Delibera n. 5/2003 REPUBBLICA ITALIANA La Corte dei conti in Sezione del controllo di Trento nell adunanza del 14 marzo 2003 Visto il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 1 122/Leg. di data 13 gennaio 2003, pervenuto all Ufficio di controllo in data 15 gennaio 2003, recante Disposizioni regolamentari concernenti il temperamento del regime sanzionatorio in materia di tutela dell ambiente dagli inquinamenti ; Vista la deliberazione n. 3386 del 30 dicembre 2002 con la quale la Giunta provinciale ha provveduto all approvazione dello schema di regolamento; Visto il rilievo istruttorio n. 1/RL del 30 gennaio 2003 dell Ufficio di controllo e la risposta dell Amministrazione provinciale, pervenuta il 19 febbraio 2003; Vista la nota n. 164/Prev del 3 marzo 2003 con la quale il Consigliere DeLegato al controllo sugli atti della Provincia, avendo ritenuto non superate le osservazioni formulate, ha rimesso al Presidente della Sezione il decreto n. 1-122\Leg\2003 ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e seguenti del DPR 15 luglio 1988, n. 305 e s.m.i.; Vista l ordinanza del 5 marzo 2003 n. 3 con la quale il Presidente della Sezione del controllo di Trento ha deferito alla Sezione stessa, convocata per l adunanza odierna, la pronuncia sul visto e sulla registrazione del d.p.g.p. n. 1-122/Leg.\2003;
2 Vista la nota n. 292/S-SC del 5 marzo 2003 con la quale la segreteria della Sezione di controllo ha dato comunicazione al Presidente della Provincia Autonoma di Trento della convocazione dell adunanza; Visto l articolo 24 del Testo Unico approvato dal R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, nel testo sostituito dall articolo 1 della Legge 21 marzo 1953, n. 161; Visto l articolo 27 della Legge 24 novembre 2000, n. 340; Uditi nell odierna adunanza il relatore, Cons. Gabriele Aurisicchio, e il rappresentante dell Amministrazione, dott. Fabio Scalet - dirigente della Provincia - (nota n. 727/03 - D201 - FS del 12 marzo 2003 del Presidente della Provincia); Ritenuto in F A T T O 1 - Con la deliberazione n. 3386 del 30 dicembre 2002 la Giunta provinciale di Trento ha approvato lo schema di regolamento concernente il temperamento del regime sanzionatorio in materia di tutela dell ambiente dagli inquinamenti ed ha incaricato il Presidente della Provincia di emanare, con suo decreto, il regolamento. A ciò il Presidente ha provveduto con decreto n. 1-122/Leg del 13 gennaio 2003, trasmesso, il successivo 15 gennaio, alla Corte dei conti ai fini del controllo preventivo di Legittimità, previsto dall articolo 7 del DPR n. 305 del 1988 e s.m.i.. Il regolamento è emanato in attuazione della previsione dell articolo 97 bis del d.p.g.p. 26 gennaio 1987, n. 1 41/Leg, che stabilisce che un regolamento individui le fattispecie di violazioni amministrative previste dalle leggi di tutela dell ambiente dagli inquinamenti che non danno luogo a danni irreversibili per l ambiente o per la salute pubblica; per esse la stessa norma disciplina una specifica
3 procedura volta al temperamento del regime sanzionatorio. Ciò sulla base della valutazione, operata dal legislatore, che tali violazioni siano lesive solo di interessi amministrativi determinando la messa in pericolo e non il danno del bene protetto. 2 - In sede di esame del regolamento, l Ufficio di controllo sugli atti della Provincia, con il rilievo n. 3/R.L. dd. 30 gennaio 2003, restituiva, non registrato, l atto, chiedendo di indicare le disposizioni legislative che l Amministrazione ritenesse essere alla base dell articolo 1, comma 3, e dell articolo 4 del regolamento. In ordine all articolo 1, comma 3, l Ufficio segnalava all Amministrazione, per attinenza tecnica, l articolo 78 ter, comma 2, della l.p. il 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.i. L art. 1, comma 3, del regolamento in esame detta: Il presente regolamento stabilisce inoltre disposizioni di specificazione e di integrazione per l agevole applicazione della disciplina stabilita dall articolo 97 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. L articolo 4 recita: Il temperamento del regime sanzionatorio previsto dall articolo 97 bis del testo unico non si applica nei confronti del medesimo trasgressore che commette ulteriori violazioni della medesima fattispecie elencata nell allegato A, nell arco dei cinque anni successivi all accertamento della prima violazione. 