CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AL FABBRICATO.

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REALTÀ Fabbricati REALTÀ FABBRICATI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AL FABBRICATO. IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE: NOTA INFORMATIVA, COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Mod. 16011C - Ed. 12/2010 - Agg. 6/2016 Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385-00144 Roma - Tel. +39 06 3018.1 Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - info@groupama.it - www.groupama.it Cap. Soc. euro 172.571.040 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d Astorg

NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AL FABBRICATO. La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale Viale Cesare Pavese, 385-00144 Roma Italia. Tel +39 06/3018.1 - fax +39 06/80210.831 - www.groupama.it; info@groupama.it - PEC: groupama@legalmail.it Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma - Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585 e nell'albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023, ed è diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8 10 Rue d'astorg. Groupama Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 15 maggio 1931, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 120 del 20 maggio 1931. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Alla data dell ultimo bilancio approvato e relativo all esercizio 2015, il patrimonio netto della Società ammonta a 445,3 milioni di Euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 172,6 e a 272,7 milioni di Euro. Alla stessa data l indice di solvibilità della gestione danni, corrispondente al rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 1,60. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto è stipulato con tacito rinnovo. La disdetta, ovvero la comunicazione che il contraente deve fare all assicuratore per evitare che il contratto si rinnovi, dovrà essere esercitata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso, mediante lettera raccomandata da inviare all agenzia o alla Società. In mancanza di disdetta, esercitata nei tempi e nelle modalità indicate, l assicurazione si intende prorogata per un anno e così successivamente. Per maggiori dettagli si rinvia all articolo 7 della sezione Norme che regolano l assicurazione in generale delle condizioni di assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte limitazioni ed esclusioni Il contratto assicurativo offre quattro sezioni di garanzia: Incendio e Rischi Complementari, Responsabilità Civile, Altri Danni ai Beni, Tutela Legale. Le garanzie della sezione Incendio e Rischi Complementari tutelano contro i danni provocati al fabbricato da incendio, fulmine, scoppio, esplosione e altri rischi accessori (quali caduta di aeromobili, rovina di ascensori ecc.). Sono compresi in garanzia anche gli altri eventi conseguenti a quelli di cui sopra: sviluppo di fumi, gas, vapori, guasti arrecati al fabbricato allo scopo di impedire l incendio, le spese di demolizione, sgombero e trasporto, la perdita di pigione. Sono opzionabili 1 di 10

anche i danni derivanti da eventi sociopolitici e atmosferici, da ordigni esplosivi, da sovraccarico neve. Per maggiori dettagli si rinvia all articolo 1 della sezione Incendio e rischi complementari delle condizioni di assicurazione. Le garanzie della sezione Responsabilità Civile tengono indenne l assicurato di quanto sia tenuto a risarcire per i danni (fisici o materiali) involontariamente provocati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale, diverso dallo spargimento d acqua, verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato e alla conduzione delle parti comuni. L assicurazione comprende, ad esempio, i rischi degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, la responsabilità che possa derivare da fatto doloso di persone di cui l assicurato debba rispondere a norma di legge, la responsabilità dell assicurato in qualità di committente di lavori riguardanti il fabbricato. La copertura può essere estesa alla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, alla responsabilità civile dei conduttori di appartamenti e dell amministratore. Per maggiori dettagli si rinvia agli articoli 5 e 7 della sezione Responsabilità civile delle condizioni di assicurazione. Le garanzie della sezione Altri Danni ai Beni indennizzano l assicurato delle spese sostenute per il ripristino del fabbricato in seguito ai danni prodotti dallo spargimento d acqua conseguente a rottura accidentale di condutture e impianti fissi del fabbricato, a occlusione di condutture o a trabocco di fognature. Inoltre, l assicurazione copre anche la responsabilità civile verso terzi per danni derivanti da occlusione di tubature o da spargimento d acqua per rottura di condutture e di impianti fissi del fabbricato assicurato. È possibile prestare copertura anche per le spese di ricerca e riparazione del guasto sostenute in seguito a spargimento d acqua o occlusione, per i danni derivanti da spargimento d acqua per rottura di condutture dovuta a gelo, nonché i danni, sia diretti che a terzi, da spargimento d acqua a cose poste in locali interrati o seminterrati. Possono essere garantite anche le spese per il rimpiazzo di lastre di vetro o cristallo pertinenti al fabbricato distrutte o danneggiate e i danni elettrici subiti da impianti e apparecchiature elettrici e elettronici sempre di pertinenza del fabbricato. Per maggiori dettagli si rinvia agli articoli 8, 10, 11 e 12 della sezione Altri danni ai beni delle condizioni di assicurazione. Le garanzie della sezione Tutela Legale coprono le spese che si rendessero necessarie per la tutela dei diritti del Condominio assicurato in tutti quei casi (ad esempio, danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, contratti di fornitura o di prestazioni, vertenze con i condomini, procedimenti penali a carico dell amministratore) in cui vi sia necessità dell intervento di un avvocato, con l ulteriore possibilità di avvalersi anche di un legale di fiducia. La garanzia può inoltre essere estesa al Penale doloso e all Opposizione alle sanzioni amministrative. Per maggiori dettagli si rinvia agli articoli 1, 2 e 9 della sezione Tutela legale delle condizioni di assicurazione. Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia agli articoli 1, 2, 4, delle Norme che regolano l assicurazione in generale, 1, 2, 3 della Sezione I Incendio e Rischi Complementari, 5, 6, 7 della Sezione II Responsabilità Civile, da 8 a 12 della Sezione III Altri danni ai beni, 19 delle Norme sulla liquidazione del danno, da 1 a 5 e 9 della Sezione IV - Tutela Legale delle condizioni di assicurazione. Il contratto contiene inoltre franchigie, scoperti e massimali. Per maggiori dettagli, si rinvia agli articoli 1 della Sezione I -Incendio e rischi complementari, 5 della Sezione II -Responsabilità Civile, 8, 11, 12 della Sezione III Altri danni ai beni, 2 e 9 della Sezione IV -Tutela Legale delle condizioni di assicurazione. 2 di 10

