REGOLAMENTO PER L'OSPITALITA PRESSO RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI



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REGOLAMENTO PER L'OSPITALITA PRESSO RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI Capo I Principi e campo di applicazione Art. 1 - Oggetto del regolamento 1.1 Il presente regolamento disciplina condizioni, modalità e procedure di accesso al ricovero in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) che insistono nell ambito territoriale dei sette Comuni dell Azienda USL 12 Viareggio (di seguito denominata Azienda), autorizzate e convenzionate con quest ultima e con i Comuni stessi, per l esercizio delle attività secondo la normativa vigente. 1.2 La disciplina del Ricovero temporaneo di Urgenza (Ri.T.U.) esula dal presente Regolamento ed è contenuta in apposito provvedimento. Art. 2 - Principi e finalità 2.1 L inserimento della persona in RSA avviene nell ambito del percorso assistenziale, quale scelta tra le varie opzioni possibili, sulla base della valutazione multidimensionale e della definizione conseguente del Piano di Assistenza Personalizzato (PAP). 2.2 Le procedure di inserimento si conformano ai principi di trasparenza, parità di accesso, appropriatezza, integrazione pubblico-privato, economicità, rispetto dei vincoli di bilancio. 2.3 Ogni cittadino ha facoltà di scegliere la struttura residenziale meglio rispondente alle proprie esigenze assistenziali e alle proprie aspettative, in base al diverso livello e tipologia dei bisogni suoi e della famiglia. Ha diritto in ogni fase di fruizione del servizio all informazione, all orientamento, al supporto, all adeguamento della valutazione dei bisogni in rapporto alla loro evoluzione. Ha diritto altresì al differimento dell'ingresso in struttura e, una volta inserito, al trasferimento in altra struttura. L esercizio dei diritti avviene con le forme e nei modi previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento. 2.5 Società della Salute, Comuni ed Azienda condividono criteri e norme del presente Regolamento, nel rispetto delle specifiche competenze di ciascun soggetto, in considerazione dei comuni obiettivi di benessere e salute e delle comuni strategie volte al loro raggiungimento. Art. 3 - Graduatoria di accesso 3.1 Le persone che, in base a quanto previsto nel presente Regolamento, possiedono i requisiti per l inserimento in RSA, sono collocate in una Graduatoria Unica, dalla quale si evince chiaramente l ordine di posizione di ciascuno. La Graduatoria, ordinata per punteggio decrescente, è strutturata secondo il principio della gravità sociosanitaria, tenendo conto anche del criterio cronologico di presentazione dell istanza di accesso al servizio (di cui al succ. art. 4). 3.2 Gli ulteriori criteri di priorità sono specificati secondo quanto previsto al successivo art. 10, in conformità con la normativa regionale vigente e secondo le modalità previste nel presente Regolamento. Art. 4 - Persone assistibili in RSA 4.1 Possono essere ospitate nelle RSA le persone residenti nei Comuni del Territorio di competenza dell Azienda, e aventi le seguenti caratteristiche: 4.1.1 - persone d età pari o superiore a 65 anni o assimilabili a quadro morboso geriatrico, per le quali l Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) abbia definito un PAP di tipo residenziale, a seguito dell accertamento di una condizione di elevato bisogno assistenziale e di inadeguatezza ambientale, tale da rendere impossibile, in via temporanea o permanente, un piano assistenziale domiciliare. Il grado di bisogno assistenziale è dato dalla integrazione fra Isogravità (bisogno sanitario) e Indicatore di Adeguatezza della Condizione Ambientale / IACA (bisogno socio-assistenziale) e IACAd, regolamentati dalla normativa regionale vigente, integrati da ulteriori criteri, di cui all Allegato I al presente regolamento. 4.1.2 - persone d età inferiore a 65 anni per le quali, a seguito del riconoscimento di handicap psico-fisico con connotazione di gravità ai sensi dell articolo 3, comma 3 della legge n. 104/92, lo specifico organismo aziendale abbia definito un PAP di tipo residenziale, legato all assoluta impossibilità, temporanea o permanente, di assistenza a domicilio. In tali casi, il punteggio è attribuito in modo congruente rispetto a quello attribuito agli anziani, con i criteri di cui al predetto Allegato I. Capo II - Strutture e Tipologia degli interventi Art. 5 - Moduli delle RSA 5.1 I moduli delle RSA ai quali possono accedere gli assistiti sono:

