Procedure per un efficace controllo di filiera in sicurezza alimentare: i prodotti della pesca Valmontone (Rm) 8-9 ottobre 2014 T.d.P. Dott. Salvatore Perna
Il Regolamento CE 882/2004 fissa le regole generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle normative volte, segnatamente, a: a) prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, siano essi rischi diretti o veicolati dall'ambiente; b) garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e tutelare gli interessi dei consumatori, comprese l'etichettatura dei mangimi e degli alimenti e altre forme di informazione dei consumatori.
CONTROLLO UFFICIALE: qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente o dalla Comunità per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali VERIFICA: il controllo, mediante esame e considerazione di prove obiettive, volto a stabilire se siano stati soddisfatti requisiti specifici
AUTORITÀ COMPETENTE: l'autorità centrale di uno Stato membro competente per l'organizzazione di controlli ufficiali o qualsiasi altra autorità cui è conferita tale competenza o anche, secondo i casi, l'autorità omologa di un paese terzo ISPEZIONE: l'esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge relative ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali.
NON CONFORMITÀ: la mancata conformità alla normativa in materia di mangimi o di alimenti, e alle norme per la tutela della salute e del benessere degli animali; BLOCCO UFFICIALE: la procedura con cui l'autorità competente fa sì che i mangimi o gli alimenti non siano rimossi o manomessi in attesa di una decisione sulla loro destinazione; include il magazzinaggio da parte degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti conformemente alle disposizioni emanate dall'autorità competente;
Gli Stati membri garantiscono che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento I controlli ufficiali sono eseguiti senza preavviso, salvo qualora sia necessaria una notifica preliminare dell'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, come nel caso degli audit
I controlli ufficiali sono eseguiti in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione dei mangimi o degli alimenti e degli animali e dei prodotti di origine animale. In ciò rientrano i controlli sulle aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, sull'uso dei mangimi e degli alimenti, sul magazzinaggio dei mangimi e degli alimenti, su qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione, compreso il trasporto, relativi ai mangimi o agli alimenti e sugli animali vivi, richiesti per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento.
Gli Stati membri stabiliscono le regole in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa sui mangimi e sugli alimenti e di altre disposizioni comunitarie concernenti la tutela della salute e del benessere degli animali e prendono tutte le misure necessarie per assicurare che siano attuate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive
Perché nei Regolamenti Comunitari non vi sono già gli atti sanzionatori?!? Perché gli Stati Membri devono, di volta in volta, emanare delle normative in merito?!? Solo le leggi statali in senso formale e gli atti muniti di forza di legge (decreti legge e decreti legislativi) possono introdurre nell ordinamento sanzioni amministrative
Fonti di legge secondaria (regolamenti delegati) È interdetto introdurre sanzioni È possibile che precetti sufficientemente individuati dalla legge siano etero integrati dalle fonti regolamentari delegate in ragione della tecnicità della dimensione e delle finalità poste dalle leggi (Cass. Civ., Sez. I, 15 febbraio 1999, n.1242; Cass. 12 febbraio 1996, n. 1061; Cass. 7 aprile 1999, n. 3351; Cass. 27 agosto 1999, n. 8986)
Regolamenti Comunitari L assenza di una norma sovra-statuale contenente sanzioni penali è dovuto al mancato trasferimento delle competenze penali nazionali alla Comunità europea il precetto comunitario non può essere riprodotto, e dunque nazionalizzato, da una fonte interna (S. Corte di Giustizia europea 18 febbraio 1970, causa 40/69, Bollmann) La giurisprudenza Costituzionale italiana deduce dal principio della diretta applicabilità dei regolamenti comunitari Il divieto della loro riproduzione legislativa interna, la quale, misconoscendo la qualità tipica dei regolamenti, comporterebbe a carico delle fonti riproduttive la violazione di basilari disposizioni comunitarie (S. Corte Costituzionale n. 183/1973)
Deriva: non tanto dal riconoscimento di precisi limiti al potere delle istituzioni comunitarie di irrogare sanzioni amministrative ma deriva piuttosto dalla consolidata concezione per la quale, ex. Art. 5 Trattato CE, spetta innanzitutto agli stati di adottare tutte le misure a carattere generale e particolare atte ad assicurare l esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità, e dunque innanzitutto di adottare le misure sanzionatorie volte a prevenire e punire le violazioni dei trattati e del diritto comunitario derivato.
