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Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 28 giugno 2019 (OR. en) 10106/19 PV CONS 31 665 COMIX 303 PROGETTO DI PROCESSO VERBALE CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari interni) 6 e 7 giugno 2019 10106/19 ans/don/pp 1

SOMMARIO Pagina 1. Adozione dell'ordine del giorno... 4 2. Approvazione dei punti "A" Elenco non legislativo... 4 Elenco legislativo... 5 GIUSTIZIA Deliberazioni legislative 3. Regolamento sulla cessione dei crediti... 6 4. Digitalizzazione della cooperazione giudiziaria... 6 5. Varie... 6 Attuali proposte legislative Attività non legislative 6. Futuro del diritto penale sostanziale dell'ue... 7 7. Via da seguire nell'ambito del riconoscimento reciproco in materia penale... 7 8. Sinergie tra Eurojust e le reti istituite dal Consiglio nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale - Conclusioni... 7 9. Regolamento EPPO: attuazione... 7 10. Prove elettroniche... 7 11. Conservazione dei dati: conservazione dei dati per finalità di lotta contro la criminalità - Conclusioni... 7 12. Varie... 7 10106/19 ans/don/pp 2

AFFARI INTERNI Attività non legislative 13. Futuro dell'azione di contrasto dell'ue... 8 14. Varie... 8 a) Implicazioni del 5G nel settore della sicurezza interna b) Azioni contro giudici e pubblici ministeri 15. Lotta al terrorismo: aggiornamento sulla cooperazione tra le autorità competenti in materia di lotta al terrorismo... 8 16. Migrazione e asilo: sfide future... 8 Deliberazioni legislative 17. Direttiva rimpatri (rifusione)... 8 18. Proposte della Commissione nel contesto del quadro finanziario pluriennale... 9 a) Regolamento che istituisce lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI) nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere b) Regolamento che istituisce il Fondo asilo e migrazione (AMF) c) Regolamento che istituisce il Fondo sicurezza interna (ISF) 19. Varie... 9 Attuali proposte legislative Attività non legislative 14. Varie... 9 c) Conferenza ministeriale di Salisburgo a Portorose (Slovenia, 28-29 maggio 2019) d) Conferenza ministeriale "Le sfide della migrazione lungo la rotta del Mediterraneo orientale/dei Balcani occidentali", Vienna 3 maggio 2019 e) Programma di lavoro della presidenza entrante ALLEGATO - Dichiarazione da iscrivere nel processo verbale del Consiglio... 10 * * * 10106/19 ans/don/pp 3

GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019 GIUSTIZIA 1. Adozione dell'ordine del giorno Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel doc. 9699/19. 2. Approvazione dei punti "A" a) Elenco non legislativo 9700/19 Il Consiglio ha adottato i punti "A" elencati nel doc. 9700/19, inclusi i documenti COR e REV presentati per adozione. Le dichiarazioni relative a questi punti figurano nell'addendum. Per i punti in appresso, i documenti vanno letti come segue: Giustizia e affari interni 4. Relazione della presidenza sulla protezione civile approvato dal Coreper, parte seconda, del 29.5.2019 Ambiente 28. Regolamento delegato (UE) /... della Commissione del 6.3.2019 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall'organizzazione per l'aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo ai fini dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato Atto delegato - Decisione di sollevare obiezioni approvato dal Coreper, parte prima, del 29.5.2019 9407/19 + COR 1 (et) PROCIV 9527/4/19 REV 4 7252/19 + COR 1 + COR 2 (fi, cs) CLIMA 10106/19 ans/don/pp 4

b) Elenco legislativo (Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'unione europea) 9702/19 Giustizia e affari interni 1. Regolamento che modifica il codice comunitario dei visti (codice dei visti) Adozione dell'atto legislativo approvato dal Coreper, parte seconda, del 22.5.2019 9172/19 + ADD 1 PE-CONS 29/19 VISA Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'unione europea. A norma dei protocolli pertinenti allegati ai trattati, le delegazioni danese, irlandese e del Regno Unito non hanno partecipato alla votazione. (Base giuridica: articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del TFUE). Le dichiarazioni relative a questo punto figurano nell'allegato. 2. Regolamento sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno Adozione dell'atto legislativo approvato dal Coreper, parte seconda, del 22.5.2019 9167/1/19 REV 1 9167/19 ADD 1 REV 1 PE-CONS 70/19 Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, con il voto contrario della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca e l'astensione del Regno Unito, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'unione europea. (Base giuridica: articolo 21, paragrafo 2, del TFUE). Le dichiarazioni relative a questo punto figurano nell'allegato. 3. Direttiva in materia di insolvenza, di ristrutturazione e di seconda opportunità Adozione dell'atto legislativo approvato dal Coreper, parte seconda, del 22.5.2019 9170/2/19 REV 2 + REV 2 ADD 1 REV 1 PE-CONS 93/18 JUSTCIV Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'unione europea. (Base giuridica: articolo 53 e articolo 114 del TFUE). Le dichiarazioni relative a questo punto figurano nell'allegato. 10106/19 ans/don/pp 5

