Nuovi modelli di centralizzazione Aspetti di criticità legale



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Nuovi modelli di centralizzazione Aspetti di criticità legale A cura dell Avv. Katia Maria Boccardi Torino, 14 marzo 2014

Il ruolo del farmacista Art. 6 Cod Deont. Dispensazione e fornitura dei medicinali La dispensazione del medicinale è un atto sanitario a tutela della salute e dell'integrità psicofisica del paziente. La dispensazione e la fornitura di qualunque medicinale sono prerogativa del farmacista che assolve personalmente tale obbligo professionale e ne assume la relativa responsabilità.

Il ruolo del farmacista Art. 26 Cod. Deont. Controllo sulla ricetta La spedizione della ricetta medica presuppone certezza nel farmacista e sicurezza per il paziente. In caso di prescrizione dubbia, il farmacista, prima di spedire la ricetta è tenuto a prendere contatto con il medico o veterinario prescrittore, riservatamente e in spirito di collaborazione, per il necessario chiarimento.

In generale La determina della Regione Piemonte n. 750 dell 1.10.13 avente ad oggetto Approvazione delle Linee di indirizzo per la gestione del servizio di logistica sanitaria regionale e prime indicazioni per la stesura del capitolato tipo, si fonderebbe su asserite "rilevanti vantaggi derivanti dalla revisione della logistica (riduzione dei numeri di magazzini e delle risorse dedicate, migliore gestione delle scorte, maggiore efficienza nella distribuzione dei prodotti, governo dei consumi tramite il monitoraggio della filiera etc.)".

In generale Il par. 2 definisce l'oggetto dell' appalto come "l'affidamento del servizio di logistica centralizzata occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte e alla loro eventuale aggregazione". Nel dettaglio, l'appaltatore dovrà svolgere una serie di attività ("con responsabilità di risultato") che riguardano, tra l'altro: -la messa a disposizione di apposite strutture o piattaforme logistiche che dovranno fungere da magazzino con relativo allestimento tecnologico adeguato alle migliori esperienze del settore, inclusa la gestione della catena del freddo"; - la gestione con mezzi e risorse proprie, del magazzino e del flusso logistico (sia fisico, sia informatico) relativo ai beni di consumo sanitari... "; -la consegna ai centri utilizzatori.

In generale Il par. 3 prevede che i principali rapporti contrattuali con l'appaltatore (acquisto dei beni e il coordinamento delle attività logistiche) saranno in capo alla struttura che la programmazione regionale individuerà quale soggetto idoneo a svolgere le funzioni di logistica, così da mantenere all'interno del "sistema pubblico regionale il governo del sistema logistico e le logiche di gestione dei materiali, pur delegando all' esterno le attività fisiche di gestione dei materiali con le loro problematiche di gestione quotidiana e operativa.

In generale Tale struttura logistica dovrebbe collaborare con l appaltatore - per definire assieme la politica delle scorte del magazzino (aspetti rimessi ad un accordo tra appaltatore e ASR), - per emettere gli ordini, - gestire i rapporti con i fornitori, - per razionalizzare la gestione dei prodotti a stock.

In generale Il par. 4 prevede che il magazzino sia destinato ad accogliere i prodotti gestiti a stock, i prodotti gestiti a transito, nonché a distribuire tali beni ai centri utilizzatori richiedenti. Rimarrebbero nella"esclusiva gestione di ogni Farmacia Ospedaliera" solo: - i farmaci e prodotti per le catastrofi, - gli stupefacenti, - i farmaci per sperimentazione.

Aspetti di criticità legale - Farmacia Ospedaliera non avrebbe alcuna diretta esclusiva gestione dei farmaci per garantire oltre che l'ordinaria attività dei reparti, anche la distribuzione diretta, urgenze o le emergenze in reperibilità (par. 4 riserva ad essa solo farmaci e prodotti per le catastrofi, oltre agli stupefacenti ed ai farmaci per sperimentazione). - Al ricevimento della merce a magazzino, le verifiche sulla conformità quantitativa e qualitativa del prodotto ordinato e consegnato vengano effettuate direttamente dall'appaltatore, che provvede a mettere a disposizione i prodotti per lo stoccaggio ovvero a consegnare direttamente gli stessi ai centri utilizzatori (par. 5). - Si individua un nuovo rapporto diretto tra il magazzino "appaltatore" ed il "centro utilizzatore (se quest' ultimo è un reparto i farmaci non passano dalla Farmacia Ospedaliera).

