Novità fiscali del 26 settembre 2007. In evidenza: deduzione Irap - cuneo fiscale; cessioni di immobili strumentali: dal prossimo 01.10.2007 si applica il metodo del reverse charge di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 26 settembre 2007 1) DEDUZIONE IRAP CUNEO FISCALE: ESTESA A ENTI CREDITIZI E ASSICURATIVI La deduzione dalla base imponibile IRAP pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta (il c.d. cuneo fiscale) è stata estesa anche alle banche, agli altri enti finanziari, e alle imprese di assicurazione, secondo le modalità ed i tempi già previsti per le altre imprese. Ciò ai sensi dell art. 15-bis, comma 1, del D.L. n. 81/2007, convertito in Legge n. 127/2007. Inoltre, in virtù del successivo comma 2, viene ora stabilito che le deduzioni dalla base imponibile IRAP, spettanti in relazione ad ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta (il c.d. cuneo fiscale) sono concesse senza la necessità dell autorizzazione delle competenti autorità europee. Le nuove deduzioni introdotte dalla legge finanziaria 2007 (art.1, commi da 266 e 1
269, legge 296/06) sono finalizzate a ridurre il costo del lavoro attraverso l abbattimento della base imponibile Irap. In particolare, é stata introdotta la possibilità di dedurre dall imponibile IRAP un importo annuo di 5mila euro (10mila per i dipendenti impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campagna, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia) per ciascun dipendente a tempo indeterminato. La deduzione vale anche per i contributi previdenziali e assistenziali. Il taglio del cuneo fiscale opera da febbraio 2007 al 50% e da luglio 2007 per il 100%, col conseguente ragguaglio ad anno. Cuneo fiscale: Rideterminazione degli acconti di novembre 2007 Le novità non incidono sulla compilazione del modello Unico 2007 in scadenza il prossimo 1 ottobre, dato che le nome non interessano il periodo di imposta 2006, ma l acconto IRAP 2007 in scadenza il prossimo 30 novembre potrà essere ridotto, rideterminando il reddito storico come se le nuove deduzioni fossero già in vigore nel 2006. I contribuenti potranno cioè ridurre il valore della produzione esposto in Unico 2007 di quanto avrebbero dedotto sulla base dei costi sostenuti nel 2006, applicando retroattivamente gli sconti del cuneo fiscale; su questi importi applicheranno l aliquota IRAP vigente per il 2006, scalando poi dall acconto totale rideterminato 2
quanto già versato come prima rata. Per evitare duplicazioni è previsto che i nuovi sconti siano applicabili in alternativa alle precedenti deduzioni sul personale previste dalla diverse disposizioni di legge: apprendisti, disabili, contratti di formazione, attività di ricerca e sviluppo, contribuenti con redditi fino a 400mila euro, che scalano 2mila euro fino a 5 dipendenti. 2) COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE: IL MINISTERO DEL LAVORO DIFFIDA I DATORI DI LAVORO Il Ministero del lavoro ha prima evidenziato i criteri per la valutazione degli accordi volti a promuovere la stabilizzazione delle collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, presentati entro il 30 aprile 2007 (art. 1, comma 1202 e seguenti, legge 296/2006). Dietro 650 (circa) call-center ispezionati, oltre 340 non hanno aderito alla procedura di stabilizzazione. Diversi non avevano i requisiti per l adozione del provvedimento di approvazione necessario per integrare i contributi versati dal datore di lavoro con quelli a carico del bilancio pubblico. E stato riscontrato, tra l altro, l utilizzo di contratti di lavoro non idonei quali l intermittente con orario estremamente ridotto. Per conseguenza, il Ministero ha sollecitato gli organi ispettivi a procedere nei 3
