La configurazione del reato di «riciclaggio»



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1 La configurazione del reato di «riciclaggio» SOMMARIO 1. Premessa. 2. La configurazione del reato di riciclaggio. 3. Lo scenario di riferimento: l humus del fenomeno. 3.1. La globalizzazione dei mercati. 3.2. Internet e riciclaggio: cenni e rinvio. 3.3. L Euro e la «monetizzazione» del crimine. 3.4. Il segreto bancario ed i «paradisi finanziari». 3.5. Il riciclaggio e i c.d. «reatipresupposti». 4. Qualche dato numerico. 1. Premessa È un dato che la lotta alla «criminalità economica» e, quindi, anche al riciclaggio, necessiti della collaborazione sia delle istituzioni, sia delle imprese che dei cittadini. Negli ultimi anni, il riciclaggio di denaro sporco ed il reinvestimento dei proventi derivanti da attività illecite si sono sviluppati in modo considerevole e preoccupante, sia a livello nazionale che internazionale. Tra le cause complici di tale sviluppo, rivestono particolare importanza: la maggiore sofisticazione dei servizi di investimento e dei prodotti della «genetica finanziaria»; i progressi della tecnologia, quali le nuove frontiere della comunicazione aperte da Internet e da altri sistemi on line, capaci soprattutto di fornire una notevole velocizzazione del trasferimento di denaro e degli investimenti di capitali; la globalizzazione dei mercati, e quindi l integrazione anche con quei Paesi caratterizzati da «economie emergenti»; nel contesto europeo, l adozione della «moneta unica».

2 Capitolo Primo Il «riciclaggio» 1 e «l impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita» 2 costituiscono un reale pericolo per una pluralità di interessi 3. Quindi, la necessità di contrastare tale fenomeno nasce sia da esigenze prettamente sociali, ma soprattutto per prevenire le destabilizzazioni economiche che provoca, quali, tra le altre, le alterazioni tipiche dell allocazione delle risorse finanziarie, nonché numerosi e variegati fenomeni di concorrenza sleale e di inquinamento del mercato 4. La criminalità organizzata possiede una sfera di influenza molto vasta e tale da incidere negativamente sullo sviluppo sociale, nazionale ed internazionale, a causa dei metodi utilizzati, delle strutture organizzative che adotta e dell ingente mole di risorse finanziarie di cui dispone 5. In tale contesto, la strategia globale adottata, ed unanimemente condivisa, 1 Innanzitutto, grazie a Domenico de Palma per l essenziale contributo alla redazione integrata delle note che seguiranno, ed alle correzioni in bozza. Cioè il «lavaggio», occultamento della reale provenienza, in verità delittuosa, del denaro (o dei titoli o dei beni) utilizzati in transazioni finanziarie, commerciali o immobiliari del tutto regolari all apparenza (v. infra). 2 La fattispecie del «reimpiego» o investimento di denaro, titoli o beni già «lavati» costituisce, come vedremo, un ulteriore species del riciclaggio. 3 Circa la «plurioffensività» del reato in esame non vi sono dubbi; anzi, essa potremmo dire (rinviando alla trattazione che ne facciamo in seguito) costituisca il connotato ontologico ed essenziale della fattispecie, tale da conferirle quella particolare virulenza, da cui la (altrettanto particolare) invasività delle norme di prevenzione. 4 Cfr. AA.VV., Nuova guida agli adempimenti antiriciclaggio e antiusura, Bancaria Editrice, Roma, 1998; per l analisi economica, D. MASCIANDARO-F. BRUNI, Mercati finanziari e riciclaggio. L Italia nello scenario internazionale, Egea, Milano, 1998. Si vedano, più recentemente, P. PINOTTI, I costi economici della criminalità organizzata, in Atti Commissione Parlamentare Antimafia, 9 febbraio 2011; E. BONACCORSI DI PATTI, Weak institutions and credit availability: the impact of crime on bank loans, in Questioni di Economia e Finanza, Banca d Italia, n. 52, 2009. 5 Su tale tema si vedano, su tutti, le autorevolissime analisi di P. MARTUCCI, La criminalità economica, Laterza, Bari, 2006, con la bibliografia ivi citata; R. PENNISI, Riciclaggio e autoriciclaggio: strumenti e metodi di contrasto, in GNOSIS Rivista italiana di intelligence, n. 4, 2009, p. 63 ss.; G. AMATO, Il discrimine tra ricettazione, riciclaggio e reimpiego di capitali illeciti, in GNOSIS Rivista italiana di intelligence, n. 2, 2010, p. 43 ss.; R. GALULLO, Economia criminale, ed. Il Sole 24 Ore, maggio 2010. Sul punto anche M. SFERRAZZA, Antiriciclaggio: un lungo cammino verso il Testo Unico, in Riv. G.d.F., n. 2, 2006, p. 207 ss.; nonché, N. GRATTERI, Fratelli di sangue, Mondadori, Milano, 2010; G. NANULA, Le bucature del sistema normativo antiriciclaggio, in Riv. G.d.F., n. 1, 1997, p. 45 ss.; F. BELLI-F. MAZZINI, Lotta al riciclaggio del denaro sporco: una breve panoramica dell evoluzione legislativa, in Studi e note di economia, n. 1, 1998, p. 43 ss.; C. SIMONCINI-P. DI LORENZO, Il riciclaggio, in Riv. G.d.F., n. 3, 2008, p. 396 ss. Senza parlare della Relazione del Procuratore Nazionale Antimafia per il 2010, cui naturalmente si deve fare rinvio.