4. Regolamento relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche (allegati) Orientamento generale (integrazione) approvato dal Coreper, parte seconda, del 22.5.2019 9365/19 COPEN Il Consiglio ha convenuto di integrare l'orientamento generale sul regolamento proposto, raggiunto nel dicembre 2018, con il testo degli allegati I, II e III che figura nell'allegato del doc. 9365/19. Deliberazioni legislative (Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'unione europea) 3. Regolamento sulla cessione dei crediti Relazione sullo stato dei lavori Il Consiglio ha preso atto della relazione sullo stato dei lavori che figura nel documento 9562/19. 9562/19 4. Digitalizzazione della cooperazione giudiziaria a) Regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione degli atti b) Regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio sull'assunzione delle prove Dibattito orientativo 9566/19 Il Consiglio ha svolto un dibattito orientativo sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria nel contesto dei due regolamenti. La presidenza ha concluso che le delegazioni hanno espresso: sostegno al ricorso a sistemi informatici decentrati sicuri; sostegno all'ulteriore discussione del principio secondo il quale l'introduzione e il ricorso a tali sistemi informatici devono essere obbligatori, a determinate condizioni; preferenza per il software e-codex da utilizzare per tali sistemi informatici. 5. Varie Attuali proposte legislative Informazioni fornite dalla presidenza 9693/19 I ministri hanno preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza sullo stato di avanzamento di vari fascicoli legislativi. 10106/19 ans/don/pp 6

Attività non legislative 6. Futuro del diritto penale sostanziale dell'ue Dibattito orientativo 7. Via da seguire nell'ambito del riconoscimento reciproco in materia penale Dibattito orientativo 8. Sinergie tra Eurojust e le reti istituite dal Consiglio nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale - Conclusioni Adozione 9. Regolamento EPPO: attuazione Informazioni fornite dalla Commissione sullo stato dei lavori 10. Prove elettroniche a) Decisione del Consiglio sull'avvio di negoziati per un accordo UE-USA sull'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche b) Decisione del Consiglio che autorizza la partecipazione ai negoziati su un secondo protocollo addizionale alla Convenzione di Budapest Adozione 11. Conservazione dei dati: conservazione dei dati per finalità di lotta contro la criminalità - Conclusioni Adozione 9726/19 9728/19 9643/19 9548/19 9666/19 9114/19 9664/19 9116/19 9663/19 12. Varie a) Azioni contro giudici e pubblici ministeri Informazioni fornite dalla Lituania b) Programma di lavoro della presidenza entrante Presentazione da parte della Finlandia 10106/19 ans/don/pp 7

VENERDÌ 7 GIUGNO 2019 AFFARI INTERNI Attività non legislative 13. Futuro dell'azione di contrasto dell'ue Dibattito orientativo 14. Varie a) Implicazioni del 5G nel settore della sicurezza interna Informazioni fornite dal coordinatore antiterrorismo dell'ue b) Azioni contro giudici e pubblici ministeri Informazioni fornite dalla Lituania 9393/19 8983/19 15. Lotta al terrorismo: aggiornamento sulla cooperazione tra le autorità competenti in materia di lotta al terrorismo 1 Scambio di opinioni 16. Migrazione e asilo: sfide future Scambio di opinioni 9511/1/19 REV 1 Deliberazioni legislative (Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'unione europea) 17. Direttiva rimpatri (rifusione) Orientamento generale parziale 9620/19 Il Consiglio ha confermato l'esito delle discussioni in sede di Comitato misto a livello ministeriale (doc. 10407/19) e ha raggiunto un orientamento generale parziale sulla proposta di direttiva che figura nel doc. 9620/19. 1 A titolo eccezionale, alla presenza degli Stati associati Schengen. 10106/19 ans/don/pp 8

