Nello sviluppo di quello che, in qualità di distributori, bisogna o si può fare dobbiamo chiarirci con alcuni concetti:

Documenti analoghi
LE RICADUTE DEI REGOLAMENTI REACH E CLP NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE E NELLA VENDITA AL DETTAGLIO. Cosa si può fare: proposte

Regolamento 1907/2006 REACH. Regolamento 1272/2008 CLP

Utilizzatori a Valle. ditte o datori di lavoro. acquistati o ricevuti da fornitori durante le loro attività industriali e professionali

TdP Gianluca D Ermiliis

Regolamenti Reach e CLP: prime esperienze di controllo

Gli articoli in ambito REACH

Le Schede di Sicurezza e gli Scenari Espositivi. Caterina Cintoi Servizio Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

La trasmissione delle informazioni all interno della catena di approvvigionamento : SDS, etichette e SVHC negli. Bologna, 18/11/2016 Anita Zambonelli

I commercianti all ingrosso ed al dettaglio sono distributori ai sensi dei Regolamenti Reach e CLP in quanto immettono sul mercato una sostanza, una

Le evidenze emerse dall'attività di vigilanza e controllo REACH e CLP nella grande distribuzione

REACH Modena, 13 settembre Il controllo di conformità delle Schede di Dati di Sicurezza delle miscele: il risultato di 4 anni di controlli

Le Schede Dati di Sicurezza (SDS)

FOCUS PRODOTTI CHIMICI

REACHLEGNO. L applicazione dei regolamenti (CE) REACH e CLP nel settore legno-arredo

Le schede dati di sicurezza secondo il REACH

Regolamento CLP e SDS

Presentazione per gli. Versione del 28/12/2015 1

REACH E CLP: il ruolo del distributore nella filiera chimica

Regolamento 1272/2008 -CLP Regolamento 630/2015 -SDS FARANDA FRANCESCO. ASP MESSINA Dipartimento di Prevenzione Referente regionale REACH

Le attività di vigilanza Reache CLP in RegioneLombardia

Ricadute dei Regolamenti REACH e CLP sulle Schede di Sicurezza. Le e-sds

LA SCHEDA DI SICUREZZA Parte 3 esds e Sanzioni

2 Safety Day Symposium

il MANUALE facile delle SCHEDE di SICUREZZA La SEZIONE 1: identificazione della sostanza o della miscela e della società/imprese

«REACH e CLP e la comunicazione nella filiera cosmetica: il punto di vista di un fornitore di prodotti chimici»

Gestione delle sostanze chimiche: dal REACH al CLP

II Conferenza nazionale sul regolamento REACH, Roma 11 dicembre 2009

LA SCHEDA DI SICUREZZA Parte 1 - normativa

OsservatorioSaluteLavoro ERIS Università di Napoli Federico II

Palermo-Taormina 26 e 27 settembre Dott. Gianluca Stocco

La novità e l impatto di REACH per il sistema delle imprese in Italia. Ilaria Malerba Centro Reach S.r.l.

CORSO REGIONALE SUI PRODOTTI FITOSANITARI E LA TUTELA DELLA SALUTE NELL AMBITO DEL PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE

Le attività di vigilanza Reach e CLP in Regione Lombardia

Nuove Schede Dati di Sicurezza. Milva Carnevali AUSL Bologna

Ispezioni REACh. Cosa fare? Estote parati! REACh-Ispezioni Quale documentazione?

REACH2017. Modena, 13 settembre La comunicazione sulle sostanze chimiche per accrescere l attenzione sul loro uso

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Incontro in materia di vigilanza per il rispetto del regolamento CE n.1907/2006, REACH

GIORNATA DI STUDIO SUL REACH

OsservatorioSaluteLavoro ERIS Università di Napoli Federico II

Ricadute dei Regolamenti REACH e CLP sulle Schede di Sicurezza. Le e-sds

Introduzione al REACH. Distretti 2010 Solofra, Arzignano, S.Croce

L'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI EUROPEI DELLE SOSTANZE CHIMICHE IN AMBITO SANITARIO Bologna, 15 ottobre 2015

Metodi e requisiti della valutazione del rischio da esposizione a sostanze pericolose negli ambienti di lavoro

PROCEDURA GENERALE PG 07 Rev. 0 RINTRACCIABILITÀ e TRACCIABILITÀ Del.. Pagina 1 di 4. Azienda DESTINATARI. Data di emissione. Redazione..