La configurazione del reato di «riciclaggio» 3 per svolgere l attività di contrasto è rivolta sostanzialmente a prevenire e perseguire l accumulazione di capitali illeciti, la ripulitura di questi e la tracciabilità degli investimenti effettuati mediante tali risorse. Senza il riciclaggio, la criminalità di tipo associativo, l eversione terroristica sia interna che internazionale sono spiazzate, colpite nella loro fase metabolica essenziale, più che con qualsiasi azione militare; la quale, semmai, deve giungere complementare (o addirittura postuma) rispetto all indebolimento esercitato mediante la chiusura dei rubinetti di alimentazione di quel circuito perverso che giunge fino all autofinanziamento dell impresa malavitosa 6. È anche questo un dato: le organizzazioni terroristiche, tanto per rimanere nella stringente, scottante attualità, alimentano le loro azioni con flussi di denaro rivenienti dal complesso intreccio di affari criminosi che altri fanno per loro, accumulando e distribuendo ricchezze atte allo scopo 7. Le tecniche di contrasto e di prevenzione, quando possibile, non possono allora che passare attraverso la strategia che evoca l immagine poliziesca dei «posti di blocco»: si rincorre il riciclatore seguendo le tracce che lascia il denaro che egli muove, fruendo spesso di inconsapevoli «appoggi» presso talune categorie di intermediari o professionisti. È solo mediante i controlli mirati operati da costoro e su costoro si badi bene, né come soggetti incriminati né come «collaboratori» o «ausiliari» di 6 Su questo punto ci si consenta di rinviare al nostro L antiriciclaggio e gli appalti pubblici, in Amministrazione pubblica, compartecipazione dei cittadini ed appalti di servizi e forniture, a cura di IEOPA, Istituto Etico per l Osservazione e la Promozione degli Appalti, 2005, p. 314; ciò non senza, doverosamente, ricordare che la traccia sinteticamente descritta si deve, a livello investigativo, alle intuizioni del compianto e mai dimenticato Giovanni Falcone (v. F. LA LICATA, Storia di Giovanni Falcone, Feltrinelli, Milano), cui deve andare la deferente riconoscenza di tutti noi. Ancora M. DRAGHI, Le mafie a Milano e nel Nord, Milano, 11 marzo 2011. Inoltre si vedano le «opere magne» di P.L. VIGNA-P.L. DELL OSSO-A. LAUDATI, Sistema criminale ed economia, Cedam, Padova, 1998; N. POLLARI-A. DEL CIOPPO, Tecnica delle inchieste patrimoniali per la lotta alla criminalità organizzata, Laurus Robuffo, Roma, 2006. E ancora, sui risultati conseguiti in questo settore, mentre scriviamo sempre più eclatanti, dalle Forze dell ordine e dalla Magistratura, le sintesi di cui al sito dell Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio, www.airant.it; La relazione annuale DNA, cit.; La relazione AISI per il 2010. 7 Sul tema, si vedano in particolare CENTRO STUDI CRIMINOLOGICI, Il terrorismo internazionale e la sicurezza globale, Atti del Convegno, Trieste, 2002; M. CONDEMI-F. DE PASQUALE, Profili internazionali dell attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio di capitali illeciti, in BANCA D ITALIA, Quaderni di Ricerca Giuridica, n. 60, 2008; V.C. DEL RE (a cura di), Il crimine organizzato straniero ovvero le mafie di importazione, in GNOSIS, n. 3, 2006, pp. 1-18; AA.VV., Criminalità e finanza, Centro studi AREL, Il Mulino, Bologna, 1992; AA.VV., Immigrazione e flussi finanziari, Egea, Milano, 2003; V.C. DEL RE, Un impero economico dalla mafia allo Stato, in GNOSIS, n. 2, 2010, p. 33.

