Italia. La videoconferenza, tuttavia, non è estranea al nostro ordinamento.



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Italia 1. È possibile assumere prove tramite videoconferenza con la partecipazione di un'autorità giudiziaria dello Stato membro richiedente, o direttamente da parte di un'autorità giudiziaria dello Stato membro richiedente? In caso affermativo, quali sono le procedure o leggi nazionali applicabili? Nell ordinamento italiano e, in particolare, nel codice di procedura civile, manca un riferimento normativo specifico all assunzione della prova tramite la videoconferenza. La videoconferenza, tuttavia, non è estranea al nostro ordinamento. L art. 202 cod. proc. civ. prevede che il giudice istruttore, quando dispone un mezzo di prova, stabilisce il tempo, il luogo e il modo dell assunzione. Tra le modalità dell assunzione, in ottemperanza al Regolamento in oggetto, il giudice potrebbe disporre la raccolta del mezzo istruttorio anche tramite la videoconferenza. Va anche ricordato che l art. 261 cod. proc. civ. prevede che il giudice può disporre una rilevazione cinematografica che richiede l impiego di mezzi, strumenti o procedimenti meccanici. La videoconferenza è prevista esplicitamente nel codice di procedura penale (es. 205 ter cpp). Dunque, per quanto riguarda la procedura disciplinata dagli artt. 10 e ss. del regolamento in oggetto, è da escludere l applicazione del limite, previsto dall art. 10, par. 4, costituito dalla incompatibilità con il nostro ordinamento. L unico limite eventualmente opponibile alla richiesta di videoconferenza è rappresentato dalla sussistenza di notevoli difficoltà ordine pratico. In ordine alle modalità di assunzione dei vari tipi di prova si applicano il regolamento comunitario e il codice di procedura civile italiano, nonché le relative norme di attuazione. Per quanto attiene alla procedura disciplinata dall art. 17, lo Stato richiesto, dopo aver verificato l esistenza dei requisiti previsti dal par. 5 dell art. 17 e quindi autorizzato l assunzione diretta della prova, dovrebbe incoraggiare l uso della videoconferenza, che, in quanto mera modalità di assunzione della prova, va verificata caso per caso presso l autorità giudiziaria richiesta. Quindi, salvo notevoli difficoltà di ordine pratico, che si riscontrano quando l A.G. richiesta non può disporre di tale strumento di comunicazione, tutte le prove, fondate su una richiesta legittima, ai sensi dell art. 10 e ss. o autorizzata, ai sensi dell art. 17, sono suscettibili di assunzione tramite videoconferenza. Allo stato non si riscontrano orientamenti giurisprudenziali in materia di assunzione della prova tramite la videoconferenza. 1

2. Vi sono restrizioni relative alla categoria di persone che possono essere sentite in videoconferenza? Ad esempio, possono essere interrogati solo testimoni o anche altre persone, quali esperti o parti in causa? La videoconferenza è un utile strumento sia per ascoltare testimoni che le parti del processo. Non sussistono al riguardo problemi di compatibilità con il nostro ordinamento, che al contrario, prevede, com è noto, sia la prova testimoniale, sia il libero interrogatorio delle parti, sia il giuramento della parte. Per quanto attiene all audizione di esperti, occorrerebbe affrontare a monte il problema relativo all ammissibilità della consulenza tecnica di ufficio, soprattutto nella procedura di assunzione diretta della prova ( art. 17). Nel diritto italiano, la consulenza tecnica è disciplinata dagli artt. 61 e 191 201 cod. proc. civ. Gli esperti, di norma redigono una consulenza scritta ( art. 195, 2 comma, c.p.c.), ma il giudice può richiedere anche chiarimenti. Una volta ammessa la consulenza, dunque, non dovrebbero porsi ostacoli in relazione alla possibilità di ascolto degli esperti tramite la videoconferenza. Il cod. proc. civ. italiano prevede, infatti, che quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente ad assistere alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori. 3. Quali sono le eventuali restrizioni sul tipo di prove che possono essere acquisite tramite videoconferenza? In concreto, sembra che la videoconferenza sia strumento efficace per raccogliere soprattutto la prova testimoniale, il confronto dei testimoni e le dichiarazioni delle parti di causa. Tuttavia il regolamento non affronta direttamente il tema della tipicità o della tassatività della prova e a livello concreto, si potrebbero porre problemi per quanto attiene alla consulenza tecnica, es. perizia grafologica, alla ricerca di dati genetici, alla prova telefonica. 4. Esistono restrizioni circa il luogo in cui la persona deve essere sentita in videoconferenza? Deve trattarsi di un tribunale? Si può ipotizzare che la raccolta della prova debba avvenire in una struttura giudiziaria dello Stato richiesto territorialmente competente, ove sussista sia la strumentazione necessaria, sia la presenza di personale ausiliario di cancelleria. Allo stato, tuttavia, non esiste una casistica applicativa in materia civile. Nell applicazione della videoconferenza nel rito penale, viene di regola utilizzato uno dei siti attrezzati disponibili che ricadono nel distretto di Corte d Appello dell Autorità Giudiziaria richiesta (aula di tribunale, aula bunker o saletta penitenziaria). 2