Livelli e fasi di verifica della scheda dati di sicurezza

LA SCHEDA DATI DI SICUREZZA: NOVITÀ INTRODOTTE DAI REGOLAMENTI REACH E CLP

IMPATTO DEL REACH SUI PRODOTTI CHIMICI UTILIZZATI PER IL RITARDO DI FIAMMA!

Gli Articoli secondo il Regolamento REACH: applicazione ai Dispositivi di Protezione Individuale

Cosa devono fare e come si stanno preparando le imprese: le cartiere

Centro Nazionale SOSTANZE CHIMICHE. Perché non è un gioco!

CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DEL SETTORE ITTICO. La filiera

La raccolta di informazioni sulla fabbricazione e l uso

ricadute per l industria cosmetica?

Obblighi normativi per la filiera conciaria. Ilaria Malerba Area Sicurezza Prodotti

COSA PREREGISTRARE E OBBLIGHI DEGLI UTILIZZATORI A VALLE

Il regolamento REACH è in vigore dal 1 giugno 2007: superata la prima scadenza di registrazione, ci avviamo alla seconda deadline

Esperienze di integrazione tra REACH e CLP e le normative di prodotto

Il Regolamento 453/2010: principali cambiamenti nella compilazione delle SDS. Caterina Cintoi Direzione Centrale Tecnico-Scientifica Federchimica

REACHCeramicaSanitaria

Lo scenario d esposizione: cos è e quando è previsto

ExESS. Salone del prodotto Chimico 3 Convegno Nazionale REACH Aggiornamento dei regolamenti europei: REACH, CLP e GHS, BPR (Biocidi)

HELPDESK CLP. Paolo Izzo Centro Nazionale Sostanze Chimiche Roma, 13 maggio 2010

NEWS MARZO 2018 OBBLIGATORIETA DEL PATENTINO PER TRATTORE AGRICOLO REACH/CLP: DAL 01 GIUGNO SCATTERANNO LE SANZIONI

Il Regolamento REACH per gli articoli elettrici

LA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE. Milano, 8 marzo 2012

Workshop Piano di vigilanza ed ispezione su REACH e CLP

ILARIA MALERBA, FEDERCHIMICA

La vigilanza REACH sulla scheda di dati di sicurezza estesa

Allegato XIV seconda modifica

La classificazione e l etichettatura degli agrofarmaci. Le nuove regole. Regolamento CE 1272/2008. Bari, 10 dicembre Forum Medicina Vegetale

Come integrare gli adempimenti REACH e CLP nel sistema di gestione aziendale

ISPEZIONI: NON CONFORMITÀ PIÙ COMUNI SU SDS ED ETICHETTE

Italia Grifa Ausl Bologna 18 novembre Sostanze miscele -articoli

REACH e CLP: 2 fase di Registrazione e prossime scadenze"

LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Paola DI PROSPERO FANGHELLA Ludovica MALAGUTI ALIBERTI

L applicazione dei regolamenti REACH e CLP nel settore legno-arredo

La vigilanza ed il controllo REACH e CLP in Regione Emilia-Romagna: l attività ispettiva sul territorio

Gli stabilizzanti e il regolamento REACh. 21 maggio 2010 FIERA H 2 O - FERRARA

REACH e responsabilità di prodotto: informazioni da fornire e da ricevere lungo la catena del valore aggiunto.

