IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

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1 IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA VISTA la Legge 17 giugno 2008, n. 92, Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, e in particolare l articolo 4, comma 1, lettera d), in base al quale l Agenzia emana Istruzioni relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, EMANA l acclusa Istruzione n in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. San Marino, 17 dicembre 2014 FIRMATO: Il Direttore Nicola Veronesi

2 ISTRUZIONE IN MATERIA DI CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO anno 2014 / numero 04

3 PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE MISURE PREVENTIVE Premessa Come noto, le Raccomandazioni del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) definiscono un quadro di base per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo che si prestano ad essere applicate universalmente. Tali Raccomandazioni contengono i principi alla base degli interventi che i Paesi attuano conformemente al proprio ordinamento nazionale. Nel 2012 il GAFI ha svolto un importante lavoro di revisione delle proprie Raccomandazioni, atto a rafforzare l apparato di principi e regole per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, nonché dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa. Detto lavoro di revisione ha portato all adozione di nuovi International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation 1, compendiati in 40 nuove Raccomandazioni, finalizzate a realizzare un sistema più completo ed efficace per il contrasto della criminalità economica. Gli aggiornamenti introdotti rafforzano peraltro gli adempimenti imposti in situazioni di maggior rischio e consentono ai Paesi di perfezionare l analisi del rischio ed applicare, in maniera più mirata, il cosiddetto approccio basato sul rischio (risk-based approach). Tale approccio basato sul rischio di esposizione a fenomeni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo postula una responsabilità di giudizio in capo ai soggetti designati, che dovranno sviluppare una significativa conoscenza del cliente (know your customer, KYC) per acquisire consapevolezza e sensibilità sempre crescenti al fine di valutare quale sia la condotta più appropriata da tenere in relazione ad ogni singolo caso. La modulazione dei controlli permette di concentrare energie e risorse sulle casistiche a maggior rischio, aumentando la possibilità di ottenere risultati concreti nel campo della prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Le persone politicamente esposte (c.d. PEP), rappresentano una categoria considerata a maggior rischio secondo gli standard internazionali. Si ha presente che il GAFI nel 2003 aveva già indicato le misure preventive obbligatorie relative ai PEP stranieri e ai loro familiari. Nel febbraio 2012, il GAFI ha ampliato il novero di obblighi anche con riferimento ai PEP nazionali e di organizzazioni internazionali, in linea con l'articolo 52 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC). Se da un lato l'obiettivo principale di tale Convenzione è quello di combattere la corruzione; dall altro è importante notare come l'obiettivo delle raccomandazioni GAFI riviste nel 2012 si estenda più in generale alla lotta contro riciclaggio e suoi reati presupposto (ivi compresa la corruzione), ed al finanziamento del terrorismo. I nuovi International Standards elaborati dal GAFI nel 2012, tra le altre cose, danno una risposta concreta all invito che il G20, riunitosi a Pittsburgh nel settembre 2009, aveva rivolto al GAFI affinché approfondisse la tematica dei proventi della corruzione in un ottica di rafforzamento degli standard internazionali (in materia di adeguata verifica della clientela e titolarità effettiva) e nel perseguimento di una maggior trasparenza a livello globale. Nella consapevolezza dei collegamenti tra la corruzione e il riciclaggio, il GAFI ha elaborato specifiche linee guida per ampliare l efficacia anticorruzione dei propri presidi. Proprio in tale ottica ed alla luce dei rischi connessi alla corruzione, nelle nuove Raccomandazioni adottate a Febbraio 2012, sono stati rafforzati i presidi relativi alle Persone Politicamente Esposte. Si 1 Le Raccomandazioni sono disponibili sul sito internet del GAFI ( e su quello dell Agenzia (