18. Proposte della Commissione nel contesto del quadro finanziario pluriennale a) Regolamento che istituisce lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI) nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere b) Regolamento che istituisce il Fondo asilo e migrazione (AMF) c) Regolamento che istituisce il Fondo sicurezza interna (ISF) Orientamento generale parziale 9629/1/19 REV 1 9715/19 9349/19 a) Il Consiglio ha confermato l'esito delle discussioni in sede di Comitato misto a livello ministeriale (doc. 10407/19) e ha raggiunto un orientamento generale parziale sulla proposta di regolamento (BMVI) che figura nel doc. 9629/1/19 REV 1. b) e c) Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale parziale: sulla proposta di regolamento (AMF) che figura nel doc. 9715/19, sulla proposta di regolamento (ISF) che figura nel doc. 9349/19. Una dichiarazione dell'italia relativa a questi punti figura nell'allegato. 19. Varie Attuali proposte legislative Informazioni fornite dalla presidenza 9693/19 I ministri hanno preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza sullo stato di avanzamento di vari fascicoli legislativi. Attività non legislative 14. Varie c) Conferenza ministeriale di Salisburgo a Portorose (Slovenia, 28-29 maggio 2019) Informazioni fornite dalla Slovenia d) Conferenza ministeriale "Le sfide della migrazione lungo la rotta del Mediterraneo orientale/dei Balcani occidentali", Vienna, 3 maggio 2019 Informazioni fornite dall'austria e) Programma di lavoro della presidenza entrante Presentazione da parte della Finlandia 9779/19 9696/19 Prima lettura Punto discusso in ambito ristretto Punto basato su una proposta della Commissione 10106/19 ans/don/pp 9

ALLEGATO Dichiarazioni relative ai punti "B" legislativi di cui al doc. 9699/19 Punto 18 dell'elenco dei punti "B": Proposte della Commissione nel contesto del quadro finanziario pluriennale a) Regolamento che istituisce lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI) nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere b) Regolamento che istituisce il Fondo asilo e migrazione (AMF) Orientamento generale parziale DICHIARAZIONE DELL'ALIA "In previsione dei futuri sviluppi dello schema di negoziato relativo al quadro finanziario pluriennale, la delegazione italiana, pur consapevole del fatto che l'assegnazione dei fondi europei GAI non rientra fra i temi della sessione odierna, ritiene necessario sottolineare che i criteri di ripartizione dei fondi tra gli Stati membri dovrebbero tener conto del diverso grado di pressione e difficoltà cui sono sottoposti i singoli Stati membri per quanto attiene alla gestione delle frontiere, alla lotta contro la migrazione irregolare e alla tratta di esseri umani. La gestione delle frontiere marittime europee e delle correlate attività di controllo è indubbiamente di particolare complessità. Pertanto, questa specificità dovrebbe essere riconosciuta anche nell'ambito dei criteri per l'assegnazione dei finanziamenti al fine di garantire il sostegno finanziario necessario agli Stati membri che sono chiamati a proteggere tali frontiere. L'Italia non ritiene soddisfacente che, nell'ambito dei criteri per l'assegnazione dello Strumento per la gestione delle frontiere e i visti, la proposta, nella sua forma attuale, attribuisca alle frontiere esterne marittime un fattore di ponderazione pari al 35%, inferiore addirittura al 45% previsto nell'attuale QFP. Inoltre, la delegazione italiana ritiene che gli strumenti finanziari, in particolare il Fondo Asilo e migrazione, debbano essere utilizzati in linea con l'obiettivo di rafforzare il sistema europeo dei rimpatri e in previsione di una cooperazione più ampia ed efficace dei paesi terzi interessati. Infine, la delegazione italiana sottolinea che il suo sostegno all'orientamento generale parziale sul Fondo Asilo e migrazione lascia impregiudicata la futura riforma del sistema europeo comune di asilo." 10106/19 ans/don/pp 10 ALLEGATO

