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Documenti delle Commissioni di Studio GIUGNO 4, 2013 ANNO 1, NUMERO 4 Segnalazioni Novità Prassi Interpretative COMMISSIONE FISCALITA Edilizia: Proroga delle detrazioni sulle ristrutturazioni e per gli interventi sul risparmio energetico Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 31 maggio scorso il Decreto Legge che ha prorogato la maggiore detrazione delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio. I soggetti interessati avranno a disposizione sei mesi di tempo in più per considerare in detrazione le spese sostenute nella misura del 50 per cento (anziché del 36 per cento), fino ad un massimo di 96.000 euro (anziché 48.000 euro). L ultimo intervento del Governo ha interessato anche gli interventi realizzati su edifici finalizzati al risparmio energetico. In tale ipotesi la detrazione è stata elevata dal 55 al 65 per cento sia pure con una riduzione dei limiti di spesa agevolabili. La detrazione troverà applicazione (nella nuova misura) dal 1 luglio al 31 dicembre prossimo. E stato confermato il bonus del 50 per cento previsto per le misure di adeguamento antisismico degli edifici. Inoltre è stata prevista nuovamente la detrazione, già in vigore nel 2009, per l acquisto dei mobili destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione delle spese relative al recupero del patrimonio edilizio L ultimo intervento del Governo ha prorogato ancora, fino al 31 dicembre 2013, la maggiore detrazione spettante per le spese di ristrutturazione di immobili abitativi. Con decorrenza dal 1 gennaio 2012 la detrazione Irpef del 36 per cento, relativa ai predetti lavori di ristrutturazione, è entrata nel Tuir quale disposizione a regime. L intervento è stato previsto dall art. 4 del D.L. n. 211/2012 (c.d. Manovra Monti). La detrazione può essere suddivisa esclusivamente in 10 quote annuali, indipendentemente dall età del contribuente. E quindi venuta meno (con effetto dal 1 gennaio 2012) la disposizione che consentiva di beneficiare della detrazione più rapidamente, suddividendo la spesa detraibile in cinque o in tre rate per i contribuenti con un età pari o superiore a 75 o 80 anni. Il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, contenente Misure urgenti per la crescita del Paese ha reso più conveniente il beneficio fiscale per effetto di una duplice modifica. La percentuale di detrazione, applicabile dall entrata in vigore del decreto fino al 30 giugno 2013, è pari al 50 per cento in luogo di quella precedente del 36 per cento. Inoltre è stato anche incrementato il tetto massimo di spesa essendo ora possibile determinare la detrazione applicando la predetta percentuale all importo massimo di 96.000 euro. Anche in questo caso la misura è temporanea ed avrebbe dovuto trovare applicazione fino alla predetta data del 30 giugno 2013. Il Governo è ora intervenuto senza modificare nel merito la disciplina limitandosi a prorogare la maggiore detrazione ed il maggior limite delle spese ammissibili dal 30 giugno al 31 dicembre

2013. I contribuenti avranno a disposizione più tempo per beneficiare della detrazione nella più elevata misura. Dal 1 gennaio 2014 (e non più dal 1 luglio 2013) la detrazione tornerà ad essere consentita nella misura del 36 per cento ed entro l importo massimo di 48.000 euro. SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI RESIDENZIALI E DI FABBRICATI RURALI Periodo Periodo 26 giugno 2012 31 dicembre 2013 Dal 1 gennaio 2014 in avanti Detrazione nella misura del 50%; limite massimo delle spese detraibili 96.000 euro Detrazione nella misura del 36%; Limite massimo delle spese detraibili 48.000 euro Al fine di determinare correttamente la misura della detrazione spettante deve essere applicato il principio di cassa. E dunque irrilevante che i lavori siano stati materialmente eseguiti nel periodo 26 giugno 2012 31 dicembre 2013,assumendo rilevanza solo la data di effettivo pagamento effettuato tramite bonifico bancario riportando sull ordinativo inoltrato alla banca tutti i dati necessari a conservare il diritto alla detrazione. I contribuenti dovranno prestare particolare attenzione per i pagamenti dei lavori che saranno effettuati in prossimità della fine dell anno 