Per una miglior comprensione, di seguito sono indicate alcune esemplificazioni numeriche finalizzate ad illustrarne il meccanismo di funzionamento. La franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Corrisponde alla somma che non sarà risarcita o indennizzata all assicurato, e che quest ultimo non potrà diversamente assicurare pena la perdita del diritto all indennizzo. Solitamente viene espressa in cifra assoluta o, più raramente in una percentuale sulla somma assicurata. Funzionamento: alla somma spettante a titolo di indennizzo o risarcimento si sottrae l importo della franchigia previsto dalle condizioni di assicurazione. Ad esempio, se l indennizzo è quantificabile in 1.000,00, e le condizioni di assicurazione prevedono una franchigia di 200,00, la somma spettante all assicurato sarà pari ad 800 così determinata: 1.000,00 200,00 = 800,00 Rimarranno, quindi, a carico dell assicurato 200,00. Lo scoperto è una parte di danno che resta a carico dell assicurato, e si esprime non in cifra assoluta, ma con una percentuale da calcolare sul danno. Anche lo scoperto non può essere diversamente assicurato pena la perdita del diritto all indennizzo. Ad esempio, se il danno è quantificabile in 10.000,00, ma le condizioni di assicurazione prevedono uno scoperto del 10% del danno, la somma spettante all assicurato sarà 9.000,00 così determinata: danno = 10.000,00; percentuale di scoperto prevista nelle condizioni di assicurazione = 10%; scoperto = percentuale di scoperto prevista nelle condizioni di assicurazione applicata al danno = 10% di 10.000,00 = 1.000,00; danno ( 10.000,00) scoperto ( 1.000,00) = somma spettante ( 9.000,00). Il massimale rappresenta la somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Il massimale può essere per sinistro e/o per anno. Se i danni procurati sono superiori a tale somma, la differenza resta a carico dell assicurato salvo rivalsa nei confronti del diretto responsabile. Ad esempio, se il danno è 3.000,00, ma il massimale previsto dalle condizioni di assicurazione è di 1.000,00, l assicuratore sarà tenuto a prestare la garanzia solo fino alla concorrenza di quest ultima somma, ovvero 1.000,00. in questo caso rimarrà a carico dell assicurato la differenza di 2.000,00: 3.000,00 (danno) - 1.000,00 (massimale) = 2.000,00 (differenza a carico dell assicurato) Per la disciplina dell assicurazione parziale si rinvia agli articoli 18 e 23 della sezione Norme sulla liquidazione del danno delle condizioni di assicurazione. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità Le eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Le conseguenze sono descritte all articolo 1 delle condizioni di assicurazione, a cui si rinvia. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta all Impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. La mancata comunicazione può comportare conseguenze sulla prestazione, per il dettaglio delle quali, si rinvia agli articoli 5 e 6 della sezione Condizioni generali di assicurazione / Norme che regolano l assicurazione in generale delle condizioni di assicurazione. A titolo esemplificativo, una circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio potrebbe essere costituita da 3 di 10

