Al garante per la privacy dott. Stefano RODOTA. Al Ministro della Giustizia On. Roberto CASTELLI. Al Vice Capo Dipartimento dott.



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Sindacato Nazionale Autonomo Ufficiali Giudiziari U.G.L. Segreteria Regionale per la Lombardia: Via Lecco, 32-20052 Monza (MI) Tel. 039/2358526 - Fax 039/2358570 Al garante per la privacy dott. Stefano RODOTA Al Ministro della Giustizia On. Roberto CASTELLI Al Vice Capo Dipartimento dott. Angelo GARGANI Al Presidente della Corte di Appello di MILANO Al Presidente del Tribunale di Monza dott. Nicola LAUDISIO Al Dirigente UNEP del Tribunale di Monza dott. Walter Zecchino Al Dirigente UNEP del Tribunale di Desio sig. Vincenzo Corso Oggetto: Circolare Ministeriale su Convenzione Ministero della Giustizia/Poste Italiane SPA. Allorquando abbiamo sentito proliferare le più assurde e paradossali interpretazioni sulla convenzione e sulla circolare in oggetto, ci è venuto spontaneo, in qualità di ufficiali giudiziari B3 e soprattutto nella nostra veste di rappresentanti sindacali e componenti del direttivo nazionale dello S.N.A.U.G., materializzare con carta e penna queste nostre considerazioni in merito alla corretta interpretazione della circolare suddetta. Potrebbe sembrare banale, ma non lo è, fare alcune premesse che riguardano le norme legislative e ordinamentali che regolano l istituto della Notificazione: 1) Art. 148 c.p.p. - Le notificazioni degli atti, salvo che la Legge disponga altrimenti, sono eseguite dall ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni;

2) Art. 137 c.p.c. - Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del Pubblico Ministero o del Cancelliere; 3) Art. 106 DPR 1229/59 L ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell ambito del mandamento ove ha sede l Ufficio al quale è addetto, salvo quanto disposto per le notificazioni a mezzo del servizio postale..nelle sue attribuzioni è compresa la notificazione di atti in materia civile, penale ed amministrativa. 4) Art. 107 DPR 1229/59 L ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori dal territorio del Comune ove ha sede l Ufficio, eccetto che la parte chieda la notificazione sia eseguita di persona. Tutti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle Autorità Giudiziarie della sede alla quale sono addetti e degli atti stragiudiziali. Di conseguenza la possibilità che ha l ufficiale giudiziario di notificare, ai sensi del primo comma dell art. 1 della Legge 890/82, in materia civile ed amministrativa nel Comune dove ha sede l Ufficio e, in materia penale, nel territorio del mandamento, va intesa come una facoltà dello stesso ufficiale giudiziario. Le suddette norme sono quelle che hanno regolamentato e regolano tuttora l istituto della Notificazione. In diversi Uffici NEP (fra i quali DESIO e MONZA) la notificazione degli atti in materia penale, civile ed amministrativa viene effettuata a mani, da sempre, con diligenza celerità ed efficienza, garantendo così la certezza dell esito delle notificazioni. Anche per questo motivo in occasione dell inaugurazione dell anno giudiziario presso la Corte di Appello è stato reso noto che il Tribunale di Monza assieme a quello di Desio sono, a livello nazionale, esempio di efficienza nonostante la cronica carenza di personale e l enorme mole di lavoro. In altri Uffici NEP le suddette notificazioni vengono effettuate a mezzo del servizio postale, ed è proprio questo tipo di notifica che è stata più volte censurata da Giudici di diverse sedi giurisdizionali, in quanto disattende i principi costituzionali del nostro ordinamento giuridico che mirano a salvaguardare l esigenza della certezza del diritto, garantendo il diritto di difesa del cittadino.(pronuncia della Corte Costituzionale n. 346 del 23/09/1998).In conseguenza della suddetta pronuncia il legislatore ha stabilito che gli uffici postali del territorio, al fine di completare le formalità afferenti le notifiche a mezzo posta, in caso di assenza del destinatario, gli inviano una seconda raccomandata contenente l invito al ritiro del plico in giacenza. Succede tuttavia che gli operatori postali non completano quest ultima raccomandata con tutti i dati contenuti nella prima che l ufficiale giudiziario, diligentemente, ha indicato; con la conseguenza che diventa sempre più arduo risalire all atto cui la raccomandata si riferisce. Tale incompletezza delle formalità di notifica ha provocato rinvii dei