La via italiana dell adeguamento alla legislazione alimentare, incluse le sanzioni, è stata perseguita attraverso i decreti legislativi
La fase di applicazione dei Regolamenti del Pacchetto igiene, ha visto un lungo periodo di incertezza e di attesa circa il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni della nuova normativa. La mancanza di tali sanzioni ha comportato transitoriamente: L applicazione delle sanzioni previste dalle normative nazionali preesistenti alle norme di derivazione comunitaria, laddove non contrastanti o incompatibili con i regolamenti (es.: Legge n. 283/1962, Decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980);
L applicazione delle sanzioni previste da normative nazionali di recepimento di numerose direttive comunitarie, tra le quali si ricordano: il Decreto Legislativo n. 155/1997 che ha recepito la Dir. 93/43/CEE (istituente il sistema di autocontrollo); le norme di recepimento delle direttive verticali sull igiene dei prodotti di origine animale emanate negli anni 90 (es.: Decreto Legislativo n. 531/1992 per il settore ittico); anche in questo caso le sanzioni sono rimaste applicabili nei casi non incompatibili con i nuovi regolamenti, sebbene le direttive dalle quali derivavano le norme italiane fossero abrogate dal Regolamento n. 852/2004 (la 93/43/CEE) o dalla Direttiva 2004/41/CE (che tuttavia doveva ancora essere recepita in Italia), come enunciato alla Circolare del Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti, ex Ufficio IX, del Ministero della Salute, prot. N. 20151/P del 24 maggio 2006.
Con il D.lgs 193/2007 si è chiusa la grave situazione di incertezza che, nelle more dell intervento legislativo, si era posto in ordine alle sanzioni amministrative applicabili ha chiarito il quadro normativo nazionale che, con l entrata in vigore dei regolamenti comunitari, contenenti i precetti ma non le sanzioni, aveva posto serie difficoltà nella definizione delle norma nazionali ancora applicabili come pure delle sanzioni vigenti
Con il D.lgs 193/2007 si ottengono due obiettivi fondamentali: 1. Si individuano le autorità competenti ai controlli previsti dal pacchetto igiene; 2. Si prevedono delle sanzioni specifiche per le violazioni di talune disposizioni dei nuovi regolamenti.
Alla luce di quanto previsto dal Regolamento CE 882/2004 e dal D.Lgs 193/2007 Il Dipartimento di Prevenzione ha titolo ad emanare direttamente atti in quanto autorità competente in materia di sicurezza alimentare (art. 54 del Reg. CE 882/2004 e art. 2 del D.lgs. 193/2007)
Il Dipartimento di prevenzione interviene direttamente in funzione di autorità competente per l emissione di atti ordinativi aventi carattere sia di tipo prescrittivo che interdittivo Per tutte le altre attribuzioni previste dalla a) alla h) dell art. 54 del Reg. CE 882/2004
Art. 6 Le Sanzioni
PAROLA D ORDINE: SEMPLIFICAZIONE Vecchia Normativa Una sanzione per ogni tipologia di alimento e di reato Nuova Normativa Reato = Sanzione
Si tratta di una serie di norme destinate a sanzionare comportamenti illeciti per ciò che attiene molteplici prescrizioni contenute nei regolamenti: 852/2004, 853/2004, 854/2004 2073/2005 (procedure di verifica) sia in fase di produzione primaria sia post-primaria
Tutte le sanzioni previste sono di natura amministrativa Prevedono il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria (il doppio, il minimo e il terzo del massimo sono sempre coincidenti)
Riguarda tutti gli stabilimenti, diversi da quelli di cui al comma 1 (lavorazione di carni), che svolgono la propria attività nell ambito del regolamento 853/2004 e che sono, pertanto, tenuti al riconoscimento (ad esempio centri di spedizione MBV, navi officina, ecc.). Lo svolgimento di tali attività in mancanza di riconoscimento o quando lo stesso è sospeso o revocato comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro
Riguarda tutti gli stabilimenti, ad eccezione di quelli di cui all art. 1 comma 2 del Reg. 852/2004 Mancata notifica di svolgimento di attività all'autorità competente Svolgimento di attività in mancanza di registrazione o quando essa è sospesa o revocata Sanzione 3.000
Mancata comunicazione all'autorità di un cambiamento significativo dell'attività Tipologia Titolarità Chiusura Sanzione. 1.000
Questi commi introducono interessanti novità riguardo i sistemi e le procedure che, a differenza di quanto previsto dall abrogato D.lgs. 155/97, vengono ora sanzionate direttamente, senza dare all OSA i 120 gg. di tempo per l adeguamento (ad esclusione del comma 7 - art.6 - D.lgs. 193/07)
Riguardano i requisiti d igiene generali e specifici dei regolamenti 852/2004 e 853/2004. Sanzioni di entità diversa se il requisito non è rispettato in fase di produzione primaria e operazioni connesse o se non è rispettato in fase di produzione post-primaria. Anche in questo caso esiste la possibilità di dare un tempo congruo di adeguamento
L omissione dell indicazione sull etichetta di un prodotto di origine animale, del numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione di cui al regolamento 853/2004, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro. Mancata indicazione del Bollo CE Sanzione. 1.000
Stabiliscono le sanzioni amministrative pecuniarie sugli illeciti operati in fase di immissione sul mercato di MBV. Si tratta di norme specifiche che riprendono i concetti della vecchia direttiva settoriale e che prevedono sanzioni crescenti in relazione all aumento dei rischi sulla sicurezza alimentare.
Trasporto MBV SENZA Documento di Accompagnamento (Reg.CE 853/04 All. 3 Sez.7 Cap.1) Immissione sul mercato MBV senza essere transitati per CDS* Sanzione 2.000 * fatte salve le disposizioni relative ai pettinidi di cui al Reg. CE n.853/2004 all. 3, sez. 7, cap. 9, punto 3
Immissione sul Mercato MBV provenienti da ZONA NON CLASSIFICATA Sanzione. 4.000 Immissione sul Mercato MBV provenienti da ZONE NON IDONEE O PRECLUSE Sanzione. 10.000
Particolare importanza riveste il comma 15 che conferma l applicabilità: delle previgenti procedure sanzionatorie amministrative previste dalla Legge 689/81 (pagamento in misura ridotta, scritti difensivi, ordinanza-ingiunzione, ricorso al giudice, ecc.); del D.L.gs 507/99 sulla depenalizzazione dei reati minori ed in particolare dell art. 8 che prevede la possibilità, per gli organi addetti alla vigilanza, di disporre direttamente la chiusura (fino alla risoluzione delle carenze riscontrate) in via amministrativa degli stabilimenti di produzione o degli esercizi di vendita per mancanza dei requisiti igienico-sanitari.
In relazione alle sanzioni amministrative previste dal D.L.gs 193/07 il legislatore ci ricorda, infine, che esse restano tali «Salvo che il fatto non costituisca reato» ossia fatta salva la possibilità che gli stessi fatti puniti dai vari commi dell art. 6 del D.Lgs. 193/07 (ad esclusione del comma 1) non siano anche puniti da una disposizione penale (ad es. dall art.444 C.P. - Commercio di sostanze nocive, o dall art. 5 lett.b) L.283/62 - Cattivo stato di conservazione).
Se ciò dovesse verificarsi non si applicano più le sanzioni amministrative del D.L.gs 193/07 ma si riconducono i fatti in ambito penale, al fine di perseguire lo specifico reato individuato
Procedure per un efficace controllo di filiera in sicurezza alimentare: i prodotti della pesca Valmontone (Rm) 8-9 ottobre 2014 T.d.P. dott. Salvatore PERNA