una variazione della destinazione d uso di parte del fabbricato. 6. Premio Le prestazioni assicurate sono garantite previa corresponsione di un premio annuo. Le modalità di pagamento riconosciute dall Impresa sono: 1. assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile intestato all Impresa o all Intermediario, in tale sua qualità, ovvero girato nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia; 2. bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico, comunque sempre emesso a favore dell Impresa o dell Intermediario, in tale sua qualità; 3. contanti fino al limite consentito dalla vigente normativa in materia. Il premio può essere corrisposto anche in rate semestrali, quadrimestrali e trimestrali, con l applicazione dell aumento del 3%. Esiste la possibilità che siano applicati sconti di premio da parte dell impresa. Tali sconti potranno essere applicati in considerazione della situazione di fidelizzazione del contraente come cliente. 7. Rivalse La rivalsa è un diritto dell assicuratore sancito dal Codice Civile. Si applica quando l impresa, dopo aver pagato un sinistro, pretenda, da parte dell assicurato o da parte di eventuali terzi responsabili del danno la restituzione dell intera somma corrisposta, o di parte di essa. Limitatamente alla Sezione I -Incendio e rischi complementari, la Società rinuncia al diritto di rivalsa: per maggiori dettagli, per i presupposti e per gli effetti per il contraente si rinvia all articolo 4 della Sezione I -Incendio e rischi complementari delle condizioni di assicurazione. 8. Diritto di recesso Il contraente e l impresa hanno diritto di recedere dal contratto di assicurazione. Per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto si rinvia agli articoli 3 e 7 della sezione Condizioni generali di assicurazione / Norme che regolano l assicurazione in generale delle condizioni di assicurazione. Qualora si sia optato per un contratto di durata poliennale il contraente ha la facoltà di recedere senza oneri e con preavviso di trenta giorni, solo trascorso il quinquennio, così come previsto dall articolo 1899 c.c. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell articolo 2952 del Codice Civile, eccetto il diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno. Nell assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo abbia richiesto il risarcimento all Assicurato o abbia promosso a tal fine contro di lui un azione giudiziaria. 10. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. 11. Regime fiscale Imposta sui premi I premi relativi ai contratti di assicurazione del comparto danni sono soggetti ad Imposta sulle Assicurazioni, secondo le disposizioni contenute nella Legge 1216/1961 e sue successive modifiche e integrazioni. I premi relativi al presente contratto, avente ad oggetto la copertura dei rischi 4 di 10

Incendio, Altri Danni ai Beni, Responsabilità Civile Diversi, Tutela legale, sono soggetti ad aliquota pari a 22,25% e 21,25% applicate in funzione delle garanzie scelte. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo In caso di sinistro, il contraente o l assicurato devono darne avviso all agenzia alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società, ai sensi dell articolo 1913 c.c., entro 5 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. Le eventuali spese per l accertamento del danno sono a carico della Società, ove non diversamente contrattualizzato. Per maggiori dettagli sulle procedure liquidative, si rinvia agli articoli da 13 a 25 della sezione Norme sulla liquidazione del danno delle condizioni di assicurazione. Per i sinistri del ramo tutela legale, la gestione degli stessi è stata affidata a un impresa terza autorizzata ai termini di legge. Per maggiori dettagli, si rinvia agli articoli 1, da 5 a 8 e 10 delle condizioni di assicurazione. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. -Servizio Reclami Viale Cesare Pavese, 385-00144 Roma - fax: +39 06 80210979 - E-mail: reclami@groupama.it. Qualora l Esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21-00187 Roma -fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net) attivando la procedura FIN-NET oppure direttamente all IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva la facoltà dell esponente di adire l Autorità Giudiziaria anche per questioni diverse da quelle indicate. *** Per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia alla pagina Aggiornamenti documentazione raggiungibile dalla sezione Prodotti del nostro al sito www.groupama.it. Groupama Assicurazione S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Groupama Assicurazioni S.p.A. Il rappresentante legale Dominique Uzel 5 di 10

