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PARLAMENTO EUROPEO 2014-2019 Documento di seduta 27.4.2015 B8-0375/2015 PROPOSTA DI RISOLUZIONE presentata a seguito delle interrogazioni con richiesta di risposta orale B8-0115/2015 e B8-0116/2015 a norma dell'articolo 128, paragrafo 5, del regolamento sulla distruzione di siti culturali perpetrata in Siria e Iraq (2015/2649(RSP)) Fernando Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Petr Ježek, Filiz Hyusmenova a nome del gruppo ALDE RE\1059399.doc PE555.149v01-00 Unita nella diversità

B8-0375/2015 Risoluzione del Parlamento europeo sulla distruzione di siti culturali perpetrata in Siria e Iraq (2015/2649(RSP)) Il Parlamento europeo, viste le interrogazioni con richiesta di risposta orale al Consiglio e alla Commissione sulla distruzione di siti culturali perpetrata in Siria e in Iraq (O-000031/2015 B8-0115/2015 e O-000032/2015 B8-0116/2015), visto l'articolo 167 TFUE, che sancisce che "l'azione dell'unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri", in particolare nel settore della "conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea" e che "l'unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura", visto il regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali 1, visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/96 2, visto il regolamento (UE) n. 1332/2013 del Consiglio del 13 dicembre 2013 3 che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 4 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, adottato sulla base della decisione 2013/760/PESC del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria 5, e in particolare l'articolo 11 quater relativo all'importazione, all'esportazione o al trasferimento di beni culturali appartenenti al patrimonio culturale della Siria, vista l'azione comune 2001/555/PESC del Consiglio, del 20 luglio 2001, sull'istituzione di un centro satellitare dell'unione europea 6, modificata dall'azione comune 2009/834/PESC 7, vista la risoluzione del Consiglio dell'ottobre 2012 relativa alla creazione di una rete informale di autorità incaricate dell'applicazione della legge ed esperti competenti nel settore dei beni culturali (UE CULTNET), 1 GU L 39 del 10.2.2009, pag. 1. 2 GU L 169 del 8.7.2003, pag. 6. 3 GU L 335 del 14.12.2013, pag. 3. 4 GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1. 5 GU L 335 del 14.12.2013, pag. 50. 6 GU L 200 del 25.7.2001, pag. 5. 7 GU L 297 del 13.11.2009, pag. 18. PE555.149v01-00 2/8 RE\1059399.doc

vista la convenzione dell'aia per la protezione della proprietà culturale in caso di conflitto armato, del 14 maggio 1954, vista la convenzione dell'unesco concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà illeciti dei beni culturali, del 14 novembre 1970, vista la convenzione dell'unesco concernente la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale, del 16 novembre 1972, vista la convenzione dell'unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, del 17 ottobre 2003, vista la convenzione dell'unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, del 20 ottobre 2005, vista la convenzione dell'unidro sui beni culturali rubati o illecitamente esportati del 1995, vista la risoluzione 2199 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 12 febbraio 2015, sulle minacce alla pace e alla sicurezza internazionali causate da atti terroristici da parte di Al-Qaeda 1, vista la Carta di Venezia per la conservazione e il restauro di monumenti e siti, del 1964, che stabilisce un quadro internazionale per la conservazione e il restauro degli edifici antichi, visto lo statuto di Roma della Corte penale internazionale, adottato il 17 luglio 1998, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto ix, che riconosce come crimine di guerra l'atto di "dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, a monumenti storici, a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari", vista la sua risoluzione del 12 marzo 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell'unione europea in materia, il cui paragrafo 211 stabilisce che "le forme intenzionali di distruzione del patrimonio culturale e artistico, così come sta accadendo attualmente in Iraq e in Siria, dovrebbero essere perseguite come crimini di guerra e crimini contro l'umanità" 2, vista la comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio del 6 febbraio 2015, dal titolo "Elementi per una strategia regionale dell'ue relativa alla Siria e all'iraq e alla minaccia rappresentata dal Daesh" (JOIN(2015)0002), in cui la Commissione e il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno riconosciuto la gravità della distruzione e il saccheggio del patrimonio culturale nel quadro dell'approccio alle crisi in Siria e Iraq e alla minaccia 1 http://www.refworld.org/docid/54ef1f704.html 2 Testi approvati, P8_TA(2015)0076. RE\1059399.doc 3/8 PE555.149v01-00

