PROVINCIA DI ORISTANO



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PROVINCIA DI ORISTANO REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE O SUL SUOLO DI ACQUE REFLUE URBANE, INDUSTRIALI E DOMESTICHE AI SENSI DEL D. LGS 3 APRILE 2006 N. 152, PARTE III E S.M.I.. Approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n 25 del 22 giugno 2007 In vigore dal 07 luglio2007

Parte normativa Gruppo di lavoro Piero Dau Mariella Obinu Franca Carta Roselena Murtas Pierangela Obinu Marianna Cotza 2

INDICE TITOLO I - PRINCIPI ED ELEMENTI GENERALI DI RIFERIMENTO Art. 1 Finalità e ambito di applicazione... 4 Art. 2 Oggetto... 4 TITOLO II RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO Art. 3 Tipologie e durata delle autorizzazioni rilasciata...5 Art. 4 Soggetti obbligati e tipologie di scarico...5 Art. 5 Rilascio dell autorizzazione...6 TITOLO III PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI E DEI RINNOVI Art. 6 Istruttoria...7 Art. 7 Spese istruttorie...8 Art. 8 Scarichi esistenti ed autorizzati. Rinnovi...9 Art. 9 Provvedimento autorizzativo...9 TITOLO IV INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL AUTORIZZAZIONE Art. 10 Diffide, sospensioni e revoche... 10 TITOLO V - VARIAZIONI SOSTANZIALI E NON SOSTANZIALI NELL AUTORIZZAZIONE Art. 11 Modifiche... 11 Art. 12 Interruzioni temporanee del ciclo depurativo... 12 Art. 13 Disposizioni transitorie e finali... 12 3

TITOLO I - PRINCIPI ED ELEMENTI GENERALI DI RIFERIMENTO ART. 1 FINALITA E AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152, parte III e s.m.i. e della L.R. 17 luglio 2000 n. 14, nonché di tutte le norme nazionali e regionali vigenti in materia, i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche, assimilabili alle domestiche, urbane ed industriali recapitanti in acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo di competenza della Provincia, in attesa dell emanazione di specifica disciplina e norme tecniche regionali. 2. Il presente regolamento disciplina altresì i procedimenti per le modifiche e/o integrazioni, variazioni di ragione sociale e di titolarità relative alle autorizzazioni già rilasciate. ART. 2 OGGETTO Sono oggetto del Regolamento: le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione allo scarico; l istruttoria sulle domande di autorizzazione allo scarico; la disciplina dei controlli sulle domande; le autorizzazioni allo scarico, le diffide, le sospensioni, le revoche delle autorizzazioni e le condizioni di improcedibilità delle istanze; i procedimenti per le modifiche, integrazioni, variazioni di ragione sociale e titolarità delle autorizzazioni rilasciate; la gestione delle interruzioni dei cicli depurativi. 4

TITOLO II RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ART. 3 TIPOLOGIE E DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE 1. Autorizzazione preventiva: verrà rilasciata al titolare dello scarico preventivamente alla concessione edilizia e comunque prima dell inizio dei lavori per la realizzazione dell insediamento che produrrà lo scarico; rimarrà valida fino alla conclusione dei lavori, al termine dei quali dovrà essere richiesto il rilascio dell autorizzazione definitiva. 2. Autorizzazione definitiva: verrà rilasciata al titolare dello scarico dopo la realizzazione dell impianto e prima dell attivazione dello scarico stesso; avrà una durata di quattro anni. 3. Autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti presso un impianto di trattamento di acque reflue urbane di cui all art. 110 del D. Lgs 152/2006, parte III e s.m.i.; verrà rilasciata al Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato e avrà una durata di quattro anni. ART. 4 SOGGETTI OBBLIGATI E TIPOLOGIE DI SCARICO 1. Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilabili, urbane ed industriali, devono essere preventivamente autorizzati dalla Provincia, ad esclusione degli scarichi recapitanti in pubblica fognatura per i quali è attualmente competente il Comune, salvo diversa disciplina in itinere. 2. L autorizzazione è rilasciata al titolare o al legale rappresentante dell attività da cui origina lo scarico. 3. Gli scarichi sono classificati, ai sensi del D. Lgs 152/2006 parte III e s.m.i., in base alle caratteristiche delle acque reflue originate: a) per acque reflue urbane si intendono il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato; b) per acque reflue industriali si intendono le acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento; c) per acque reflue domestiche si intendono quelle provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; 5