4 Capitolo Primo giustizia che si può ottenere un sostanzioso, anche se non determinante (il resto lo si deve alla capacità nell utilizzo delle tecniche investigative), ausilio nella suddetta opera di prevenzione e rintracciamento dei fondi illeciti e dei «piani di reato». 2. La configurazione del reato di riciclaggio Non si può procedere questo errore viene, in verità, perpetrato assai spesso ad una disamina delle misure di prevenzione e contrasto del riciclaggio, senza averne compreso sia la natura e, soprattutto, cosa intenda il legislatore con il termine «riciclaggio» 8. In gergo, ormai noto a tutti, esso viene definito «lavaggio di denaro sporco» e consiste in quell attività (o insieme di attività) volte a nascondere, occultare o comunque ostacolare l accertamento circa l origine illecita delle risorse finanziarie o patrimoniali utilizzate in un operazione finanziaria, ovvero, lato sensu, economica. Si vuole, cioè, da parte del soggetto che detiene beni o denaro frutto di reato, immetterli sul mercato attraverso operazioni, negozi giuridici ed attività perfettamente lecite, consentite dall ordinamento, quanto più possibile «tipiche» e «tipizzate». Da ciò si trae già un primo «guadagno», quando, cioè, si è riusciti nell intento di non far percepire alla controparte donde rivengano le risorse utilizzate nelle suddette transazioni. Questa esemplificazione ci pone subito dinnanzi alla perniciosità della fattispecie delittuosa, tanto difficile da indagare proprio perché, per dirla con una battuta, «riciclare è facile». Dal semplice posizionamento sul mercato dei beni illeciti, senza che nessuno se ne accorga, il criminale ha già tratto un primo beneficio, non importa se con operazioni che si chiudono, contabilmente, in pari o in perdita; i beni sono stati «lavati», depurati (almeno apparentemente) dalla loro origine delittuosa: ça suffis, non finiremo mai di ricordarlo! Il cosiddetto «costo della provvista» di quel denaro il criminale non lo ha ovviamente pagato, così come la tassazione che ne sarebbe dovuta derivare; poco importa se ci «rimette» qualcosa in sede di impiego (ovvero, come si vedrà meglio in seguito, di «reimpiego»). Questa configurazione fattuale del rea- 8 Si tratterà per ora della definizione giuspenalistica, rimandando all apposito capitolo per quella fornita dal legislatore della c.d. legge 231/2007. Per un approfondimento sul profilo penale del riciclaggio, si rinvia al nostro Il riciclaggio nella giurisprudenza, Milano, 2011, ed alla dottrina ivi citata.

La configurazione del reato di «riciclaggio» 5 to è quella che in realtà sfugge ancora a molti, specie quando ancorché (come vedremo) con qualche motivata apprensione il legislatore impone obblighi, all apparenza «parainvestigativi», alle categorie economiche più esposte all inconsapevole partecipazione a questo complesso meccanismo. Dal nostro codice penale il riciclaggio emerge come un reato concorsuale e associativo, nel senso che esso può essere commesso da un soggetto estraneo alla produzione della risorsa finanziaria, cioè che non concorre alla commissione del reato presupposto, ma si presenta solo nella fase di gestione della provvista 9. Infatti, possiamo dire che il reato di riciclaggio è composto da due fasi, distinte ma complementari, quali: I. commissione del reato presupposto da parte di un soggetto qualunque, reato punito dalla legge con reclusione e multa. In tale ambito, l ipotesi delittuosa sottostante può essere di vario tipo, come: evasione fiscale, false fatturazioni, traffico di stupefacenti, usura, reati contro la Pubblica Amministrazione, appropriazione indebita, truffa e/o reati contro il patrimonio in genere, estorsione, rapina, sequestro di persona, bancarotta fraudolenta, per arrivare ai più recenti «abusi di mercato» 10, ecc.; II. intervento di un soggetto diverso dall autore del reato presupposto, quale può essere, in genere, un congiunto ovvero una persona di fiducia (prestanome), il quale, essendo a conoscenza dell origine illecita della disponibilità, si preoccupa di gestire tale risorsa finanziaria, occultandone la provenienza e magari reinvestendo i proventi illeciti in un attività perfettamente legale, rendendo così come già più sopra abbiamo anticipato difficoltosa l attività investigativa degli inquirenti. 9 Anche se personalmente auspichiamo una scelta legislativa adombrata in una primissima versione della c.d. «legge Tremonti» del 2005, poi divenuta la «riforma del risparmio» del dicembre 2005, che consenta di eliminare l incipit degli artt. 648-bis e ter c.p. («fuori dei casi di concorso nel reato»), di modo da giungere alla punibilità del cosiddetto «autoriciclaggio», descritta efficacemente da taluna dottrina (v. infra). Per un commento alla citata norma, non approvata, del d.d.l. Tremonti, si veda R. RAZZANTE-U. DI NUZZO, Criminalità internazionale ed il riciclaggio, in Dir. ban. merc. fin., n. 1, 2002; ancora, R. RAZZANTE-U. DI NUZZO-A. CARANO, Contrasto al riciclaggio alla luce delle novità previste nel disegno di legge sulla tutela del risparmio, in Riv. pen., 2004, I, p. 681. Poi l evoluzione legislativa sull autoriciclaggio è stata più corposa, pur non approdando ancora, come si vedrà in seguito, ad una configurazione nel nostro ordinamento giuridico. La fattispecie risulta invero presente nel d.lgs. n. 231/2007, di cui ampiamente nel seguito della trattazione. 10 Su tale tematica si vedano i numerosi scritti di M. ARENA, sul sito www. reatisocietari.it e R. RAZZANTE, Sicurezza finanziaria e sicurezza globale: qualche spunto di riflessione, in OSN, n. 1, 2006, p. 51; stesso A., Segnalazioni antiriciclaggio e segnalazioni per market abuse, in IR TOP, n. 4, 2010, p. 59.

