LA STRUTTURA GIURIDICA DELL IMPRESA



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LA STRUTTURA GIURIDICA DELL IMPRESA Le scelte economiche relative alla possibilità d intraprendere un attività in proprio sono profondamente connesse con le scelte di carattere giuridico. Di solito la metodologia corretta consiste nel creare una corrispondenza precisa tra la forma giuridica scelta ed il tipo di impresa realmente gestita. La scelta della forma giuridica è quindi un passo essenziale per chiunque desideri intraprendere un attività di tipo imprenditoriale. Potrà essere di aiuto, in questa fase l assistenza di un consulente, che saprà consigliare la scelta migliore per il singolo caso. E importante però precisare che in realtà non esiste una forma giuridica ideale: le valutazioni del caso dovranno essere fatte sulla base di una serie di fattori che incidono nettamente nel preferire una forma giuridica piuttosto che un altra. Tali fattori possono essere sintetizzati in: NUMERO DEI PROMOTORI (è ovvio che la presenza di due o più promotori all impresa non potrà che dar luogo ad una società) DISPONIBILITA DI CAPITALI (alcune forme societarie prevedono per la loro costituzione l investimento iniziale di ingenti capitali) GRADO DI RESPONSABILITA DEI SOCI (a seconda della tipologia giuridica prescelta si parlerà di responsabilità limitata o di responsabilità illimitata dei soci) DIMENSIONE DELL IMPRESA POSSIBILITA DI RICORRERE A PARTICOLARI FORME DI FINANZIAMENTO NATURA DELL ATTIVITA ESERCITATA (ad esempio le attività qualificabili come artigiane ai sensi della Legge 443/85 possono essere avviate solo in forma di: ditta individuale, società in accomandita semplice, società in nome collettivo e società unipersonale a responsabilità limitata). Si tratta di una scelta delicata, in quanto a diversa forma giuridica corrispondono diversi gradi di responsabilità, di obbligazioni contabili e fiscali ed inoltre una eventuale trasformazione, per quanto sempre fattibile, comporta costi anche considerevoli. 1

FORME GIURIDICHE Un impresa può essere esercitata sotto forma di: 1. IMPRESA INDIVIDUALE 2. SOCIETA E bene ribadire che non esiste una forma giuridica ideale; l eventualità di porre in essere un impresa individuale o una società va operata sulla base di diverse considerazioni relativamente ad aspetti soggettivi ed oggettivi. Ogni forma giuridica presenta in sé aspetti vantaggiosi e controindicazioni che dovranno essere presi in seria considerazione durante le valutazioni in merito alla struttura giuridica migliore da adottare. 1. IMPRESA INDIVIDUALE DITTA INDIVIDUALE Si configura un impresa individuale quando il promotore dell iniziativa è uno solo; in questo caso l imprenditrice/l imprenditore che promuove l attività e ne è l unico responsabile assume in nome proprio tutte le obbligazioni aziendali, rispondendone con il proprio patrimonio personale. La sua potrà essere solo una scelta orientata verso la forma di impresa individuale. La semplicità di costituzione e la snellezza decisionale derivante dall assenza di corresponsabili rappresentano i principali vantaggi individuabili in questa forma giuridica, oltre al fatto che essendo di semplice costituzione, vi sono minori oneri amministrativi da compiere. Gli svantaggi di un impresa individuale sono ravvisabili nel fatto che l unica/o imprenditrice/imprenditore promotrice/promotore è illimitatamente responsabile delle obbligazioni dell impresa, per le quali risponde con il proprio patrimonio personale. Anche quando si inizia un impresa è importante pensare a tutte le fasi di vita della stessa, compresa l eventualità della fine dell attività: nell ipotesi meno felice il tutto può concludersi con un fallimento dell impresa, nel qual caso per l impresa individuale significa anche fallimento personale della/del titolare dell impresa. 2

IMPRESA FAMILIARE L impresa familiare, pur vedendo la partecipazione di altri soggetti oltre alla/al titolare, si configura comunque come un impresa individuale, assoggettata al medesimo trattamento giuridico. All impresa familiare possono collaborare, in virtù di un specifico accordo/contratto, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo; i familiari collaboratori hanno il diritto di partecipare agli utili (max 49%) e ad alcune decisioni aziendali mentre la responsabilità ricade esclusivamente in capo alla/al titolare dell impresa. L aspetto vantaggioso dell impresa familiare è configurabile nella possibilità di ripartire il reddito fra più persone, e al contempo gli oneri fiscali ed amministrativi. Tra gli svantaggi valgono le stesse considerazioni fatte per la ditta individuale in merito al carico di responsabilità su un unica persona, oltre al fatto che per l impresa familiare è necessaria la redazione di un atto costitutivo per il suo avvio. 2. SOCIETA Si configura una società quando due o più persone si accordano per svolgere insieme un attività economica per dividerne gli utili. L accordo tra i soci deve risultare formalmente da un documento, che, a seconda del tipo di società, è rappresentato da una scrittura privata autenticata o da un atto costitutivo redatto davanti ad un notaio. Le ragioni che portano alla costituzione di una società possono essere: divisione dei rischi e delle responsabilità; possibilità di contare sull apporto finanziario, produttivo e organizzativo di più soci; possibilità di scindere il proprio patrimonio personale da quello societario; distribuzione del carico fiscale fra diversi soci; possibilità di avvalersi di competenze diverse; 3

