Negata omologazione a verbale di conciliazione

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Negata omologazione a verbale di conciliazione Autore: Giarrizzo Mauro In: Mediazione Civile e Commerciale Con sentenza del 09 dicembre 2011, emessa dal Tribunale di Modica (RG), il Presidente del medesimo Tribunale si è pronunciato contro l omologazione del verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 28/2010, art. 12. Non a torto, il Presidente del detto Tribunale non ha omologato per mancanza di requisiti formali, non potendo discutere nel merito la questione giuridica proposta dal detto verbale di conciliazione. La fattispecie è da inquadrare, come detto, nell art. 12 del surriferito decreto, nonché nel Decreto Ministeriale 180/2010 e successive modificazioni apportate dal Decreto Ministeriale n. 145/2011. Il verbale di conciliazione, al fine di poter essere uno strumento esecutivo, deve contenere i requisiti formali e sostanziali previsti dall Ordinamento. Requisiti invocati e descritti nel Decreto Legislativo 28/2010 e nei Decreti Ministeriali n.ri 180/2010 e 145/2011. L art. 12, Decreto Legislativo 28/2010, dispone:<< che il contenuto non contrario a norme imperative, e omologato, su istanza di parte, e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del Presidente del Tribunale, nel cui circondario ha sede l Organismo>>. Non si può omologare un verbale di accordo in violazione di norme imperative. Il Decreto 28/2010 altro non fa che applicare una regola generale, già prevista nell Ordinamento, e descritta, in vari articoli del Codice Civile, quali: art. 634 1, (condizione impossibile o illecita); 1229 2 (clausola di esenzione da 1 di 7

responsabilità); 1343 3 (causa illecita); 1354 4 (condizione illecita o impossibile). Norme cogenti e già ben conosciute da anni 5. Il Giudice, nell omologare il verbale di conciliazione, deve accertare anche la regolarità formale. Infatti, l omologazione del verbale di conciliazione, al pari di altri procedimenti, viene vagliata prima di procedere definitivamente. Il Legislatore del 2010, ha consentito con questo potere penetrante conferito al Giudice di poter accertare ed attestare la regolarità della forma, e ove passi questo primo controllo, successivamente della sostanza della problematica giuridica che, si rammenta deve vertere su diritti disponibili. Potere penetrante, che da certezza della parità di armi e del giusto procedimento. Appare, quindi, un ulteriore tassello del grande mosaico della mediazione, che si ricorda, ha subito, ancor prima di essere in vigore, un processo all intenzione, da parte di grandi censori, quale spettro mortale capace di carpire lavoro ai soliti noti. Spettro che vede, con la sentenza in commento, la propria morte! E così apparve già nella formulazione del Legislatore Delegato,che, nella mediazione, conferiva sì la possibilità di poter scegliere procedure diverse da quelle canoniche, ma impose controlli così intensi alla giustizia, Organo delibante l omologa. 2 di 7

Pacifico, dunque appare, a distanza di pochi anni dalla promulgazione della legge, l intenzione che si diede alla mediazione: nuova procedura che certifichi ciò che le parti liberamente hanno concordato; omologa del Giudice, con controllo penetrante, per poter avere un titolo esecutivo. Ed il controllo dell omologa è bivalente: da un lato accerta e certifica la forma, e dall altro garantisce che i diritti indisponibili non possano essere contrattati tra le parti. Esperita la conciliazione che, se andata a buon fine ma non omologata, aprirà la strada all azione di risarcimento dei danni per negligenza di chi si è cimentato senza competenze nel confezionare un verbale non valido per la mancanza di requisiti di forma. I requisiti formali si debbono possedere sin dal primo momento della trattativa tra le parti, con la possibilità di poter chiedere conto e ragione al mediatore per lo status che esso non solo deve avere, ma deve menzionare nel verbale di conciliazione che successivamente dovrà essere delibato per divenire atto esecutivo. Il titolo, se omologato, è idoneo a poter reggere una esecuzione forzata, ottenere una ipoteca giudiziale o una esecuzione in forma specifica, come imposto dallo stesso art. 12, comma 2, del Decreto Legislativo 28/2010. Il Legislatore Delegato, ha posto nell Organo Giudiziario l arbitro della stessa procedura di mediazione. E, il Giudice terzo ed imparziale, colui che accerta i fatti prima nella forma che blocca, se mancante, la procedura, come nella sentenza in commento, e poi nella sostanza, quali diritti disponibili a poter essere barattati tra le parti, in libertà. E quindi, lo stesso Giudice, a dover accertare la qualità 6 del mediatore, dell Organismo ove è iscritto, del 3 di 7