d) per acque reflue assimilabili alle domestiche si intendono quelle derivanti da insediamenti produttivi ma riguardanti reflui provenienti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività simili alle domestiche come stabilito dall art. 101, comma 7 del D. Lgs 152/2006 parte III e s.m.i.. 4. Ove uno o più stabilimenti conferiscano ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per lo scarico in comune delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione. 5. Ove uno o più stabilimenti effettuino scarichi in comune senza essersi costituiti in consorzio, l autorizzazione allo scarico è rilasciata al titolare dello scarico finale, fermo restando che il rilascio del provvedimento di autorizzazione o rinnovo sono subordinati all approvazione di idoneo progetto comprovante la possibilità tecnica di parzializzazione dei singoli scarichi. 6. Il gestore del servizio idrico integrato che utilizzi l impianto di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento dei rifiuti deve essere autorizzato all esercizio delle operazioni di smaltimento ai sensi dell art. 110 del D. Lgs 152/2006, parte III e s.m.i.. ART. 5 RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE 1. Le autorizzazioni allo scarico previste all art. 3 del presente regolamento saranno rilasciate su istanza, da presentarsi in bollo, redatta in conformità alla modulistica allegata al presente regolamento, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell insediamento da cui ha origine lo scarico e corredata, a pena di inammissibilità, di tutta la documentazione richiesta negli allegati tecnici e documentali. 2. Qualora il richiedente sia titolare di più scarichi, l istanza deve essere presentata per ogni sede operativa dell attività da cui si origina lo scarico. 3. Sono vietati gli scarichi sul suolo, ad eccezione di quelli previsti dall art. 103 del D.lgs. 152/06 parte III e s.m.i.. Qualora ricorrano le suddette eccezioni l istanza, presentata ai sensi del precedente comma 1, dovrà essere integrata dalla documentazione specificata negli elenchi documentali allegati al presente regolamento. 4. La Provincia si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora lo ritenga utile per l istruttoria della pratica. 6

TITOLO III PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI E DEI RINNOVI ART. 6 ISTRUTTORIA 1. L'istruttoria delle istanze per il rilascio di nuova autorizzazione, rinnovo e voltura viene effettuata dal Servizio Pesca, Controllo Acque e Profilassi Pubblica della Provincia, di seguito denominato Servizio provinciale competente. 2. All'atto del ricevimento dell istanza il Servizio provinciale competente verifica la regolarità e la conformità alla normativa vigente della documentazione presentata. 3. Il Servizio provinciale competente, a seguito dell esame della documentazione, effettua il sopralluogo nel quale verifica l effettiva rispondenza fra quanto riportato negli elaborati presentati e le opere realizzate, a seguito del quale redige apposita relazione istruttoria propedeutica al rilascio del provvedimento autorizzativo. 4. Qualora l esito dell istruttoria sia favorevole, il Servizio provinciale competente provvede alla predisposizione del provvedimento autorizzativo. 5. Laddove il Servizio provinciale competente accerti la carenza o l irregolarità della documentazione, provvederà ad inoltrare apposita comunicazione scritta all interessato, tramite raccomandata A/R, indicando le cause di incompletezza e/o irregolarità. Il soggetto richiedente potrà altresì essere convocato presso gli uffici del suddetto Servizio qualora necessario per acquisire ulteriori informazioni. 6. Entro 30 (trenta) giorni consecutivi dal ricevimento della richiesta di integrazione, di cui al comma 5, l'interessato dovrà produrre al Servizio provinciale competente la documentazione richiesta. Decorso tale periodo senza che l'interessato provveda a quanto richiesto, o nell'ipotesi in cui l'interessato provveda nuovamente in modo incompleto, il Dirigente si riserva la facoltà di dichiarare, con provvedimento motivato, l'improcedibilità della richiesta di autorizzazione, dandone comunicazione all'interessato. 7. Qualora viceversa dal sopralluogo istruttorio emerga la non rispondenza tra la situazione risultante dalla documentazione e quella reale, il Servizio provinciale competente invita, verbalmente e tramite raccomandata A/R, il richiedente a conformarsi entro un termine che verrà di volta in volta stabilito secondo la complessità delle singole modifiche tecniche/strutturali richieste. 8. In caso di mancato adeguamento entro il termine prescritto, il Dirigente si riserva la facoltà di dichiarare, con provvedimento motivato, l'improcedibilità della domanda, dandone comunicazione all'interessato e all A.R.P.A.S.. 7

