STATUTO GENOA CLUB DIPENDENTI GRUPPO BANCA CARIGE (Modificato dall Assemblea Straordinaria in seduta del 13.6.2007)
Art. 1 Su iniziativa di alcuni dipendenti della Cassa Di Risparmio di Genova e Imperia e Società collegate, a partire dalla stagione calcistica 1988/89, si è costituito il Genoa Club Dipendenti Cassa di Risparmio di Genova e Imperia con Sede in Genova, in oggi Genoa Club Dipendenti Gruppo Banca Carige spa (Cassa di Risparmio di Genova e Imperia). Art. 2 Il Genoa Club Dipendenti Gruppo Banca Carige spa (Cassa di Risparmio di Genova e Imperia) ha i seguenti scopi: a) organizzare manifestazioni a sostegno dell attività calcistica del Genoa CFC; b) organizzare attività ricreative alle quali possono partecipare i soci del Club ed i loro familiari; c) favorire l inserimento in tali attività dei soci del Club non residenti in Genova. Art. 3 Il Genoa Club Dipendenti Gruppo Banca Carige spa (Cassa di Risparmio di Genova e Imperia) è completamente apolitico, apartitico, aconfessionale e non ha fini di lucro. Art. 4 Chiunque intenda associarsi al Genoa Club Dipendenti Gruppo Banca Carige spa deve presentare domanda allo stesso. Possono aderire al Club in qualità di socio ordinario tutti i dipendenti in servizio o in quiescenza del Gruppo Banca Carige spa (e di tutte le altre Società bancarie, assicurative, finanziarie facenti parte del Gruppo nonchè i dipendenti in servizio e quiescenza di tutte le Società ad esso collegate). I loro familiari (genitori, coniugi, figli e fratelli) potranno aderire al Club in qualità di socio aggregato e godranno di tutti i diritti ad esclusione di quelli del voto attivo e passivo.
Tutti i soci ordinari possono assumere la qualità di Socio Sostenitore contribuendo all attività del Club secondo la misura stabilita a tale titolo dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo stabilirà annualmente le quote associative ordinarie, le eventuali quote ridotte per i familiari ed il contributo minimo per i Soci sostenitori. Sono esentati dal pagamento della quota associativa i figli dei soci ordinari fino al compimento del dodicesimo anno di età. In via particolare il Consiglio Direttivo potrà conferire con provvedimento ad personam votato all unanimità la qualità di Socio Onorario a personalità che abbiano contribuito, per prestigio o benemerenze allo sviluppo e all affermazione del Club. I Soci Onorari sono esentati dal contributo ordinario e non hanno diritto al voto. Art. 5 Sono organi sociali del Genoa Club Dipendenti Gruppo Banca Carige spa: a) l Assemblea dei Soci b) Il Consiglio Direttivo c) Il Collegio dei Revisori dei Conti d) Il Collegio dei Probiviri Art. 6 L Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta nel corso dell anno sociale entro il 30 giugno. La convocazione dell Assemblea dovrà comprendere anche l ordine del giorno. E compito dell Assemblea approvare il bilancio ed eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri. Art. 7 Alle Assemblee possono partecipare tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio ordinario in regola ha il diritto al voto nelle assemblee. Il voto può essere delegato ad un Socio che potrà essere portatore fino a 5 (cinque) deleghe. Per ogni Assemblea si provvederà alla redazione di un verbale.
Art. 8 Per l elezione dei Membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri si possono candidare tutti i Soci Ordinari del Genoa Club Dipendenti Gruppo Banca Carige. Risultano eletti i nominativi che ottengono più voti, con l eventuale ballottaggio in caso di parità. I non eletti vengono iscritti in un elenco in ordine di preferenza e subentreranno all eletto che venisse revocato, fosse dimissionario o comunque cessasse dalla carica. Art. 9 L Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un 1/5 dei soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale. Art. 10 L Assemblea, ordinaria e/o straordinaria. è valida in prima convocazione, se risultano presenti e/o rappresentati almeno la metà dei soci Ordinari. In seconda convocazione, l Assemblea è valida con qualsiasi numero di soci ordinari, presenti e/o rappresentati. Art. 11 Il Consiglio Direttivo è formato da 19 membri eletti a scrutinio segreto secondo quanto stabilito dall art. 8. Il Consiglio Direttivo, dopo essere stato eletto, si riunisce e provvede a conferire tra l altro, le seguenti cariche: a) Presidente b) Due Vice Presidenti c) Segretario d) Tesoriere e) Addetto ai Rapporti con L Associazione Club Genoani f) Incaricato trasferte
Art. 12 Il Consiglio Direttivo, dura in carica 3 anni (a decorrere dal 1 luglio immediatamente successivo all elezione). Esso si riunisce con intervento dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, i quali avranno diritto di parola ma non di voto, ogni qualvolta si debba discutere dei problemi relativi ad un buon funzionamento del GENOA CLUB DIPENDENTI GRUPPO BANCA CARIGE spa. Di tali riunioni deve essere redatto verbale da mettere a disposizione dei Soci. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Club ed è sostituito in caso di sua assenza dal Vice Presidente più anziano per età. Il Segretario è responsabile della gestione di tutti i libri (dei Soci, dei verbali, del tesseramento ecc.) del Club. Il Presidente, i Vice Presidenti ed il Tesoriere curano l esecuzione dei pagamenti, che dovranno avvenire con due firme congiunte. Art. 13 Il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri sono composti da 3 (tre) membri eletti con le stesse modalità stabilite per l elezione del Consiglio Direttivo (art. 8). Art. 14 I Soci hanno il dovere di uniformarsi alle norme sancite dallo Statuto e dalle deliberazioni assunte dall Assemblea e dal Consiglio Direttivo; devono mantenere, sia in sede, sia durante le manifestazioni un comportamento conforme al nome ed al prestigio del Club in armonia con le regole della corretta ed educata convivenza. Nei confronti di coloro che venissero meno a quanto sopra esposto si possono assumere i seguenti provvedimenti disciplinari : a) richiamo scritto b) sospensione dalle attività sociali c) radiazione Art. 15 La qualifica di Socio si perde nei casi di:
a) morte b) dimissioni c) morosità per due anni consecutivi d) deliberazioni del Consiglio Direttivo. Art. 16 In caso di controversie o provvedimenti disciplinari sono competenti per la parte amministrativa il Collegio dei Revisori dei Conti, per la parte morale e disciplinare il Collegio dei Probiviri. Art. 17 E prevista la possibilità di costituire presso le Sedi periferiche sezioni distaccate del Club, che dovranno essere composte da almeno 20 membri, i quali designeranno un delegato, incaricato di intrattenere i rapporti con il Consiglio Direttivo, alle cui riunioni potrà prendere parte con facoltà di parola e senza diritto al voto, salvo che trattasi di deliberazioni inerenti la sede della quale è delegato. Art. 18 Il Genoa Club può essere sciolto per delibera dell Assemblea straordinaria dei Soci con la maggioranza del 51% dei Soci. Art. 19 Il presente Statuto può essere modificato solo dall Assemblea straordinaria. Le modifiche si intendono accettate se ottengono la maggioranza dei 2/3 dei Soci presenti e/o rappresentati del GENOA CLUB DIPENDENTI GRUPPO BANCA CARIGE spa, salvo quanto detto all art. 18. Art.20 Per quanto non previsto si fa riferimento alle norme del codice civile sulle Associazioni non riconosciute.