procedimenti e nullità degli atti, provocando notevoli conseguenze sulle regolarità del procedimento giudiziario. Questo è anche quello che si legge in una lettera dell Associazione Nazionale Dirigenti del Ministero della Giustizia. In data 15/07/2004 il Ministero della Giustizia ha stipulato con Poste Italiane SPA una convenzione relativa al servizio per la gestione degli esiti delle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari in materia penale e civile. Premesso che tale convenzione altro non è che un contratto di natura privatistica e che quindi non può inficiare o modificare leggi e regolamenti vigenti,essa ha infatti il solo scopo di ottimizzare il servizio di notificazione a mezzo posta, integrandolo di ulteriori strumenti al fine di poter verificare ed accertare quasi in tempo reale l esito di tali notifiche, così come si legge nel titolo della convenzione. Da una attenta lettura della suddetta convenzione si desume nei seguenti punti, quanto segue: D) La mancanza della prova documentale della regolare notifica degli atti, riguarda soltanto quelli eseguiti a mezzo del servizio postale e che sono causa di rinvii di processi con ulteriore aggravio di spesa; E) Gli articoli di legge che regolano la notificazione degli atti, non sono cambiati; F) La Legge 890/82 consente all ufficiale giudiziario di avvalersi del servizio postale per la notifica di atti in materia penale e obbliga lo stesso a servirsi di tale servizio per la notifica di atti civili ed amministrativi da eseguirsi al di fuori del Comune ove ha sede il suo Ufficio, (nella convenzione viene omesso, quanto segue) eccetto che la parte chieda la notificazione sia eseguita di persona. N) Il costo di 8.37 cui si riferisce l Amministrazione, ovviamente, riguarda la spesa relativa alla notifica a mezzo posta, in quanto in caso di notifica a mani il costo sarebbe in molti casi di 0.33, al quale nel 20% circa dei casi occorre aggiungere il costo di 5.60 (art.157 u.c.). Art. 2.1 Viene ribadito anche nell oggetto della convenzione che essa ha lo scopo di rendere più spedita la procedura di notifica di cui alla Legge 890/82. Art. 6 Appare incongruente il termine di 30 giorni solari antecedenti l udienza per rendere disponibili gli atti da notificare, sapendo che per alcune tipologie di atti necessita che per la validità della notifica, essa sia eseguita almeno 60 giorni prima dell udienza, per altri atti occorrono 30 giorni, e così continuando potremmo allungare l elenco. Art. 11 Viene ancora una volta ribadito che il servizio di notificazione a mezzo posta è effettuato a discrezione del singolo UNEP, pertanto l Amministrazione stima che l utilizzo di tale servizio avverrà gradualmente nel tempo, confidando che gli Uffici NEP facciano ricorso a tale servizio per la notificazione degli atti in misura crescente nel tempo, ecco quindi spiegato le stime in aumento riprodotte nella Convenzione.

Sempre in riferimento all art.6, non è scritto nella convenzione, ma lo si legge nella 3 pagina della Circolare Ministeriale n. VI/145/035/EM del 31.01.05 Al momento del suddetto recapito, Poste Italiane dovrà rendere nota la data esatta nella quale effettuerà la spedizione dell atto tramite le strutture postali competenti. L ufficiale giudiziario provvederà quindi ad apporre in calce all originale e alla copia degli atti la relazione di notifica, datandola e sottoscrivendola. Se abbiamo ben capito trattasi di una NOTIFICA S.B.F.! Potrebbe trattarsi di un insolito caso in cui la notifica (facendo i dovuti scongiuri) produrrebbe i suoi effetti sopravvivendo allo stesso ufficiale giudiziario che l ha generata. Sempre in riferimento alla suddetta Circolare in fondo alla pagina 3 Si raccomanda estrema attenzione nei confronti dei capi dell ufficio nonché dei dirigenti e responsabili UNEP in ordine al rispetto di quanto previsto dall art.7 della convenzione in materia di riservatezza e sicurezza, sarà necessario vigilare affinché si dia corretta attuazione alle disposizioni di cui agli art. 29-36 del D.L.vo 196/03. Tutto ciò appare alquanto singolare, tenuto conto che all art. 6B della convenzione è previsto che il personale di Poste preleverà gli atti presso l UNEP ed effettuerà la scansione degli stessi presso la propria struttura, non ci è dato quindi sapere quando ed in quale modo occorre vigilare.sotto il profilo giuridico ed operativo tale convenzione presenta diversi punti oscuri, infatti la stessa convenzione mette in evidenza la carenza di certezze dell esito della notificazione a mezzo posta. Sotto il profilo economico non appare nemmeno ipotizzabile metterla a confronto con la notifica a mani, in quanto la differenza di spesa in molti casi risulta abissale. Basti pensare ad una notifica a mani effettuata al costo di 0.33 sul quale poi l ufficiale giudiziario è tenuto a pagare il 3% per spese di ufficio e l IRPEF sul 50% dell importo, quindi un costo effettivo per lo Stato di 0.20 circa, contro il costo di 8.37 per effettuare la notifica a mezzo posta. Per concludere, sintetizzando tale convenzione o contratto privato non può modificare o incidere su articoli di legge e norme ordinamentali che regolano l istituto della notificazione. In materia penale pertanto l ufficiale giudiziario, ha facoltà di notificare a mani oppure a mezzo posta nel territorio del mandamento. In materia civile ed amministrativa ha l obbligo di servirsi del servizio postale per gli atti da notificare al di fuori del Comune ove ha sede l Ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona. Considerato che da sempre, presso gli Uffici NEP di Desio e Monza, l attività di notificazione degli atti è stata effettuata di persona a seguito di autorizzazione del Capo Ufficio o per espressa richiesta della parte, oppure in materia penale per scelta dell ufficiale giudiziario, non si giustificherebbe un cambio di rotta in tal senso, in quanto sotto il profilo giuridico è stata garantita, (e continuerà ad esserlo) con diligenza, la celerità, l efficienza e la certezza dell esito delle notificazioni.

Dal punto di vista economico continuerebbe ad essere garantito nella maniera più efficiente possibile il servizio a costi bassissimi per l Amministrazione e per l utenza. Un probabile stravolgimento nell interpretazione della suddetta Convenzione e della Circolare Ministeriale, assieme al conseguente sorvolare con disinvoltura su articoli di legge e regolamenti in materia, potrebbe dar luogo a precise responsabilità sia di natura civile che penale, con conseguente danno per l Erario e per il personale in servizio oltre ad un aggravio di spesa ingiustificato per l utenza. Monza lì, 16.03.2005 Rattà Angelo e Mosca Giovanni Ufficiali giudiziari B3 Componenti Direttivo Nazionale S.N.A.U.G.