4 ricorda infatti che l'indagine condotta dal GAFI nel 2009 (FATF Strategic Surveillance Survey) già aveva messo in evidenza come le PEP dovessero essere considerate una delle categorie di clienti a più alto rischio per le finalità che anche la Legge 17 giugno 2008 n.92 persegue. Nel 2011 il GAFI ha altresì completato uno studio specificamente rivolto all analisi del riciclaggio dei proventi della corruzione. In tale contesto è stata evidenziata la notevole varietà di tipologie di corruzione, cui corrispondono non solo diverse fattispecie penali in differenti ordinamenti, ma anche diverse modalità per il successivo reimpiego dei proventi illecitamente ottenuti. Con il documento Specific Risk Factors in the Laundering of Proceeds of Corruption - Assistance to reporting institutions, del 2012, il GAFI ha voluto fornire a varie categorie di soggetti un utile strumento atto a meglio analizzare e comprendere i fattori di rischio specifici, che potrebbero contribuire a individuare le situazioni che presentano un elevato rischio di corruzione legato al rischio di riciclaggio. Stante quanto precede, con Decreto-Legge 25 luglio 2013 n.98 l ordinamento sammarinese ha modificato la propria definizione di persona politicamente esposta, allineandola ai nuovi standard. Di conseguenza, il Decreto Delegato 3 Novembre 2014 n.178 Disposizioni in materia di qualifica di persona politicamente esposta specifica i soggetti ricompresi nella definizione di PEP in ragione della carica ricoperta in Repubblica e presso organismi internazionali, nonché le misure da adottare nei confronti di PEP nazionale o di organizzazione internazionale. Con le presenti Istruzioni si forniscono alcune disposizioni che, nello spirito della legge stessa, descrivono ma nelle more dell elaborazione di uno studio di valutazione dei rischi nazionali non esauriscono- le azioni attivabili dai soggetti designati nei confronti di persone politicamente esposte, in ragione della valutazione del rischio. Le presenti Istruzioni sono da leggere anche alla luce dell Istruzione n del 15 Maggio 2013 Disposizioni in materia di valutazione del rischio e brevi cenni in materia di adeguata verifica della clientela. Finalità La presente Istruzione è adottata in forza dell articolo 4, comma 1, lettera d), della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e, nello spirito della Legge medesima, persegue il rafforzamento dei presidi utili a contrastare i fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, coerentemente con gli impegni assunti in sede internazionale dalla Repubblica di San Marino

5 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Destinatari 1. Tutti i Soggetti designati di cui all articolo 17 della LEGGE 17 giugno 2008 n. 92. Articolo 2 Definizioni 1. Ai fini della presente Istruzione valgono le definizioni di cui alla Legge 17 giugno 2008 n Deve inoltre intendersi per: a) AIF : l Agenzia di Informazione Finanziaria. b) CLIENTE PEP : potenziale cliente, cliente o titolare effettivo che rientra nella definizione di PEP di cui all articolo 1, comma 1, lettera n) della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche e integrazioni. c) LEGGE : la Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche o integrazioni. d) PEP : persona politicamente esposta di cui all articolo 1, comma1, lettera n) della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche o integrazioni ed all Allegato Tecnico alla stessa Legge. e) PEP ESTERO o PEP STRANIERO : la persona fisica, individuata sulla base dei criteri di cui all articolo 1 dell Allegato Tecnico della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche o integrazioni, che occupa o ha occupato, all estero, importanti cariche pubbliche. f) PEP NAZIONALE o PEP DOMESTICO : la persona fisica, individuata sulla base dei criteri di cui all articolo 1 ed 1 bis dell Allegato Tecnico della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche o integrazioni, che occupa o ha occupato, a San Marino, importanti cariche pubbliche. g) PEP DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI o PEP DI ORGANISMI INTERNAZIONALI : persona a cui sono o sono state affidate funzioni di primo piano in un'organizzazione internazionale. Tale definizione si riferisce ai membri del senior management o ad individui che sono stati incaricati di funzioni equivalenti, cioè direttori, vicedirettori e membri del consiglio di amministrazione o funzioni equivalenti. h) RAPPORTO/I : rapporto continuativo, operazione occasionale o prestazione professionale. 3. Nella presente Istruzione, l utilizzo di termini oggetto di definizione è indicato con carattere MAIUSCOLETTO. TITOLO II MISURE DI ADEGUATA VERIFICA Articolo 3 Fasi degli obblighi di adeguata verifica per PEP 1. Il rapporto tra il contenuto degli obblighi di adeguata verifica e le esigenze che ne derivano per determinare se i clienti sono PEP STRANIERI, NAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE, possono essere riassunti in tre fasi: a) Fase 1: Svolgimento di tutte le attività relative all adempimento degli obblighi di adeguata verifica di cui all articolo 22 della LEGGE per tutti i tipi di PEP (ESTERI, NAZIONALI E DI ORGANISMI INTERNAZIONALI). b) Fase 2: Determinare se un cliente o titolare effettivo è un PEP. Per PEP STRANIERI: Le disposizioni in materia di PEP richiedono adeguati sistemi di gestione del rischio al fine di determinare se il (potenziale) cliente o il titolare effettivo sia un PEP STRANIERO. Ciò significa che devono essere prese misure proattive da parte dei soggetti designati, come ad esempio la valutazione dei clienti sulla base di criteri di rischio, dei profili di rischio e delle operazioni e prestazioni richieste, la verifica delle informazioni ottenute durante il processo di adeguata verifica e una propria attività di ricerca del soggetto designato, al fine di determinare se un cliente o titolare effettivo è un PEP STRANIERO. Per i PEP NAZIONALI E DI ORGANISMI INTERNAZIONALI: Le disposizioni in materia di PEP richiedono l'adozione di misure ragionevoli, in base alla valutazione del livello di rischio, per determinare se il cliente o titolare effettivo è un PEP DOMESTICO O DI ORGANISMI INTERNAZIONALI. Ciò implica di fatto una revisione documentata, secondo i relativi fattori di rischio, delle informazioni e documenti acquisiti per l adeguata verifica, al fine di determinare se un (potenziale) cliente o il titolare effettivo rientrano in tale categoria. Sulla base del livello di rischio assegnato, variabile nel tempo, sono adottate conseguenti misure di adeguata verifica