confronti dei datori di lavoro, che vertono in tali situazioni, con un provvedimento di diffida ad adempiere, assegnando il termine massimo del 30.04.2008 per ottemperare. (Nota Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24/09/2007, n. 11899) 3) IMPOSTE SUI REDDITI: ACCERTATO IL CAMBIO DELLE VALUTE ESTERE DI AGOSTO È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di agosto 2007, ai sensi dell art. 110, comma 9, D.P.R. n. 917/1986. (Provvedimento Agenzia delle Entrate 12/09/2007, G.U. 24/09/2007, n. 222) 4) DAL PROSSIMO 01.10.2007 PER LE CESSIONI DI IMMOBILI STRUMENTALI SI DEVE APPLICARE IL METODO DEL CD. REVERSE CHARGE: ESEMPIO DI FATTURA Dal prossimo 01.10.2007, il meccanismo dell inversione contabile, che già si applica per talune tipologie di operazioni (ad es. per la cessione di oro da investimento, per il settore dei subappalti nell edilizia) si deve applicare anche per le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricati strumentali nel caso in cui l impresa cedente opti per 4
l imponibilità Iva sulla base di quanto disposto dall art. 10, comma 1, n. 8-ter), let. d) del D.P.R. 633/72, e per quanto previsto dall art. 17, comma 7 (nuovo) del D.P.R. n. 633/1972, e ai sensi del D.M. 25/05/2007. Ambito soggettivo Dal 01.10.2007 l imprenditore, il professionista o la società che acquista un immobile strumentale, per il quale il cedente, in sede di stipula dell atto, ha manifestato l opzione per l imponibilità in luogo dell esenzione, deve, quindi, applicare il meccanismo dell inversione contabile. Invece, l inversione contabile non si applica per le locazioni di immobili commerciali, anche se il locatore ha manifestato l opzione per l imponibilità IVA. Immobili esclusi Il meccanismo dell inversione contabile non si applica in caso di vendita di immobili abitativi, né per le cessioni di immobili strumentali effettuate dalle imprese di costruzione o di ripristino entro quattro anni dal termine dei lavori. Ambito oggettivo Sotto l aspetto oggettivo sono, peraltro, interessati i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 (uffici), B, C, D. Da evidenziare riguardo i fabbricati censiti nella categoria C (esempio box C/6), 5
costituenti pertinenza di unità immobiliari a destinazione abitativa, che in caso di cessione di tale pertinenza, anche se avviene con atto separato rispetto all unità principale, viene, comunque, assoggettata alla disciplina prevista per il bene principale. Fatturazione e registrazione Con il reverse charge, il cedente deve emettere fattura senza applicazione dell Iva, indicando quale titolo di inapplicabilità dell imposta l art. 17, comma 7 del D.P.R. 633/72. Dal canto suo, il cedente può detrarre l imposta inerente assolta a monte sull acquisto o costruzione e può esercitare il diritto al rimborso dell Iva qualora l aliquota media sulle vendite sia minore di quella sugli acquisti. In tale fattispecie, non si verifica l indetraibilità da pro-rata per le operazioni esenti. 6
ESEMPIO DI FATTURA MITTENTE: BIANCHI (Cedente) VIA.CITTA.. COD.FISC. E P.IVA DESTINATARIO: ROSSI (Cessionario) VIA CITTA. COD.FISC. E P.IVA. FATTURA N. 2352 DEL 02/10/2007 Per la vendita del fabbricato strumentale sito in Dati catastali. come da atto notarile del 02/10/2007 rep..., raccolta.. 350.000,00 Trattasi di operazione senza addebito di I.V.A., giacché soggetta al regime del reverse charge ai sensi dell art. 17, comma 7 del D.P.R. n. 633/72 e ai sensi del D.M. 25/05/2007. (l applicazione dell IVA è a carico del destinatario della fattura: ROSSI). 7
Integrazione fattura a cura del destinatario (o cessionario) Il cessionario (Rossi) deve: integrare la fattura ricevuta con l esposizione dell aliquota e della relativa imposta sul valore aggiunto; annotare la fattura nel registro delle fatture emesse di cui all art. 23 del D.P.R. n. 633/1972, entro il mese di ricevimento o anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al mese stesso, computando quindi la suddetta imposta nella relativa liquidazione periodica mensile o trimestrale; annotare la fattura anche sul registro degli acquisiti di cui all art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, al fine di operare la corrispondente detrazione dell imposta relativa a tali acquisti ai sensi degli art. 19 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972. L effettuazione di tale duplice annotazione consente, in sede di liquidazione del tributo, la compensazione dell imposta a debito con quella a credito. Infine, si evidenzia che la fattura emessa in applicazione del regime del reverse charge, giacché afferente ad operazioni soggette ad IVA, di fatto qualificate come operazioni ad aliquota zero, è esente dall imposta di bollo (C. M. n. 37/E del 29.12.2006). 8