GLOSSARIO Accessori Rappresentano la parte del premio versato dal contraente che è destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell impresa di assicurazione. Agente Intermediario che agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione Aggravamento (del rischio) Si ha aggravamento del rischio quando, successivamente alla stipulazione del contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che aumentano la probabilità del verificarsi del rischio. L assicurato ha l obbligo di segnalare immediatamente l avvenuto aggravamento del rischio all assicuratore. Arbitrato Procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra assicurato ed assicuratore. La possibilità di fare ricorso all arbitrato, in genere, viene prevista già in occasione della stipulazione del contratto di assicurazione, con apposita clausola. Assicurato soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione Assicurazione (attività assicurativa) Operazione con cui un soggetto (assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (assicuratore) un rischio al quale egli è esposto (naturalmente o per disposizione di legge). Assicurazione a primo rischio assoluto Forma di assicurazione per la quale l assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore assicurato, indipendentemente dall effettivo valore globale dei beni. Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale (art. 1907 c.c.). Assicurazione a valore intero Forma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore dei beni assicurati. Nel caso in cui quest ultimo sia superiore al primo, si applica la regola proporzionale, per cui l assicuratore indennizza il danno solo proporzionalmente al rapporto tra valore assicurato e valore dei beni. Beneficiario persona fisica o giuridica alla quale deve essere corrisposta la prestazione prevista dal contratto qualora si verifichi l'evento assicurato. Broker (mediatore) di assicurazione intermediario che agisce su incarico del cliente e che non ha poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione Carenza (periodo di) Periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall assicuratore diviene concretamente efficace. Tale concetto trova applicazione solo in alcune forme di assicurazione ad esempio assicurazioni malattia. 6 di 10

Caricamenti (v. Accessori) Condizioni di assicurazione Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. Contraente Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può o meno coincidere con l assicurato. Contratto di assicurazione Contratto mediante il quale l'assicuratore, dietro pagamento di un premio, si impegna a tenere indenne l'assicurato, entro i limiti convenuti, dei danni prodotti da un sinistro. Danno Pregiudizio subito dall assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dalla vittima del fatto illecito in conseguenza di un sinistro. Decorrenza della garanzia Data a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace. Denuncia di sinistro Avviso che l assicurato deve dare all assicuratore o all agente a seguito di un sinistro. Dichiarazioni precontrattuali informazioni fornite dal contraente e/o dall assicurato prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente e/o l assicurato forniscono dati o notizie inesatti od omettono di informare la società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la società stessa può chiedere l annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente e/o dell assicurato sia stato o no intenzionale o gravemente negligente. Diminuzione (del rischio) Si ha diminuzione del rischio quando, successivamente alla stipula di un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che riducono la probabilità del verificarsi dell evento dannoso. Se l assicuratore viene informato dell avvenuta diminuzione del rischio, è tenuto a ridurre il premio o le rate successive alla comunicazione stessa. Disdetta Comunicazione che il contraente deve inviare all assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione. Estensione territoriale Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante. Fascicolo Informativo Insieme dei documenti che il cliente deve ricevere prima di concludere il contratto e che lo aiutano ad entrare in possesso di tutte le informazioni utili ad una valutazione completa del prodotto che gli viene offerto. 7 di 10

Fondo di garanzia per le vittime della strada Fondo gestito dalla CONSAP, costituito per risarcire i danni causati da mezzi rimasti non identificati, oppure risultanti non assicurati, o assicurati presso imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. In ciascuna regione (o gruppo di regioni) viene designata una impresa per la liquidazione dei danni. Franchigia La franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Corrisponde alla somma che non sarà risarcita o indennizzata all assicurato, e che quest ultimo non potrà diversamente assicurare pena la perdita del diritto all indennizzo. Franchigia Assoluta Somma che rimane a carico dell assicurato a prescindere dall entità del danno. Franchigia relativa Somma che rimane a carico dell assicurato solo quando il danno sia pari o inferiore alla franchigia. Impresa di assicurazione società autorizzata all esercizio dell attività assicurativa. Indennizzo Somma dovuta dall assicuratore a titolo di riparazione del danno subito dall assicurato in caso di sinistro. IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Margine di solvibilità Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero dell impresa di assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilità rappresenta una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria dell impresa. Massimale La somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Se i danni procurati sono superiori a tale somma la differenza resta a carico del diretto responsabile Nota informativa Documento contenuto nel Fascicolo Informativo, che l assicuratore deve consegnare al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. Periodo di assicurazione Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa. Polizza È il documento che prova l assicurazione. Premio Il premio rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. 8 di 10