Dichiarazioni relative ai punti "A" legislativi di cui al doc. 9702/19 Punto 1 dell'elenco dei punti "A": DICHIARAZIONE DELL'ALIA Regolamento che modifica il codice comunitario dei visti (codice dei visti) Adozione dell'atto legislativo "In uno spirito di compromesso, l'italia accetta il testo della "Proposta del Parlamento europeo e del Consiglio di modifica del Regolamento (CE) No 810/2009 recante il Codice comunitario sui Visti (Codice Visti)" (Doc. 6113/19), presentato dalla Presidenza. Allo stesso tempo, corre l'obbligo di attirare l'attenzione su una specifica questione più volte sollevata dalla delegazione italiana nel corso dei negoziati: la riduzione del termine massimo per la trattazione delle domande di visto da 60 a 45 giorni (articolo 23 par.2). L'Italia si rammarica che, nonostante gli sforzi compiuti durante i negoziati, il testo di compromesso finale si discosti dal mandato del Consiglio. La nuova disposizione rischia di non essere compatibile con la struttura e il carico di lavoro della rete consolare italiana, con particolare riferimento alla trattazione di casi eccezionali per i quali si rende necessario un ulteriore esame delle domande." Punto 2 dell'elenco dei punti "A": DICHIARAZIONE DELLA LETTONIA Regolamento sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno Adozione dell'atto legislativo "La Lettonia si compiace del lavoro svolto dalla presidenza sul regolamento finalizzato a rafforzare la sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'unione europea e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'unione europea e ai loro familiari che esercitano il diritto alla libera circolazione. La Lettonia ritiene che, nel complesso, il testo di compromesso concordato tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'unione europea e la Commissione rafforzerà la sicurezza delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno, riducendo in tal modo la criminalità, favorendo la sicurezza interna dell'unione europea, migliorando l'identificazione delle persone e promuovendo la lotta contro la frode e il furto di identità. La Lettonia si rammarica tuttavia che l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 6, lettera h), del regolamento prescrivano l'inclusione del segno distintivo consistente nel codice a due lettere dello Stato membro che rilascia il documento, stampato in negativo in un rettangolo blu e circondato da dodici stelle gialle. La Lettonia ritiene che tale segno distintivo non apporti alcun elemento di sicurezza supplementare. Pertanto, nel testo del regolamento sarebbe necessario inserire un chiaro riferimento all'elemento di sicurezza DOVID, il che fornirebbe orientamenti precisi per l'attuazione tecnica e assicurerebbe di conseguenza un ulteriore elemento di sicurezza per i documenti di viaggio. Tale riferimento permetterebbe di stampare il segno distintivo con visibilità variabile su alcuni campi delle informazioni personalizzate. A parere della Lettonia, inoltre, questo segno distintivo occuperebbe troppo spazio, che potrebbe essere utilizzato più utilmente in altro modo, e non si inserirebbe in modo armonioso nella veste grafica della carta d'identità." 10106/19 ans/don/pp 11 ALLEGATO

DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA "La Repubblica ceca apprezza i progressi compiuti per migliorare il livello di sicurezza delle carte d'identità rilasciate ai cittadini dell'unione e i titoli di soggiorno rilasciati ai loro familiari. Tuttavia, non può accettare l'introduzione obbligatoria di dati biometrici nelle carte d'identità e, pertanto, non può sostenere la proposta di regolamento nella sua forma attuale. La Repubblica ceca potrebbe rivedere la sua posizione solo se i dati biometrici (in particolare le impronte digitali) fossero inclusi nelle carte d'identità unicamente su base volontaria. Sotto il profilo della protezione dei dati, la conservazione obbligatoria dei dati biometrici nelle carte d'identità è una questione molto delicata per la Repubblica ceca, in quanto la maggioranza della popolazione è tenuta ad possedere una carta d'identità. Poiché solo la metà degli Stati membri impone ai propri cittadini di possedere una carta d'identità, la Repubblica ceca ritiene che la proposta di regolamento sia sproporzionata." DICHIARAZIONE DELLA POLONIA "La Polonia sostiene l'obiettivo generale della proposta di migliorare la sicurezza all'interno dell'ue garantendo la sicurezza dei documenti d'identità selezionati. In tale contesto, è inoltre favorevole all'attuazione di un certo grado di armonizzazione dei documenti d'identità nazionali. In uno spirito di compromesso, accetta il testo presentato dalla presidenza. La Polonia desidera tuttavia richiamare l'attenzione sulla questione sollevata durante i negoziati, ossia che il regolamento non può sconfinare in settori di competenza esclusiva degli Stati membri, ad esempio fissare metodi per determinare il genere di una persona. Il presente regolamento può stabilire solo come indicare il genere del titolare nel documento nazionale a condizione che esso sia stato determinato in precedenza conformemente al diritto nazionale. La Polonia si rammarica che questa distinzione non figuri chiaramente nel testo negoziato." Punto 3 dell'elenco dei punti "A": Direttiva in materia di insolvenza, di ristrutturazione e di seconda opportunità Adozione dell'atto legislativo DICHIARAZIONE DEL PORTOGALLO "Il Portogallo ritiene che il testo della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE è sufficientemente flessibile per consentire agli Stati membri di escludere dall'esdebitazione specifiche categorie di debiti, o limitare l'accesso all'esdebitazione o stabilire termini più lunghi per l'esdebitazione, qualora tali esclusioni, limitazioni o termini più lunghi siano debitamente giustificati. 10106/19 ans/don/pp 12 ALLEGATO

