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Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 52 07.07.2016 Società: notifica a persona rinvenuta in sede La Cassazione rafforza la presunzione operante nel caso di consegna dell atto tributario a soggetto rinvenuto presso la sede della società Categoria: Contribuenti Sottocategoria: Varie È valida ed efficace la notificazione di un atto tributario mediante consegna del piego a persona rinvenuta presso la sede della società, perché si presume che la stessa sia addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica. Tale presunzione può essere vinta dimostrando l assenza di un rapporto di lavoro dipendente o, comunque, dell incarico a ricevere gli atti per conto della società. È quanto emerge dalla sentenza 13 giugno 2016 n. 12071 della Corte di Cassazione (Sez. 6 T). Premessa È valida ed efficace la notificazione di un atto tributario mediante consegna del piego a persona rinvenuta presso la sede della società, perché si presume che la stessa sia addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica. Tale presunzione può essere vinta dimostrando l assenza di un rapporto di lavoro dipendente o, comunque, dell incarico a ricevere gli atti per conto della società. È quanto emerge dalla sentenza 13 giugno 2016 n. 12071 della Corte di Cassazione (Sez. 6 T). Riferimenti normativi La disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull onere preventivo del contribuente di comunicarlo all Amministrazione Finanziaria, tenendola costantemente informata di eventuali cause di variazione. 1

Ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. c), del D.P.R. 600 del 1973, "salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario". L art. 58, del D.P.R. 600/73, per quanto qui interessa, precisa che: i soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività (comma 3); negli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il Comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo solo ove espressamente richiesto (comma 4); le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate (comma 5). Ai sensi dell'art. 60, comma 3, del D.P.R. 600/73, così come modificato dal D.L. 78/2010, per le persone giuridiche le variazioni di indirizzo hanno effetto a partire dal trentesimo giorno successivo a quello in cui l'ufficio ha ricevuto: la dichiarazione prevista dall'art. 35 del D.P.R. 633/72; per i soggetti non residenti, la dichiarazione contemplata dall'art. 35-ter del D.P.R. 633/72; per i soggetti non obbligati alla suddetta comunicazione, il modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale. Permane, invece, il disposto di cui all'art. 58, comma 5, del D.P.R. 600/73, secondo cui "le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate. Il mancato adempimento, originario o successivo, dell onere di indicare il domicilio fiscale negli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari legittima l Ufficio procedente a eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto (Cass., Sez. V, sentenza 1440 del 2013; conf. n. 1206 del 2009). 2

Le disposizioni degli articoli 58 e 60 del D.P.R. 600/73 vanno combinate con l'art. 145 cod. proc. civ., in base al quale la notifica alle persone giuridiche deve avvenire nella sede dell ente, mediante consegna di copia dell'atto: al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notifiche; ad altra persona addetta alla sede stessa; al portiere dello stabile in cui vi è la sede. La notifica può anche avvenire a norma degli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., alla persona fisica che rappresenta l ente, qualora nell'atto ne sia indicata la qualità, con specificazione della residenza, del domicilio e della dimora abituale. Notificazione con consegna a persona rinvenuta presso la sede sociale La Cassazione (Sez. V, ord. n. 14865 del 2012 e sent. n. 26185 del 2014) ha sostenuto che, ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede (art. 145 c.p.c., comma 1), senza che consti la previa infruttuosa ricerca del legale rappresentante e, successivamente, della persona incaricata di ricevere le notificazioni, è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto. Quest ultimo, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può consistere anche nell incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o dell'agente postale risulta la presenza di una persona che si trova nei locali della sede, è da presumere che tale persona sia addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente. La persona giuridica, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno. Ebbene, questi principi sono stati recentemente ribaditi dalla Suprema Corte. Precisamente dalla sentenza n. 12071 dello scorso 13 giugno. La vicenda Equitalia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR del Lazio che, in riforma della decisione della CTP di Latina, ha annullato l'intimazione di pagamento notificata alla società contribuente e relativa a IRPEF per l'anno 2006. Secondo la CTR la notifica della cartella - costituente atto presupposto dall'intimazione di pagamento - era affetta da nullità in quanto l'avviso di ricevimento della raccomandata risultava consegnato a persona qualificatasi 3

come madre della contribuente. Qualifica che non si spiegava in relazione alla natura di persona giuridica del destinatario dell'atto, non potendo peraltro trovare applicazione l'art. 139 cod. proc. civ., non risultando che tale soggetto fosse, legale rappresentante, incaricato della ricezione degli atti o portiere dello stabile. Sempre secondo la CTR, il vizio della notifica emergeva in modo ancora più chiaro se si considerava la non corrispondenza tra il soggetto che aveva preso in consegna la cartella di pagamento ( qualificatasi come madre della contribuente ) e quello che invece aveva ricevuto l'intimazione, qualificatosi come addetto alla sede e al ritiro atti. Il ricorso di Equitalia Ebbene, il ragionamento decisionale della CTR è stato censurato da Equitalia sotto il profilo della violazione di legge (segnatamente dell art. 26 D.P.R. n. 602173). A tal proposito, l ente riscossore ha argomentato che la notifica effettuata in via diretta non richiedeva la compilazione di una relata di notifica, né la notifica effettuata a soggetto rinvenuto presso la sede della società poteva ritenersi invalida, valendo la presunzione che tale soggetto fosse addetto alla ricezione degli atti diretti alla società. I giudici di legittimità hanno ritenuto la doglianza fondata e quindi hanno accolto il ricorso. Osservazioni della S.C. Ha errato la CTR nel fare derivare l'invalidità della notifica dalla ricezione di persona dichiaratasi come madre della contribuente, ritenendo che tale dizione non fosse congruente rispetto alla natura della persona giuridica destinataria dell'atto, non risultando che la suddetta fosse legale rappresentante, addetta alla ricezione atto o portiere dello stabile del luogo di notifica. La giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, ha più volte riconosciuto sotto il profilo probatorio, la presunzione in base alla quale deve ritenersi che la persona rinvenuta nella sede della società, legale o effettiva, sia addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica (cfr. Cass. n. 21942/2010; Cass., n. 13935/1999; Cass. n. 12754/2005; conf., Cass.n.14865/2012. Quest ultima sentenza, richiamando le precedenti Cass. nn. 13935 del 1999, 904 e 7113 del 2001, 19201 del 2003, 12754 del 2005, 16102 del 2007, ha specificato che ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo 4

essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno ). A tale principio non si è conformata la sentenza impugnata, che pertanto è stata cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della CTR del Lazio, per nuovo esame. - Riproduzione riservata - 5