5. È consentito registrare le audizioni mediante videoconferenza? In caso affermativo, è disponibile l'apposita apparecchiatura? Non si prospettano ostacoli normativi alla registrazione delle audizioni. Si applicano, comunque, nella assunzione della prova ex art. 4 e seguenti, gli art. 126 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c., relativi alla redazione del processo verbale. Nel rito penale, l unico ambito nel quale, allo stato, viene utilizzata la videoconferenza, il sistema consente a richiesta delle parti la audio-video registrazione della videoconferenza attraverso le apparecchiature presenti nei siti attrezzati. 6. In quale lingua devono essere svolte le audizioni a) in caso di richieste presentate ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 e b) in caso di assunzione diretta di prove ai sensi dell'articolo 17? Tale aspetto non è disciplinato direttamente dal regolamento. L art. 5 del Regolamento, prevedendo che la richiesta e le comunicazioni sono formulate nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto, potrebbe fornire una indicazione in ordine alla lingua in cui vanno svolte le audizioni. Nell ipotesi di richieste presentate ai sensi degli artt. 10 e ss., ove si applica il diritto interno, l audizione deve avvenire nella lingua italiana. L art. 122 del nostro codice di procedura civile prevede, infatti, che In tutto il processo è prescritto l uso della lingua italiana. Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete. Nella procedura di cui all art. 17, invece, si applica il diritto dello Stato richiedente. Tale disposizione potrebbe anche avere conseguenze in ordine alla lingua di svolgimento della prova. La lingua dovrebbe essere, quindi, anche quella dello Stato richiedente. In tal caso, potrebbero occorrere degli interpreti. L Autorità competente ad autorizzare l assunzione diretta della prova potrebbe, peraltro, indicare le condizioni per eseguire la prova, tra cui potrebbe esservi anche l indicazione della lingua. 3

7. A chi spetta la responsabilità di procurare gli interpreti, in caso di necessità, in entrambi i tipi di audizione? In quale luogo devono operare gli interpreti? Il regolamento non disciplina in particolare tale aspetto. Nella procedura di cui all art. 10 e ss., in cui si applica la legge dello Stato richiesto, la nomina dell interprete dovrebbe avvenire ad opera della autorità giudiziaria richiesta. Si applica in tal caso, l art. 122, 2 comma, cod. proc. civ. già citato. Il nostro codice prevede la nomina dell interprete quando deve essere sentito un soggetto che non conosce la lingua italiana. Il presupposto, dunque, è che la lingua del processo (e del giudice procedente) sia quella italiana. Le spese relative ai compensi degli interpreti, comunque, sono comunque rimborsabili, e sono poste a carico dell autorità giudiziaria richiedente. ( cfr. art. 18). Per quanto attiene al procedimento ai sensi dell art. 17, si richiama il punto n. 6. La lingua dell audizione dovrebbe essere anche quella dello Stato richiedente. Dunque, occorre far riferimento all ordinamento dello Stato richiedente anche per la responsabilità della nomina degli interpreti. In tal caso l Autorità competente per l autorizzazione all assunzione della prova diretta potrebbe chiedere informazioni in ordine alla nomina dell interprete. 8. Quali procedure si applicano alle intese relative alle audizioni e per quanto riguarda l'obbligo di notificare alle persone da sentire la data e il luogo del procedimento? Al momento di fissare la data dell'audizione, quanto tempo occorre prevedere affinché la persona da sentire possa essere informata con sufficiente anticipo? L art. 250 del cod proc. civ. prevede che l ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni di comparire nel luogo, nel giorno e nell ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale devono essere sentiti. L art. 103 delle disposizioni di attuazione del cod. proc. civ. prevede che l intimazione deve essere fatta ai testimoni almeno sette giorni prima dell udienza in cui sono chiamati a comparire. La disciplina della prova testimoniale è prevista dagli artt. 244 257 bis cod. proc. civ. nonché dagli artt. 102-108 disposizione attuazione del cod. proc. civ. 4