rappresentata dal Daesh, visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento, A. rammentando che numerosi siti archeologici, religiosi e culturali in Siria, Iraq e Tunisia sono recentemente stati oggetto di azioni di distruzione mirata ad opera di gruppi estremisti collegati in particolare allo Stato Islamico in Iraq e in Siria (ISIS/Daesh) e che tali attacchi sistematici contro il patrimonio culturale sono stati definiti dal direttore generale dell'unesco, Irina Bokova, come "pulizia culturale"; B. sottolineando che, secondo l'unesco, l'espressione "pulizia culturale" fa riferimento a una strategia internazionale che mira alla distruzione della diversità culturale mediante attacchi deliberati a persone, individuate sulla base del loro background culturale, etnico o religioso, combinati ad attacchi deliberati contro i loro luoghi di culto, memoria e apprendimento, e che la strategia della pulizia culturale cui si assiste in Iraq e Siria si riflette negli attacchi contro il patrimonio culturale, ovvero contro espressioni culturali fisiche, materiali e architettoniche, quali monumenti ed edifici, così come contro le minoranze e le espressioni culturali immateriali, per esempio costumi, tradizioni e credenze 1 ; C. rammentando che taluni atti di distruzione del patrimonio culturale sono stati considerati, in certe circostanze, come crimini contro l'umanità 2, e che, in particolare, laddove siano diretti contro i membri di un gruppo religioso o etnico, possono essere assimilati al reato di persecuzione quale definito dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), dello statuto della Corte penale internazionale; D. sottolineando che tali atti di distruzione di siti e beni culturali e storici non sono una novità, e non sono limitati a Iraq e Siria, e che, secondo l'unesco, il patrimonio culturale è una componente importante dell'identità culturale di comunità, gruppi ed individui, così come della coesione sociale, dal momento che la sua distruzione intenzionale può avere delle conseguenze che possono essere pregiudizievoli sulla dignità umana e sui diritti dell'uomo" 3 ; sottolineando che, come affermato tra gli altri dall'unesco, il contrabbando dei prodotti dei saccheggi di siti culturali e religiosi in Iraq e Siria, a opera del regime di Bashar al-assad, dell'esercito libero siriano (FSA), dell'isis/daesh e di altri gruppi coinvolti nel conflitto, contribuisce a finanziare il conflitto e le attività terroristiche, con il risultato che i beni artistici e culturali diventano "armi di guerra"; E. rammentando che, grazie ai finanziamenti forniti dall'unione europea, l'unesco ha avviato il 1 marzo 2014, con altri partner strategici, un progetto pilota della durata di tre anni dal titolo "Emergency Safeguarding of the Syrian Heritage", che mira in particolare a garantire una protezione di emergenza del patrimonio culturale siriano; F. rammentando che l'unione europea ha ratificato la convenzione sulla protezione e la 1 http://www.unesco.org/new/en/media-services/singleview/news/conference_report_heritage_and_cultural_diversity_at_risk_in_iraq_and_syria/ 2 Corte penale internazionale per la Jugoslavia, Kordić & Čerkez, 26 febbraio 2001, -95-14/2; paragrafi 207-8. 3 Dichiarazione dell'unesco riguardante la distruzione del patrimonio culturale, 2003. PE555.149v01-00 4/8 RE\1059399.doc