3 - La Provincia Autonoma di Trento, con risposta pervenuta alla Corte il giorno 19 febbraio 2003, ha presentato le proprie controdeduzioni alle osservazioni dell Ufficio di controllo. Per quanto riguarda il comma 3 dell articolo 1, l Amministrazione provinciale ritiene che la norma regolamentare sia conforme al disposto dell articolo 100 del d.p.g.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. "Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela
4 dell'ambiente dagli inquinamenti", a tenore del quale le norme necessarie per l esecuzione del Testo Unico saranno emanate con regolamento ai sensi degli articoli 53 e 54 dello statuto della Regione Trentino Alto Adige. Secondo l Amministrazione, l'articolo 100 del d.p.g.p. n. 1-41/Leg autorizza l emanazione delle predette disposizioni regolamentari di specificazione e di integrazione per l agevole applicazione della disciplina stabilita dall art. 97 bis, le quali nel merito si configurano come norme di stretta esecuzione del citato articolo 97 bis. Sotto questo profilo, l articolo 100 del Testo Unico costituirebbe la base legislativa che legittima le citate disposizioni regolamentari alla stessa stregua dell articolo 78 ter, comma 2, della l.p. 14 settembre 1979, n. 7 e s.m., evocato, per attinenza tecnica, nel rilievo della Corte. Circa l art. 4 del regolamento, viene fatto presente che esso stabilisce che il temperamento del regime sanzionatorio previsto dall articolo 97 bis del Testo Unico non si applica nei confronti del medesimo trasgressore che commette ulteriori violazioni della medesima fattispecie elencata nell allegato A, nell arco dei cinque anni successivi all accertamento della prima violazione. A ben vedere il citato articolo 4 del regolamento corrisponde al paradigma legislativo delineato dall art. 97 bis, comma 1, del Testo Unico, il quale demanda al regolamento in esame l individuazione delle fattispecie di violazioni amministrative cui si applica il temperamento del regime sanzionatorio. Il regolamento deve infatti indicare quali fattispecie di violazioni amministrative previste dalla normativa in materia di prevenzione dagli inquinamenti (che non danno luogo a danni irreversibili per l ambiente o per la salute pubblica) possano rientrare nella disciplina del temperamento. Ora, simile individuazione non può non determinare eventuali limiti o condizioni che
5 contrassegnano le fattispecie di violazioni amministrative considerate: i limiti e le condizioni previsti dall articolo 4 e dall allegato A hanno carattere costitutivo dell individuazione delle predette fattispecie di violazioni amministrative che soggiacciono al temperamento del regime sanzionatorio. 4 - Il Consigliere Delegato al controllo, su conforme posizione espressa dall Ufficio, ha rilevato come l indicazione da parte della Amministrazione della norma legislativa che darebbe la possibilità al regolamento di recare norme integrative della legge non appaia aver riscontro nel dettato dell articolo 100 del d.p.g.p. n. 1-41/Leg e ha pertanto chiesto al Presidente della Sezione di deferire al collegio ogni decisione in proposito. Nel corso dell'adunanza, convocata per la data odierna, è intervenuto il rappresentante della Provincia Autonoma di Trento, il quale, nella sua esposizione, ha confermate le controdeduzioni già fornite. Considerato in DIRITTO 1 - La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità delle disposizioni recate dagli articoli 1, comma 3, e 4 del d.p.g.p. n. 1-122/Leg/2003 in riferimento alle osservazioni mosse dall Ufficio di controllo ed alle controdeduzioni dell Amministrazione. I contenuti delle norme oggetto dello scrutinio di legittimità sono stati riportati nella esposizione in fatto. L Amministrazione indica quale base legislativa delle stesse l art. 100 del d.p.g.p. 26 gennaio 1987 n. 1 41 /Leg - norma di legge - il cui dettato è il seguente: Articolo 100 regolamento esecutivo 1. Le norme necessarie per l esecuzione del presente testo unico saranno emanate con regolamento ai sensi degli