6 Capitolo Primo Il reato di riciclaggio è riconosciuto e punito, nel nostro ordinamento penale, dagli artt. 648-bis e ter, ma soltanto (e questo è il limite cui si accennava e sul quale si dovrà ritornare) in seguito all individuazione del reato presupposto. L ipotesi criminosa del delitto di «riciclaggio» è stata introdotta con l art. 648-bis fin dal 1978, con legge n. 191, nella quale venivano individuate quattro tipologie di reato presupposto: rapina aggravata, estorsione, sequestro di persona e traffico di stupefacenti 11. La tassatività dei reati di base comportava, però, sia problemi di natura interpretativa, sia di compatibilità con gli orientamenti delle organizzazioni internazionali ma, soprattutto, si presentavano problemi dal punto di vista operativo 12. Per ovviare a questi, non trascurabili, inconvenienti, la legge 9 agosto 1993, n. 328, modificava l art. 648-bis adeguando le disposizioni della normativa a quelle della Convenzione di Strasburgo stipulata l 8 novembre 1990. Tale Convenzione rappresenta l acquisita e dichiarata consapevolezza della preoccupante dimensione del riciclaggio a livello mondiale, costituendo il cardine della (futura) azione di contrasto di tale fenomeno 13. Il testo attuale dell art. 648-bis è quello introdotto, appunto, dalla legge n. 328/1993, la quale ha ampliato le tipologie dei reati presupposti 14. L attuale formulazione insiste, soprattutto, sull aspetto della dissimulazione dell origine delittuosa dei proventi che vengono sostituiti o trasferiti, o in relazione ai quali vengono compiute altre operazioni in modo da ostacolarne l identificazione della provenienza. Dunque, affinché possa esservi incriminazione, sulla base di tale norma, basta che il soggetto abbia volontariamente agito; in altre parole, occorre ed è sufficiente verificare la sussistenza del cosiddetto «dolo generico» dispensando, in sede di indagine probatoria, dell accertamento del dolo specifico 15. L art. 648-ter, invece, è volto a contrastare e reprimere «l impiego» di denaro, di beni o altre utilità di provenienza illecita, introdotto nel codice penale 11 Cfr. G. FALCONE, Evoluzione del reato di riciclaggio, in Riv. dir. banc., maggio 2004. 12 Infatti, era necessario fornire la prova della consapevolezza del soggetto circa la provenienza delle utilità dai reati dettagliatamente indicati affinché si potesse concretizzare l ipotesi criminosa di riciclaggio. Sul punto, si veda A. MANNA (a cura di), Riciclaggio e reati connessi all intermediazione mobiliare, Utet, Torino, 2000. 13 In tal senso, R. RAZZANTE, La normativa antiriciclaggio in Italia, Giappichelli, Torino, 1999, p. 6 ss. 14 U. LIGUORI, L ampliamento dei reati presupposto e delle condotte principali, in A. MANNA (a cura di), Riciclaggio e reati connessi all intermediazione mobiliare, Utet, Torino, 2000, capp. 3 e 4. 15 Accertare, cioè, che il soggetto abbia agito con l intento di «procurare a sé o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti ad assicurarsi i profitti del reato».

