Articolo di Bruno FIAMMELLA



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Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 20.9.2013 La Nuova Procedura Civile, 4, 2013 ----------------------------------------------- Comunicazione via posta elettronica non certificata: valida se c è la ricevuta data non in automatico. Annotazione a Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 20.5.2013, n. 12205 Articolo di Bruno FIAMMELLA L applicazione concreta delle nuove tecnologie al processo civile, ed in particolare, le agevolazioni consentite alle Cancellerie dei Tribunale per alcuni degli adempimenti relativi alle comunicazioni, non devono far dimenticare, o travalicare, i principi cardine su cui si fonda il sistema processuale della comunicazione e/o della notifica, strumenti finalizzati ed utilizzati per dare prova certa dell avvenuta conoscenza da parte del destinatario, dell esistenza e/o del contenuto di un provvedimento giudiziale - latu sensu emesso in suo favore. La notificazione, è noto, è uno strumento del processo civile e penale attraverso cui si porta a conoscenza di un soggetto, un determinato documento o atto processuale. Il termine richiama il principo latino del rendere noto o notum facere, che è il risultato dell'attività di una corretta notificazione. La procedura è regolamentata dagli articoli che vanno dal 136 al 151 del codice di procedura civile, cui sdi aggiungono forme particoalri di notifica disciplinate da alcune leggi speciali che non interessano in questa sede (si tratta di normativa di settore relativa alla materia tributaria, delle notificazioni di atti a mezzo posta e della

notificazione all'estero limitatamente ai paesi che hanno sottoscritto la convenzione di Strasburgo). La certezza dell avvenuta conoscenza del provvedimento notificato, in capo a colui che ne ha diritto, è funzionale al fine di consentire alla parte destinataria del provvedimento, il legittimo esercizio dei propri conseguenti diritti: in particolare quello di ottemperare, o di impugnare. E così, per una mancata conoscenza della comunicazione di un ordinanza di integrazione di notifica del contraddittorio che si è giocata una nuova partita in Cassazione, con accoglimento delle legittime rimostranze del ricorrente. La vicenda va inquadrata secondo il regime normativo vigente all epoca dei fatti che è antecedente alla riforma introdotta con la Legge n. 183 del 2011, art. 25, comma 1, lett. i), n. 1) che ha instaurato l obbligo di utilizzo ed indicazione della PEC per le comunicazioni di cancelleria. Al tempo dei fatti, quindi, non era in vigore il sistema di psota elettronica ceritificata e, pertanto, le comunicazioni eventualmente poste in essere dall ufficio di cancelleria, via e-mail, occorrev ache avessero un concreto riscontro relativamente all avvenuata ricezione. Tale riscontro, con riferimento alla tempestività della ricezione è del tutto mancato nel caso in questione. E noto che, ai sensi dell art. 134 del c.p.c. (Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza), l'ordinanza emessa, se è pronunciata fuori dell'udienza, è scritta in calce al processo verbale, oppure in un foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente. Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione. Nel caso in questione va presa in considerazione la disposizione di cui la comma 1 secondo cui: L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o

l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso." Entrato in vigore con il 1 marzo 2006, questo comma è stato successivamente abrogato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183. Il caso in esame merita quindi particolare attenzione in quanto si colloca in una fase storico - normativa antecedente l obbligo di utilizzo della PEC, ma già posteriore all utilizzo della posta elettronica tra le cancellerie e le parti, magari a volte seguendo protocolli di prassi applicative in funzione in alcuni Tribunali. Nel caso di specie però, il sistema di comunicazione elettronica non ha funzionato a dovere, o comunque, così come precisa la Corte, ha funzionato ma in maniera tale da non consentire la serenità di una certezza in ordine alla prova dell avvenuta ricezione della comunicazione dell ordinanza emessa (dalla Corte d Appello nel caso specifico) e da cui scaturiva un termine perentorio per il ricorrente di integrare il contraddittorio. Ripercorrendo brevemente i fatti del caso di specie, appare evidente che la questione verte intorno al fatto che la ricorrente non ha ricevuto la comunicazione dell'ordinanza con la quale, la Corte d Appello le aveva imposto l'integrazione del contraddittorio. La scoperta, fatta dal legale della ricorrente, avveniva quando lo stesso avvocato riceveva, questa volta regolarmente, la e-mail avente ad oggetto la sentenza d'inammissibilità del ricorso in appello, prendendo conoscenza - soltanto in quel momento - dell esistenza di un precedente ordine d'integrazione del contraddittorio, emesso dalla stessa Corte d Appello, e mai comunicatogli. La cancelleria aveva in effetti inviato una e-mail in data 30/8/2010, ma la stessa non era mai giunta a destinazione. Tra l altro, alla data delle comunicazioni in oggetto, la cancelleria della Corte d'appello non era ancora fornita di PEC. Quindi si tratta di comunicazioni avvenute comunque tramite il normale circuito di corrispondenza elettronica. Nel caso di specie è emerso pacificamente che, dalla certificazione rilasciata

dall'ufficio di cancelleria, non sia emerso se e come la mail del 30/8/2010 sia tornata indietro ma la conferma di lettura è datata 15/3/2011 (termine ampiamente successivo alla scadenza di quello perentoriamente imposto nel provvedimento della Corte d'appello). Da qui il principio statuito dalla Corte di Cassazione che ha specificato che La comunicazione a mezzo posta elettronica dell'ordinanza pronunciata fuori udienza all'indirizzo indicato dal difensore è valida se il destinatario abbia dato risposta per ricevuta non in automatico, documentata dalla relativa stampa, attesa l'esigenza di assicurare la certezza dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario, in considerazione del carattere sostitutivo della procedura telematica rispetto a quella cartacea, prevista in via generale dall'art. 136 cod. proc. civ. e art. 145 disp. att. cod. proc. civ. per la comunicazione degli atti processuali, e della possibilità di eventuali difetti di funzionamento del sistema di trasmissione. Nella specie, pur risultando soddisfatte le condizioni ex ante richieste dall'orientamento sopracitato al fine di ritenere ammissibili le comunicazioni previste agli artt. 134, 136 e 170 cod. proc. civ., in via telematica, così come espressamente indicato nelle norme sopraindicate, difetta la condizione ex post, costituita dalla prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione. Il mancato riscontro, da parte della cancelleria, avrebbe dovuto indurre ad una ripetizione dell'invio della mail o, più opportunamente, ad adottare tempestivamente una forma d'invio equipollente. Anzi, il Supremo colleggio, con logica impeccabile specifica che il riscontro successivo alla scadenza del termine perentorio per provvedere all'integrazione del contraddittorio, è del tutto equivalente alla mancata prova della ricezione. Legittima quindi la conseguente rimostranza inoltrato dal ricorrente che lamenta il fatto che, la mancata comunicazione dell'ordinanza abbia determinato, inequivocabilmente, la nullità di tutti gli atti eseguiti in assenza della parte. La conoscenza dell avvenuto deposito dell ordinanza infatti, ha precluso alla ricorrente il legittimo esercizio del proprio diritto e soprattutto l adempimento della integrazione del contradittorio.

La Cassazione ha quindi dichiarato la nullità della decisione della Corte d'appello di dichiarare inammissibile il ricorso, per mancata integrazione del contradditorio, con conseguente rinvio alla stessa, per rimettere in termini la parte appellante per poter ottemperare all'ordine d'integrazione del contraddittorio e svolgere il giudizio di secondo grado.