promozione della diversità delle espressioni culturali, firmata il 20 ottobre 2005, che è il primo strumento internazionale per riconoscere la duplice natura economica e culturale dei beni culturali, che non devono quindi essere trattati come aventi esclusivamente un valore commerciale; G. ponendo l'accento sul fatto che la convenzione dell'unesco concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà illeciti dei beni culturali, firmata il 17 novembre 1970, e la convenzione dell'unidro sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, firmata il 24 giugno 1995, costituiscono strumenti preziosi per rafforzare la protezione del patrimonio culturale mondiale; H. rammentando che, in termini di importanza, il traffico illecito di beni culturali si colloca attualmente al terzo posto, dopo quello di droga e armi, che tale traffico è dominato da reti criminali organizzate e che gli attuali meccanismi nazionali e internazionali non sono adeguatamente dotati o supportati per affrontare il problema 1 ; I. richiamando l'attenzione sul fatto che la lotta al traffico illecito di beni culturali non è una competenza specifica dell'unione europea, nella misura in cui essa non è stabilita dai trattati, ma che ciononostante la lotta al traffico illecito rientra in diversi ambiti di competenza dell'ue, quali il mercato interno, lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG), la cultura e la politica estera e di sicurezza comune (PESC); J. riconoscendo l'urgente necessità di coordinare in maniera più adeguata la lotta al traffico illecito di beni culturali e di collaborare strettamente allo scopo di promuovere la sensibilizzazione e la condivisione di informazioni, nonché di conseguire un rafforzamento dei quadri giuridici; rammentando, in tale contesto, che nel dicembre 2011, nelle sue conclusioni sulla prevenzione e il contrasto dei reati a danno dei beni culturali, il Consiglio ha raccomandato, tra l'altro, agli Stati membri di rafforzare la cooperazione tra funzionari delle autorità responsabili dell'applicazione della legge, autorità culturali e organizzazioni private; K. rammentando che nell'ottobre 2012 una risoluzione del Consiglio ha creato una rete informale di autorità incaricate dell'applicazione della legge ed esperti competenti nel settore dei beni culturali (UE CULTNET), il cui principale obiettivo è migliorare lo scambio di informazioni relative alla prevenzione del traffico illecito di beni culturali e di individuare e mettere in comune le informazioni sulle reti criminali sospettate di essere coinvolte nel traffico illecito; L. rammentando che il 28 marzo 2015 il direttore generale dell'unesco Irina Bokova ha lanciato da Baghdad la campagna #Unite4Heritage, volta a mobilitare un supporto mondiale per la protezione del patrimonio culturale, utilizzando il potere dei social network; 1. invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/HR) ad adottare provvedimenti adeguati a livello 1 http://www.africa-eu-partnership.org/newsroom/all-news/morocco-africa-eu-workshop-fight-against-illegaltrafficking-cultural-goods RE\1059399.doc 5/8 PE555.149v01-00

politico, in conformità della risoluzione 2199 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 12 febbraio 2015, allo scopo di porre fine al traffico illecito di beni culturali provenienti dai territori di Siria e Iraq nel quadro dei conflitti che interessano tali territori, evitando così che vengano utilizzati come fonti di finanziamento del materiale bellico utilizzato dal regime di Bashar al-assad, dall'esercito libero siriano (FSA), dall'isis/daesh e da altri gruppi coinvolti nel conflitto per fini terroristici; 2. invita il VP/HR a utilizzare gli strumenti della diplomazia culturale e del dialogo interculturale per riconciliare le differenti comunità e ricostruire i siti distrutti; 3. invita il VP/HR e la Commissione ad applicare misure di sicurezza alle frontiere dell'ue per prevenire il contrabbando di beni culturali provenienti dai territori di Siria e Iraq, e invita gli Stati membri a cooperare efficacemente tramite un'azione congiunta contro il traffico di beni culturali di origine siriana e irachena in Europa, giacché un'elevata percentuale del traffico di arte mediorientale è in realtà destinata al mercato europeo, oltre che agli Stati Uniti e all'area del Golfo; 4. suggerisce in tale contesto alla Commissione di valutare la creazione, in linea con il paragrafo 17 della risoluzione 2199 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 12 febbraio 2015, di un dipartimento orizzontale responsabile della prevenzione e della lotta contro il traffico illecito di beni culturali, che disponga di un'unità dedicata specificatamente alle opere del patrimonio culturale sottratte illegalmente dall'iraq a partire dal 6 agosto 1990 e dalla Siria a partire dal 15 marzo 2011; suggerisce altresì che tale dipartimento elabori un approccio coordinato per combattere il traffico illecito, collaborando con i responsabili dei servizi d'indagine a livello nazionale e in stretta cooperazione con l'unesco e le altre organizzazioni internazionali, quali l'icom (Consiglio internazionale dei musei), il Comitato internazionale dello Scudo blu, Europol, Interpol, l'unidro (Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato), l'omd (Organizzazione mondiale delle dogane), l'icomos (Consiglio internazionale per i monumenti e i siti) e l'iccrom (Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali,); 5. invita la Commissione a chiedere al VP/HR il coinvolgimento del Centro satellitare dell'unione europea di Torrejón, che supporta il processo decisionale dell'unione nell'ambito della PESC fornendo il materiale proveniente dalle analisi delle immagini satellitari, allo scopo di monitorare e repertoriare i siti archeologici e culturali in Siria e Iraq nonché sostenere le attività degli archeologi in Siria, per prevenire ulteriori saccheggi e preservare le vite dei civili; 6. invita la Commissione a istituire uno scambio di informazioni rapido e sicuro nonché la condivisione delle migliori pratiche tra gli Stati membri per combattere efficacemente il traffico illecito di beni culturali sottratti illegalmente dai territori di Iraq e Siria, e a esortare gli Stati membri a utilizzare gli strumenti internazionali contro il traffico illecito di beni culturali a disposizione di funzionari di polizia e delle dogane, per esempio la banca dati dedicata "I-24/7" dell'interpol sulle opere d'arte rubate e lo strumento di comunicazione online dell'omd, ARCHEO; 7. chiede che vengano posti in essere programmi di formazione europei, rivolti a giudici, funzionari di polizia e delle dogane, amministrazioni pubbliche e operatori del mercato PE555.149v01-00 6/8 RE\1059399.doc