6 c) Fase 3: Adottare misure volte a mitigare il rischio. Per PEP STRANIERI: Applicare in tutti i casi le misure rafforzate di mitigazione del rischio di cui all articolo 27 della LEGGE. Per i PEP nazionali e di organismi internazionali: I soggetti destinatari devono definire il profilo di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo attribuibile a ogni CLIENTE PEP, sulla base delle informazioni acquisite e delle analisi effettuate sul RAPPORTO. Solo qualora il rischio sia alto, applicare le misure rafforzate di mitigazione del rischio di cui all art.27 della LEGGE. 2. La dichiarazione del cliente di non essere CLIENTE PEP ovvero che tale non è il titolare effettivo - non esonera il soggetto designato dall applicazione dei presidi previsti per il CLIENTE PEP qualora emerga, dalle verifiche poste in essere o dalle informazioni in possesso, che il cliente è concretamente PEP. In tal caso il soggetto designato dovrà prendere contatto diretto con il cliente affinché aggiorni le informazioni utili ai fini dell adeguata verifica della clientela. Il permanere della discrasia tra la dichiarazione del cliente e le risultanze del soggetto designato dovranno essere prese in considerazione ai fini dell attribuzione del livello di rischio, degli obblighi di astensione e, qualora ne ricorrano i presupposti, di segnalazione di operazione sospetta. 3. I soggetti designati possono usare un unica procedura di accettazione della clientela per tutti i clienti a prescindere dalla tipologia di PEP. 4. Occorre sempre avere presente che gli obblighi di adeguata verifica, con riferimento ai PEP, hanno natura preventiva e non devono essere interpretati diversamente (ad esempio, il rifiuto di instaurare un RAPPORTO semplicemente per il fatto che è un CLIENTE PEP). Articolo 4 PEP ESTERI 1. I PEP ESTERI sono sempre da considerarsi ad alto rischio e richiedono sempre l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica, così come per tutti i clienti a più alto rischio. 2. La decisione di avviare o mantenere il RAPPORTO con il CLIENTE PEP straniero deve essere presa a livello di direzione generale, o figura equivalente, o persona da questi delegata (senior management). Articolo 5 PEP NAZIONALI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 1. Per PEP NAZIONALI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, i soggetti designati devono adottare misure ragionevoli per determinare se è un CLIENTE PEP NAZIONALE O DI UNA ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE, e quindi valutare il rischio del RAPPORTO. 2. Nel caso di CLIENTE PEP NAZIONALE O DI ORGANISMO INTERNAZIONALE, i soggetti designati devono effettuare un'analisi del rischio del RAPPORTO. Essi devono raccogliere informazioni sufficienti a comprendere le particolari caratteristiche delle funzioni pubbliche affidate al PEP e, nel caso di una organizzazione internazionale, il modello di business di questa organizzazione (informazioni sulle organizzazioni internazionali, per esempio, potrebbero essere reperite sul sito internet dell organizzazione stessa). 3. La valutazione del rischio dovrà essere una valutazione complessiva di tutti i fattori di rischio, in linea con quanto stabilito dalle Istruzioni AIF in materia e deve essere volta a determinare se il RAPPORTO con il PEP presenta un grado di rischio alto. Questa valutazione del RAPPORTO deve tener conto, tra l'altro dei fattori di rischio del cliente, del paese, e dei rischi legati a prodotti, servizi, transazioni o canali di consegna (c.d. delivery channels). Altri fattori da prendere in considerazione devono altresì ricomprendere la natura della funzione pubblica che il PEP ricopre (ad esempio il suo livello gerarchico/di anzianità, l'accesso o controllo su fondi pubblici e la natura della posizione ricoperta). Particolare attenzione deve essere posta alla natura e allo scopo, ovvero all utilizzo in concreto, del RAPPORTO. 4. Come stabilito dall articolo 27 bis della LEGGE, se la valutazione del rischio stabilisce che il RAPPORTO con il PEP NAZIONALE O DI ORGANISMO INTERNAZIONALE presenta un rischio non alto, i soggetti designati non sono tenuti ad applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela. Se, tuttavia, la suddetta valutazione suggerisce che il RAPPORTO è a rischio alto, i soggetti designati dovranno adottare misure di cui all articolo 27, comma 4 della LEGGE. 5. Anche se il RAPPORTO con un PEP NAZIONALE E/O DI ORGANISMI INTERNAZIONALI non viene inizialmente considerato ad alto rischio, il soggetto designato deve avere presente che esso può evolvere in un RAPPORTO a più alto rischio in una fase successiva. I soggetti designati devono pertanto condurre un controllo costante sul loro RAPPORTO, al fine di identificare le eventuali - 4 -