2013. Infatti l eventuale slittamento di un pagamento nei primi giorni dell anno 2014 potrebbe dare luogo ad una perdita parziale del diritto alla detrazione. Si consideri il seguente esempio: bonifici effettuati nel 2013 per spese di ristrutturazione straordinaria relative all abitazione 70.000 euro; bonifici effettuati il 10 gennaio 2014 a saldo dell intervento di ristrutturazione per un importo pari a 20.000 euro. In tale ipotesi il contribuente potrà considerare in detrazione la spesa di 35.000 euro in dieci anni (70.000 x 50%). Invece perde il diritto a beneficiare della detrazione con riferimento alla spesa sostenuta nel 2014. Infatti, trattandosi della prosecuzione del medesimo intervento non è possibile sommare i due limiti di spesa (96.000 e 48.000 euro). Nel primo anno si applica il maggior limite e quindi sarà possibile beneficiare integralmente della detrazione in quanto l importo di 70.000 euro è capiente rispetto alla soglia massima di 96.000 euro. Invece nel 2014 deve essere applicato il minor limite di 48.000, ed avendo già superato tale importo nessuna detrazione sarà consentita. La verifica del superamento di tale soglia deve essere effettuata avendo riguardo all intervento considerato nel suo complesso in quanto il saldo dovuto nel 2014 rappresenta, di fatto, un completamento dei lavori iniziati nell anno precedente. Gli interventi agevolabili Non sono previste novità per quanto riguarda gli interventi agevolabili. Pertanto possono essere considerate in detrazione le spese di manutenzione ordinaria, gli interventi di manutenzione straordinaria, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. Tuttavia le spese di tipo ordinario possono essere considerate in detrazione solo se riguardanti parti comuni di edifici di cui all art. 1117 del codice civile. La detrazione spetta esclusivamente per gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e loro pertinenze. E ininfluente, quindi le spese sono detraibili, che l unità immobiliare oggetto dell intervento non sia adibita ad abitazione principale del contribuente.

Ad esempio: la spesa relativa alla tinteggiatura di una scala condominiale può essere considerata in detrazione da ciascun proprietario in base alla quota millesimale dallo stesso posseduta; la spesa relativa al rifacimento degli intonaci interni e di tinteggiatura relativa ad un singolo appartamento non può essere considerata in detrazione (trattandosi di una spesa di manutenzione ordinaria). Spese manutenzione ordinaria di LE SPESE DETRAIBILI Solo se relative a parti comuni di edifici rifacimento intonaci interni e tinteggiatura; rifacimento pavimentazioni; riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni; sostituzione di serramenti interni ed esterni; rifacimento dell impianto di riscaldamento; etc Spese manutenzione straordinaria di Su parti comuni e su singoli immobili sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o di tipologia di infisso; consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione; rifacimento di scale e di rampe; sostituzione di tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell unità immobiliare; rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, etc); etc, Restauro risanamento conservativo Ristrutturazione edilizia interventi rivolti a conservare l organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell organismo stesso, ne consentano destinazioni d uso con essi compatibili. la ristrutturazione edilizia consiste negli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente Misure antisismiche spese sostenute per l adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in specie sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio; gli interventi relativi all adozione di misure antisismiche e all esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi immobili La proroga della maggiore detrazione del 50 per cento si applica anche ad ulteriori tipologie di spese sostenute per la riqualificazione del patrimonio edilizio quali:

oneri relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche in proprietà comune; oneri sostenuti per il restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lett. c) e d) dell art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dall ultimazione dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell immobile. Con riferimento alle autorimesse o ai posti auto pertinenziali l acquirente potrà considerare in detrazione (fino al 31 dicembre 2013) il 50 per cento del costo di costruzione dell immobile fino all importo massimo di 96.000 euro. Invece nell ipotesi di restauro o risanamento conservativo la detrazione è fruibile dal successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari e deve essere determinata in misura pari al 50 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell unità immobiliare risultante dall atto di compravendita o assegnazione dell immobile. Anche in questo caso la maggiore detrazione è applicabile per le spese sostenute fino al 31 dicembre del 2013. Dal 1 gennaio 2014 tornerà ad essere del 36 per cento entro il limite massimo di 36.000 euro. I beneficiari e le formalità Il Decreto Legge in commento non ha previsto, sotto questo profilo, alcuna novità. La detrazione spetta a coloro che possiedono o detengono (in base ad un titolo idoneo) l immobile oggetto di ristrutturazione. Inoltre è necessario che i predetti soggetti abbiano effettivamente sostenuto le predette spese. In sintesi la detrazione spetta al ; proprietario o al nudo proprietario; al titolare di un diritto reale di godimento (uso, usufrutto, abitazione o superficie); al locatario e al comodatario; al familiare convivente del possessore o detentore dell immobile nel quale vengono effettuati i lavori, a condizione che abbia sostenuto le relative spese e che siano a lui intestati bonifici e fatture; i soci di cooperative edilizie divise ed indivise; le società semplici; etc Anche le formalità non hanno subito alcuna variazione. E sufficiente la fattura anche senza l indicazione del costo della mano d opera. Inoltre è necessario effettuare un bonifico tracciabile con l indicazione della causale (con gli estremi di riferimento della legge che consente la detrazione); del codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento; della partita Iva o del codice fiscale del beneficiario. Continua a non essere più obbligatoria, come in passato, la comunicazione preventiva dell inizio lavori al Centro Operativo di Pescara. La detrazione delle spese finalizzate al risparmio energetico L articolo 4, ultimo comma della Manovra Monti (D.L. n. 211/2012) ha prorogato per l intero anno 2012 la possibilità di fruire della detrazione nella misura del 55 per cento per le opere finalizzate al risparmio energetico. In pratica per un ulteriore annualità la disciplina è rimasta sostanzialmente la stessa del 2011 con riferimento agli interventi agevolati; per gli importi massimi di detrazione, per gli adempimenti necessari, oltre che alle modalità di ripartizione.

Con decorrenza dal 1 gennaio 2013 la detrazione, secondo quanto previsto originariamente dalla Manovra Monti, avrebbe dovuto essere applicata a regime ed essere assorbita dalla detrazione del 36 per cento. Si sono però verificate ben due proroghe. La prima prevista dal c.d. Decreto crescita (D.L. n. 83/2012) e la seconda prevista dal Decreto Legge approvato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri. A seguito delle novità intervenute con il D.L. n. 83/2012 la detrazione relativa ai predetti interventi è stata prorogata al 30 giugno 2013. Ora, con un nuovo intervento, è stata disposta un ulteriore proroga fino al 31 dicembre del 2013. Inoltre, con decorrenza dal 1 luglio 2013, è stato previsto un incremento della percentuale di detrazione dal 55 al 65 per cento. Per i condomini la proroga è stata estesa anche oltre, cioè fino al 30 giugno del 2014. Successivamente, cioè spirati i termini del 31 dicembre 2013 e del 30 giugno 2014 la detrazione è destinata ad essere assorbita definitivamente all interno del bonus del 36 per cento. Parallelamente sono stati diminuiti, sempre con effetto dal 1 luglio 2013, i limiti di spesa agevolabili per i diversi interventi. LE DETRAZIONI RELATIVE AD INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO dal 1 gennaio 2007 al detrazione del 55% 30 giugno 2013 dal 1 luglio 2013 al 31 detrazione del 65%; dicembre 2013 riduzione dei limiti di spesa dal 1 gennaio 2014 al detrazione del 65% solo se gli