5.1.1. Modulo Base (per la non autosufficienza stabilizzata) 5.1.2. Modulo per la disabilità prevalentemente di natura motoria 5.1.3. Modulo per la disabilità di natura cognitivo comportamentale 5.1.4. Modulo per stati vegetativi persistenti con parametri vitali stabilizzati e pazienti terminali 5.1.5. Modulo (sperimentale) a Bassa Intensità Assistenziale (BIA) Art. 6 - Tipologie di ricovero 6.1 Il presente Regolamento disciplina le seguenti tipologie di ricovero: 6.1.A. Ricovero temporaneo 6.1.B. Ricovero di sollievo 6.1.C. Ricovero permanente 6.2 Le RSA assicurano inoltre il servizio di Ricovero Temporaneo in Urgenza (RiTU), disciplinato in altra sede ai sensi dell art. 1. Art. 7- Ricoveri a termine 7.1 Il ricovero a termine è subordinato alla definizione, a cura dell UVM, di un PAP di tipo residenziale con indicazione specifica in tal senso. 7.1.A. L inserimento temporaneo è finalizzato a offrire alla persona assistita un inserimento residenziale programmato, in presenza di inadeguatezza ambientale transitoria o impossibilità temporanea della famiglia o del caregiver a garantire adeguata assistenza. E altresì finalizzato alla riattivazione e riabilitazione delle capacità funzionali residue con verifica a termine a cura dell UVM. Ha durata non superiore a 90 giorni, non prorogabili, e può essere disposto per non più di due volte nell anno. 7.1.B. Il ricovero di sollievo è finalizzato a offrire alla famiglia l opportunità di alleggerire per un periodo determinato di tempo lo stress e l impegno di cura, consentendo un recupero sul piano fisico e psicologico e l opportunità di potersi dedicare ad altre attività o incombenze familiari o personali. Tale ricovero può essere proposto nel PAP predisposto dall'uvm, su conforme proposta dell équipe territoriale, come occasionale o periodico. Può essere disposto per un massimo di 60 giorni nell arco di un anno (continuativi o frazionati). 7.2 In entrambe le tipologie sopra elencate, il ricovero a termine non costituisce condizione prioritaria né preferenziale per l attivazione del ricovero permanente. Art. 8 - Ricoveri permanenti 8.1 Il Ricovero in forma permanente può essere predisposto in favore delle persone rispondenti ai requisiti di cui al precedente art. 4. 8.2 Il ricovero permanente è subordinato alla definizione, a cura dell UVM, di un PAP di tipo residenziale, a seguito dell accertamento di una condizione di elevato bisogno assistenziale e di inadeguatezza ambientale che rende impossibile in via permanente un piano assistenziale domiciliare, in base ai criteri definiti nel presente Regolamento. 8.3 Il ricovero è soggetto a rivalutazione periodica da parte dell UVM (obbligatoria per i moduli specialistici come da normativa regionale vigente), il cui esito può determinare la conferma del progetto di ricovero, il trasferimento in altro modulo assistenziale più adeguato o la definizione di un progetto di rientro a domicilio. Art. 9 - Ricoveri nel Modulo Bassa Intensità Assistenziale (BIA) Il Modulo BIA è destinato a soggetti non autosufficienti che presentano un bisogno infermieristico medio-basso ed un profilo funzionale-cognitivo-comportamentale non particolarmente compromesso, comunque tali da non richiedere l inserimento in un modulo base, ma la cui condizione personale, familiare ed ambientale non consente l assistenza a domicilio. Capo III Percorso assistenziale e procedurale Art. 10 Istanza di accesso ai servizi 10.1. Il percorso assistenziale per la fruizione dei servizi di cui al presente Regolamento si avvia mediante segnalazione/richiesta di bisogno al Punto Insieme competente per territorio per gli anziani, al Servizio Sociale dell Azienda per i disabili. Il gruppo incaricato della valutazione multidimensionale propone successivamente, nell ambito del piano assistenziale, i servizi socio-sanitari integrati che garantiscano continuità ed appropriatezza di cura nell assistenza. 10.2 La richiesta è presentata dal diretto interessato oppure: - dal coniuge o da un familiare, anche in maniera disgiunta, individuato secondo l ordine degli obblighi e responsabilità stabilito dalla normativa vigente (art. 433 del Codice Civile); - dai soggetti ai quali sono conferite dall'autorità Giudiziaria le funzioni di tutore, curatore o di amministratore di sostegno, anche in raccordo con altri enti e autorità interessate alla pubblica tutela.