7 modifiche al livello di rischio del RAPPORTO con il CLIENTE PEP. Se il livello di rischio varia e diventa alto, dovranno essere adottate le misure rafforzate di adeguata verifica. 6. I commi 2, 3 e 4 dell articolo 1 di cui all Allegato Tecnico della LEGGE si applicano anche con riferimento all articolo 1 bis dello stesso Allegato. 7. In particolare, l articolo 1, comma 2 dell Allegato Tecnico stabilisce quali sono le persone che devono essere trattate come PEP. Ciò non significa che queste dovranno dichiarare di essere PEP ai fini dell adeguata verifica della clientela, ma che il soggetto designato dovrà utilizzare tutte le cautele necessarie a definire se, a causa della loro vicinanza a un PEP, il loro RAPPORTO possa essere utilizzato per finalità di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. Articolo 6 Arco temporale dello status di PEP 1. La gestione di un CLIENTE PEP che non ricopre più una importante carica pubblica di cui agli articoli 1 e 1 bis dell Allegato Tecnico alla LEGGE, dovrà essere basata su una valutazione dei rischi e non sui limiti di tempo predeterminati. A titolo esemplificativo, tra i fattori di rischio che i soggetti designati dovranno considerare, rientrano: i. il livello di influenza (anche informale) che l'individuo potrebbe ancora esercitare; ii. l importanza della carica che l'individuo ha ricoperto nel passato come PEP; iii. eventuali collegamenti tra la precedente carica e l attuale attività dell individuo. TITOLO III MISURE RAFFORZATE DI ADEGUATA VERIFICA Articolo 7 Art. 27, comma 4, lettera a) della LEGGE: qualora si tratti di soggetti designati organizzati in forma societaria, ottenere l autorizzazione del direttore generale, o figura equivalente o persona da questi delegata 1. L autorizzazione del direttore generale, o figura equivalente o persona da questi delegata è finalizzata a garantire che i livelli più alti di management siano a conoscenza di RAPPORTI con PEP e che i soggetti designati non instaurino RAPPORTI con PEP, in assenza di adeguati controlli. Per fare questa valutazione, le persone coinvolte nel processo di autorizzazione (a livello di senior management) devono avere una profonda conoscenza di politiche, procedure e controlli interni in materia di antiriciclaggio/terrorismo, e una forte comprensione dei profili di rischio (potenziali o esistenti) del CLIENTE PEP. 2. La responsabilità finale per quanto riguarda le decisioni sulle relazioni con il CLIENTE PEP deve essere chiaramente descritta e documentata per iscritto. Di ogni decisione deve essere lasciata traccia nel fascicolo cliente. Articolo 8 Art. 27, comma 4, lettera b) della LEGGE: stabilire l origine dei fondi e del patrimonio 1. Fondi e patrimonio sono due concetti diversi. L origine dei fondi, si riferisce alla provenienza di determinati fondi o altri beni che sono oggetto del rapporto tra il PEP e il soggetto designato (ad esempio, gli importi oggetto di investimento, deposito, o trasferimento nell'ambito del rapporto). Tale informazione deve essere sostanziale e stabilire una provenienza o una motivazione, non limitarsi ad esempio a conoscere da quale soggetto finanziario sono stati trasferiti i fondi. 2. Il termine patrimonio, invece, si riferisce all'origine di tutta la ricchezza del PEP (cioè il totale degli asset). Queste informazioni servono a dare un'indicazione, basata su elementi di fatto, del volume della ricchezza che ci si aspetta che il CLIENTE PEP abbia e un idea di come il PEP ha acquisito tale ricchezza. 3. Informazioni sull origine dei fondi e del patrimonio sono utili ai fini della adeguata verifica ed in particolare del controllo costante. Sono importanti per i soggetti designati, al fine di accertarsi che il tipo e l entità di transazioni siano compatibili con la conoscenza del soggetto designato circa l origine dei fondi e del patrimonio del PEP. L'obiettivo è quello di garantire che l utilizzo effettivo del RAPPORTO sia coerente con lo scopo dichiarato e sia commisurato con quello che si può ragionevolmente aspettare dal PEP, data la sua situazione particolare. A tal fine, i seguenti elementi potrebbero essere presi in considerazione: il reddito attuale del PEP; l origine del - 5 -