La configurazione del reato di «riciclaggio» 7 dalla legge n. 55/1990 e successivamente modificato, anch esso, dalla legge n. 328/1993 16. Con tale previsione, l intento del legislatore è volto specificatamente a criminalizzare la fase dell articolato processo di «lavaggio» dei capitali, cioè la cennata reimmissione, nei circuiti finanziari, dei flussi illeciti. Pertanto, commette il delitto di «impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita» il soggetto che: I. fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi di ricettazione o riciclaggio «impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto»; II. agisce volontariamente e con la consapevolezza della loro provenienza delittuosa 17. A tal proposito, è stato correttamente osservato 18 che tutte le operazioni di riciclaggio, a partire dalle più semplici fino a giungere a quelle più complesse, sono accomunate tra loro da quattro elementi: occultamento della reale proprietà; modifica della «forma» del denaro; occultamento delle tracce; controllo costante sul denaro riciclato. Inoltre, possono individuarsi le «fasi del ciclo di riciclaggio», cioè il procedimento attraverso il quale il riciclaggio di denaro sporco viene posto in essere. Tali fasi sono ben definite ed hanno lo scopo di far perdere le tracce dell origine illecita del denaro e rendere profittevoli gli investimenti a fronte di questo. Possono essere identificati tre distinti stadi: 1. immersion, detta anche fase del collocamento, il cui obiettivo primario è quello di trasformare il denaro contante (o suoi surrogati) di origine delittuosa in «moneta scritturale», cioè in un complesso di saldi attivi presso gli intermediari finanziari. A seguito di questa operazione i fondi vengono trasferiti elettronicamente, ma per evitare di destare sospetti all Autorità Giudiziaria, i ver- 16 Si veda, per una più approfondita descrizione penale della fattispecie, il testo di A. MANNA già citato, nonché, G. AMATO, Il riciclaggio del denaro sporco, Laurus Robuffo, Roma, 1993. Dello stesso A., Il discrimine tra ricettazione, riciclaggio e reimpiego di capitali illeciti, in GNOSIS, n. 2, 2010, p. 43 ss. 17 Cfr. AA.VV., Nuova guida agli adempimenti antiriciclaggio e antiusura, cit., pp. 89-95. Si veda, altresì, G. NANULA, La lotta alla mafia, Milano, 2009, 343 ss. 18 P. GRANATA, Aspetti finanziari del riciclaggio connessi con il traffico di sostanze stupefacenti, in Riv. G.d.F., 2003, pp. 1667-1668.

8 Capitolo Primo samenti vengono frazionati mediante l accensione di più conti, o presso lo stesso intermediario, oppure in banche diverse; 2. laundering, che rappresenta la fase più importante in cui si dissociano i guadagni dalla fonte (illecita), procedendo ad occultare l origine del denaro sporco, attraverso l eliminazione di ogni traccia contabile, ricorrendo ai trasferimenti elettronici oppure alla riconversione in denaro contante; 3. integration, che consiste nell immissione del denaro nel sistema legale, con modalità apparentemente lecite, come, ad esempio, l acquisto di immobili o aziende, l esercizio di attività commerciali o finanziarie, l investimento nel mercato borsistico, ecc. Proprio la vasta gamma di risorse e di mezzi di cui dispongono i criminali per porre in essere operazioni illecite, unite alle molteplici attitudini e competenze in materia di dissimulazione della fonte del denaro illecito, sono le cause che rendono difficoltosa l attività sia di prevenzione, sia di identificazione che di controllo delle Autorità investite del compito di «combattere» il preoccupante fenomeno del riciclaggio. 3. Lo scenario di riferimento: l humus del fenomeno Per comprendere pienamente il fenomeno del riciclaggio di denaro sporco e, di conseguenza, affrontare i problemi che incontrano le relative politiche per la prevenzione e il contrasto, dobbiamo necessariamente porre il nostro sguardo in una prospettiva internazionale. In particolare, questo fenomeno nasce e si consolida per la presenza di due elementi strettamente correlati: da una parte, la crescente globalizzazione dei flussi di riciclaggio; dall altra, il persistere di forti segmentazioni e disomogeneità riscontrabili nelle legislazioni adottate dai vari Paesi, in cui i casi estremi sono rappresentati dai «paradisi fiscali e bancari» 19, che adottano dei compor- 19 Chi scrive ritiene peraltro che la «criminalizzazione» tout court dei paradisi fiscali non possa essere efficacemente dispiegata, se non dopo una attenta comparazione delle legislazioni di Paesi ritenuti tali. In altre parole, e come si è affermato in altra sede (si veda ns. intervista su L Espresso del 18 marzo 2010, 133), il paradiso «fiscale», inteso come sito «a fiscalità privilegiata», consente a chi abbia disponibilità economiche di investirle in prodotti finanziari che lucrano più alti rendimenti proprio per il peso minore delle aliquote sul risparmio. Ciò che costituirebbe illecito, in questa evenienza, sarebbe l investimento di somme di illecita provenienza (riciclaggio, per l appunto) ovvero la sottrazione al Fisco italiano delle imposte su tali investimenti (omessa dichiarazione). E questo potrebbe ben avvenire se il paese oggetto delle attenzioni dell investitore fosse un paradiso «normativo», nel senso che consentisse detti comportamenti in virtù di regole penali tributarie «lasche»