Prescrizione Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini di legge. Principio indennitario Principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l indennizzo corrisposto dall assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall assicurato e non può rappresentare per quest ultimo fonte di guadagno. Provvigione Elemento fondamentale del rapporto di agenzia per il quale, a fronte dell obbligazione in capo all agente di svolgere l attività diretta alla conclusione dei contratti, corrisponde l obbligazione in capo al preponente (impresa di assicurazione) di corrispondergli il relativo compenso per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione. Questionario anamnestico Detto anche questionario sanitario, è il documento che il contraente deve compilare prima della stipulazione di un assicurazione contro i danni alla persona o di un assicurazione sulla vita del tipo caso morte o del tipo misto. Esso contiene una serie di informazioni relative allo stato di salute ed alle precedenti malattie o infortuni dell assicurato. Le informazioni fornite dal contraente servono all assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità. Quietanza Ricevuta attestante l avvenuto pagamento di una somma e rilasciata dal percettore della stessa. L assicuratore rilascia quietanza del pagamento del premio da parte del contraente; l assicurato o il terzo danneggiato rilasciano quietanza del pagamento dell indennizzo da parte dell assicuratore. Risarcimento Somma che il responsabile è tenuto a versare per risarcire il danno da lui causato o, comunque riconducibile alla sua responsabilità. Rischio La probabilità che si verifichi un evento futuro ed incerto in grado di provocare conseguenze dannose. Riserve tecniche Somme che le imprese di assicurazione devono accantonare ed iscrivere nel proprio bilancio per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati e di persone terze danneggiate. Rivalsa Diritto che spetta all Assicuratore di richiedere al responsabile del danno il pagamento della somma versata all Assicurato a titolo di risarcimento. Tale diritto è contrattualmente rinunciabile da parte dell Assicuratore. Scoperto Lo scoperto è la parte di danno che resta a carico dell assicurato; si esprime in una percentuale da calcolare sul danno. Lo scoperto non può essere diversamente assicurato pena la perdita del diritto all indennizzo. Sinistro Il verificarsi dell evento per il quale è prestata la garanzia. 9 di 10

Somma assicurata Importo nei limiti del quale l assicuratore si impegna a fornire la propria prestazione. Valore a nuovo Espressione con la quale vengono indicate quelle particolari coperture assicurative che consentono di garantire un indennizzo pari non solo al valore della cosa assicurata al momento del sinistro, ma anche corrispondente alle spese necessarie per riacquistare o ricostruire la cosa stessa. Valore allo stato d uso Valore della cosa materiale nelle condizioni in cui si trova al momento del sinistro. Valore assicurato Rappresenta la misura dell interesse sottoposto ad assicurazione. Dati aggiornati al 31/5/2016 Nota Informativa comprensiva del Glossario mod. 16.011I ed. 12/2010 10 di 10

Condizioni di assicurazione La polizza su misura per i fabbricati civili REALTÀ Fabbricati

Indice Condizioni Generali di Assicurazione 4 Norme che regolano l Assicurazione in Generale 4 Premessa 4 Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 4 Art. 2 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio 4 Art. 3 Recesso in caso di sinistro 4 Art. 4 Aggravamento del rischio 4 Art. 5 Diminuzione del rischio 5 Art. 6 Modifiche dell assicurazione 5 Art. 7 Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione 5 Art. 8 Oneri fiscali 5 Art. 9 Adeguamento automatico (valido solo se indicato sul modulo di polizza) 5 Art. 10 Rinvio alle norme di legge 5 Sezione I - Incendio e Rischi Complementari 6 Art. 1 Cosa assicura 6 1.2 Garanzie facoltative 7 1.3 Condizioni particolari 8 Art. 2 Cosa non assicura 9 2.1 Per tutte le garanzie della sezione non sono risarcibili i danni: 9 2.2 Se non è stata sottoscritta l estensione di garanzia Eventi socio politici, eventi atmosferici, ordigni esplosivi, sovraccarico di neve, non sono risarcibili i danni causati da: 9 Art. 3 Somme assicurate 9 Art. 4 Rinuncia alla rivalsa 9 Sezione II - Responsabilità Civile 10 Art. 5 Oggetto dell assicurazione 10 5.1 Garanzie base 10 5.2 Garanzie facoltative 11 5.2.1 Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro 11 5.2.2 Responsabilità civile dei conduttori di appartamenti 12 5.2.3 Responsabilità civile dell'amministratore 13 Art. 6 Delimitazione dell assicurazione - Cosa non assicura 14 Art. 7 Fabbricati in condominio 15 1 di 36 C O N D I Z I O N I D I A S S I C U R A Z I O N E