Regolamento REACH chi fa cosa Udine, 30 novembre Alessandra Tonelli Area Ambiente, Sicurezza ed Energia

I liquidi contenuti all interno delle sigarette elettroniche: Principali obblighi di classificazione, imballaggio, etichettatura

Regolamenti REACH e CLP: giornata di approfondimento

ALFONSO SELLITTO, DOMENICO CACACE, GIUSEPPE PIRONE. Stazione Sperimentale per l Industria delle Conserve Alimentari Parma

Il REACH e l importazione di articoli da paesi extra-ue

RIFIUTI PLASTICI QUADRO NORMATIVO E POSSIBILI EVOLUZIONI

REACh: l esperienza l settore conciario

Come dovrà operare nel REACH una Impresa di formulazione: simulazione delle azioni da compiere

CARLA REPICE NORMACHEM s.r.l.

REACH, Articoli e Sostanze SVHC

Reach Interventi di vigilanza e controllo da parte degli Enti nazionali

IMPATTO REACH SULLE AZIENDE DELLA FILIERA AUTOMOBILISTICA

Informazioni sul codice UFI

Nota introduttiva dott. Michele Checchin

La vigilanza sull applicazione dei Regolamenti

Scadenza giugno 2015 CLP: cosa cambia per le SDS

(CE) N.1907/2006 (REACH), N.1272/2008 (CLP)

Il Regolamento REACH Registrazione 2018 e l Autorizzazione. Gianluca Stocco Venezia, 21 dicembre 2017

Transcript:

Stefano Sghedoni

Nello sviluppo di quello che, in qualità di distributori, bisogna o si può fare dobbiamo chiarirci con alcuni concetti: A. AZIONI COGENTI es. obblighi Tit. IV Reg.1907/2006 sanz. da 3.000 a 60.000 B. AZIONI DI BUONA PRASSI es. gestione razionale e ordinata delle informazioni, evidenze documentali, tracciabilità prodotti, ecc C. AZIONI DI BUON SENSO es. organizzazione delle aree di vendita secondo la destinazione d uso, monitoraggio/assistenza della clientela durante l acquisto, ecc 2

Gli obblighi rimangono sempre gli stessi, l applicazione di buone prassi organizzative e gestionali sono sempre più che consigliabili; naturalmente il buon senso deve plasmarsi in modo sostenibile sulla dimensione del distributore e della sua organizzazione. Ma le garanzie devono essere comuni!!! 3

obbligo per tutti i distributori: trasmissione di informazioni da e verso fornitori/fabbricanti Uso SdS SE SVHC Info Fabbricanti Importatori Fornitori (distributore primario) Distributori ingrosso Rivenditori al dettaglio Imprese di stoccaggio Clienti (anche aziende o altri fornitori) Utilizzatori Consumatori Conservare e assicurare la disponibilità delle informazioni per almeno 10 anni dall ultima fornitura al cliente 4

Documentare, registrare e gestire ogni: Richiesta di informazioni ai propri fornitori (tra cui informazioni d uso ma anche segnalazioni, effetti avversi, infortuni di piccola entità, incidenti, ecc ) Trasmissione delle informazioni inviate ai clienti (SDS, SE, ecc ) Le informazioni devono essere conservate per almeno 10 anni dall ultima fornitura 5

E utile che i prodotti e gli articoli acquistati siano tracciabili lungo la catena di approvvigionamento con numeri di lotto e data di produzione Questo al fine di: 1. poter risalire alle informazioni specifiche anche a distanza di tempo, 2. permettere le eventuali verifiche o i controlli lungo la catena fino al produttore, 3. effettuare richiami dal mercato in caso di emergenza, 4. In caso di necessità bloccare solo i lotti problematici delle merci. 6

Se è supponibile una produzione della sostanza tal quale o in miscela >1 ton/anno e nella SDS non è presente il numero di registrazione, richiedere al fornitore in forma scritta perché non è presente. Conservare la richiesta e la risposta per almeno 10 anni. 7

Per utilizzatori professionali (ditte, artigiani, commercianti, ecc ) In che modo (alcuni esempi pratici) : alla prima fornitura consegnata assieme alla merce o alla fattura ad ogni aggiornamento normativo e/o delle informazioni anche per acquisti antecedenti di un anno alla fornitura invio mail PEC ad hoc o raccomandata A.R. o consegna a mano con firma di ricevuta (conservare lettere di trasmissione e ricevute) 8

