IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA VISTA la Legge 17 giugno 2008, n. 92, Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, e in particolare l articolo 4, comma 1, lettera d), in base al quale l Agenzia emana Istruzioni relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, EMANA l acclusa Istruzione n. 2013-04 in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. San Marino, 7 Marzo 2013 FIRMATO: Il Direttore Nicola Veronesi
ISTRUZIONE IN MATERIA DI CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO anno 2013 / numero 04-1-
ESTENSIONE AI SOGGETTI FINANZIARI DI CUI ALL ARTICOLO 18, COMMA 1, LETTERA D), DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL ISTRUZIONE 2010-07 Premessa Come noto le Raccomandazioni del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) definiscono un quadro di base per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo che si prestano ad essere applicate universalmente. Tali Raccomandazioni contengono i principi alla base degli interventi che i Paesi attuano conformemente al proprio ordinamento costituzionale. Il GAFI ha svolto, negli anni scorsi, un importante lavoro di revisione delle proprie Raccomandazioni atto a rafforzare l apparato di principi e regole per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, nonché dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa. Detto lavoro di revisione ha portato, il 15 febbraio 2012, ad adottare nuovi International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation 1, compendiati in 40 Raccomandazioni. I nuovi standard realizzano un sistema più completo ed efficace per il contrasto della criminalità economica. Ciò posto, si ha presente che l Agenzia ha emanato in data 27 Luglio 2010 l Istruzione n. 2010-07, avente ad oggetto Dati ed informazioni che devono essere registrati e conservati dalle società finanziarie e fiduciarie ai sensi dell articolo 34 della legge 17 giugno 2008 n. 92, in linea con l attuale Raccomandazione 11 del GAFI di seguito trascritta la quale prevede che: Gli istituti finanziari dovrebbero avere l'obbligo di conservare, per almeno cinque anni, tutte le registrazioni obbligatorie delle operazioni, sia quelle nazionali che internazionali, per poter soddisfare velocemente le richieste di informazioni delle autorità competenti. Tali registrazioni devono essere sufficienti per permettere di ricostruire le singole operazioni (compresi gli importi ed i tipi di valuta utilizzata, se del caso) per fornire prove, laddove necessario, ai fini della repressione di attività criminose. Gli istituti finanziari dovrebbero aver l'obbligo di conservare tutte le registrazioni ottenute tramite le misure di adeguata verifica della clientela (ad esempio, copie o registrazioni dei documenti identificativi ufficiali come passaporti, carte d'identità, patenti o documenti analoghi), documentazione relativa ai conti e la corrispondenza d'affari, tra cui i risultati di qualsiasi analisi condotta (ad esempio, ricerche per stabilire il contesto e la finalità di operazioni complesse di importo elevato), per almeno cinque anni dal termine del rapporto d'affari, o successivamente alla data dell'operazione occasionale. Gli istituti finanziari dovrebbero essere obbligati per legge a conservare le registrazioni relative alle operazioni e le informazioni acquisite attraverso le misure di adeguata verifica della clientela. Le informazioni relative all'adeguata verifica della clientela e le registrazioni delle operazioni dovrebbero essere disponibili alle autorità nazionali competenti da fonti adeguate. Giova peraltro ricordare che la predetta Raccomandazione viene già contemplata dalla Legge 17 giugno 2008 n.92, agli articoli 34 e seguenti. Tuttavia, alla luce dei nuovi standard internazionali GAFI e delle raccomandazioni del Comitato Moneyval del Consiglio d Europa, contenute nell ambito del quarto ciclo di valutazione, si provvede ad emanare la presente Istruzione. 1 Le Raccomandazioni sono disponibili sul sito internet del GAFI ( www.fatf-gafi.org/) e su quello dell Agenzia (www.aif.sm) -2-