Aspetti di criticità legale - Lo stoccaggio in magazzino dei prodotti e la stessa gestione delle scorte vengono attribuiti, in parte, al magazziniere di reparto, che dovrà garantire le prestazioni richieste, di organizzare e gestire il personale e di rispondere per tutti gli adempimenti previsti dal capitolato, di essere rintracciabile ed avere le facoltà e i mezzi per adempiere agli obblighi contrattuali e per verificare in contraddittorio con la struttura logistica i servizi prestati. - L'evasione delle richieste di materiale ordinario viene svolta esclusivamente dall appaltatore, che dovrebbe occuparsi di tutte le verifiche e dei controlli "a campione dei lotti; mentre nella evasione delle richieste di materiale urgente e delle emergenze è previsto un addebito straordinario in capo "al centro utilizzatore.

Aspetti di criticità legale - L installazione di Transit point" all'interno dei centri di utilizzo nei quali dovrebbero essere conservati materiali "in transito" e, cioè, provenienti dall'unico magazzino ed in consegna agli stessi centri utilizzatori. Di fatto si eliminano i magazzini delle Farmacie gestiti dai Farmacisti Ospedalieri e si realizzano nuovi "locali di transito» attrezzati, nei quali i medicinali vanno collocati in attesa di poter essere recapitati a chi li ha richiesti, posto che vi è l'impossibilità, per chiunque tranne che per l'appaltatore, di accedere ai suddetti farmaci.

Aspetti di criticità legale - L'individuazione dei livelli minimi di servizio (par. 6) risulterebbe rigido e contestabile, perché le richieste di materiale ordinario e per le emergenze così come previsto non risponderebbero alle reali esigenze di fornitura e consegna di farmaci ai centri di utilizzo.

Aspetti di criticità legale - Il par. 11 prevede che l appaltatore dovrà avvalersi anche di personale farmacista che garantisca il rispetto delle norme in materia di gestione dei farmaci, prodotti alimentari e dispositivi medici, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di immagazzinamento e distribuzione, ma tali competenze non possono comunque sovrapporsi alle funzioni che la Legge riserva ai Farmacisti Ospedalieri.

Funzioni / responsabilità previste dell ordinamento Artt. 12 e 22 del D.P.R. 27.03.1969, n. 128 Le Farmacie Ospedaliere interne sono servizi previsti obbligatoriamente sia negli Ospedali generali provinciali e regionali, sia negli Ospedali specializzati provinciali e regionali "in quanto necessari alla loro natura" (cfr. art. 12, D.P.R. 27.03.1969, n. 128).

Funzioni / responsabilità L'art. 22 dello stesso D.P.R. n. 128/1969 individua compiti e funzioni dalle Farmacie interne: a) preparazioni galeniche e farmaceutiche... ; b) distribuzione delle specialità medicinali e dei diagnostici; c) distribuzione dei materiali sterili e non sterili, di medicazione, delle siringhe, dei presidi sanitari e simili; d) controllo analitico, secondo le norme della Farmacopea Ufficiale delle sostanze medicamentose usate e del materiale di medicazione; e) controllo bromatologico e merceologico inerente al servizio ospedaliero; j) informazione al corpo sanitario delle caratteristiche dei materiali usati nel trattamento dei malati.

Funzioni / responsabilità Dall esame di tale disposizione risulta che le attività della Farmacia Ospedaliera indicate nell'art. 22 del D.P.R. n. 128/1969, proprio in quanto necessarie alla natura degli Ospedali sono obbligatorie e non rinunciabili o delegabili.

Funzioni / responsabilità Inoltre, l'art. 22 citato prevede che il Direttore di Farmacia, Dirigente della Farmacia interna dell'ospedale, "è responsabile del buon andamento del servizio e del materiale in deposito; in particolare: - sorveglia le preparazioni galeniche ; - organizza i controlli analitici delle sostanze medicamentose usate ai sensi della farmacopea ufficiale; - provvede con ispezioni al controllo degli armadi farmaceutici di divisioni anche per quanto riguarda il rispetto delle norme su veleni e stupefacenti redigendo verbali da inviare alla direzione Sanitaria ;

Funzioni / responsabilità - Vigila su tutti gli adempimenti amministrativi e contabili e ne cura l osservanza da parte del personale. - Redige ogni anno la relazione tecnico amministrativa sulle attività di farmacia, - Propone al consiglio sanitario centrale il formulario da adottare nell ospedale, - Formula proposte per ridurre i costi del servizio, - Presta consulenza nell ambito ospedaliero, - Provvede ad ogni adempimento previsto da leggi e regolamenti

Funzioni / responsabilità Mentre, "Il farmacista collaboratore coadiuva il direttore della farmacia nel servizio, in particolare per quel che riguarda: preparazioni galeniche, controlli e distribuzione dei materiali di competenza e controlli delle analisi bromatologiche e merceologiche; studi di medicamenti di forme farmaceutiche particolari, in collaborazione coi sanitari curanti ; statistiche dei consumi e dei costi relativi al servizio farmaceutico: controllo delle merci in entrata e in uscita dai magazzini della farmacia; ogni altro adempimento previsto da Leggi o da regolamenti.