Indice Sezione III - Altri danni ai beni 16 Art. 8 Cosa assicura 16 8.1 Garanzie base 16 8.2 Garanzia facoltativa 17 Art. 9 Cosa non assicura 18 Art. 10 Fabbricati in condominio 18 Art. 11 Cristalli e vetri 19 Art. 12 Danni elettrici 19 Norme sulla Liquidazione del Danno 20 Art. 13 Obblighi in caso di sinistro 20 Art. 14 Procedura per la valutazione del danno 20 Art. 15 Calcolo dello scoperto e della franchigia 21 Art. 16 Mandato dei periti 21 Art. 17 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno 21 Art. 18 Assicurazione parziale - deroga 22 Art. 19 Assicurazione presso diversi assicuratori 22 Art. 20 Limite massimo d indennizzo 23 Art. 21 Pagamento dell indennizzo 23 Art. 22 Obblighi in caso di sinistro 23 Art. 23 Assicurazione parziale - deroga 23 Art. 24 Gestione delle vertenze di danno e spese legali 24 Art. 25 Calcolo dello scoperto e della franchigia 24 2 di 36

Indice Definizioni 25 Sezione IV Tutela Legale 28 Premessa 28 Glossario 29 Condizioni di Assicurazione 32 Art. 1 Oggetto dell assicurazione 32 Art. 2 Forma di garanzia 32 Art. 3 Estensione territoriale 33 Art. 4 Esclusioni e delimitazioni 33 Art. 5 Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia 34 Art. 6 Denuncia del sinistro e scelta del legale 34 Art. 7 Gestione del sinistro 35 Art. 8 Disaccordo sulla gestione del sinistro 35 Art. 9 Condizioni particolari 36 Art. 10 Recupero di somme 36 3 di 36

Condizioni Generali di Assicurazione Norme che regolano l Assicurazione in Generale Premessa Le Condizioni di assicurazione riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della polizza mod. 16.010 o 19.00 stipulata dal Contraente. Resta pertanto inteso che: - si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sul modulo di polizza; - l assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati sul modulo di polizza, fatti salvi i limiti di risarcimento, le franchigie e gli scoperti eventualmente previsti nelle presenti Condizioni di Assicurazione. Le Definizioni hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale. In ottica di trasparenza le parti del testo sottolineate rispondono ai criteri di evidenziazione previsti dal nuovo Codice delle Assicurazioni. Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché l annullamento della polizza di assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Articolo 2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il pagamento del premio va eseguito presso l Agenzia cui è assegnato il contratto o presso la sede della Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell Art. 1901 del Codice Civile. Articolo 3 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro, che sia stato preceduto da altri quattro sinistri, tutti liquidabili a termini di polizza avvenuti nel periodo assicurativo annuo, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, il Contraente e la Società possono recedere dall assicurazione. Il recesso avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, anche di frazionamento, oppure, se la relativa comunicazione è stata spedita dalle Parti meno di 30 giorni prima, alla scadenza successiva. Articolo 4 - Aggravamento del rischio L Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché, la stessa cessazione della garanzia assicurativa ai sensi dell Art. 1898 del Codice Civile. 4 di 36

Articolo 5 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell Assicurato o del Contraente ai sensi dell Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Articolo 6 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Articolo 7 - Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge ed il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende della durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Articolo 8 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Articolo 9 - Adeguamento automatico (valido solo se indicato sul modulo di polizza) Qualora sia indicato sul modulo di polizza le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo espressi in valore assoluto, ed il premio sono collegati agli indici dei Prezzi al consumo per famiglia di Operai e Impiegati (base 1985=100), pubblicato dall Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue: a) nel corso di ogni anno solare è adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l indice del mese di giugno dell anno precedente; b) alla scadenza di ogni rata annua di premio, se si è verificata una variazione in più o in meno rispetto all indice iniziale od a quello dell ultimo adeguamento (o al loro equivalente), la somma assicurata, i massimali, i limiti di indennizzo espressi in valore assoluto ed il premio sono aumentati o ridotti in proporzione; c) l aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua di premio, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento. Qualora in conseguenza della variazione degli indici le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo espressi in valore assoluto ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sarà in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all ulteriore aggiornamento della polizza mediante lettera raccomandata spedita all altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della polizza stessa. In tal caso, a decorrere dalla predetta scadenza, la presente clausola cesserà di avere vigore e le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo espressi in valore assoluto ed il premio, rimarranno quelli risultanti dall ultimo aggiornamento effettuato. Articolo 10 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 5 di 36