Con il presente provvedimento, pertanto, l estende ai soggetti designati di cui all articolo 18, comma 1, lettera d) della Legge 17 giugno 2008 (vale a dire i promotori finanziari ai sensi degli articoli 24 e 25 della Legge 17 novembre 2005 n.165), le indicazioni già diffuse con l Istruzione n.2010-07 ai soggetti autorizzati all esercizio delle attività riservate di cui all allegato 1 lettere B e C alla Legge 17 novembre 2005 n. 165 (LISF). Al riguardo si ha presente che si intende per promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di agente o mandatario, esercita professionalmente l attività di offerta fuori sede di cui all articolo 24 della Legge 17 novembre 2005 n. 165 (LISF). Il soggetto che conferisce l incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario nell espletamento dell agenzia o del mandato ricevuto. La presente Istruzione tiene in debito conto il fatto che l attività di promozione finanziaria può avvenire solo per conto di soggetti autorizzati e con limitazioni predeterminate, imposte dalla Legge. Viene pertanto previsto un criterio di proporzionalità dell intervento normativo de quo. Finalità La presente Istruzione è adottata in forza dell articolo 4, comma 1, lettera d), della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e, nello spirito della Legge medesima, persegue il rafforzamento dei presidi utili a contrastare i fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, coerentemente con gli impegni assunti in sede internazionale dalla Repubblica di San Marino. -3-
Articolo 1 Destinatari 1.La presente Istruzione è indirizzata ai soggetti di cui all articolo 18, comma 1, lettera d) della Legge 17 giugno 2008 n. 92: i promotori finanziari ai sensi degli articoli 24 e 25 della Legge 17 novembre 2005 n. 165. Articolo 2 Definizioni 1. LEGGE : Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche e integrazioni. 2. ISTRUZIONE 2010-07 : Istruzione AIF n. 2010-07 e successive modifiche e integrazioni, emanata in data 27 Luglio 2010, riguardante Dati e informazioni che devono essere registrati e conservati dalle società finanziarie e fiduciarie ai sensi dell articolo 34 della legge 17 giugno 2008 n. 92. 3.Ai fini della presente Istruzione valgono le definizioni di cui all Istruzione 2010-07 e alla LEGGE. 4.Con il termine ALLEGATO o ALLEGATI ci si riferisce a quelli dell ISTRUZIONE 2010-07. Articolo 3 Estensione dell ambito di applicazione dell ISTRUZIONE 2010-07 1.Salvo quanto disposto al successivo articolo 4, le disposizioni contenute nell ISTRUZIONE 2010-07 devono essere rispettate da tutti i soggetti destinatari della presente Istruzione. Articolo 4 Disposizioni particolari 1. A parziale deroga di quanto disposto al precedente articolo, i soggetti destinatari che operino in Repubblica per conto di soggetti sammarinesi autorizzati ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165, possono, previa richiesta scritta e motivata da inviare all Agenzia, registrare su supporto elettronico in formato Excel, di cui all Allegato 3, i medesimi dati e informazioni richiesti dalla presente Istruzione e provvedere alla stampa trimestrale su un registro cartaceo per garantire il consolidamento dei dati, fino all adozione dell Archivio Informatico Antiriciclaggio. 2 La stampa di cui al comma precedente dovrà essere effettuata entro il mese successivo a ogni trimestre solare su un supporto cartaceo, contenente i dati e le informazioni relative ai rapporti continuativi, alle operazioni anche occasionali e frazionate effettuate dai soggetti destinatari per conto della clientela nel periodo di deroga dall utilizzo dell Archivio Informatico Antiriciclaggio. 3. Il registro cartaceo dovrà essere costituito da fogli numerati progressivamente e controfirmati dal soggetto destinatario. 4. Restano ferme tutte le altre prescrizioni di cui all ISTRUZIONE 2010-07. 5. La durata di tale periodo di deroga sarà definita dall, sulla base delle motivazioni addotte alla richiesta di cui al comma 1. Articolo 5 Sanzioni 1. L inosservanza degli obblighi di registrazione richiesti dalla LEGGE e dalla presente Istruzione è punita con le sanzioni previste dall art. 62 della Legge e successive modifiche e integrazioni. 2. L inosservanza degli altri disposti della presente istruzione è punita con la sanzione prevista all art. 67 della LEGGE e successive modifiche e integrazioni. Articolo 6 Entrata in vigore 1. La presente Istruzione entra in vigore il 18 Marzo 2013 San Marino, 7 Marzo 2013-4-