8 patrimonio e dei fondi, che potrebbero essere spiegati anche in ragione di posizioni ricoperte in precedenza, le attività economiche e le proprietà di famiglia. Articolo 9 Art. 27, comma 4, lettera c) della LEGGE: controllo continuo e rafforzato del RAPPORTO con il cliente 1. Per controllo continuo e rafforzato del RAPPORTO si intende l aumento del numero, frequenza, livello e natura dei controlli applicati, nonché la selezione di modelli di operazioni che necessitano di un ulteriore esame coerentemente con i rischi identificati, al fine di determinare se tali operazioni o attività necessitino di ulteriori approfondimenti al fine di mitigare i rischi. TITOLO IV INDICI DI ANOMALIA Articolo 10 Indici di anomalia con riferimento a PEP 1. I soggetti designati utilizzano gli indici di anomalia di cui all Allegato 1, quale strumento operativo per la valutazione della sussistenza di un operazione sospetta relativamente a riciclaggio, ai reati presupposto associati o al finanziamento del terrorismo con riferimento alla qualifica di PEP. Detti indici integrano l Istruzione n Indici e Schemi di Anomalia per soggetti designati ai sensi della Legge n. 92/ Gli indici di anomalia sono volti a ridurre i margini d incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e intendono contribuire al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette. 3. L elencazione degli indici di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 4. La mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indici di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette ma deve indurre il soggetto segnalante a porre in essere ulteriori attività di verifica. 5. L assenza di indici previsti negli allegati alla presente Istruzione può non essere sufficiente a escludere che l operazione sia sospetta. I soggetti designati valutano con la massima attenzione ulteriori comportamenti che, sebbene non descritti negli indici, configurino in concreto profili di sospetto. TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Articolo 11 Gestione delle posizioni in essere. 1. I soggetti designati attuano misure idonee, anche tramite apposite informative a tutta la clientela, per individuare coloro che rientrano nella definizione di PEP ed effettuare gli aggiornamenti necessari. Articolo 12 Controlli interni 1. I soggetti designati si devono dotare di politiche, procedure e controlli in relazione ai PEP. Ciò deve assicurare, tra le altre cose, che adeguate informazioni sui PEP siano disponibili all interno della struttura, qualora necessarie. La tipologia e l ampiezza dei controlli interni deve essere commisurata al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, alla dimensione, al tipo di soggetto designato. Articolo 13- Abrogazione 1. Dall entrata in vigore della presente Istruzione si intendono abrogate, per i soggetti destinatari, le disposizioni in contrasto