Art. 11 - Valutazione dei casi. Criteri di accesso e di priorità 11.1 A seguito della richiesta presentata in base al precedente art. 10, l UVM effettua la valutazione dei casi e predispone il PAP, come da normativa vigente. 11.2 I criteri di valutazione utilizzati dall UVM per l individuazione dei soggetti inseribili nella Graduatoria Unica di cui all art. 3 sono definiti nell Allegato I al presente Regolamento. 11.3 Sono ulteriormente individuati nel suddetto allegato i criteri per l attribuzione di priorità nella Graduatoria, in conformità con la normativa regionale vigente. Art. 12 Inserimento nella Graduatoria Unica L inserimento nella Graduatoria Unica di cui all art. 3 avviene all atto della redazione del PAP, sulla base della richiesta di intervento, previamente presentata presso il Punto Insieme del territorio di riferimento, e fatte salve le specifiche disposizioni relative ai soggetti infra65enni disabili. Il PAP è necessariamente integrato dalla Scheda di Inserimento in struttura, di cui al successivo art. 21. Art. 13 - Procedura di ammissione in RSA 13.1 Per ogni posto in RSA che si renda vacante a seguito di rientro a domicilio, decesso o trasferimento di assistiti, le RSA convenzionate con l Azienda danno tempestiva e contestuale comunicazione all Ufficio Attività Amministrative di Zona- Distretto dell Azienda e alla segreteria Punto Insieme: quest ultimo cura la trasmissione dell informazione agli altri servizi interessati. 13.2 L Ufficio Attività Amministrative della Zona Distretto contatta sollecitamente l assistito (diretto interessato o familiare) che, sulla base della posizione nella Graduatoria Unica di cui all art. 3, risulti il primo avente diritto all inserimento in RSA nella tipologia di posto resosi vacante, e gli fornisce le informazioni sull offerta di residenzialità, al fine di agevolare la scelta. 13.3 L assistito o la sua famiglia comunicano la propria opzione all Ufficio Attività Amministrative di Zona-Distretto entro tre giorni; a seguito dell accettazione, l Ufficio predetto cura le procedure amministrative di inserimento, con utilizzo della modulistica predisposta dall Azienda. L inserimento dell assistito nella RSA prescelta avviene, di norma, entro sette giorni dalla chiamata. 13.4 Nelle predette attività l Ufficio Attività Amministrative di Zona-Distretto mantiene un costante contatto con il servizio di assistenza sociale del Comune interessato e con il coordinatore dell'uvm, i quali assicurano il loro apporto per gli aspetti tecnico-professionali di competenza. 13.5 Qualora né l assistito né i familiari o i caregiver contattati siano in grado di fornire adeguato riscontro nei tempi richiesti, l Ufficio Attività Amministrative di Zona-Distretto ne dà segnalazione al coordinatore dell 'UVM che si attiva, di concerto con il servizio di assistenza sociale del Comune di competenza, per assumere informazioni sul caso e concordare, se necessario, una nuova valutazione. 13.6 La Struttura di ricovero, ricevuti il PAP e la documentazione di cui al presente articolo e all art. 21, accoglie l'assistito e ne dà comunicazione scritta entro cinque giorni al Comune di residenza e all Ufficio Attività Amministrative di Zona- Distretto dell Azienda, che contestualmente ne dà notizia agli altri servizi aziendali interessati. L équipe incaricata della valutazione dell assistito si accorda tempestivamente con la RSA per l eventuale verifica a distanza del PAP, per il confronto e la presa in carico del caso e per la trasmissione della documentazione. Art. 14 - Sospensioni temporanee dell ammissione 14.1 Al momento della chiamata per l ammissione in RSA, il diretto interessato o, in alternativa, uno dei soggetti di cui all art. 10, ha la facoltà di non accettare, con adeguata motivazione e di norma in forma scritta, le alternative di inserimento proposte; l Ufficio Attività Amministrative di Zona-Distretto annota le motivazioni fornite, tenendone conto per le successive proposte. In questo caso il diretto interessato conserva il proprio posto in graduatoria ed il diritto ad essere richiamato in caso di successive disponibilità di posti del modulo corrispondente. 14.2 Il diretto interessato, o uno dei soggetti di cui all art. 10, può in ogni momento fare domanda per la temporanea sospensione della propria posizione in graduatoria, fornendo adeguata motivazione. 14. 3 La domanda è presentata agli stessi punti presso i quali si presenta la prima istanza di accesso ai servizi ai sensi dell art. Art. 10, che ne danno comunicazione all UVM e all Ufficio Attività Amministrative di Zona-Distretto. In questo caso l interessato conserva la propria posizione in graduatoria, ma viene richiamato per l inserimento in struttura solo nel caso in cui ritiri successivamente la richiesta. Art. 15 - Rinuncia alla domanda / cancellazione dalla graduatoria 15.1 La domanda di ammissione in RSA può essere in qualsiasi momento ritirata, con adeguata motivazione, a cura di chi ha presentato la domanda stessa o dagli altri soggetti di cui all art. 10. Il ritiro della domanda comporta la cancellazione dalla Graduatoria.

