Il mercato del lavoro alla ricerca della flessibilità Milano, 22/05/2013 Christian Riccio, Business Development Manager Stabilizzazione
Gli interventi della riforma Nuovi limiti all utilizzo di alcuni contratti di lavoro non a tempo indeterminato, con l obiettivo di salvaguardare la flessibilità richiesta dalle imprese I Tempo determinato II Somministrazione III Apprendistato IV Lavoro a progetto V Lavoro autonomo VI Inserimento VII Lavoro intermittente VIII Associazione in partecipazione IX X Lavoro accessorio Tirocini formativi 2
I - Il contratto a tempo determinato L intervento della riforma è frutto di una mediazione Viene ampliata la possibilità di utilizzo del contratto a tempo determinato Vengono irrigidite le norme sulla successione dei contratti e sulla durata massima del rapporto a termine Vantaggi A-causalità del primo contratto La causale non è richiesta nel primo contratto a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi in alternativa I contratti collettivi possono prevedere, a livello interconfederale o di categoria, ovvero in via delegata ai livelli decentrati, che la causale non sia richiesta nei casi in cui l assunzione a tempo determinato avvenga nell ambito di processi organizzativi individuati dalla legge, purché nel limite complessivo del 6% del totale dei lavoratori occupati nell ambito dell unità produttiva. I contratti a-causali non possono essere prorogati Prosecuzione del rapporto dopo la scadenza del termine aumento dei termini di tollerabilità Se il rapporto continua oltre il 30 giorno nel caso di contratto inferiore a 6 mesi o oltre il 50 giorno negli altri casi, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato (invece di 20 e 30 giorno). 3
II - Il contratto di somministrazione La riforma amplia la possibilità di ricorso alla somministrazione... A-causalità del contratto La causale non è richiesta nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato della durata massima di 12 mesi (non prorogabile) A-causalità del contratto IN ALTERNATIVA I contratti collettivi possono prevedere, a livello interconfederale o di categoria, ovvero in via delegata ai livelli decentrati, che la causale non sia richiesta nei casi in cui l assunzione in somministrazione a termine avvenga nell ambito di processi organizzativi individuati dalla legge, purché nel limite complessivo del 6% del totale dei lavoratori occupati nell ambito dell unità produttiva (contratto non prorogabile). 4
Il contratto di somministrazione un altra opportunità per le imprese Il D.lgs. 24/2012 di recepimento della Direttiva 2008/104 amplia la flessibilità della somministrazione a vantaggio delle aziende NUOVE IPOTESI DI A-CAUSALITÀ 1. Soggetti percettori di ammortizzatori sociali da almeno 6 mesi 2. Lavoratori svantaggiati in base alla normativa comunitaria 3. Lavoratori molto svantaggiati in base alla normativa comunitaria 4. Possibilità per i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali di estendere la a-causalità ad ulteriori ipotesi individuate sulla base delle esigenze aziendali Nelle ipotesi di cui ai n. 1, 2, 3 non si applicano i limiti di contingentamento previsti dai contratti collettivi; viceversa nell ipotesi di cui al n. 4 tali limiti restano fermi. 5
Gli incentivi per la flessibilità Per i contratti di lavoro a termine e in somministrazione Riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per 12 mesi assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2013 delle seguenti categorie di lavoratori lavoratori di età non inferiore a 50 anni e disoccupati da oltre 12 mesi di lavoratrici di qualsiasi età disoccupate da almeno 6 mesi e residenti in aree svantaggiate di lavoratrici di qualsiasi età disoccupate da almeno 24 mesi ovunque residenti lavoratore assunto a tempo indeterminato sin dall inizio o se il contratto è trasformato a tempo indeterminato riduzione pari a 18 mesi. 6
III - L apprendistato Il Testo Unico, D.lgs. 167/2011, ha razionalizzato la disciplina in materia Apprendistato professionalizzante Operativo nei settori per i quali siano stati sottoscritti accordi interconfederali o accordi nazionali di categoria Ad oggi quasi tutti i settori si sono già dotati di tali accordi: Studi Professionali, Commercio, Gomma Plastica, Turismo, Alimentari, Logistica, Agenzie Marittime ( ) Sono stati altresì siglati diversi accordi interconfederali: fra Confindustria, Confapi, Confartigianato, Cooperative e le organizzazioni sindacali nazionali di riferimento ( ) Nel settore della somministrazione l Accordo è stato siglato il 5 aprile 2012 dando attuazione all opportunità riconosciuta per la prima volta dal TU che ha espressamente consentito l assunzione di apprendisti in somministrazione 7
APPRENDISTATO: VANTAGGI A fronte di un importante investimento formativo da parte dell azienda, di seguito i principali vantaggi legati al contratto di apprendistato: RETRIBUZIONE ED INQUADRAMENTO: - Possibilità di inquadrare il lavoratore sino a 2 livelli inferiori rispetto a quello di destinazione finale. NON COMPUTABILITA PER ALCUNI ISTITUTI: - L apprendista non viene computato nei limiti numerici previsti da leggi e dai CCNL per l applicazione di specifiche normative ed istituti (ad es. assunzioni obbligatorie ex L.68/99 o art. 18 dello Statuto dei Lavoratori). SGRAVI CONTRIBUTIVI E FISCALI: - Per tutti i datori di lavoro: la contribuzione dovuta è pari al 10% della retribuzione (+1,31% quale contributo Aspi a partire dal 1/1/2013), per tutta la durata dell apprendistato + 12 mesi in caso di conferma a tempo indeterminato al termine della formazione; - Per i datori di lavoro con 9 o < addetti: sgravio contributivo pari al 100% per i primi 3 anni, in caso di contratti stipulati dal 1/1/12 al 31/12/16 (+ 1,31% quale contributo Aspi a partire dal 1/1/2013) + aliquota agevolata al 10% a partire dal terzo anno in poi (ammissibile solo nell ambito dell artigianato); - Per tutti i datori di lavoro: detraibilità IRPEF delle spese sostenute per la formazione; - Per tutti i datori di lavoro: no dovuta contribuzione Inail. POSSIBILITA DI RECEDERE: - Possibilità di recedere con preavviso al termine del periodo di formazione. 8
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