9 Articolo 14 - Entrata in Vigore 1. La presente Istruzione entra in vigore il 1 Febbraio 2015 San Marino, 17 dicembre

10 ALLEGATO 1 INDICATORI DI ANOMALIA PER SOGGETTI DESIGNATI IN RELAZIONE ALLA QUALIFICA DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (PEP) Come già detto, la determinazione che un cliente è una persona politicamente esposta non è un obiettivo in sé, ma fa parte del processo che consente ai soggetti designati di valutare i diversi tipi di rischi legati a un PEP. Determinare che un cliente è un PEP non esime i soggetti designati da misure ulteriori e costanti di adeguata verifica svolte in funzione del fatto che il cliente è un PEP. Il fatto che una persona è un PEP nazionale o di organizzazione internazionale, non implica automaticamente che egli presenti un rischio alto di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo. I soggetti designati devono tuttavia essere consapevoli dei rischi potenziali che un PEP possa abusare del sistema finanziario e devono essere consapevoli degli indicatori che possono essere utilizzati per rilevare tale abuso. Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha sviluppato una serie di indicatori o red flags che possono essere utilizzati per facilitare l individuazione di un uso improprio dei sistemi finanziari da parte di PEP nel corso di un rapporto. Questo elenco di indicatori sui PEP, non costituisce un elenco esaustivo e non intende censurare tutte le persone politicamente esposte, tuttavia può essere utile per individuare le persone politicamente esposte che abusano del sistema finanziario. La mera ricorrenza dei comportamenti descritti in uno o più indici di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette ma deve indurre il soggetto segnalante a porre in essere ulteriori attività di verifica. Così come l assenza di indici può non essere sufficiente a escludere che l operazione sia sospetta. I soggetti designati valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti che, sebbene non descritti negli indici, configurino in concreto profili di sospetto. INDICATORI DI ANOMALIA PER RILEVARE UN UTILIZZO IMPROPRIO DEL SISTEMA FINANZIARIO DA PARTE DI PEP A. PEP che tentano di schermare la propria identità: I PEP sono consapevoli che il loro status può facilitare l'individuazione di loro eventuali comportamenti illeciti. Questo significa che le persone politicamente esposte possono tentare di schermare la loro identità, per evitarne il rilevamento. Esempi di modi in cui questo viene fatto sono: a) Utilizzo di veicoli societari (persone giuridiche e dispositivi giuridici, quali ad esempio trust) per occultare il titolare effettivo. b) L'uso di veicoli societari senza motivo valido di business. c) L'uso di intermediari, quando ciò non coincide con la normale pratiche di business o quando questo sembra essere usato per schermare l identità del PEP. d) L'uso di componenti della famiglia o stretti collaboratori come proprietari legali. B. Indicatori relativi al PEP e al suo comportamento: Un comportamento specifico e le caratteristiche individuali di persone politicamente esposte possono alzare il livello di rischio o causare un sospetto: a) Utilizzo di veicoli societari (persone giuridiche e altri dispositivi giuridici) per oscurare la proprietà, le società coinvolte o i Paesi. b) Il PEP richiede informazioni circa le policies antiriciclaggio dell'ente o le policies del soggetto designato relative alla carica di PEP. c) Il PEP sembra a disagio nel fornire informazioni sull origine del suo patrimonio o la sua fonte di finanziamento