15.2 L istanza di ritiro è presentata presso gli stessi punti ai quali si presenta la prima istanza di accesso ai servizi ai sensi dell art. Art. 10, i quali ne danno comunicazione all UVM e agli altri servizi interessati; l UVM provvede alla cancellazione dalla Graduatoria e all archiviazione definitiva del PAP. 15.3 L UVM provvede altresì alla cancellazione d ufficio dalla Graduatoria delle persone che, a seguito di successivi controlli, risultino non più residenti nel territorio di competenza o deceduti. Art. 16 - Trasferimento in altra RSA 16.1 E facoltà dell assistito, o dei soggetti tenuti all assistenza di cui all art. 10, dopo almeno 6 mesi dall inserimento chiedere il trasferimento ad altra RSA convenzionata. La richiesta è presentata presso l Ufficio Attività Amministrative di Zona-Distretto, che informa in merito il servizio presso il quale è stato effettuato il primo accesso (Punto Insieme o Servizio Sociale) e dà corso all istanza con modalità analoghe a quelle del primo inserimento. 16.2 L accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità di posto del modulo residenziale corrispondente e, in caso di variazione della retta di parte sociale, alle risorse disponibili al Comune che ne sostiene parte dell onere. 16.3 In caso di presenza di più domande, è redatta dall Ufficio Attività Amministrative di Zona-Distretto una lista d attesa, ordinata secondo il criterio cronologico. Nell assegnazione di posti liberi nel modulo residenziale richiesto gli assistiti già inseriti in RSA richiedenti il trasferimento hanno la priorità sulle domande di nuovo inserimento. Capo IV Rapporti con l Utenza e tra Enti Art. 17- Trasparenza dei criteri di accesso e della graduatoria 17.1 La persona inserita nella Graduatoria Unica di cui all art. 3 e, eventualmente, i soggetti che ne curano l assistenza o gli interessi ai sensi dell art. 10 hanno diritto di conoscere unicamente le informazioni relative alla posizione dell assistito. 17.2 Le modalità di accesso agli atti e gli aspetti di trasparenza della Graduatoria Unica sono regolati dai regolamenti e procedure aziendali in materia, in conformità con la Normativa vigente. Art. 18 - Rapporti con l utenza 18.1 Sono di competenza dell UVM e delle altre strutture professionali, sanitarie e sociali, della Zona Distretto i rapporti con l utenza inerenti gli aspetti di natura tecnica, sociale e sanitaria relativi all assistito, compresi la formulazione della graduatoria ed i chiarimenti in merito alla natura delle valutazioni e ai relativi criteri. 18.2 Sono curate dall Ufficio Attività Amministrative di Zona-Distretto le attività di relazione con l utente nella fase procedurale di scorrimento delle posizioni nei posti resisi vacanti, e di trasferimento e comunicazioni in ordine alla disponibilità dei posti in struttura, le informazioni generali sull offerta residenziale, la somministrazione della modulistica per le attività di cui al Capo III del presente Regolamento. Art. 19 - Rapporti tra Enti 19.1 I rapporti tra gli operatori dei diversi Enti coinvolti nel percorso assistenziale in RSA sono improntati alla massima collaborazione, nel rispetto delle competenze di ciascuno, al fine di assicurare la più opportuna sistemazione nell interesse dell utente, la semplificazione delle procedure e la trasparenza. 19.2 Al fine di realizzare il setting socio-assistenziale più adeguato al singolo caso, la documentazione dell assistito, ivi compreso il PAP, è consultabile dagli operatori degli Enti coinvolti nell ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali. Capo V Retta e posti convenzionati Art. 20 - Retta 20. 1 La retta si compone di una quota di parte sanitaria ed una quota di parte sociale ed è differenziata sulla base delle diverse tipologie di modulo. 20.2 La quota di parte sanitaria è annualmente stabilita dalla Regione Toscana ed è a totale carico dell Azienda, mentre la quota di parte sociale è definita a cura della Società della Salute, ed è a carico dell assistito, dei familiari e, per l eventuale parte residua, del Comune di residenza. 20. 3 Le modalità della compartecipazione al costo della retta di parte sociale sono disciplinate da specifico regolamento della Società della Salute, in esecuzione della normativa regionale vigente. 20. 4 In nessun caso la quota di parte sociale può essere posta a carico dell Azienda. Art. 21 - Scheda di Inserimento in struttura, 21.1 La Scheda di Inserimento in struttura è l atto con il quale è disposto l effettivo inserimento dell utente nella RSA di sua scelta; l Azienda vi attesta e formalizza le risultanze della procedura di inserimento e la disponibilità della quota sanitaria; il Comune di residenza dell assistito, esaminate le disponibilità economiche dello stesso, vi indica il proprio eventuale impegno alla compartecipazione del pagamento della quota di parte sociale, nei casi previsti dalla Legge.

