Le società: definizione del contratto sociale

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Transcript:

Le società: definizione del contratto sociale Autore: Concas Alessandra In: Diritto civile e commerciale La nozione tradizionale di società definisce questo istituto come una forma di esercizio collettivo dell'impresa e, quindi, una organizzazione di persone e di beni preordinata e coordinata al raggiungimento di uno scopo produttivo attraverso l'esercizio in comune di un'attività economica. Alla base di questa organizzazione abbiamo il contratto di società. Questa nozione oggi si confronta con il fenomeno delle società unipersonali, introdotto dal legislatore italiano per la società a responsabilità limitata e con la cosiddetta riforma del diritto societario per la società per azioni. Oggi, quindi, il concetto di società si deve ritenere autonomo rispetto al concetto di contratto sociale e, per questo, la società può essere costituita con un contratto oppure con un atto unilaterale. La definizione del contratto di società è contenuta all'articolo 2247 del codice civile che recita testualmente: "con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili". Da questa norma si possono ricavare gli elementi costitutivi della società. 1 di 9

Essi sono: i soggetti, i conferimenti, l'esercizio in comune di un'attività economica, (e cioè'oggetto sociale), la divisione degli utili. Riguardo i soggetti possiamo dire che la società si costituisce attraverso un atto unilaterale oppure un contratto nato dal concorso di volontà di due o più soci. Questo contratto rientra nella categoria dei contratti associativi con comunione di scopo. In caso di nullità oppure annullabilità, la risoluzione del vincolo di una delle parti non pregiudica l'intero contratto, salvo il caso nel quale la partecipazione che è venuta meno si debba considerare essenziale. Riguardo i conferimenti possiamo dire che la società, per raggiungere il proprio scopo produttivo, ha bisogno di un patrimonio sociale, costituito quindi, dai conferimenti di ogni singolo socio. Il conferimento è, pertanto, l'atto traslativo a titolo oneroso con il quale il socio adempie alla promessa di apporto fatta in sede di costituzione della società e allo scopo di dotare la società dei mezzi necessari per l'esercizio dell'attività di impresa. All'atto del conferimento si attua sia il passaggio del rischio sul bene conferito dal conferente alla società sia l'automatico acquisto della qualità di socio da parte del conferente. Possono essere oggetto di conferimento gli elementi suscettibili di valutazione economica, precisando che 2 di 9

solo nelle società di persone e nella società a responsabilità limitata è possibile per il socio conferire la propria opera. La disciplina dei conferimenti varia a seconda che si abbia: a) conferimento di beni in proprietà: in questo caso la forma del conferimento si determina secondo la natura dei beni conferiti. Ad esempio, per conferire beni immobili e necessario l'atto scritto. La garanzia dovuta dal socio è regolata dalle norme sulla vendita. Il socio, cioè, è tenuto alla consegna della cosa immune da vizi. b) conferimento di beni in godimento: in questo caso la garanzia per il godimento regolata dalle norme sull'allocazione, mentre il rischio della cosa conferita resta a carico del socio conferente. c) conferimento dei crediti: 3 di 9

in questa ipotesi il conferente tenuto a rispondere, in caso di insolvenza del debitore ceduto non solo per l'entità del credito conferito, ma anche per le spese, gli interessi l'eventuale risarcimento del danno. d) conferimento della propria opera: in questo caso il rischio di impossibilità di svolgimento dell'opera, anche per causa non imputabile, grava sul socio, che può essere escluso dalla società nell'ipotesi di una sua sopravvenuta inidoneità. La possibilità di eseguire conferimenti di servizi, che prima era ammessa presso le società di persone, è stata riconosciuta dalla riforma del diritto societario anche le società a responsabilità limitata. Altro requisito essenziale della società è rappresentato dall'esercizio in comune di un'attività economica, che fa della società un'organizzazione dinamica. Non rientra, nel concetto di società lo svolgimento in comune di un'attività culturale, politica, religiosa oppure assistenziale, e questo anche quando dal contratto derivino obblighi di conferimento oppure la creazione di un fondo comune. Per esercizio comune si intende il potere di tutti i soci di partecipare alle scelte della società. Questo potere si manifesta in maniera diversa a seconda del tipo di società. In alcune società la gestione spetta a tutti i soci, mentre in altre deve essere nominato un apposito soggetto al quale è trasferito il potere di amministrare la società (cosiddetto organo amministrativo). 4 di 9

