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Transcript:

La consulenza nella MIFID 2 Flavio Bongiovanni CONSOB 22/04/2015

TEMI DI DISCUSSIONE 1 L informativa 2 Il contratto 3 Gli incentivi 4 La consulenza finanziaria indipendente 2

Consulenza in materia di investimenti - caratteristiche generali 1 - L informativa INFORMATIVA SUL SERVIZIO DI CONSULENZA (1/2) L intermediario dovrebbe informare il cliente sui seguenti aspetti chiave: comunicare in maniera chiara se il servizio di consulenza è prestato su base indipendente indicandone le ragioni nonché specificando che per il medesimo non possono essere percepiti incentivi; qualora vengano offerti sia il servizio di consulenza finanziaria indipendente che non indipendente, l impresa dovrebbe spiegare le finalità di entrambi i servizi al fine di rendere chiare all investitore le differenze tra le due tipologie; 3

Consulenza in materia di investimenti - caratteristiche generali 1 - L informativa INFORMATIVA SUL SERVIZIO DI CONSULENZA (2/2) chiarire il range di strumenti finanziari in cui l impresa può investire specificando gli eventuali legami esistenti con emittenti e produttori nonché indicando in quale proporzione sono presenti strumenti finanziari emessi da soggetti che non hanno legami con l impresa che offre il servizio; qualora il servizio di consulenza preveda un valutazione periodica di adeguatezza, l intermediario dovrebbe chiarire la frequenza della valutazione stessa. 4

Consulenza in materia di investimenti - caratteristiche generali 2 - Il contratto Estensione del requisito della forma scritta E previsto il requisito della forma scritta per il contratto di consulenza quando viene effettuata una valutazione periodica di adeguatezza. Caratteristiche e contenuto del contratto Il contratto dovrebbe stabilire quanto segue: A. Descrivere la natura e la portata del servizio di investimento prestato; B. Identificare i tipi di strumenti finanziari che posso essere oggetto di operazioni di investimento/disinvestimento nonché i tipi di operazioni che possono essere disposteomenoinnomeepercontodelcliente; C. Diritti e obblighi delle parti. 5

Consulenza in materia di investimenti - caratteristiche generali 3 - Gli incentivi Il test di miglioramento della qualità del servizio E prevista una lista NON esaustiva di circostanze e situazioni che, in presenza di determinate condizioni, possono generalmente comportare l assenza del requisito di miglioramento della qualità del servizio Nel valutare il superamento del test, possono essere considerati accettabili gli incentivi monetari e non monetari solo se non compromettono il dovere dell intermediario di agire nel miglior interesse del cliente con riguardo a tutti i servizi rilevanti Gli intermediari dovrebbero essere in grado di assicurare il mantenimento, nel continuo, del miglior livello qualitativo del servizio nonché di dimostrare che ogni incentivo pagato o ricevuto è funzionale al raggiungimento di tale miglioramento 6

Consulenza in materia di investimenti - caratteristiche generali 3 - Gli incentivi Consulenza e miglioramento della qualità del servizio Prestazione del servizio di consulenza su base non indipendente con l accesso ad un ampio range di strumenti finanziari adeguati, compreso un appropriato numero di strumenti finanziari di produttori terzi che non hanno stretti legami con l intermediario che presta il servizio Prestazione del servizio di consulenza non indipendente congiuntamente alla valutazione dell adeguatezza effettuata su base periodica, almeno annualmente 7

4 - Consulenza Finanziaria Indipendente Identificazione del range di strumenti finanziari Consulenza Finanziaria Indipendente Processo di selezione per valutare e confrontare un sufficiente range di strumenti finanziari Individuazione di un range di strumenti finanziari diversificati per tipo, emittente e produttore Il numero e la tipologia di strumenti finanziari dovrebbe essere rappresentativa degli strumenti finanziari presenti sul mercato e proporzionata con la finalità del servizio offerto La quantità di strumenti finanziari emessi direttamente dall intermediario ovvero da soggetti con stretti legami con il medesimo intermediario deve essere proporzionato al complesso degli strumenti finanziari considerati Il confronto tra strumenti dovrebbe includere tutti gli aspetti rilevanti (rischi, costi, profili di complessità e clientela target) 8

4 - Consulenza Finanziaria Indipendente Generale divieto di percepire e trattenere incentivi L intermediario deve, non appena possibile, retrocedere mediante accredito sul conto del cliente gli incentivi monetari ricevuti da terzi per la prestazione del servizio di investimento I clienti dovrebbero essere informati dell ammontare trasferito tramite gli estratti conto periodici All intermediario è consentito soltanto di ricevere incentivi non monetari minori L intermediario non può detrarre i pagamenti di terzi dalle somme dovute dal cliente all intermediario(considerando n. 74 MIFID 2) 9

4 - Consulenza Finanziaria Indipendente Gli Incentivi non monetari minori L identificazione degli incentivi non monetari minori (lista esaustiva) Lista esaustiva di incentivi non monetari che possono essere considerati minori. REQUISITI DEGLI INCENTIVI NON-MONETARI MINORI: a) Ragionevolezza; b) Proporzionalità; c) Devono non incidere sul dovere dell intermediario di agire nel miglior interesse del cliente La lista esaustiva include i seguenti elementi: informazione o documentazione relativa allo strumento finanziario o al servizio; partecipazione a conferenze, seminari o eventi formativi ospitalità di ragionevole importo altri incentivi non monetari minori che rispettano i requisiti indentificati nelle linee guida ESMA Gli incentivi non monetari minori dovrebbero essere chiaramente comunicati al cliente prima della prestazione del servizio 10

GRAZIE DELL ATTENZIONE Flavio Bongiovanni CONSOB