21.2 La Scheda di Inserimento in struttura si accompagna obbligatoriamente al PAP, come previsto all art. 12. Art. 22 - Assenze ed interruzioni temporanee della permanenza RSA 22.1 I rapporti economici inerenti il pagamento della retta, sanitaria e sociale, per i casi di interruzioni temporanee della permanenza in struttura dovute a motivi familiari o per altre motivazioni di forza maggiore, compresi i ricoveri ospedalieri, sono regolati dalle convenzioni stipulate da Azienda e Comuni con le Strutture. 22.2 L interruzione temporanea della permanenza in struttura comporta per l assistito la conservazione del proprio posto per almeno 30 giorni, a meno che al rientro non si renda necessaria una rivalutazione delle condizioni dell assistito e l inserimento in un Modulo assistenziale di diversa tipologia. Art. 23 -Variazioni concordate del numero di posti convenzionati 23.1 Le strutture riservano per i servizi residenziali di cui al presente Regolamento il numero di posti stabilito nelle convenzioni annualmente stipulate da ciascuna con Azienda e Comuni. In sede di convenzione sono concordati i Moduli assistenziali resi disponibili. 23.2 Nel corso di vigenza della convenzione il numero dei posti potrà variare entro una percentuale che viene stabilita annualmente in convenzione, in aumento e in diminuzione, al fine di garantire agli utenti in fase di inserimento una maggiore possibilità di scelta tra le RSA convenzionate, fermo restando il numero complessivo di posti annualmente convenzionati con l Azienda. 23.3 E prevista in convenzione la possibilità che la struttura favorisca la sistemazione nella stessa camera di coppie o congiunti. Art. 24 Strumenti informatici per la gestione e la trasparenza 24.1 L Azienda predispone adeguati strumenti informatici per la redazione della Graduatoria Unica di cui all art. 3 e per le attività relative alla gestione dei servizi di residenzialità di competenza, stabilendo le modalità di accesso e di comune utilizzo per le strutture aziendali competenti in materia, per la Società della Salute, per i Comuni, per le RSA e per l utenza nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali. 24.2 L Azienda mette altresì a disposizione sul proprio sito Internet l indicazione delle disponibilità di posti in RSA, distinti secondo i moduli assistenziali di cui all art. 5, mediante un interfaccia di semplice comprensione per gli assistiti. 24.3 L Azienda predispone inoltre documentazione, in formato sia digitale che cartaceo, sulle caratteristiche specifiche, la sede, i servizi di ciascuna RSA, periodicamente aggiornato. Capo V- Norme transitorie, finali e di rinvio Art. 25 - Nuova disciplina e rinnovo delle convenzioni con le RSA A seguito dell entrata in vigore del presente Regolamento l Azienda ed i Comuni procedono, in conformità con la nuova disciplina introdotta, alla rinegoziazione e al rinnovo delle convenzioni con le strutture RSA. Art. 26 - Ridefinizione della graduatoria di attesa 26.1 All atto della formazione della Graduatoria Unica di cui all art. 3, l UVM provvede, in base ai criteri stabiliti nel presente Regolamento, alla rivalutazione dei casi degli assistiti già presenti nella precedente lista di attesa e non ancora inseriti in RSA, ferma restando la permanenza nella lista degli utenti stessi. 26.2 Sono rivalutati altresì e muniti di PAP, a cura del Gruppo Operativo Multiprofessionale (GOM) in collaborazione con l UVM, i soggetti infrasessantacinquenni disabili, con annullamento di ogni eventuale lista specifica d attesa finora utilizzata per tali soggetti, che vengono inseriti a cura dell UVM nella Graduatoria Unica di cui all art. 3. Per la valutazione sono utilizzati i criteri stabiliti nel presente Regolamento, per quanto specificamente applicabili. 26.3 Dopo l entrata in vigore del presente Regolamento, i criteri di accesso e di priorità in graduatoria previsti nello stesso sono applicati dall UVM ai casi di tutti gli utenti che presentino nuova istanza di accesso ai servizi. Art. 27 Revisione degli organismi professionali di valutazione A seguito dell entrata in vigore del presente Regolamento l Azienda procede alla revisione degli organismi professionali di valutazione, secondo le seguenti linee strategiche: - superamento del GOM (Gruppo Operativo Multidiscplinare) - l integrazione nell UVM dell attività di valutazione precedentemente svolte in ambito GOM - articolazione dell UVM in UVM Anziani (UVM-A) e UVM Disabili (UVM-D), ferma restando l unicità dell organismo. - definizione di un modello di PAP specifico per i soggetti infrasessantacinquenni disabili. Art. 28 Nuova modulistica

28.1 L Azienda procede alla ridefinizione della modulistica da utilizzare per le attività tecniche ed amministrative relative al presente Regolamento entro 30 giorni dall entrata in vigore dello stesso. 28.2 Fino all introduzione della nuova modulistica viene utilizzata quella finora in vigore, per quanto non palesemente incompatibile con le disposizioni del presente Regolamento. Art. 29 - Norma di rinvio Per quanto non specificamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali e regionali vigenti in materia.