Sezione I - Incendio e Rischi Complementari Articolo 1 - Cosa assicura La Società assicura per la somma indicata sul modulo di polizza alla partita 1, il fabbricato, escluso il valore dell area, contro i danni materiali e diretti, anche se determinati da colpa grave del Contraente e/o dell Assicurato, causati dagli eventi indicati nelle garanzie base e nelle garanzie facoltative se operanti. 1.1 Garanzie base a) incendio; b) fulmine con esclusione dei fenomeni elettrici conseguenti; c) scoppio o esplosione anche esterni non causati da ordigni esplosivi; d) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi esclusi gli ordigni esplosivi; e) urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti e/o in uso all Assicurato od al Contraente, in transito sulla pubblica via; f) onda sonica, determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica; g) rovina ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni; h) furto e guasti di fissi ed infissi relativi ai vani di uso comune, comprese le porte di ingresso dei singoli alloggi, causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto. Se l assicurazione riguarda un fabbricato adibito a dimora unifamiliare, sono compresi in garanzia soltanto i fissi e gli infissi esterni; le ville a schiera sono parificate ai condomini. In caso di uno o più sinistri, che interessino il punto h), avvenuti nel medesimo periodo assicurativo annuo, il massimo indennizzo complessivo non potrà superare Euro 7.500,00 con il massimo per singolo fisso o infisso di Euro 1.000,00; i) atti vandalici e dolosi non avvenuti in relazione agli eventi sociopolitici di cui all art. 1.2 punto 1 - Eventi sociopolitici ferme restando le esclusioni ivi previste; la Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra: l) sviluppo di fumi, gas, vapori, quando gli eventi stessi abbiano colpito il fabbricato stesso oppure enti posti nell ambito di 20 metri da esso; m) i guasti causati al fabbricato assicurato allo scopo di impedire o di arrestare l incendio; n) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico e smaltire i residuati del sinistro (partita 2). In caso di sinistro, che interessi il punto n), l indennizzo non potrà superare Euro 15.000,00 salvo che alla partita 2 - Spese di demolizione e sgombero sia stato indicato un capitale superiore. 6 di 36 o) perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per un evento indennizzabile a termini di polizza, per il periodo necessario al suo ripristino, col massimo di un anno. I locali abitati dall Assicurato vengono compresi in garanzia per l importo della pigione presumibile ad essi relativa.

In caso di sinistro, l indennizzo non potrà superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete a ciascuna unità immobiliare colpita da sinistro. 1.2 Garanzie facoltative Qualora sul modulo di polizza sia indicato il relativo premio, l assicurazione comprende l indennizzo dei danni previsti nell estensione di garanzia Eventi sociopolitici, eventi atmosferici, ordigni esplosivi, sovraccarico di neve. la Società, a deroga dell art. 2.2 si obbliga ad indennizzare: 1) Eventi sociopolitici a) i danni materiali e diretti causati al fabbricato descritto in polizza da incendio, esplosione e scoppio anche esterno verificatisi in conseguenza di sciopero, tumulto popolare e sommossa nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; b) gli altri danni materiali e diretti arrecati al fabbricato descritto in polizza da scioperanti o persone (dipendenti o non) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente od in associazione atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio in occasione degli eventi di cui sopra. Sono compresi i guasti e le rotture causati al fabbricato descritto in polizza dai ladri in occasione di furto tentato o consumato. Non sono indennizabili i danni: - da furto; - verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; - da imbrattamento; - di cui al precedente punto b) avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi. In caso di sinistro, che interessi il punto 1), verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 150,00. 2) Eventi atmosferici La Società si obbliga ad indennizzare all Assicurato i danni materiali e diretti causati al fabbricato descritto in polizza da uragano, bufera, tempesta, grandine e tromba d aria, vento e cose da esso trascinate, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile, in zona, su una pluralità di enti nonché i danni di bagnamento che si verificassero all interno del fabbricato - escluso il contenuto - purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti. Non sono indennizzabili i danni: a) causati da: - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d acqua naturali od artificiali; - mareggiate e penetrazione di acqua marina; 7 di 36

- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - gelo, neve; - cedimento o franamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra. b) subiti da: - insegne, antenne e consimili installazioni esterne; - tettoie, vetrate e lucernari in genere; - lastre in cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine. In caso di sinistro, che interessi il punto 2), verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 150,00. 3) Ordigni esplosivi La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti cagionati al fabbricato descritto in polizza da esplosione e scoppio causati da ordigni esplosivi. In caso di sinistro, che interessi il punto 3), verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 150,00. 4) Sovraccarico di neve La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato descritto in polizza da sovraccarico di neve sul tetto. Non sono indennizzabili i danni: - causati da valanghe e slavine; - causati da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia; - ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 - G.U. n 56 del 26/2/82 Aggiornamento delle Norme Tecniche relative ai Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi e successive modifiche nonché eventuali disposizioni locali). In caso di sinistro, che interessi il punto 4), verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 150,00. 1.3 Condizioni particolari L assicurazione è prestata alla condizione che il fabbricato assicurato sia ascrivibile alla classe indicata, in base alla dichiarazione D01) dell Assicurato, sul modulo di polizza. Agli effetti di quanto sopra si considerano di: classe 1 I fabbricati costruiti per almeno l 80% della superficie coperta complessiva con strutture portanti verticali in cemento armato e laterizi, strutture portanti del tetto e solai in materiali incombustibili; pareti esterne e copertura del tetto per almeno l 80% in materiali incombustibili, coibentazioni in materiali incombustibili per almeno l 80% della superficie complessiva delle pareti esterne e del tetto; nei fabbricati a più piani è tollerata la struttura portante del tetto in legno; è considerato piano, a questi effetti, anche il solaio immediatamente sottostante il tetto (risposta 1 a dichiarazione D01); 8 di 36