La configurazione del reato di «riciclaggio» 9 tamenti non cooperativi, così provocando dei «buchi» nella rete antiriciclaggio 20. La criminalità organizzata, sia a livello nazionale che internazionale, rappresenta un coacervo molto complesso 21, che proprio a causa della continua evoluzione e della costante variabilità non consente di stilare una facile, stabile e attendibile classificazione delle attività mediante le quali si pongono in essere i reati, rendendoli cosi difficilmente individuabili. L Italia, già da molti anni, possiede alcune caratteristiche che favoriscono la sua «internazionalizzazione» nel settore del crimine. A ciò contribuisce sicuramente la posizione geografica, che pone il nostro Paese potenzialmente al centro di tutti i traffici illeciti che circolano all interno del bacino mediterraneo. Inoltre, la situazione è resa più difficile dalla crescente espansione della realtà criminale degli altri Paesi, in particolare quelli che possiedono un tenore di vita basso e che cercano di indirizzare le loro «attività» verso le zone più ricche 22. In sostanza, la globalizzazione dei mercati, gli ingenti flussi monetari a livello mondiale e la ricerca da parte della popolazione più povera di un rapido arricchimento sono i fattori che consentono alla criminalità organizzata di raggiungere dimensioni sempre più imponenti e preoccupanti 23. Quindi, oltre a combattere il cosiddetto «braccio armato» della criminalità, nasce e si consolida sempre più l esigenza di contrastare anche e, per certi versi, soprattutto come si accennava il «braccio economico», bloccando, cioè, o, peggio, inesistenti. Ad esempio, le note Isole Cayman, le Seychelles, le Mauritius, ecc., per non parlare della tanto citata Repubblica di San Marino, sono dotate di normative contro il riciclaggio molto simili alla nostra. L attenzione quindi si sposta sull aspetto «amministrativo» del controllo, e non può rimanere confinata, sempre a nostro avviso, al mero riscontro oggettivo circa l esistenza o meno di regole giuridiche. 20 Per approfondimenti, vedi L. FEROLA, Il riciclaggio dei proventi illeciti nel diritto internazionale, Giuffrè, Milano, 2005; D. MASCIANDARO-F. BRUNI, Mercati finanziari e riciclaggio, cit.; G. NANULA, Le bucature del sistema normativo antiriciclaggio, cit., p. 47; F. TOSCANO-R. RAZZANTE, Il segreto bancario nelle indagini tributarie ed antiriciclaggio, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 54-57; AA.VV., Il riciclaggio, Annali della Guardia di Finanza, giugno 2002, vol. II; F. DE PASQUALE-M. CONDEMI, cit., passim. 21 Sulla configurazione di tale «coacervo» si deve per forza di cose rimandare agli illuminanti saggi, più volte citati, di Gratteri e altri. 22 Cfr. AA.VV., Nuova guida agli adempimenti antiriciclaggio ed antiusura, cit. 23 Vedi, anche su questo punto, P. MARTUCCI, La criminalità economica, cit.; A. GASY, I soldi sporchi, Isba, Rovereto, 2001; L. DONATO-D. MASCIANDARO, Moneta, banca, finanza: gli abusi del mercato, Hoepli, Milano, 2001; A.M. COSTA, La globalizzazione del crimine: una valutazione del rischio del crimine organizzato transnazionale, nuovo Rapporto dell Ufficio dell ONU contro la droga e il crimine, presentato a Vienna il 17 giugno 2010.

10 Capitolo Primo la trasformazione di ricchezza illecita in risorse pulite e individuando e confiscando i patrimoni criminali 24. Sul piano operativo, occorre innanzitutto rintracciare ed esaminare i singoli flussi finanziari, in modo da riuscire a comprendere la complessità dei canali del riciclaggio. Tale obiettivo, però, non può prescindere da una conoscenza globale e unitaria della realtà nazionale e da un attività preventiva e repressiva a livello sopranazionale. In sostanza occorre innanzitutto rendere unitaria l analisi e l informazione e, in secondo luogo, potenziare il sistema dello scambio informativo internazionale, sia a livello di polizia che di magistratura 25. 3.1. La globalizzazione dei mercati Con il termine «globalizzazione» si intende soprattutto un processo economico che interessa, in primo luogo, l internazionalizzazione dei mercati finanziari, i quali, per eccellenza, rappresentano proficuità e contraddizioni dell economia mondiale vista in un ottica unitaria. Infatti, se fino a pochi anni fa erano le merci ad essere oggetto di trasferimenti nel mondo, oggi, anche per effetto delle nuove tecnologie, sono i capitali, i servizi e le risorse finanziarie ad essere trasferite più rapidamente. In tale contesto, la riduzione del ruolo dell intermediazione bancaria (e connessa deregolamentazione dei movimenti dei capitali) e l abbattimento delle frontiere, sia interne che esterne, tra i diversi mercati, hanno favorito il processo di globalizzazione dell economia. Infatti, nel nuovo sistema finanziario internazionale è stata ridotta la dipendenza, nella richiesta ed ottenimento del credito, dalle banche e dai tradizionali prestatori di denaro. Tale contesto ha portato inevitabilmente al diffondersi di nuovi strumenti finanziari, di nuove e sempre più «processate» (a livello informatico) tecniche di pagamento, regolazione delle transazioni commerciali e finanziarie, investimento 26. 24 In materia di confisca, un grosso passo in avanti è stato compiuto dal legislatore con l introduzione, mediante l art. 63, comma 4, d.lgs. n. 231 del novembre 2007, dell art. 648- quater c.p., che inserisce per l appunto la confisca tra gli strumenti a complemento delle indagini di riciclaggio. 25 Su questo argomento occorre riferirsi ai protocolli di intesa tra le varie Autorità nazionali ed internazionali, molti dei quali resi pubblici sui siti internet delle stesse. 26 C. DI GREGORIO, Antiriciclaggio: strumenti e sistemi di pagamento, in Riv. G.d.F., n. 1, 2005.