ALLEGATO I Criteri accesso e priorità Lista attesa RSA All. I-A Persone ultrasessantacinquenni o assimilabili CRITERI DI ACCESSO AL SERVIZIO 1. Ricovero permanente 2. Ricovero in BIA (sperimentazione) 3. Ricovero temporaneo e di sollievo 1. Ricovero permanente - Persone con ISO 5 e IACA minore o uguale a 25 e IACAd inferiore a 15; - Persone con ISO 4 e IACA minore o uguale a 20 e IACAd inferiore o uguale a 15; 2. Ricovero in BIA - Persone con ISO 3 e IACA minore uguale a 20 e IACAd inferiore o uguale a 15 e con ICA inferiore o uguale a 23 - Persone con ISO 1 o 2 e IACA minore o uguale a 19 e IACAd inferiore o uguale a 12 e con ICA inferiore o uguale a 23 3. Ricovero temporaneo e di sollievo 3.1 Ricovero temporaneo - persone con ISO 5 e IACA da 31 a 40 e IACAd inferiore a 19 - persone con ISO 4 e IACA da 26 a 35 e IACAd inferiore a 19 3.2 Ricovero di sollievo - persone con ISO 5 e IACA minore o uguale a 40 e IACAd minore o uguale a 26 con CBI da 73 a 96 - persone con ISO 4 e IACA minore o uguale a 35 e IACAd minore o uguale a 20 con CBI da 73 a 96 - persone con ISO 4 e IACA minore o uguale a 30 e IACAd minore o uguale a 20 con CBI da 73 a 96

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DI PRIORITA IN GRADUATORIA Attribuzione priorità in graduatoria per il ricovero in RSA di persone ultrasessantacinquenni ISOGRAVITA PUNTI 1 4 2 8 3 12 4 16 5 20 IACA (max 40) PUNTI IACAd (max 26) PUNTI 40-valore IACA 26-IACA d Nota: Valore IACA: il punteggio è determinato sottraendo a 40 il valore dello IACA Valore IACAd: il punteggio è determinato sottraendo a 26 il valore dello IACA d CBI* PUNTI da 0 a 24 0 da 25 a 48 2 da 49 a 72 4 da 73 a 96 6 *Caregiver Burden Inventory ICA (Indice di complessità assistenziale) Il punteggio di priorità in graduatoria è pari ad 1/3 del valore ICA Inoltre l UVM può attribuire fino ad un massimo di 20 punti, su proposta motivata dell équipe del Punto Insieme debitamente documentata, sulla base dei seguenti elementi: 1. Rete familiare dell anziano, fino a 10 punti 2. Valore ISEE sia dell anziano che dei tenuti alla partecipazione al costo della prestazione a norma della L.R. 66/2008, fino a 10 punti. In caso di mancata presentazione della documentazione reddituale di tutti i soggetti tenuti per legge alla compartecipazione, tale punteggio non sarà assegnato. La somma dei punteggi relativi alla valutazione complessiva di cui sopra determina il punteggio complessivo per la priorità di accesso alle strutture residenziali. A partire dal 6 mese di permanenza in graduatoria dell assistito, per ogni mese (30 giorni) di permanenza nella graduatoria, in attesa d ingresso in RSA il totale viene aumentato di 1 punto. In caso di parità di punteggio avrà la priorità per l accesso in RSA la persona più anziana di età. Valutazione delle persone entrate privatamente in struttura residenziale Per le persone entrate privatamente in RSA, prima di condividere un progetto assistenziale con i servizi socio-sanitari, qualora si renda impossibile una completa valutazione del bisogno reale, soprattutto relativamente alla situazione abitativa e alla copertura assistenziale, si propone in via sperimentale, la compilazione dei due soli domini valutabili: rete assistenziale e situazione economica di base : ricalcolando il punteggio risultante tramite la seguente formula, per esprimerlo in quarantesimi (come da ipotesi formulata in Regione nel 2013 dal Gruppo Tecnico dei Coordinatori Sociali), ottenendo uno IACA corretto da poter equiparare al punteggio degli altri cittadini valutati al domicilio: punteggio rete assistenziale + punteggio situazione economica di base x 40 30 = IACA corretto