9. La richiesta avanzata mediante comunicazione scritta dal Servizio provinciale competente, sospende i termini del procedimento di rilascio o rinnovo dell autorizzazione. ART. 7 SPESE ISTRUTTORIE 1. Ai sensi dell art. 124, comma 11 del D. Lgs 152/06 parte III e s.m.i. sono a carico del richiedente le spese che la Provincia sostiene per l istruttoria della pratica, quali accertamenti, controlli e sopralluoghi. In particolare la somma complessiva da versare, a seconda della tipologia dello scarico, dovrà corrispondere al seguente tariffario: Tipologia di scarico Domestico e Assimilabile al domestico Urbano Industriale IMPORTO DOVUTO PER L ISTRUTTORIA Ab/Eq Nuova Autorizzazione Rinnovo Autorizzazione Totale Deposito Totale Deposito Da 100 a 500 100,00 50,00 70,00 35,00 Da 501 a 1000 120,00 60,00 90,00 45,00 Superiore a 1000 150,00 75,00 112,00 56,00 Inferiore a 2.000 200,00 100,00 150,00 75,00 Tra 2.001 e 10 000 250,00 125,00 188,00 94,00 Tra 10 001 e 50 000 300,00 150,00 230,00 115,00 Superiore a 50 001 350,00 175,00 262,00 131,00 Inferiore a 2 000 200,00 100,00 150,00 75,00 Tra 2 001 e 10 000 250,00 125,00 188,00 94,00 Superiore a 10 000 350,00 175,00 262,00 131,00 Autorizzazione trattamento rifiuti ex art. 110 D. Lgs 152/06: tariffa unica di euro 300. Volture: tariffa unica di euro 30. 2. All atto della presentazione di un istanza deve essere allegata alla documentazione, a pena di improcedibilità della domanda, ricevuta attestante il versamento del 50% a titolo di deposito delle somme riportate nella tabella di cui sopra, da effettuarsi sul c/c n. 11014099 intestato alla Sezione Tesoreria della Provincia di Oristano e specificando la causale COD. 12/A - Versamento 50% tariffa per rilascio/rinnovo autorizzazione scarico. 3. Il saldo delle spese di istruttoria dovrà essere versato anteriormente al rilascio del provvedimento autorizzativo previa comunicazione del Servizio provinciale competente. 4. L importo delle spese di istruttoria di cui al presente articolo potrà essere oggetto di revisione da parte della Giunta Provinciale che, con cadenza biennale, potrà provvedere alla sua rideterminazione. 8