6 artt. 53 e 54 dello statuto della Regione Trentino Alto Adige. 2. Fino alla emanazione del regolamento previsto dal comma 1, si applicano le disposizioni regolamentari in vigore alla data di entrata in vigore del presente articolo. 2 - L'ufficio di controllo, nel richiedere la verifica della legittimità della disposizione, come utile parametro di confronto ha segnalato la norma recata dalla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.i. art. 78 ter, il cui comma 2 reca: "Il regolamento, in particolare: a) definisce le disposizioni integrative relative ai contenuti ed alle procedure del bilancio di previsione e." Il confronto di questa disposizione con l'art. 100 del d.p.g.p. n. 1-41/Leg/1987 evidenzia, senza ombra di dubbio, come, contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione, il supporto legislativo dell'art. 1, comma 3, del regolamento in esame sia in effetti inesistente. La Sezione ritiene quindi fondata l osservazione mossa dall Ufficio di controllo, condivisa dal Consigliere Delegato, anche alla luce delle seguenti ulteriori motivazioni. 2.1 - La potestà che l'amministrazione ritiene di poter esercitare per integrare la disciplina stabilita dall'articolo 97bis - norma di legge - del d.p.g.p. n. 1-41/Leg/1987 incontra ben consistenti divieti negli articoli 2 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale e nelle norme dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige Südtirol, oltre che essere esposta all'eventualità di produrre una situazione di incertezza circa l'esatta valenza giuridica delle disposizioni emanate. Il citato articolo 2 attribuisce la disciplina della formazione delle leggi alle leggi costituzionali ed infatti, in proposito, si vedano gli articoli
7 26 e 46 dello statuto speciale, il cui disposto è riferibile anche all'ordinamento della Provincia Autonoma di Trento; l'articolo 54 che non prevede competenze legislative per la Giunta provinciale ed, infine, l'articolo 55. Se ne ricava che l'amministrazione, che non ha il potere di emanare disposizioni legislative, non le può abrogare, né modificare neppure per via di integrazione: cfr. art. 15 disp. legge in gen. Tutto ciò porta a concludere che l'articolo 1, comma 3, del regolamento in esame è stato emanato in carenza di potere costituendo, quindi una disposizione illegittima. 3 - In ordine all'altra disposizione del regolamento - articolo 4 - oggetto di esame, la Sezione ritiene, anche per l'effetto di chiarificazione che la dichiarazione di illegittimità dell'articolo 1, comma 3, determina sul corpo normativo nel suo complesso, che le considerazioni svolte dall'amministrazione, ad illustrazione della ratio e dei parametri legislativi di cui la norma costituisce attuazione, siano del tutto condivisibili e comunque tali da esentarla da dubbi di legittimità. 4 - Le motivazioni innanzi esposte comportano la dichiarazione di non conformità a legge della norma regolamentare di cui all'articolo 1, comma 3. Essa, per altro verso, ha un contenuto del tutto autonomo rispetto alle altre disposizioni dettate dal regolamento e non incide sul complesso del provvedimento. Infatti, la sua illegittimità non pregiudica le altre disposizioni che il Presidente della Giunta Provinciale ha emanate. Pertanto la Sezione ritiene che come previsto dall articolo 22, comma 2 del regolamento interno degli uffici della Corte dei conti, emanato con delibera del Presidente della Corte dei conti n. 76 del 10 maggio 1976 sia possibile dichiarare la non conformità a legge della
8 suddetta disposizione, ammettendo al visto e alla registrazione il regolamento con esclusione della stessa. P.Q.M. La Sezione dichiara la non conformità a legge della disposizione recata dal comma 3 dell articolo 1 del regolamento emanato dal d.p.g.p. n. 1-122/Leg/2003 e ammette al visto e alla conseguente registrazione lo stesso regolamento con la esclusione della suddetta disposizione. IL RELATORE (Dr. Gabriele Aurisicchio) IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE (Dr. Angelo Patumi) Depositata in segreteria il 18 marzo 2003