5) TERRENI EDIFICABILI SONO SOGGETTI AD ICI ANCHE SE DESTINATI AD ESPROPRIO L imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è dovuta sul terreno edificabile, anche se sia destinato all espropriazione. il presupposto dell I.C.I. non è, in alcun modo, collegato all idoneità del bene a produrre reddito, né tanto meno alla sua attitudine a incrementare il proprio valore o il reddito prodotto. Il valore dell immobile, invece, assume rilievo ai soli fini della determinazione della base imponibile e, quindi, della concreta misura dell imposta. Pertanto, va escluso che un aera edificabile, assoggettata a vincolo urbanistico che la destina ad espropriazione, sia, per tale motivo, esente dall imposta. Ne consegue che anche un terreno edificabile destinato all espropriazione è, comunque, soggetto all imposta comunale sugli immobili. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 19131 depositata il 12.09.2007. 6) ASSONIME: CHIARIMENTI FISCALI PER IL RICALCOLO DEGLI ACCONTI DI NOVEMBRE 9
Ammortamento terreni: Gli acconti di novembre sono a rischio per la decadenza del D.L. n. 118/07, problemi anche per il ricalcolo derivante dalle novità sulle auto aziendali. La circolare Assonine n. 56 del 24.09.2007 si è, infatti, occupata di alcuni punti caldi a ridosso della scadenza di Unico 2007. Inoltre, ha rilevato tale Associazione, occorrono chiarimenti per chi intende adeguarsi al mutato orientamento sulla deducibilità dell indennità di clientela. La circolare ha evidenziato le problematiche derivanti dalla compilazione di Unico SC, in relazione alle tante novità normative e interpretative degli ultimi dodici mesi. In merito alla norma che ha escluso la deducibilità degli ammortamenti dei terreni pertinenziali, Assonime ha indicato i disagi che potrebbero derivare dalla mancata conversione in legge del D.L. n. 118/07. Si tratta del provvedimento che ha eliminato la retroattività della disposizione, prevedendo l imputazione proporzionale delle quote stanziate fino al 2005. Viene sottolineato che, a seguito della correzione apportata ad agosto dal citato decreto, diverse società si potrebbero trovare a evidenziare, in Unico 2007 (redatto in base alla nuova norma), un credito per eccedenza di versamento a saldo, versamento determinato applicando le regole precedenti, che davano origine a un minore valore ammortizzabile residuo del fabbricato. 10
Questo credito, ha rilevato Assonime, potrebbe scomputarsi dall acconto in scadenza a novembre, quando peraltro, come già annunciato dai Governo, la norma sarà decaduta, per essere riproposta solo con la Finanziaria 2008. Per le auto aziendali, Assonime ha precisto che si attendono istruzioni integrative per le istanze di rimborso Iva, in relazione al fatto che il termine per inviare la domanda (22 ottobre) è ora successivo alla scadenza di Unico, con l impossibilità di tenere conto in dichiarazione del maggiore imponibile che ne deriva. Le novità sulle autovetture introdotte dalla legge 127/07, che ripristinano parziali deduzioni dal 2007 stabilendo una rideterminazione degli importi scalati nel 2006, hanno generato, delle perplessità negli acconti di novembre: NeI conteggio si potrà tenere conto sia dei nuovi importi deducibili per il 2006, sia di quanto si sarebbe recuperato applicando le regole valide fino al 2005. Non è però chiaro come le due disposizioni possano convivere, a meno che l Agenzia delle Entrate non affermi che nel calcolo dell acconto le deduzioni possano cumularsi. Riguardo, infine, la deduzione per competenza dell indennità di clientela degli agenti, l Assonime nel ribadire le perplessità sulla necessità di ripresentare le dichiarazioni degli anni precedenti, ha auspicato che l Agenzia delle Entrate introduca le misure adeguate per evitare che, nel controllo automatizzato, le penalità vengano, invece, irrogate, per l apparente tardività dei versamenti. Vincenzo D Andò 11
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