ART.8 SCARICHI ESISTENTI ED AUTORIZZATI RINNOVI 1. Un anno prima della scadenza dell autorizzazione i titolari di scarichi esistenti ed autorizzati devono provvedere a presentare istanza di rinnovo, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell insediamento da cui origina lo scarico, redatta in conformità alla modulistica allegata al presente regolamento. 2. Se l istanza di rinnovo è stata tempestivamente presentata, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all adozione del nuovo provvedimento autorizzativo. 3. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all art. 108 del D. Lgs 152/2006 parte III e s.m.i., il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; decorso inutilmente tale termine lo scarico dovrà cessare immediatamente. 4. Laddove non vi siano variazioni sostanziali nello scarico, l istanza di rinnovo dovrà contenere una dichiarazione nella quale si attesti che non sono state apportate modifiche quantitative e qualitative allo scarico e alle strutture impiantistiche rispetto alla precedente autorizzazione, mentre in caso di modifiche il richiedente dovrà allegare alla richiesta di modifica dell autorizzazione la documentazione relativa alle variazioni realizzate. 5. Laddove l istanza di rinnovo di cui al comma 1 del presente articolo sia presentata oltre i termini precedentemente indicati (un anno prima della scadenza), l ultima autorizzazione rilasciata non potrà avere una validità superiore a quattro anni decorrenti dalla data di rilascio dell autorizzazione stessa. 6. L istruttoria dell istanza di rinnovo seguirà la medesima procedura di cui all art. 6 del presente regolamento. ART. 9 PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO 1. A seguito dell esame positivo tecnico-amministrativo dell istanza, che non potrà durare più di 60 (sessanta) giorni, salve le sospensioni del termine stesso in conseguenza di richieste di integrazione documentale o di adeguamento alle prescrizioni tecniche ritenute necessarie, il Servizio provinciale competente trasmette al Dirigente la proposta di rilascio dell autorizzazione, di rinnovo o di diniego della stessa. 2. Il Dirigente del Settore Ambiente è l autorità competente al rilascio, rinnovo e diniego delle seguenti autorizzazioni: a. allo scarico delle acque reflue urbane ed industriali (comprese le acque di prima pioggia), fuori dalle pubbliche fognature; 9

b. allo scarico delle acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche, provenienti da insediamenti isolati superiori a 100 abitanti equivalenti fuori dalle pubbliche fognature; c. all esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti liquidi presso l impianto di trattamento delle acque reflue urbane (art. 110 del D.Lgs 152/06 parte III e s.m.i.). 3. L autorizzazione verrà rilasciata al titolare o legale rappresentante dell attività da cui origina lo scarico. 4. Il numero di autorizzazione allo scarico è assegnato in ordine crescente. 5. L autorizzazione, salve le diverse prescrizioni contenute nel provvedimento, ha una validità di quattro anni dalla data del rilascio e viene trasmessa al titolare o al legale rappresentante dell insediamento da cui ha origine lo scarico e all A.R.P.A.S., a mezzo raccomandata A/R. 6. Il provvedimento autorizzativo conterrà le prescrizioni previste dalla normativa vigente nonchè ogni altra prescrizione che la Provincia ritenga utile o necessaria per garantire gli obiettivi di qualità ambientale richiesti dal D.lgs. n. 152/2006 parte III e s.m.i., e quelli sulla tutela della salute pubblica. 7. La Provincia provvederà alla verifica ed al controllo del rispetto delle prescrizioni previste nel provvedimento autorizzativo, oltre che tramite il proprio personale addetto all effettuazione dei controlli, anche avvalendosi dell A.R.P.A.S.. 8. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, controlli e prelievi inerenti lo schema fognario depurativo autorizzato. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l accesso. TITOLO IV INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL AUTORIZZAZIONE ART. 10 DIFFIDE, SOSPENSIONI E REVOCHE 1. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, il Servizio provinciale competente, ferma restando l applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del D.lgs. n. 152/2006 parte III e s.m.i., provvede ai sensi dell art. 130 del medesimo decreto e a seconda della gravità dell infrazione, all adozione dei seguenti provvedimenti: a) alla diffida stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nei seguenti casi qui esemplificati in maniera non esaustiva: - non corretto funzionamento dello schema fognario, del depuratore, riferito alle strutture e al ciclo depurativo rispetto a quanto dichiarato ed autorizzato; - gravi carenze nella conduzione dell intero schema fognario-depurativo (rete fognaria, sollevamenti, sfioratori, impianto di depurazione); 10