All. I-B Persone infrasessantacinquenni con handicap in situazione di gravità Il punteggio per la determinazione della posizione in graduatoria per RSA delle persone adulte con handicap grave è determinata dalla somma tra il punteggio di base e i punteggi aggiuntivi cumulabili 1. Ricovero permanente Punteggio di base Persona riconosciuta disabile in situazione di gravità (corrispondente a ISO 5 per anziani) 20 PUNTI Punteggi aggiuntivi cumulabili PUNTI a) persona priva di parenti tenuti per legge o impossibilitati per gravi problematiche 20 socio-sanitarie certificate b) persona non gestibile in ambito domiciliare per gravi disturbi del comportamento 15 (su valutazione dello specialista individuato dai servizi sociosanitari) c) persona sola, ma con figure di riferimento valide 5 d) stato vegetativo e/o coma 10 e) persona con alloggio inidoneo o sfratto esecutivo 10 f) Valutazione ICA 1/3 del valore ICA g) proposta motivata di urgenza da parte dell équipe territoriale approvata dall UVMD fino a 30 Ogni mese (30 giorni) di permanenza nella graduatoria, in attesa d ingresso in RSA, il totale viene aumentato di 1 punto. La somma dei punteggi relativi alla valutazione sociale e a quella sanitaria (attestazione di handicap) determina il punteggio complessivo per la priorità di accesso alle strutture residenziali. In caso di parità di punteggio avrà la priorità per l accesso in RSA, la persona più giovane di età. 2. Ricovero temporaneo e di sollievo Punteggio base PUNTI Persona riconosciuta disabile in situazione di gravità (corrispondente a ISO 5 per anziani) 20 o persona in attesa di riconoscimento di handicap, certificata non autosufficiente dal MMG Punteggi aggiuntivi cumulabili PUNTI a) persona priva di parenti tenuti per legge o temporaneamente impossibilitati all accudimento 20 per gravi problematiche sanitarie certificate o sopraggiunti impegni lavorativi o familiari particolarmente gravosi persona con alloggio temporaneamente inidoneo o sfratto esecutivo in attesa di nuova 20 abitazione persona il cui stato di salute peggiora improvvisamente ed è necessario il collocamento 20 in ambiente protetto per valutare il progetto assistenziale più adatto valutazione ICA 1/3 del valore ICA proposta motivata di urgenza da parte dell équipe territoriale approvata dall UVMD fino a 30

ALLEGATO II LEGENDA dei termini utilizzati nel Regolamento Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Regolamento si intende per: BASSA INTENSITA ASSISTENZIALE (BIA). Modulo assistenziale sperimentale, destinato a soggetti non autosufficienti che presentano un bisogno infermieristico medio-basso ed un profilo funzionale-cognitivo-comportamentale non particolarmente compromesso, e comunque non tali da richiedere l inserimento in un modulo base, ma la cui condizione personale, familiare ed ambientale non consenta l assistenza a domicilio. Cfr. art. 9 del Regolamento. CBI, CAREGIVER BURDEN INVENTORY (rilevazione dello stress del caregiver). Indice utilizzato per la misurazione del grado di stress o di esaurimento fisiopsichico dei caregiver, singoli o famiglie, che prestano assistenza a familiari anziani o disabili. GOM, Gruppi Operativi Multiprofessionali. Soggetto istituzionale di riferimento per l organizzazione degli interventi per le persone disabili in condizioni di handicap, ai sensi della normativa regionale. Nel G.O.M. sono presenti le competenze professionali di Neuropsichiatria Infantile, Neurologia, Psichiatria, Medicina e Pediatria di base, Psicologia, Pedagogia-riabilitativa, Riabilitazione funzionale. Assistenza sociale. Assicura la presa in carico della persona disabile, garantendo il coordinamento fra i vari servizi e la necessaria unitarietà dell intervento; attivare il Piano Abilitativo Riabilitativo Globale (PARG), la diagnosi funzionale e i piani individuali d intervento, curandone l evoluzione e la verifica; assicurare continuità del percorso assistenziale. INDICE DI COMPLESSITÀ ASSISTENZIALE (ICA). Misura la dimensione quali-quantitativa della complessità degli interventi richiesti dal caso/problema trattato (complessità intrinseca della prestazione), riferendosi all insieme degli interventi per le diverse dimensioni dell assistenza, espressi in termini di intensità, di impegno e quantità di lavoro. INDICATORE ADEGUATEZZA CONDIZIONE AMBIENTALE (IACA). Set di indicatori mediante i quali è effettuata in modo congiunto la valutazione della rete assistenziale, la valutazione economica di base e la valutazione condizione abitativa. INDICATORE ADEGUATEZZA CONDIZIONE AMBIENTALE DOMICILIARE (IACAd). Set di indicatori concettualmente analogo allo IACA, dal quale deriva, ma specificamente focalizzato sulla condizione abitativa. mediante i quali è effettuata in modo congiunto la valutazione