11 d) Le informazioni fornite dal PEP sono incompatibili con altre disponibili pubblicamente, come ad esempio dichiarazioni patrimoniali e stipendi dei funzionari pubblici. e) Il PEP è incapace o riluttante nello spiegare il motivo per cui intende fare affari nel paese del soggetto designato. f) Il PEP fornisce informazioni inesatte o incomplete. g) Il PEP cerca di fare uso dei servizi di un soggetto designato ai quali normalmente non fanno ricorso i clienti stranieri o con grande capacità economica. h) I fondi vengono ripetutamente spostati da e verso paesi con i quali il PEP non sembra avere legami. i) Il PEP proviene da un paese che vieta o limita ai suoi (o ad alcuni) cittadini di tenere conti o detenere certi beni in un paese straniero. C. Posizione del PEP o suo coinvolgimento nelle imprese: La posizione che detiene un PEP e il modo in cui il PEP presenta la sua posizione sono fattori importanti da prendere in considerazione. Possibili indicatori di anomalia sono: a) Il PEP ha accesso o comunque esercita una effettiva autorità su beni dello Stato, fondi, polizze ed operazioni. b) Il PEP ha il controllo su approvazioni di natura legislativa e normativa, tra cui assegnazione di licenze e altre concessioni. c) Il PEP ha la capacità formale o informale di controllare i meccanismi vigenti per prevenire e rilevare fenomeni quali riciclaggio, finanziamento del terrorismo e corruzione. d) Il PEP minimizza deliberatamente l importanza della sua funzione pubblica, o della sua carica pubblica. e) Il PEP non rivela tutte le sue posizioni (comprese quelli che sono ex officio). f) Il PEP ha accesso o controllo a conti governativi o aziendali. g) Il PEP possiede o controlla (anche parzialmente) soggetti finanziari o non finanziari designati, sia privatamente che a causa della carica ricoperta. h) Il PEP possiede o controlla (anche parzialmente) soggetti designati (sia privatamente o d'ufficio) che risultano essere controparte o corrispondenti in una transazione finanziaria. i) Il PEP è amministratore o titolare effettivo di una persona giuridica che è cliente di un soggetto finanziario o non finanziario designato. D. Indicatori relativi alla industria/settore in cui il PEP è coinvolto: Una relazione con un particolare settore ad alto rischio può aumentare il rischio di intrattenere rapporti con un PEP. Occorre avere presente che ai sensi della Raccomandazione 1 del GAFI, le autorità competenti, i soggetti finanziari e non finanziari designati, sono richiesti di determinare quali tipi di clienti possono rappresentare un maggior rischio. La comprensione di quali settori possono essere a rischio dipende dalle valutazioni di rischio nazionale che varia da paese a paese; dipende altresì dalle misure di salvaguardia che possono essere presenti in un paese. Esempi di settori ad alto rischio sono: a) Commercio di armi; b) Settore bancario e finanziario; c) Aziende attive nel settore degli appalti pubblici, vale a dire, quelle la cui attività consiste nella vendita ad agenzie governative o statali; d) Costruzioni e (grandi) infrastrutture; e) Sviluppo e altri tipi di assistenza; f) Attività dei servizi sanitari; g) Settore minerario ed estrazione; h) Privatizzazioni; i) Fornitura di beni pubblici. E. Rapporto/operazione, scopo del rapporto: Alcuni indicatori possono riguardare anche un rapporto specifico o una singola operazione: - 9 -