interventi sono effettuati su 30 giugno 2014 parti comuni di edifici (interventi condominiali); nessuna detrazione dal 1 luglio 2014 in avanti dal 1 gennaio 2014 in nessuna detrazione per gli interventi realizzati su singole unità avanti immobiliari Per individuare il periodo in cui la spesa si considera sostenuta si applica: il principio di cassa per le persone fisiche o i lavoratori autonomi (professionisti); il principio di competenza per le imprese. Per le persone fisiche dovrebbe quindi essere più conveniente posticipare i pagamenti (degli eventuali interventi in corso) dal 1 luglio in avanti in modo da fruire della maggiore detrazione del 65 per cento in luogo di quella del 55 per cento. E necessario però verificare preventivamente se la riduzione dei limiti di detrazione, anch essi operanti dal 1 luglio prossimo, dia luogo ad una diminuzione, sia pure parziale, del beneficio. La detrazione fiscale per l acquisto dei mobili destinati ad arredamento di immobili oggetto di ristrutturazione Il Decreto Legge approvato venerdì scorso ha previsto una specifica detrazione per l acquisto di mobili da destinare ad arredamento di immobili oggetto di un precedente intervento di ristrutturazione. La formulazione della disposizione è simile a quella introdotta con il Decreto Legge n. 5 dell 11 febbraio 2009. Nel nuovo testo, però, il beneficio riguarda solo i mobili e non più, come in passato, l acquisto di elettrodomestici di classe energetica non inferiore a A +, gli apparecchi televisivi ed i computer. L applicazione della detrazione ha una durata temporanea essendo limitata agli arredi degli immobili oggetto di ristrutturazione che possono fruire della maggiore detrazione del 50 per cento, quindi vale fino al 31 dicembre del 2013. E fondamentale, quindi, per beneficiare del bonus fiscale che il contribuente sia in grado di

fruire anche della detrazione relativa alle spese sostenute per interventi di ristrutturazione immobiliare. Ad esempio se il contribuente non ha pagato i predetti interventi con bonifico bancario perderà anche il diritto a fruire della nuova detrazione per l acquisto dei mobili, ancorché destinati effettivamente ad arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l acquisto dei mobili e deve essere ripartita in 10 rate annuali di eguale importo. Il limite massimo su cui calcolare la detrazione è pari a 10 mila euro Tale limite deve essere riferito alla singola unita immobiliare oggetto di ristrutturazione. Pertanto se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio riguardano due immobili, il contribuente potrà fruire di due detrazioni, entro il massimale di 10 mila euro ciascuna, con riferimento agli acquisti dei mobili destinati alle singole e diverse unità immobiliari. I pagamenti dei beni mobili acquistati devono essere effettuati secondo le stesse modalità previste per il bonus ristrutturazioni (bonifico bancario, indicazione quale causale degli estremi della legge, codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, etc). LA DETRAZIONE PER L ACQUISTO DI MOBILI PER I SOGGETTI CHE RISTUTTURANO La detrazione 50% delle spese sostenute per l acquisto di beni mobili destinati ad arredo degli immobili oggetto di ristrutturazione La condizione il contribuente deve essere in grado di beneficiare della detrazione relativa alle spese di ristrutturazione nella misura del 50 per cento; ciò in quanto la detrazione per i beni mobili riguarda gli acquisti finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione Il limite massimo il limite massimo delle spese detraibili ammonta a 10 mila euro; è possibile fruire più volte della detrazione per ciascun immobile oggetto di ristrutturazione La tempistica le spese devono essere sostenute entro il 31 dicembre 2013; la detrazione deve essere suddivisa in 10 anni con rate di eguale importo Le formalità il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario; dall ordinativo dato alla banca deve risultare la causale; il numero di codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento; il numero di codice fiscale o di partita Iva del soggetto venditore La detrazione non costituisce una misura strutturale cessando di avere efficacia dal 1 gennaio 2014. Il Coordinatore Dr. Nicola Forte