consiglio non ha preso posizione sulla questione

dell accesso agli atti dinuovo IMAIA (all epoca già sub iudice, a seguito della proposizione del ricorso di primo grado avverso il richiamato verbale del 10 ottobre 2014), ma ha dettato indicazioni operative alla SIAE riguardo alla ripartizione dei compensi con riguardo alla perentorietà del termine 30 giugno 2014 per le comunicazioni dei mandati ricevuti dalle singole società interessate, nonché in ordine al significato da attribuirsi all espressione mandati esplicitamente conferiti contenuta nel richiamato d.p.c.m. 19 gennaio 2014. L atto quindi non si poteva qualificare quale conferma propria del diniego parziale di accesso, come tale soggetto ad impugnazione necessaria a mezzo di motivi aggiunti. Sulla questione di merito si ribadisce che gli appelli sono infondati. L accesso all elenco nominativo dei mandanti, come ben precisato dal giudice di primo grado, corrisponde ad un interesse specifico dell originaria parte ricorrente, quello di verificare esattamente coloro che hanno conferito mandato alle imprese di intermediazione dei diritti di che trattasi, posto che la ripartizione dei compensi avrebbe dovuto essere effettuata sulla base dei mandati esplicitamente conferiti. D altra parte la SIAE, proprio per le finalità di cui si è detto, dispone degli elenchi nominativi dei mandati ricevuti da ciascun intermediario e lo stesso Dipartimento per l Informazione e l Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella richiamata nota del 5 dicembre 2014 chiarisce espressamente che per mandati esplicitamente conferiti debba intendersi i soli mandati conferiti direttamente e con atto formale da un singolo artista ad una società di intermediazione dei diritti connessi di cui al d.p.c.m. 19 dicembre 2012. D altra parte, in senso contrario alla ostensibilità della documentazione richiesta, non possono essere opposte, generiche esigenze di tutela della riservatezza di soggetti terzi (artisti, interpreti ed esecutori) che hanno dato mandato di gestire i loro compensi alle singole imprese intermediarie, e ciò per una serie di considerazione:

- nei rapporti tra riservatezza e accesso (desumibili, in particolare, dal contenuto degli artt. 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dagli articoli 59 e 60 d.lgs 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali), la prima in generale recede quando l accesso alla documentazione amministrativa sia funzionale, come è nel caso di specie, alla tutela ed alla difesa di propri interessi giuridici; - non si verte, nel caso in esame, in tema di dati sensibili, non venendo in gioco profili afferenti l origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro tipo, le opinioni politiche o l adesione ad organizzazioni o associazioni a carattere religioso politico o sindacale; - le esigenze ostensive sottese alla richiesta dell originaria associazione ricorrente sono qualificate e meritevoli di protezione, in quanto funzionali alla tutela del diritto al corretto riparto dei predetti conpensi con soggetti con i quali non è intervenuto un accordo ai sensi del citato art. 3 del d.p.c.m. 19 gennaio 2014. Peraltro, non appare irrilevante la circostanza, bene messa in evidenza dal giudice di primo grado, che i dati afferenti i nominativi dei mandanti dovrebbero essere liberamente consultabili da ciascun interessato mediante accesso ai siti informatici delle società di intermediazione (art. 4, comma 9, d.p.c.m. 17 gennaio 2014), onde l evidente ostensibilità di quei dati si ritrae dalla scelta ex ante compiuta dal regolatore facendo prevalere le esigenze di trasparenza su ogni altro interesse eventualmente confliggente. Non par dubbio, in definitiva, che l originaria ricorrente abbia un interesse qualificato all accesso alla documentazione richiesta, quale impresa del settore avente titolo alla ripartizione di una quota-parte dei compensi spettanti ai professionisti, posto che sulla base della predetta documentazione (comprensiva degli elenchi nominativi dei mandanti e non dei soli dati aggregati quantitativi, che

potrebbero nascondere inammissibili e persino erronee duplicazioni di mandato) si determina la misura percentuale delle sue competenze. In definitiva, alla luce dei rilievi che precedono, gli appelli, previa loro riunione, vanno respinti e va confermata la impugnata sentenza. Quanto alle spese del presente grado, le stesse seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li respinge previa riunione. Condanna le parti appellanti al pagamento, in favore dell Associazione Nuovo Imaie, delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori per ciascuno dei distinti ricorsi in appello. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Severini, Presidente Maurizio Meschino, Consigliere Gabriella De Michele, Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore Roberta Vigotti, Consigliere DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 28/07/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)