CONTROLLI: assicurarsi che SDS siano nella lingua del paese in cui è venduta la merce e includano le informazioni delle 16 sezioni e 48 sottosezioni. Dove previsto anche lo Scenario di Esposizione. 9

CONTROLLI: verificare i contenuti Domandarsi se ci deve essere il numero di registrazione REACH e se non presente chiedere a monte della catena il perché 10

Se i prodotti sono etichettati pericolosi e non è arrivata la SDS, richiederla al fornitore in forma scritta. Conservare la richiesta e la risposta per almeno 10 anni. Se nella sez. 15 è indicato che è stata fatta una valutazione sulla sicurezza chimica e non sono allegati alla SDS gli scenari di esposizione (e-sds), richiederla al fornitore in forma scritta. Conservare la richiesta e la risposta per almeno 10 anni. 11

CONTROLLI: assicurarsi che la sostanza o miscela pericolosa sia etichettata e imballata correttamente. corretta 12

Assicurarsi che vi sia coerenza: - tra gli elementi dell etichetta di pericolo e la sezione 2 della SDS, - con la sezione 1 per quanto riguarda l identificatore del prodotto che deve essere il medesimo, il fornitore/i, gli usi identificati, - sezione 3, relativa alla composizione e informazione sugli ingredienti - sezione 15 informazioni sulla regolamentazione e le informazioni necessarie per identificare le misure appropriate per la gestione dei rischi. 13

CONTROLLI: sezione 1 della SDS sezione 2 della SDS 14

Nel rilascio NON INTENZIONALE possono esserci sostanze molto preoccupanti, in cadidate list: fibbie di cinture (possibile rilascio involontario di metalli pesanti) pellami (possibile rilascio involontario di metalli pesanti) giocattoli (possibile rilascio involontario di ftalati) materiali plastici (possibile rilascio involontario di ftalati) ecc. Il fornitore di un articolo che contiene sostanze SVHC in Candidate List in concentrazione >0.1% p/p, deve informare il destinatario. Deve essere comunicato il nome della sostanza e sufficienti informazioni per consentire l uso sicuro dell articolo! 15

Su richiesta di un CONSUMATORE il fornitore deve fornire tutte le informazioni sulla sostanza SVHC, in Candidate List, e sull uso sicuro del articolo. Le informazioni richieste devono essere fornite e comunicate gratuitamente entro max. 45 giorni dal ricevimento della richiesta. 16

17

18

19

20

Sarebbe auspicabile poter disporre di professionalità qualificate per effettuare i necessari controlli di presenza e coerenza documentale, nell etichettatura e nelle informazioni ricevute (SDS o quant altro) 21

Anche in questo caso dipende dall organizzazione interna e dalle dimensioni aziendali E comunque indispensabile organizzarsi in modo tale da poter gestire adeguatamente tutte le informazioni, anche per poterle rintracciare in modo semplice e veloce in ogni caso di necessità (richieste, emergenze, misure di gestione dei rischi, controlli ispettivi). Consiglio: mai fidarsi cecamente di sistemi automatici o di ciò che dovrebbe essere stato fatto a monte. Meglio stare sempre in campana!!! 22

I regolamenti REACH e CLP si applicano a tutte le sostanze chimiche, non solo a quelle utilizzate per processi industriali, per lavorazioni artigianali o per applicazioni tecnologiche ma anche nei prodotti comuni di uso quotidiano. Tali regolamenti migliorano la tutela della salute umana di tutta la popolazione europea e dell ambiente. Nucleo Ispettivo REACH e CLP Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL Reggio Emilia Dott.ssa Patrizia Ferdenzi Dirigente Chimico Dott.ssa Angela Ganzi Dirigente Chimico TdP Lorena Bedogni Tecnico della Prevenzione Dott.Stefano Sghedoni Tecnico della Prevenzione Info.dsp@ausl.re.it www.ausl.re.it/servizi/servizi-territoriali/dipartimento-disanit%c3%a0-pibblica/sportello-informativo-reach-clp 23