Il Portogallo ritiene che gli Stati membri possano mantenere o introdurre disposizioni che escludono o limitano l'accesso all'esdebitazione d'imposta, non soltanto perché tali misure devono essere considerate debitamente giustificate dalla particolare natura dei debiti d'imposta, ma anche perché l'adozione di legislazione dell'ue con un'incidenza sul pagamento delle imposte sul fatturato, delle accise e di altre forme di imposizione richiederebbe una base giuridica specifica diversa, soggetta a procedure legislative speciali, come previsto dal trattato sul funzionamento dell'unione europea. Alla luce delle considerazioni che precedono, il Portogallo desidera riservare questa sua posizione concernente il regolamento di accesso all'esdebitazione di imposta al momento di recepire la direttiva." DICHIARAZIONE DELLA GERMANIA "La Germania approva la posizione del Parlamento europeo in prima lettura sulla proposta della Commissione europea per una "Direttiva riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE (COM(2016) 723 final)". I. Tuttavia, facendo riferimento alle sue precedenti dichiarazioni messe a verbale delle sessioni del Consiglio GAI del 4/5 giugno e dell'11/12 ottobre 2018, la Germania ribadisce il suo parere secondo cui la proposta non reca alcun contributo significativo alle misure necessarie, nel quadro dell'unione bancaria, per ridurre in modo sostenibile i crediti deteriorati ed evitarli in futuro. In tal caso sarebbero necessari ulteriori elementi, come un accesso effettivo dei creditori garantiti al valore della garanzia reale nelle procedure di liquidazione. Nel titolo II (Quadri di ristrutturazione preventiva) la direttiva concede poi numerosi diritti di voto nazionali, lasciando così spazio agli Stati membri per attuazioni che non offrono garanzie adeguate contro gli abusi e i tentativi di ristrutturazione inefficaci a livello economico. Questa situazione potrebbe ritardare le procedure di insolvenza necessarie e ciò, a sua volta, potrebbe tradursi in tassi di rendimento più bassi. Inoltre, la raccolta dei dati sui tassi di recupero prevista dall'articolo 29, paragrafo 3, lettera b), del titolo V (Monitoraggio) dovrebbe essere obbligatoria per tutti gli Stati membri, allo scopo di consentire un raffronto dell'efficacia delle procedure di insolvenza nel quadro dell'unione bancaria. Di conseguenza, la proposta di direttiva non offre il livello minimo di tutela dei creditori necessario e non costituisce pertanto un passo importante verso la realizzazione del "Piano d'azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa" dell'11 luglio 2017. II. Infine, la Germania ritiene che, come illustrato al considerando 95, la direttiva lascia impregiudicata la convenzione di Città del Capo del 16 novembre 2001 relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 8) e tutti i suoi protocolli e che una precisazione in questo senso non figura nell'articolato, segnatamente all'articolo 31, paragrafo 3, solo perché i protocolli aggiuntivi che non vi sono menzionati non sono ancora entrati in vigore. La Germania ritiene pertanto che, in caso di conflitto con i protocolli aggiuntivi della convenzione di Città del Capo del 16 novembre 2001 relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali che entreranno in vigore in futuro, la direttiva non pregiudica l'applicazione di tali protocolli aggiuntivi ed è pertanto escluso un conflitto con il diritto internazionale." 10106/19 ans/don/pp 13 ALLEGATO