12 a) Il fatto che più segnalazioni di operazioni sospette sono state trasmesse in relazione ad un PEP. b) Impiego (frequente) di importi arrotondati, dove ciò non è normalmente spiegato dall'attività prevista. c) Deposito o ritiro di grandi quantità di denaro da un conto, uso di assegni bancari o altri strumenti al portatore per effettuare pagamenti di grandi dimensioni. Uso di grandi quantità di denaro contante all interno del rapporto d'affari. d) Il fatto che altri soggetti designati hanno posto fine al rapporto con il PEP. e) Confusione tra i flussi di denaro personali e quelli di società. f) L'attività finanziaria è incoerente con un'attività lecita o presumibile, i fondi sono trasferiti da o verso un conto o tra istituzioni finanziarie senza una logica di business. g) Il conto corrente mostra una sostanziale attività dopo un periodo di dormienza, o nel corso di un tempo relativamente breve, o subito dopo l'inizio del rapporto. h) Operazioni tra veicoli societari non clienti e il conto corrente del PEP. i) Il PEP è incapace o riluttante a fornire informazioni o spiegazioni credibili per instaurare un rapporto, aprire un conto o effettuare operazioni. j) Il PEP utilizza più conti bancari senza che vi sia nessun apparente ragione commerciale o di altra natura. F. Prodotti, servizi, operazioni o canali di consegna : Alcuni prodotti, industrie, servizi, operazioni o canali di consegna, rappresentano di per sé un maggior rischio, indipendentemente dal tipo di cliente. Questi esempi sono: a) Private banking; b) Operazioni che garantiscono l anonimato o impediscono la tracciabilità (ad esempio operazioni in denaro contante); c) Rapporti o operazioni a distanza; d) I pagamenti ricevuti da sconosciuti o non associabili a terzi. Se queste industrie, prodotti, servizi, operazioni o canali di consegna sono utilizzati da PEP, allora questo aggiunge un ulteriore fattore di rischio (a seconda della natura del PEP). Oltre a quelli sopra riportati, ci sono altri prodotti, industrie, servizi, operazioni o canali di consegna che possono diventare ancora più vulnerabili quando vengono utilizzati da persone politicamente esposte. Esempi di questi sono: a) Le aziende che si rivolgono principalmente a clienti stranieri facoltosi. b) Trust e Company service providers (fornitori di servizi aziendali). c) I bonifici a favore o da un conto di PEP che non possono essere economicamente spiegati, o mancanti di informazioni sul beneficiario o sull ordinante. d) Conti di corrispondenza. e) Commercianti in metalli preziosi e pietre preziose, o altri beni di lusso. f) Commercianti di veicoli per il trasporto di lusso (come auto, auto sportive, navi, elicotteri e aerei). g) Mediatori immobiliare di immobili di lusso. G. Indicatori specifici per paesi Alcuni paesi presentano un maggiore rischio o fattori di rischio geografico, a prescindere dal tipo di cliente 2. Inoltre, gli indicatori relativi ai paesi possono essere presi in considerazione quando si fa affari con un PEP: a) Il PEP proviene o presta la sua attività in un paese ad alto rischio (in quanto identificato come tale da fonti attendibili, ad esempio i rapporti di valutazione reciproca o dettagliata o i rapporti di follow-up, quali giurisdizioni prive di un sistema adeguato di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; ovvero sottoposti a sanzioni, misure di embargo o analoghe 2 si veda al riguardo anche l Istruzione n

13 emesse, ad esempio, dalle Nazioni Unite; ovvero identificati da fonti attendibili quali giurisdizioni con livelli elevati di corruzione o altra attività criminale; ovvero Paesi o aree geografiche identificati da fonte attendibili quali giurisdizioni che finanziano o sostengono attività terroristiche; ovvero di Paesi sotto stretto monitoraggio da parte del GAFI o di altro organismo internazionale). b) Si verificano ulteriori rischi se un PEP straniero o nazionale di un Paese a rischio più elevato è in grado di avere il controllo o un'influenza sulle decisioni che permetterebbero di affrontare efficacemente le carenze individuate nel sistema da un punto di vista della prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo, della corruzione. c) PEP nazionali o esteri di paesi individuati da fonti credibili come aventi un elevato rischio di corruzione. d) PEP nazionali o esteri di paesi che non hanno firmato/ratificato o non hanno sufficientemente attuato le rilevanti convenzioni in materia di contrasto della corruzione, come quelle dell ONU o dell'ocse contro la corruzione. e) PEP nazionali o esteri di Paesi che dipendono dall'esportazione di prodotti illeciti, come ad esempio la droga. f) PEP nazionali o esteri di paesi con sistemi politici che si basano su regole personalistiche, regimi autocratici, o paesi in cui uno dei principali obiettivi è quello di arricchire chi è al potere, oppure paesi con alto livello di nomine clientelari. g) PEP nazionali o esteri di paesi con processi di governance e accountability scarsi e/o opachi. h) PEP nazionali o esteri di paesi individuati da fonti credibili quali aventi alti livelli di criminalità (organizzata)

L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

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