La configurazione del reato di «riciclaggio» 11 Questo processo, definito «finanziarizzazione dell economia», offre (purtroppo) i medesimi vantaggi sia agli operatori dell economia legale che di quella cosiddetta «illegale». La globalizzazione ha contribuito ad incrementare la dimensione del crimine, favorendo anche per le imprese criminali il ricorso ad «economie di scala», soprattutto mediante lo sfruttamento dei progressi della tecnologia informatica e delle comunicazioni, oltre che del più facile raggiungimento della «clientela» e, perché no, dei «fornitori». L elemento rilevante che favorisce l affermarsi del «sistema criminale» è sempre e comunque da ricercare, principalmente, nell ingente disponibilità di mezzi e di capitali di cui dispongono queste organizzazioni e dalla vastità del «parco tecniche» di occultamento ed investimento 27. Quindi, poiché l affermarsi di una criminalità senza frontiere è ormai una realtà innegabile agli occhi del mondo economico e sociale, occorre che le istituzioni deputate al contenimento di questo fenomeno prendano coscienza della nascita di due esigenze particolari: inquadrare i flussi di liquidità generati dalla criminalità organizzata in una dimensione globale; prevenire l introduzione di innovative tecniche di riciclaggio 28. A tutto ciò bisogna sicuramente provvedere mediante una normativa di contrasto non statica: ma a questa istanza, come vedremo, ha già mostrato di essere sensibile sia il legislatore comunitario che quello nazionale. Anticipando comunque uno dei contenuti di fondo della regolamentazione di contrasto, che ripeteremo a piè sospinto nel corso della trattazione in questo volume, desideriamo riaffermare la centralità del «tracciamento» dei flussi, ma che non riguarda contrariamente a quello che comunemente si pensa, più per sottrarsi agli obblighi che per diffusa convinzione i «macro-investimenti», bensì operazioni che possono apparire (rectius: che sono) insignificanti per un riciclatore. In altre parole, l affermazione che il riciclatore non muove piccoli capitali, per cui è difficilmente rintracciabile da un operatore economico piuttosto che da un libero professionista obbligati dalla normativa nel senso che vedremo, è destituita di qualsiasi fondamento, sia logico che empirico. 27 Per approfondimenti, vedi U. DI NUZZO, Economia criminale e nuove prospettive di sicurezza finanziaria, in Riv. G.d.F., n. 3, 2002; nonché il rapporto: «L infiltrazione della criminalità organizzata nell economia di alcune regioni del Nord Italia», a cura dell Osservatorio socio-economico sulla criminalità del CNEL, Roma, 23 febbraio 2010. 28 Cfr. S. BOSCO-G. SANARIGHI, L infiltrazione del crimine organizzato nell economia legale, in Riv. G.d.F., n. 6, 2000, pp. 2353-2354.