Responsabilità / Funzioni E' pertanto chiaro che la gran parte delle attività che la determina pretende di esternalizzare non possono per Legge uscire dalla sfera di azione) dei Farmacisti Ospedalieri, perché si tratta di attività funzionali ed istituzionali, non delegabili a soggetti privati terzi e perché non possibile che il Farmacista Ospedaliero mantenga (come la responsabilità dei controlli senza poter governare direttamente ogni fase.

Responsabilità / Funzioni Anche contestabile è la previsione di una struttura logistica aziendale che collabori con l appaltatore per definire assieme la politica delle scorte del magazzino e per effettuare assieme la pianificazione dei materiali, per emettere gli ordini, gestire i rapporti con i fornitori, per razionalizzare la gestione dei prodotti a stock renderebbe l operazione di esternalizzazione corretta sotto il profilo legale, trattandosi di attività funzionalmente rimesse alle competenze dei Farmacisti ospedalieri.

Responsabilità / Funzioni La previsione di (nuovi) "trausit point' all'interno dei punti di utilizzo nei quali dovrebbero essere conservati materiali provenienti dall'unico magazzino ed in consegna agli stessi centri utilizzatori e accessibili solo al personale dell'appaltatore non pare corretta. La Farmacia Ospedaliera, infatti, deve poter controllare i farmaci da distribuire ai reparti, dei quali conserva la responsabilità e quindi accedere ai farmaci, senza limitazione alcuna.

Responsabilità / Funzioni La previsione poi di un Farmacista all'interno del magazzino non può garantire le verifiche ed i controlli sulla distribuzione e di dispensazione dei farmaci riservati per legge ai Farmacisti Ospedalieri.

Responsabilità / Funzioni In sintesi: - La ratio della esternalizzazione si fonda su ragioni di economicità da verificare. - Lo stoccaggio e la distribuzione dei farmaci costituiscono erogazione di prestazioni sanitarie che non possono essere attribuite a soggetti privati esterni. - La determina in esame incide sulla professionalità del Farmacista Ospedaliero, sottraendogli funzioni che la legge gli attribuisce, e mantenendo inalterata l impianto complessivo delle responsabilità che competono ad egli ed alla Az. Ospedaliera.

Responsabilità / Funzioni La parte lesa può esperire l azione civile sia contro il soggetto responsabile che contro la struttura, ai sensi dell art. 2055 c.c. (responsabilità solidale di tutti gli agenti: quando il fatto dannoso è imputabile a più persone, esse sono tutte obbligate in solido al risarcimento del danno; nel dubbio le singole colpe si presumono uguali).

Responsabilità / Funzioni Va evidenziato che la resp. civile della struttura è ampia in quanto, oltre ad essere gravata di responsabilità per il fatto del proprio dipendente (artt. 1228-2049 c.c.), risponde anche in via autonoma per la carente organizzazione, posto l obbligo che le compente di buona organizzazione, ai fini del soddisfacimento delle esigenze della collettività (personale qualificato rientra ovviamente in tali esigenze).

Responsabilità / Funzioni Nel dettaglio, nell eventuale giudizio civile contro il soggetto responsabile, in caso di prestazione di facile esecuzione (consegna di farmaco), il paziente deve provare la facilità della prestazione e l inadempimento, mentre il convenuto che l inadempimento non è dipeso da sua colpa, ma da causa a lui non imputabile (1218 c.c.). In caso di prestazione di natura complessa (preparazione galenica), il farmacista deve provare la natura complessa della prestazione per potere avvalersi della limitazione dell art. 2236 c.c. (diversamente, risponderà anche per colpa lieve), mentre il paziente le modalità inidonee di esecuzione della prestazione.

Responsabilità / Funzioni Per verificare l eventuale inadempimento il Giudice farà riferimento alla diligenza qualificata richiesta cioè al farmacista, quindi al rispetto delle regole tecniche e dei doveri tipici della sua professione (e non quella dell uomo comune, buon padre di famiglia, in applicazione dell art. 1176 c.c.).

