N. 05626/2016 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 14683 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Mandolesi, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via Paolo Emilio, n. 34; contro - Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, - Stato Maggiore dell'esercito, in persona del Comandante pro-tempore e Commissione per gli Accertamenti Psico-fisici, Attitudinali ed Efficienza Fisica, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; nei confronti di -OMISSIS-, non costituito in giudizio; Pagina 1 di 5
per l'annullamento del giudizio di inidoneità al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per l'anno 2015, di 2.165 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4), nell'esercito, nella Marina Militare e nell'aeronautica Militare, riservata ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma; con i motivi aggiunti notificati il 14.3.2016 e depositati in data 15.3.2016: - del Decreto n. 17 del 4.2.2016 pubblicato il 5.2.2016, con il quale il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa ha approvato la graduatoria di merito relativa al concorso de quo, nella quale il ricorrente non è stato inserito tra gli idonei vincitori; - di tutti gli atti connessi; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa; Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8; Relatore, alla camera di consiglio del giorno 11 maggio 2016, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che, nella relazione di verificazione, depositata in data 10.3.2016, in adempimento dell O.C.I. n. 1648 del 4.2.2016, viene attestato che la Commissione Medica, nominata dalla Direzione Centrale di Sanità della Polizia di Stato con nota n. 850/A.A17/4-1277 del 22 febbraio 2016, ha sottoposto il ricorrente sia al test della lettura delle tavole pseudoisocromatiche Pagina 2 di 5
di ISHIHARA, sia al test delle matassine colorate ed ha riscontrato: "normale senso cromatico al test delle matassine colorate", compatibile con l'idoneità al concorso indicato in oggetto, con attribuzione del coefficiente 2 VS, di cui al Codice 12, della "Direttiva Tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare", approvata con Decreto del Ministero della Difesa del 4.6.2014; Rilevato che il ricorso in esame è stato notificato ad almeno un controinteressato in senso effettivo. ai sensi dell art.41, comma 2, cpa, e che, pertanto, ai fini del decidere, il gravame oggetto del presente scrutinio debba essere notificato, ai sensi dell art. 27, comma 2. cpa, a tutti i soggetti inseriti nella graduatoria, ai quali, dall eventuale accoglimento del presente ricorso, potrebbe derivare un vulnus nelle rispettive sfere giuridiche; Ritenuto, in considerazione dell elevato numero di controinteressati, di poter autorizzare il ricorrente ad avvalersi -ove lo ritenga opportuno- della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell art. 41, comma 4, c.p.a., e dell art. 49, comma 3, c.p.a.; Ritenuto di poter autorizzare - come già disposto dalla Sezione in precedenti casi analoghi (vedi Ord. 12229/2015)- l effettuazione di tale adempimento mediante pubblicazione sul sito Internet del Ministero della Difesa della presente Ordinanza, del sunto del ricorso introduttivo e dell elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell art. 52, comma 2, c.p.a, in considerazione degli elevati costi; Ritenuto che, a tal fine, il ricorrente dovrà provvedere entro il termine decadenziale di 40 (quaranta) giorni, decorrente dalla notificazione ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica del Pagina 3 di 5
ricorso introduttivo e della presente Ordinanza; Ritenuto che la prova dell avvenuta notifica, nei modi suindicati, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 20 (venti) giorni dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, a pena di decadenza; Ritenuto di dover fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio del 28 settembre 2016; P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), ordina alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio processuale secondo le modalità e nei termini indicati nella parte motiva della presente Ordinanza. Fissa per il prosieguo, la camera di consiglio del 28 settembre 2016. Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati: Concetta Anastasi, Presidente, Estensore Nicola D'Angelo, Consigliere Roberto Vitanza, Primo Referendario IL PRESIDENTE, ESTENSORE Pagina 4 di 5
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 12/05/2016 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) Pagina 5 di 5