LAVORO Data ultimo aggiornamento 02/03/2017

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LAVORO Data ultimo aggiornamento 02/03/2017 Permessi lavorativi per genitori e familiari di persone con disabilità grave I lavoratori dipendenti che assistono parenti o affini, a cui è stato riconosciuto un handicap in situazione di gravità (legge 104/92, art.3 c.3), possono usufruire di tre giorni al mese di permesso retribuito. Ricovero a tempo pieno. Cumulabilità. Frazionabilità e Contributi figurativi. I genitori, il coniuge, la parte di un unione civile, il convivente di fatto, i parenti o affini di primo e secondo grado hanno diritto a fruire di 3 giorni di permesso mensile frazionabil in ore, anche in assenza di convivenza (art. 24 L.183/2010). L'articolo 6 (comma 1, lettera b) del Decreto legislativo n. 119/2011 introduce l'obbligo per il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello della sua residenza, di attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito. Le circolari attribuiscono al dipendente l'onere della prova dell'avvenuto spostamento dalla propria residenza a quella del parente da assistere nei giorni in cui ha fruito dei permessi. Requisiti Handicap grave (art.3 c.3 L.104/92) Non ricovero a tempo pieno, ad eccezione dei casi di interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità della persona con disabilità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate, di ricovero a tempo pieno di una persona con disabilità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine, di ricovero a tempo pieno di una persona con disabilità per la quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare (Circolare INPS 32/2012) Il familiare richiedente deve svolgere attività lavorativa subordinata Beneficiari genitore (anche adottivi o affidatari) coniuge o la parte di un unione civile o il convivente di fatto (Circolare INPS 27/02/2017 n.38) parente o affine entro il secondo grado parenti o affine entro il terzo grado: qualora entrambi i genitori del portatore di handicap grave siano deceduti o mancanti, abbiano compiuto i 65 anni di età o siano affetti da patologia invalidante o il portatore di handicap grave non sia coniugato, sia divorziato o separato legalmente, o laddove risulti coniugato, il coniuge sia deceduto, abbia compiuto i 65 anni di età o sia affetto da patologia invalidante (patologie invalidanti = patologie a carattere permanente, previste dall'art. 2 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21/7/2000). La Circolare Inps 155 recita: l'espressione mancanti deve essere intesa non solo come

situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente anche nello stesso mese (Circolare INPS 128/2003). L'alternatività si intende riferita solo al numero complessivo dei giorni nel mese (tre) (Circ. INPS 17 luglio 2000 n. 133). Il diritto alla fruizione dei permessi sussiste anche se l'altro genitore non ne ha diritto perché, ad esempio, non svolge attività lavorativa/lavoro autonomo (Circ. INPS 138/2001, par. 1 e Circ. INPDAP 22/2002) Se il richiedente non è il genitore il diritto alla fruizione dei permessi non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza della stessa persona con handicap grave (Legge 4 novembre 2010, n. 183 - modifica alla L.104/92). I permessi non spettano ai lavoratori a domicilio e agli addetti ai servizi domestici (Circolare INPS n. 80/95). Ne possono usufruire i lavoratori agricoli a tempo determinato solo quando sono occupati con contratto stagionale di durata pari ad almeno un mese, con previsione di attività lavorativa per 6 (o 5 giorni se viene effettuata "settimana corta") alla settimana (Circolari INPS n. 80/95 e 133/2000). Frazionabilità I permessi di tre giorni mensili possono essere frazionati, previo accordo con il datore di lavoro in mezze giornate o in ore, fino ad un massimo di 24 ore per chi svolge un'attività a tempo pieno, riproporzionato al proprio orario secondo il seguente calcolo: orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili. (Messaggio 16866 del 28 giugno 2007) In caso di cassa integrazione i permessi sono riproporzionati alle effettive giornate lavorative(interpello Ministero del lavoro N. 46 del 3.10.2008). Per i dipendenti pubblici Il limite è di 18 ore mensili, come previsto dalla Legge 133/2008, ed è da prendere in considerazione solo nel caso in cui i tre giorni vengano frazionati in ore.

Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione (Circolare INPS n.45, 01/03/2011). Cumulabilità Lavoratore non disabile che assiste lavoratore con 104 di gravità (Circ. INPS 37/1999 e Circ.INPS 128/2003, par.6): il lavoratore che presta assistenza ad un disabile grave che lavora e a sua volta e beneficia degli stessi permessi, deve usufruirne nelle stesse giornate. I giorni di permesso potranno essere riconosciuti al lavoratore non disabile, familiare convivente del lavoratore handicappato anche se quest'ultimo già fruisce dei permessi per se stesso, a condizioni che: 1) il lavoratore con handicap grave, pur beneficiando dei propri permessi, abbia una effettiva necessità di essere assistito da parte del familiare lavoratore (la necessità di assistenza deve essere valutata del medico di Sede INPS anche in relazione alla gravità dell'handicap); 2 ) nel nucleo familiare non sia presente un altro familiare non lavoratore in condizione di prestare assistenza. Per i dipendenti pubblici non è requisito fondamentale beneficiare dei permessi nelle stesse giornate in cui ne beneficia il lavoratore con disabilità da assistere (nota n.44274 del 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Lavoratore che assiste più familiari con handicap grave Il Decreto 119/2011 sancisce che si possono cumulare anche in capo allo stesso lavoratore i permessi per più di un familiare con handicap grave: il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge, la parte di un unione civile, il convivente di fatto, o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora uno dei genitori o il coniuge la parte di un unione civil o il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Non è mai ammessa la cumulabilità nel caso in cui anche il secondo familiare da assistere sia un parente o un affine di terzo grado, nemmeno nel caso in cui il coniuge, la parte di un unione civile, il

convivente di fatto o il genitore siano deceduti o mancanti o invalidi o ultra65enni. Il cumulo non può essere riconosciuto quando lo stesso lavoratore possa, per la natura dell'handicap, sopperire congiuntamente alle necessità assistenziali dei soggetti nel corso dello stesso periodo (il requisito della natura dell'handicap deve formare oggetto di valutazione da parte del medico INPS). Contributi figurativi I permessi godono di una contribuzione figurativa ai fini pensionistici e il loro valore è pari alla retribuzione da lavoro goduta nel periodo immediatamente precedente l'evento (L.155/1981, art 8; L.423/1993 Art.2 c.3). I permessi sono coperti da contributi figurativi che valgono ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione e della liquidazione, ma non vengono conteggiati ai fini dell'ammontare della pensione stessa. I permessi lavorativi non incidono negativamente sulla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità. La Direzione Centrale dell'inps ha chiarito la propria posizione in merito, stabilendo che non verranno più effettuate riduzioni sulla tredicesima (parere n. 36370 del 10/11/2004 - messaggio n. 013032 del 24 marzo 2005 ), mentre sulla questione delle ferie, rimanda ai singoli contratti collettivi di lavoro non ritenendosi competente in materia. Domanda Per i dipendenti INPS dal 1 ottobre 2012 le richieste dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali: WEB - attraverso il sito dell'inps (www.inps.it). Il Cittadino richiedente deve essere in possesso del PIN dispositivo. Il servizio è disponibile tra i servizi OnLine dedicati al Cittadino; in particolare, una volta effettuato l'accesso, il cittadino dovrà selezionare le voci Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito, - Disabilità - Permessi Legge 104/92 ; Patronati - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi; Contact Center Multicanale - attraverso il numero verde 803164. Una volta completata e confermata l'acquisizione, la domanda viene protocollata e il sistema produce in modo automatico la ricevuta di presentazione e il rispettivo modello precompilato con i dati inseriti. Tali documenti sono scaricabili e stampabili dal richiedente. In tempi brevi Inps invia al richiedente e al datore di lavoro il nullaosta per la fruizione dei permessi. In attesa che venga aggiornato il sistema telematico gli uniti civilmente e i conviventi di fatto devono presentare la domanda alla Struttura Inps di competenza in modalità cartacea. Sul sito inps.it, nella sezione modulistica, è scaricabile il modulo SR08. La domanda va inviata tramite Posta Elettronica Certificata o

raccomandata con ricevuta di ritorno. Il provvedimento di riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi viene emanato in modo definitivo (Circolare INPS n. 53/2008), a meno che la condizione di handicap non sia rivedibile. In questo caso il provvedimento è valido solo fino alla data di scadenza del verbale. I lavoratore è obbligato a comunicare la revisione del giudizio di gravità della condizione di handicap da parte della Commissione ASL, le modifiche ai periodi di permesso richiesti. La comunicazione deve avvenire entro 30 giorni dall'avvenuta modificazione delle situazioni indicate. Per i lavoratori INPDAP: La richiesta va inoltrata direttamente al proprio ufficio del personale. Certificato provvisorio L'art. 25 (comma 4), legge 11 agosto 2014 n. 114, sancisce che qualora la commissione medica non si pronunci entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, l''accertamento di handicap potrà essere effettuato da un medico specialista della Asl di riferimento del richiedente. Inoltre, la nuova norma autorizza la commissione a rilasciare un certificato provvisorio (valido fino all'emissione di quello definitivo) già a fine visita ed estende queste semplificazioni, anche ai congedi.(d.lgs. 151/2001). Il lavoratore dovrà allegare alla richiesta copia della domanda presentata alla citata commissione e, come indicato nella circolare n. 32 del 2006, la dichiarazione liberatoria con la quale si impegna alla restituzione delle prestazioni che, a procedimento definitivamente concluso, risultassero indebite.