Responsabilità / Funzioni Quando potrà ravvisarsi la responsabilità? Sussiste responsabilità in caso di accertata negligenza, che è il comportamento colposo meno scusabile, caratterizzato dalla trascuratezza, disattenzione, dimenticanza, svogliatezza, superficialità, leggerezza, dal mancato rispetto delle norme di comune diligenza nell esercizio della attività professionale.

Responsabilità giuridica del farmacista Ipotesi tipiche di responsabilità Rientra in tale fattispecie (negligenza): - la consegna di un medicinale diverso da quello indicato nella prescrizione o con dosaggio diverso, - la fornitura di medicinali scaduti, o in cattivo stato di conservazione (es.: non tenuti in frigorifero ove espressamente prescritto, o con confezione aperta o alterata).

Responsabilità / Funzioni Anche l accertata imprudenza, intesa quale avventatezza, eccessiva precipitazione, ingiustificata fretta che si traduce nella mancata adozione delle cautele imposte dalla comune prudenza, ricomprendendo anche il comportamento temerario, costituisce fonte di responsabilità.

Responsabilità / Funzioni Oltre alla negligenza ed imprudenza costituisce fonte di responsabilità per il farmacista anche l accertata imperizia, intesa quale mancata osservanza del livello minimo di cognizione tecnica, cultura esperienza e capacità professionale.

Responsabilità / Funzioni Si ha responsabilità anche per un comportamento omissivo, quando si ritiene che l opera, se correttamente e prontamente svolta, con serie ed apprezzabili possibilità, avrebbe evitato il danno (c.d. criterio probabilistico).

Responsabilità / Funzioni Ad esempio, il mancato approvvigionamento di determinati farmaci (ad es. salvavita, ove la tempestiva erogazione di essi avrebbe consentito di evitare il danno al paziente). Devono, infatti, essere sempre disponibili in farmacia determinate tipologie di farmaci ed il farmacista deve provvedere, in caso di esaurimento delle scorte, a ripristinare la dotazione minima per far fronte a eventuali emergenze.

Responsabilità / Funzioni La detenzione in farmacia di una specialità medicinale scaduta o imperfetta Tale ipotesi è rilevante sotto il profilo civile (ex art. 2043 c.c.), amministrativo, disciplinare (ex D.P.R. 221/50), ma anche penale (ex art. 443 e 452 c.p.).

Responsabilità / Funzioni Art. 443 c.p. Commercio o somministrazione di medicinali : Chiunque detiene, pone in commercio o somministra medicinali guasti (alterato per qualsiasi motivo, ad es. deperimento) o imperfetti (non preparati a regola d arte, difettoso, anche se non nocivi) è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.

Responsabilità / Funzioni L elemento psicologico di questo reato è dato dal dolo generico e consiste nella volontà di detenere per il commercio o per la somministrazione medicinali che siano guasti o imperfetti, conoscendone la loro imperfezione (Cass. Pen. 96). Infatti il reato di cui all art. 443 è ricompreso tra quelli che vengono definiti di pericolo, non dovendo essere provata in concreto l effettiva pericolosità per la salute pubblica ed essendo sufficiente la semplice detenzione o il commercio.

Responsabilità / Funzioni Art. 445 CP La somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Responsabilità / Funzioni Tale norma disciplina: - non corrispondenza in specie (ipotesi dell errore nella spedizione della ricetta medica con consegna di un medicinale al posto di quello prescritto ad es. errore lettura ricetta); - non corrispondenza in qualità (ipotesi del farmaco dispensato che non ha le caratteristiche chimicofisiche previste ad es. dalla Farmacopea); - non corrispondenza in quantità (ipotesi del mancato rispetto del dosaggio del farmaco).

Conclusioni Il farmacista ospedaliero è un protagonista principale nell ambito di un sistema socio-normativo, in evoluzione, che si sviluppa attorno al paziente e agli altri operatori sanitari, con conseguente assunzione di funzioni sempre più complesse, da cui discendono sempre maggiori responsabilità. Solo con la cooperazione stretta tra le diversificate professionalità e con il rispetto di qualificati standard operativi (leggi, protocolli, procedure aziendali, Raccomandazioni ministeriali) si può realizzare una rete di protezione utile, da un lato, al paziente con riduzione rischio clinico, dall altro ai Sanitari con riduzione del rischio giudiziario che li riguarda.