- impossibilità delle autorità preposte al controllo di accedere all impianto o al punto di prelievo; - mancata trasmissione, entro i termini stabiliti dal provvedimento autorizzativo, delle certificazioni analitiche prescritte (autocontrolli); - mancato rispetto dei limiti tabellari prescritti nell autorizzazione rilasciata (autocontrolli); - mancata comunicazione di qualsiasi variazione riguardante i dati forniti per l ottenimento dell autorizzazione allo scarico; b) alla diffida e contestuale sospensione dell autorizzazione per un tempo determinato, qualora perdurino le irregolarità di cui alla lett. a) che precede, quali carenze nella conduzione dell impianto di depurazione, non corretto funzionamento del depuratore etc., ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l ambiente; c) alla revoca dell autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l ambiente. 2. Il Dirigente, su proposta del Servizio provinciale competente, adotterà provvedimento motivato di applicazione delle misure sopra illustrate, e lo comunicherà al titolare o al legale rappresentante dello scarico e all A.R.P.A.S. tramite raccomandata A/R. 3. In caso di revoca, il titolare o il legale rappresentante dell insediamento da cui ha origine lo scarico dovrà presentare: - istanza per il rilascio di nuova autorizzazione allo scarico in conformità alla modulistica allegata al presente regolamento; - relazione tecnica dalla quale si evincano le cause delle irregolarità riscontrate e le misure adottate per l eliminazione delle stesse. TITOLO V VARIAZIONI SOSTANZIALI E NON SOSTANZIALI E INTERRUZIONI TEMPORANEE ART. 11 MODIFICHE 1. Il titolare/legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio provinciale competente tutte le modifiche sostanziali o non sostanziali dello scarico e dell insediamento che origina lo scarico. 2. Per modifiche sostanziali, che determinano o meno variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, si intendono le situazioni qui esemplificate in maniera non esaustiva: - trasferimento dell insediamento in altro luogo; - variazioni della destinazione d uso dell insediamento, edificio o stabilimento; 11

- consistente variazione quantitativa e/o qualitativa dello scarico; - ristrutturazione e/o ampliamento dello schema fognario depurativo. In tali casi deve essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico in conformità alla modulistica allegata al presente regolamento. 3. Per modifiche non sostanziali si intendono le variazioni soggettive, cioè quelle relative alla sede legale, ragione sociale; variazioni dello scarico che non comportino modifiche quantitative o qualitative delle caratteristiche dello stesso. 4. Per la variazione della titolarità dello scarico, deve essere presentata, in conformità alla modulistica allegata al presente regolamento, richiesta di voltura. ART. 12 - INTERRUZIONI TEMPORANEE DEL CICLO DEPURATIVO 1. Le interruzioni temporanee del ciclo depurativo, parziali o totali, sono regolamentate dall art. 13 del Decreto dell Assessore alla Difesa Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna 20 Gennaio 1997 n 34. 2. L interruzione temporanea, totale o parziale, del ciclo depurativo determinata da: a) cause di forza maggiore, eventi calamitosi, attentati e manomissioni fraudolente, etc.; b) interventi di manutenzione ordinaria sul processo depurativo; deve essere comunicata formalmente dal titolare dell impianto al Servizio provinciale competente e all A.R.P.A.S entro 24 ore, indicando motivazioni, modalità e tempi di intervento. 3. L interruzione temporanea, totale o parziale, del ciclo depurativo determinata dall esecuzione di interventi programmati comportanti la predisposizione di progetti di adeguamento e/o ristrutturazione dovrà essere comunicata preventivamente al Servizio provinciale competente e all A.R.P.A.S, corredata dal Parere di conformità dei progetti al P.R.R.A ed indicando il programma delle interruzioni contenenti interventi, modalità e tempi nonché la data di riattivazione dell impianto ed eventuali modifiche successive per variazioni del suddetto programma. ART.13 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della delibera di adozione. 2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle eventuali richieste di rilascio di autorizzazione allo scarico pervenute anteriormente all entrata in vigore del presente 12

regolamento e per le quali l istruttoria sia ancora in corso a tale data, nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs 152/2006 parte III e s.m.i.. 3. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 parte III e s.m.i. e alla L.R. n. 14. del 17.07.2000. 13