in generale, allo scopo di consentire alle persone coinvolte nel contrasto dei traffici illeciti di beni culturali di sviluppare e migliorare le loro esperienze e di supportare iniziative quali il corso e-learning per i professionisti nel settore del patrimonio siriano promosso da ICOMOS nel gennaio 2013, che ha fornito informazioni sulla gestione dei rischi di catastrofe, primi aiuti alle collezioni culturali e tecniche di documentazione; 8. invita la Commissione sostenere maggiormente l'osservatorio internazionale sul traffico illecito di beni culturali dell'icom, che ha stilato liste rosse delle antichità siriane e irachene a rischio, concepite come uno strumento per i musei, i funzionari delle dogane e di polizia, i mercanti d'arte e i collezionisti e che prevedono l'utilizzo delle immagini satellitari per monitorare la situazione sul terreno, in cooperazione con l'istituto delle Nazioni Unite per la formazione e la ricerca (UNAR); 9. invita la Commissione a sostenere la campagna #Unite4Heritage dell'unesco avviando una campagna di informazione incentrata su Iraq e Siria, allo scopo di fare opera di sensibilizzazione sull'importanza del loro patrimonio culturale, sulle modalità di utilizzo dei beni saccheggiati per finanziare attività terroristiche e sulle possibili sanzioni associate all'importazione illegale di beni culturali provenienti da tali paesi o da paesi terzi; 10. invita la Commissione a potenziare e migliorare il funzionamento delle rete informale di autorità incaricate dell'applicazione della legge ed esperti competenti nel settore dei beni culturali (UE CULTNET), istituita dalla risoluzione 14232/12 del Consiglio nell'ottobre 2012, il cui obiettivo è migliorare lo scambio di informazioni relative alla prevenzione del traffico illecito di beni culturali, e a prendere in considerazione la creazione di uno strumento supplementare per controllare l'importazione di beni culturali illegalmente sottratti dai territori di Siria e Iraq e diretti verso l'ue; 11. invita il Consiglio a prendere in considerazione, con Eurojust ed Europol, la creazione di una sezione specializzata nel commercio illegale di beni culturali, responsabile del coordinamento, a livello europeo, delle indagini e delle azioni penali delle diverse autorità nazionali, giacché l'esistenza di sezioni dedicate è essenziale per un miglior utilizzo delle risorse volte a prevenire e combattere il commercio e il traffico illegali; 12. invita l'unione europea ad adottare le necessarie misure, in collaborazione con l'unesco e la Corte penale internazionale, per ampliare nel diritto internazionale la categoria dei crimini contro l'umanità, allo scopo di includervi gli atti volti a danneggiare o distruggere su vasta scala, in maniera deliberata, il patrimonio culturale dell'umanità; 13. invita gli Stati membri che ancora non l'hanno fatto a ratificare la convenzione dell'unesco concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà illeciti dei beni culturali, del 1970, la convenzione dell'unidro, del 1995 e la convenzione dell'aia per la protezione della proprietà culturale in caso di conflitto armato, del 14 maggio 1954; 14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al direttore generale dell'unesco, al RE\1059399.doc 7/8 PE555.149v01-00

rappresentante speciale dell'unione europea per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alla Coalizione nazionale siriana nonché al governo e al parlamento dell'iraq. PE555.149v01-00 8/8 RE\1059399.doc