classe 2 I fabbricati costruiti per almeno l 80% della superficie coperta complessiva con strutture portanti verticali in materiali incombustibili; pareti esterne e copertura del tetto per almeno l 80% in materiali incombustibili, solai e struttura portante del tetto comunque costruiti; coibentazioni anche in materiali combustibili (risposta 2 a dichiarazione D01). Articolo 2 - Cosa non assicura 2.1 Per tutte le garanzie della sezione non sono indennizzabili i danni: a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; b) causati da esplosione o da emanazioni di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) causati con dolo dell Assicurato o del Contraente. Se la polizza è stipulata da un condominio, in caso di atto doloso di un singolo condomino, non è risarcibile la quota di danno relativa a quest ultimo; d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane; e) agli apparecchi o agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale; f) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali. 2.2 Se non è stata sottoscritta l estensione di garanzia Eventi socio politici, eventi atmosferici, ordigni esplosivi, sovraccarico di neve, non sono indennizzabili i danni causati da: a) eventi sociopolitici; b) eventi atmosferici; c) ordigni esplosivi; d) sovraccarico di neve. La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale. Articolo 3 - Somme assicurate Le somme assicurate devono corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell area. Se l assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio essa copre anche le relative quote di proprietà comune. Articolo 4 - Rinuncia alla rivalsa La Società rinuncia all azione di surroga che possa competerle ai sensi dell Art. 1916 del Codice Civile verso i Condomini e/o loro inquilini responsabili di incendi, scoppi ed esplosioni che causino danni al fabbricato assicurato, a condizione che l Assicurato non eserciti egli stesso l azione di rivalsa e non ricorra il caso di dolo del danneggiante. 9 di 36

Sezione II - Responsabilità Civile Articolo 5 - Oggetto dell assicurazione La Società assicura sino a concorrenza del massimale indicato sul modulo di polizza (partita 3) la somma che l Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale, diverso dallo spargimento d acqua, verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato o alla conduzione delle parti comuni. 5.1 Garanzie base a) L assicurazione comprende i rischi degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato - purché di superficie complessiva non superiore a 5.000 metri quadrati - anche tenuti a giardino o parco e relative strade private, nonché di piscine, attrezzature sportive e giochi, purché ad uso esclusivo degli abitanti il fabbricato stesso e di loro ospiti. Sono esclusi: giostre azionate a motore, capannoni presso-statici e simili. b) L assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere a norma di legge. c) L assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro di cui l Assicurato si avvalga nel rispetto delle norme di legge, limitatamente a: 1. i danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l Assicurato e i prestatori di lavoro dallo stesso utilizzati, nei limiti dei massimali previsti per l assicurazione RCT; 2. i danni derivanti da morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dal Codice Penale, cagionati agli altri prestatori di lavoro dei quali l Assicurato si avvalga nel rispetto delle norme di legge, nei limiti previsti per l Assicurazione Responsabilità Civile Operai. La garanzia di cui al presente punto 2 è operante esclusivamente qualora sia operante la garanzia facoltativa Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro di cui al punto 5.2.1. d) La garanzia comprende anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purche conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza e i danni a cose conseguenti ad inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo. In caso di sinistro, che interessi il punto d), il massimo risarcimento non potrà superare Euro 26.000.00. Verrà inoltre applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 150,00. e) La Società, nei casi di responsabilità dell'assicurato in conseguenza di incendio o di altro evento previsto dalla Sezione I Incendio e rischi complementari che colpisca le cose assicurate, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e nei limiti dei massimi di garanzia assicurati per la responsabilità civile verso terzi, dei danni cagionati dall evento suddetto ferma restando l esclusione di cui all Art. 7 - Fabbricati in condominio. 10 di 36