della rete assistenziale, la valutazione economica di base e la valutazione condizione abitativa. RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (RSA): struttura residenziale, che eroga prestazioni socio assistenziali e ad integrazione socio-sanitaria, destinata ad accogliere temporaneamente o permanentemente persone anziane non autosufficienti, impossibilitate a rimanere presso il proprio domicilio, che necessitano di protezione diretta ad integrare o sostituire la limitazione totale e stabilizzata delle loro capacità. UNITÀ DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE (UVM): articolazione operativa della Zona Distretto, incaricata della valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno del richiedente della verifica di sussistenza delle condizioni di bisogno per l'attivazione del fondo per la non autosufficienza, della definizione del Piano Assistenza Personalizzato, la cui composizione e le cui ulteriori funzioni sono stabilite dalla normativa regionale toscana (fonte: Legge Regionale Toscana n. 66/2008). All interno dell UVM è presente un Nucleo Di Continuità Assistenziale. La UVM ed il rispettivo Nucleo Di Continuità Assistenziale sono costituiti con atto del Responsabile di Zona. UNITÀ DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE / DISABILI (UVMD) Unità di valutazione professionale ed articolazione operativa della Zona Distretto focalizzata sulla valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno della persona disabile. PIANO DI ASSISTENZA PERSONALIZZATO (PAP): documento elaborato dalla UVM per i soggetti in condizioni di non autosufficienza di cui al presente regolamento e alla normativa regionale toscana; contiene gli obiettivi e gli esiti attesi in termini di mantenimento o miglioramento delle condizioni di salute della persona non autosufficiente, disabile e anziana e le prestazioni sociosanitarie da erogare, individuate sulla base degli indici di valutazione delle condizioni di bisogno previste da normative regionale. Il PAP si compone dei seguenti documenti: - BADL (dipendenza nelle attività di base nella vita quotidiana);

- IADL ( attività strumentali nella vita quotidiana); - scheda clinica; - scheda infermieristica; - Test di Pfeiffer; - Disturbi del comportamento; - Disturbi dell umore e del comportamento; - Sintesi della valutazione sociale; - Sintesi della valutazione multidimensionale; - piano operativo con indicazione degli obiettivi; - scheda con indicazione dei punteggi riportati nella valutazione - scheda di sottoscrizione del PAP Il PAP è integrato con la Scheda di Inserimento in struttura. (vedi modulo) Riferimenti normativi regionali: Decreto Dirigenziale n. 1354 del 25 marzo 2010, Approvazione delle nuove procedure di valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno della persona non autosufficiente, in sostituzione delle procedure valutative approvate con deliberazione di Consiglio Regionale n. 214 del 02/07/1991 e successiva modifica, Decreto Dirigenziale n. 1759/2010; Approvazione nuove schede infermieristica e sociale - Decreto Dirigenziale n. 2259/2012; Delibera di Giunta Regionale n. 370/2010 quanto al Livello di Isogravità e all Indicatore di Adeguatezza della Condizione Ambientale/IACA. Ri.T.U. Ricovero temporaneo in urgenza. E rivolto agli anziani non autosufficienti in dimissione ospedaliera, che necessitino di un ulteriore periodo di osservazione e non possono rientrare immediatamente presso la propria abitazione. Zona-Distretto. Livello locale di governo nell organizzazione sanitaria territoriale toscana. Nella Zona Versilia costituiscono il riferimento geografico per la costituzione della Società della Salute. È il livello di governo nel quale si attua l'integrazione delle attività sociali e sanitarie svolte dalle aziende sanitarie e dai comuni. Compete alla zona-distretto la valutazione dei bisogni sanitari e sociali della comunità e la definizione dei servizi necessari a soddisfarne i bisogni assistenziali, l'appropriato svolgimento dei percorsi assistenziali attivati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, e dai servizi gestiti direttamente dalla azienda Usl, l'attività di educazione sanitaria e di informazione all'utenza.