L'oggetto sociale rappresenta la particolare attività economica, per il quale esercizio in comune, le parti, nellapersona dei soci, si impegnano ai conferimenti. L'esercizio di questa attività è detto "scopo mezzo" rispetto allo "scopo ultimo" che è la realizzazione del guadagno. Che cosa si intende per oggetto sociale? L'oggetto sociale deve essere indicato nel contratto di tutti i tipi di società, fatta eccezione per la società semplice. L'oggetto sociale deve essere possibile, lecito e determinato, e deve consistere in un'attività economica. Può cambiare durante la vita della società, comportando una modifica dell'atto costitutivo. Ulteriore requisito essenziale della società è la divisione degli utili: scopo dell'attività sociale, per questo, è quello di realizzare un guadagno a vantaggio dei soci. Questo requisito, cioè il cosiddetto scopo di lucro, caratterizza e differenzia le società rispetto alle associazioni in senso stretto, le quali di solito non perseguono scopi strettamente economici. Il fatto che alla società sia essenziale la divisione degli utili, non significa che ciascun socio debba partecipare in uguale misura e neppure che debba sussistere una proporzione tra conferimento e partecipazione agli utili. 5 di 9

L'unico limite in questo senso è dato dal divieto del patto Leonino. In che consiste il patto Leonino? L'articolo 2265 del codice civile prevede, la nullità del patto con il quale si escludono uno o più soci dalla partecipazione agli utili o alle perdite. Questo consentirebbe ad un socio di fare la parte del leone. La ratio del divieto sta nel fatto che questo patto snaturerebbe lo scopo essenziale dell'organizzazione sociale, cioè lo scopo di lucro in senso soggettivo collegato con i fattori di rischio. Naturalmente, se dalla gestione sociale non si conseguono utili, ma perdite, sarà necessario tenere conto della diversa struttura societaria per determinare se i soci incorreranno in responsabilità solidale e e illimitata con conseguenze anche sul proprio patrimonio personale. A questo proposito è necessario introdurre la differenza tra la società e la comunione. Qual è la differenza tra la società e la comunione? I beni che sono oggetto di comunione non hanno nessuna specifica destinazione e possono essere liberamente utilizzati. 6 di 9

Nella società, invece, i beni conferiti sono soggetti ad un vincolo di destinazione perché possono essere usati solo per l'esercizio in comune dell'attività sociale. Le società si distinguono in due grandi categorie: le società di persone e le società di capitali. Nelle società di persone si realizza una forma di autonomia patrimoniale imperfetta e i soci rispondono personalmente degli obblighi assunti dalla società della quale fanno parte. I soci hanno, quindi, una responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali, ad esclusione dei soci accomandanti. Inoltre, i creditori particolari del socio possono chiedere, in alcuni casi, la liquidazione del socio loro debitore. Nelle società di capitali, il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono nettamente separati. Delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, in questo caso si dice che si ha un'autonomia patrimoniale perfetta. I soci rispondono delle obbligazioni sociali solo nei limiti della quota conferita. I creditori particolari del socio non si possono soddisfare sulla quota del socio stesso nella società. 7 di 9

I creditori sociali non possono pretendere che i soci facciano fronte con i patrimoni personali ai debiti contratti con la società. Un caso particolare è rappresentato dalla società in accomandita, che è caratterizzata dalla coesistenza di due tipi di soci: i soci accomandatari, che rispondono in solido ed illimitatamente per i debiti sociali, e i soci accomandanti, la quale responsabilità è limitata a quello che hanno conferito. La scelta del tipo di società è lasciata alla volontà delle parti che la pongono in essere. Una sola limitazione è stabilità per le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale, le quali non possono assumere il modello della società semplice. I tipi di società previsti e disciplinati dal legislatore sono: per quello che riguarda le società di persone: la società semplice, la società in nome collettivo, la società in accomandita per azioni. Per quello che riguarda le società di capitali: la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata, la società cooperativa, la società di mutua assicurazione. La società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata hanno scopo di lucro. La società cooperative la società di mutua assicurazione hanno scopo mutualistico. 8 di 9

NOTE BIBLIOGRAFICHE: G. Campobasso: Manuale di Diritto Commerciale Giappichelli 2011 Codice Civile GIUFFRE 2012 https://www.diritto.it/le-societa-definizione-del-contratto-sociale/ 9 di 9