n.ro d iscrizione dello stesso Organismo presso il Registro detenuto dal Ministero della Giustizia. Ed è ancora il medesimo Giudice a dover accertare la natura della disponibilità del diritto concesso in mediazione, (civile o commerciale). Ora, taluni vizi procedurali, quale l autentica della sottoscrizione delle parti può essere ovviata con apposita formula successivamente disposta dalla Cancelleria del Tribunale adito, dinanzi al Funzionario di Stato, che certifica la autenticità della nuova sottoscrizione, <<in calce al processo verbale con la dicitura le superiori firme sono state apposte alla mia presenza della cui identità personale sono certo stante che l omologazione di competenza del Presidente del Tribunale attiene all efficacia esecutiva dell accordo diversamente dalla autenticazione delle sottoscrizioni 7 prevista dall art. 11, comma 3>>; mentre altri vizi quali: la qualifica o, meglio ancora, l incarico del mediatore da cui discende il suo potere di mediare, l Organismo ove il mediatore è iscritto; il numero di iscrizione dello stesso Organismo al Ministero della Giustizia, sono elementi essenziali al fine della omologazione del verbale di conciliazione, non sanabili ex post. Il rigetto dell omologazione, fa solo pensare come i mediatori devono essere persone qualificate e professionisti capaci. Il Giudice di Modica (RG), con la non omologazione del verbale di conciliazione, ha solo ottemperato al disposto di cui all art. 12, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 28/2010. Decreto quindi che contiene clausole di salvaguardia per tutte le parti che si affidano alla detta procedura di mediazione. L importanza della questione della qualifica di mediatore, resta un punto fermo e vivo da dover approfondire e dibattere. 4 di 7

L errore di diritto proposto con la richiesta di omologazione, dinanzi al Giudice di Modica (RG), resta nella mancanza dei requisiti formali che lo stesso verbale deve contenere e cioè: L iscrizione nel Registro detenuto dal Ministero della Giustizia, con il numero dell Organismo di mediazione; l iscrizione del mediatore presso l elenco dei mediatori tenuto dall Organismo che ha ricevuto l istanza di mediazione; l incarico che il mediatore deve ricevere dall Organismo per poter trattare la mediazione; la sottoscrizione delle parti e del mediatore. Requisiti che, se mancanti, fanno negare l omologazione. 1 A. DI MAJO, Codice civile, Milano 2011, Art. 634. Condizioni impossibili o illecite. Nelle disposizioni testamentarie si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, salvo quanto è stabilito dall'articolo 626. 2 A. DI MAJO, op. cit., Art. 1229. Clausole di esonero da responsabilità. È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave. 5 di 7

È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico. 3 A. DI MAJO, op. cit., Art. 1343. Causa illecita. La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all ordine pubblico, o al buon costume. 4 A. DI MAJO, op. cit., Art. 1354. Condizioni illecite o impossibili. È nullo il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta. Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo l'efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall'articolo 1419. 5 Per la Giurisprudenza di Cassazione vedasi: G. CIAN A. TRABUCCHI, Commentario breve al codice civile, Padova 2011. 6 M. GIARRIZZO, La qualifica giuridica della nomina a conciliatore Pubblicato su questa rivista; su 6 di 7

ALTALEX,; su DIRITTO E PROCESSO. 7 http://www.101mediatori.it/pagina/sentenza?titolo=giudice-nega-l-omologazione-del-verbale-di-accordo-i-r equisiti-formali-essenziali&id=115 A cura di Avv. Amelia Tommasini da Bologna. Sentenza in commento. https://www.diritto.it/negata-omologazione-a-verbale-di-conciliazione/ 7 di 7