12 Capitolo Primo L esperienza mostra, agganciandosi subitaneamente alla logica, che l impiego «frazionato» di capitali illeciti riduce il rischio della loro identificazione; tale affermazione non disconosce la veridicità di quella più sopra enunciata, circa l ingente disponibilità di ricchezze illecite da parte delle associazioni criminali: non confondiamo il fine con il mezzo! 3.2. Internet e riciclaggio: cenni e rinvio Le opportunità di riciclare i proventi derivanti da attività illecite sono state favorite, inoltre, dalla crescita imponente di Internet come il mezzo di comunicazione/scambio più veloce e diffuso del mondo. L utilizzo di Internet come strumento per il transito di attività illecite è, infatti, una conseguenza inevitabile e connessa con le caratteristiche proprie di questo mezzo di comunicazione, fra le quali: l anonimato delle controparti della transazione; la rapidità con cui questa viene eseguita; la connessione virtuale ma valida a tutti gli effetti anche fra parti residenti in opposti punti del globo, in modo da sfuggire al controllo delle Autorità di polizia. Queste caratteristiche, inoltre, non riguardano solo la fase di conclusione dell accordo negoziale ma anche, e soprattutto, la fase della regolarizzazione monetaria 29. Occorre considerare che, oltre alla pericolosità sociale di questo particolare utilizzo della rete, esso assume un ruolo preoccupante dal punto di vista economico, soprattutto per le conseguenze destabilizzanti che provoca in questo settore. Infatti, le attività intraprese mediante l impiego di fondi di dubbia provenienza hanno, evidentemente, un minore costo del capitale d avvio e conseguentemente un elevatissimo (quasi incomparabile) grado di concorrenzialità. Gli scambi finanziari che utilizzano la rete come strumento di contatto, offrono alle organizzazioni criminali e terroristiche numerosi canali di riciclaggio estremamente innovativi rispetto a quelli tradizionali. La vera rivoluzione offerta da Internet nel campo dei sistemi di pagamento è rappresentata dall introduzione del «denaro elettronico» e della «moneta virtuale» 30, termini con i 29 Cfr. S. SCREPANTI, Riflessi operativi di Internet, in Riv. G.d.F, 1999, pp. 1439-1440. Per approfondimenti si veda anche la «Relazione sulla politica dell informazione per la sicurezza» redatta per l anno 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e scaricabile dal sito www.governo.it., nonché la Comunicazione UIF del 5 febbraio 2010: Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell art. 6, comma 7, lett. b) del d.lgs. 231/2007 Frodi Informatiche. 30 G. LEMME, Moneta scritturale e Moneta elettronica, Giappichelli, Torino, 2003; R. NANULA, Gli IMEL, in Il governo delle banche in Italia: commento al TU bancario e alla normativa collegata, a cura di R. RAZZANTE-L. LACAITA, Giappichelli, Torino, 2006. Sul

La configurazione del reato di «riciclaggio» 13 quali si è soliti definire quei nuovi strumenti di liquidità che si caratterizzano in particolare per il mancato supporto cartaceo, per l anonimato garantito e per la notevole velocità di circolazione dei capitali da essi rappresentati. In tal modo, si riduce significativamente la possibilità di individuare la relazione tra riciclatore ed attività illecita. Inoltre questi mezzi, anche se dotati di caratteristiche e limitazioni proprie, sono progettati in modo da conservare i «tratti somatici» della moneta convenzionale, cioè: convertibilità, trasferibilità, anonimato, basso livello di rischio. Allo stesso tempo, però, essi godono di una migliore flessibilità e minori costi di transazione. Proprio da questi vantaggi offerti dalla comunicazione in rete discende la preferenza da parte della criminalità organizzata per Internet, in cui viene offerto ogni genere di prodotto o servizio ma, soprattutto, per la presenza di un sistema giuridico internazionale altamente debole e ambiguo in particolare rispetto alla sanzionabilità dei reati informatici 31 e, pertanto, inadeguato nell affrontare i rischi derivanti dalla globalizzazione delle attività economiche, garantendo così a chiunque, a costi ridotti e spesso anonimamente, l accesso ad una serie di servizi particolarmente utili per l attività di riciclaggio. Purtroppo, l ingresso ai siti che offrono questi servizi è difficilmente limitabile da parte delle autorità di controllo perché, spesso, gli intermediari che offrono i suddetti servizi agiscono sui confini della legalità, adducendo finalità di privacy degli utenti e, frequentemente, collocano le loro società in Paesi che adottano in merito una legislazione particolarmente flessibile 32. In questo modo viene resa più difficile l attività d indagine sui soggetti sospettati; per conseguenza ciò ha spinto ad un rafforzamento della legislazione sul controllo e la trasparenza dei movimenti di capitali da parte delle Authority della maggior parte dei Paesi, mediante un efficace cooperazione internazionale a livello legislativo ed uno stretto coordinamento tra organismi operativi e organismi di intelligence 33. tema, da ultimo, i rapports dell UCAMP rinvenibili sul sito del Ministero dell Economia Sezioni frodi su strumenti di pagamento. Inoltre, la comunicazione UIF sulle carte c.d. Revolving del 24 aprile 2010. 31 Per questi profili, e più diffusamente sui reati informatici, si rinvia come accennato sin dal titolo del paragrafo, proprio per esigenze di trattazione al testo di L. CUOMO-R. RAZZANTE, I crimini informatici, Giappichelli, Torino, 2006, nonché alla versione aggiornata dello stesso testo, La nuova disciplina dei reati informatici, Giappichelli, Torino, 2009. 32 Cfr. L. CARTA-N. ALTIERO, L utilizzo dei sistemi telematici a scopo di riciclaggio, in Riv. G.d.F., 1999, pp. 961-962. Ancora, il Rapporto GAFI del novembre 2010 sulla moneta elettronica. 33 Per approfondimenti, vedi U. DI NUZZO, Economia criminale e nuove prospettive di sicurezza finanziaria, cit., nonché M. DRAGHI, L azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio, testimonianza del Governatore della Banca d Italia presso la Commissione Parla- 2.