9. Quali sono i costi collegati all'uso della videoconferenza e quali le modalità di pagamento? I costi della videoconferenza, prevista dal par. 4 dell art. 10, sono rimborsati su domanda della autorità richiesta, come previsto dall art. 18 par. 2 del regolamento. Non è previsto tale obbligo di rimborso per l assunzione diretta della prova tramite videoconferenza, ai sensi dell art. 17. Tale lacuna costituisce un indice a favore dell interpretazione secondo cui le spese del processo sono sostenute direttamente dall autorità richiedente, che assume direttamente la prova. 10. Quali sono gli eventuali requisiti applicabili per garantire che la persona sentita direttamente dall'autorità giudiziaria richiedente sia a conoscenza del fatto che l'assunzione delle prove viene eseguita su base volontaria? Incombe all Autorità richiedente l onere di informare la persona da ascoltare che l assunzione della prova avviene su base volontaria e la sussistenza di questa condizione rappresenta un elemento in base al quale si autorizza l assunzione diretta della prova, ai sensi dell art. 17. Il Regolamento, invece, non prevede alcun obbligo analogo in capo alla autorità giudiziaria richiesta. 11. Quali procedure si applicano per verificare l'identità della persona da sentire? In tema di prova testimoniale, l identificazione del testimone è disciplinata dall art. 252 cod. proc. civ., a norma del quale: il giudice istruttore richiede al testimone il nome, il cognome, la paternità, l età, la professione e lo invita a dichiarare se ha rapporti di parentela.con le parti, oppure un interesse nella causa. L identificazione avviene dopo il giuramento, disciplinato dall art. 251 cod. proc. civ. Nella prassi il giudice istruttore chiede anche un documento di identità e ne verbalizza gli estremi. Per quanto attiene alle parti da ascoltare, se si tratta di un procuratore speciale si richiede anche la procura speciale. 12. Quali requisiti si applicano alla prestazione di giuramenti e quali informazioni deve fornire l'autorità giudiziaria richiedente quando è richiesto un giuramento durante l'assunzione diretta di prove ai sensi dell'articolo 17? Si applica l art. 251 cod. proc. civ. Per quanto attiene alla procedura di cui all art. 17, non è prevista alcuna norma specifica. Potrebbe essere utile ricevere informazioni in relazione alla rilevanza penale (per l ordinamento dello Stato richiedente ) della falsa testimonianza o della reticenza. 5

13. Quali sono le disposizioni in vigore per garantire che nel luogo in cui si svolge la videoconferenza vi sia una persona da contattare a cui l'autorità giudiziaria richiedente possa rivolgersi il giorno dell'audizione per mettere in funzione le apparecchiature di videoconferenza e per risolvere eventuali problemi tecnici? Non si segnalano specifiche disposizioni sul tema, anche perché la videoconferenza non è espressamente disciplinata nel settore civile. Per quanto riguarda i procedimenti penali, il settore competente del Ministero della Giustizia (il Dipartimento dell Amministrazione Penitenziaria) provvede affinché personale tecnico sia sempre presente nei luoghi ove avviene il video collegamento e provvede a tutte le attività preparatorie (contatti, test ecc..) e alla predisposizione dei collegamenti nel giorno dell udienza. 14. Quali eventuali informazioni aggiuntive deve fornire l'autorità giudiziaria richiedente? E opportuno che unitamente alla richiesta di assistenza giudiziaria internazionale, l Autorità Giudiziaria richiedente fornisca - se in possesso - i dati tecnici del sistema di videoconferenza utilizzato nel proprio Paese e, comunque, il nominativo e recapito telefonico di un contatto, preferibilmente di un tecnico specializzato e la lingua da utilizzare nel corso di queste attività. 6