SOCIETA DI PERSONE Nelle società di persone la responsabilità di eventuali inadempienze ricade su tutti i soci, i quali hanno responsabilità personale, illimitata e solidale, e che, nel caso di fallimento della società, falliscono anche come persone fisiche (nel caso di società in accomandita semplice questa regola vale soltanto per i soci accomandatari mentre i soci accomandanti rispondono solo nei limiti del capitale conferito. I soci accomandanti però non sono ammessi all amministrazione della società pena la perdita del beneficio della limitata responsabilità). Solitamente si sceglie la società di persone quando le qualità dei singoli soci, quali l abilità tecnica, l onestà, la competenza e la fiducia reciproca sono più importanti del capitale conferito. Vantaggi: divisione dei costi, degli impegni e del carico tributario tra più soggetti. Svantaggi: maggiori vincoli riguardo le scelte imprenditoriali derivanti dal coinvolgimento di più persone; maggiore onerosità costitutiva derivante dai molteplici obblighi cui adempiere (es: atto costitutivo) e relativi costi. Le due forme di società di persone più utilizzate sono: società in nome collettivo (snc) società in accomandita semplice (sas) Società in nome collettivo Questa forma societaria si caratterizza per: responsabilità dei soci: illimitata e solidale per tutti i soci; il fallimento della società si estende a tutti i soci: capitale sociale: non è previsto un capitale minimo; costituzione: l atto costitutivo deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata da autenticare. L atto deve necessariamente riportare: dati anagrafici dei soci, ragione sociale contenente nome e cognome di almeno un socio seguita dall indicazione di s.n.c., soci rappresentanti, sede sociale, oggetto sociale, conferimenti di ogni singolo socio, prestazioni cui si obbligano i soci, criteri di ripartizione utile/perdita, durata della società; rapporto sociale: vige il divieto di concorrenza del socio nei confronti della società; le modifiche dell atto, salvo patto contrario, devono essere decise all unanimità dei soci partecipanti; trattamento fiscale società: la società è soggetta ad IRAP; il reddito prodotto dalla società viene ripartito e attribuito ai singoli soci secondo la loro quota di partecipazione; trattamento fiscale soci: sul reddito attribuito e dichiarato i singoli soci dovranno pagare l IRPEF. 4

Società in accomandita semplice Le caratteristiche di questa forma societaria sono: responsabilità dei soci: per i soci accomandatari solidale e illimitata; per i soci accomandanti limitata alla quota conferita. Il fallimento della società si estende ai soci accomandatari; capitale sociale: non è previsto un capitale minimo per la sua costituzione; costituzione: l atto costitutivo deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. L atto deve necessariamente riportare i dati anagrafici dei soci, la ragione sociale contenente il nome e cognome di almeno uno dei soci accomandatari seguita dall indicazione di S.A.S., individuazione dei soci accomandanti e dei soci accomandatari, soci rappresentanti, sede sociale, oggetto sociale, conferimenti di ogni socio, prestazioni cui si obbligano i soci, criteri di ripartizione utile/perdita, durata prevista della società; rapporto sociale: vige il divieto di concorrenza del socio uscente nei confronti della società; le modifiche dell atto, salvo patto contrario, devono essere deliberate all unanimità dei soci; i soci accomandanti non possono partecipare all amministrazione della società, pena la perdita del beneficio di socio accomandante e quindi della responsabilità limitata, divenendo socio illimitatamente responsabile nei confronti dei terzi, trattamento fiscale della società: la società è soggetta ad IRAP; il reddito prodotto dalla società viene attribuito ai soci in base alla loro quota di partecipazione; trattamento fiscale dei soci: sul reddito attribuito i singoli soci dovranno pagare l IRPEF. 5

SOCIETA DI CAPITALI Nelle società di capitali è la società, e non il singolo socio, ad essere titolare dei diritti e degli obblighi derivanti dallo svolgimento delle attività. La responsabilità dei soci non è personale ma è limitata alle quote di capitale conferite Il ruolo dei soci può essere meno importante rispetto al capitale apportato I creditori possono rivalersi soltanto sul patrimonio aziendale e non su quello personale dei soci, mentre i poteri amministrativi possono essere attribuiti anche ai non soci Vantaggi: oltre alla possibilità di suddividere i costi, le società di capitali permettono anche di salvaguardare il patrimonio dei soci che non vengono coinvolti personalmente nel fallimento della società. Svantaggi: vincoli decisionali, complessa gestione organizzativa contabile/amministrativa, onerosità di tassazione, impossibilità per quasi tutte (tranne la SRL unipersonale) di iscriversi all Albo delle Imprese Artigiane con conseguente impossibilità di accesso per esse ad alcune forme di agevolazioni finanziarie previste per il settore artigiano. Società a Responsabilità Limitata Le caratteristiche principali sono: responsabilità dei soci. limitata al capitale conferito, il fallimento della società non si estende ai singoli soci; costituzione: la società deve costituirsi per atto pubblico e le quote non possono essere costituite da azioni. L atto costitutivo deve riportare: dati anagrafici dei soci, denominazione recante l indicazione S.R.L., sede sociale, ammontare del capitale sottoscritto e versato, quota di conferimento di ogni socio, norme per la ripartizione degli utili, numero poteri e dati anagrafici degli amministratori e, se necessario, del collegio sindacale, durata della società; rapporto sociale: nei casi in cui manca il Collegio Sindacale ogni socio ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento dell attività e di consultare i libri sociali. Gli organi delle S.R.L. sono: assemblea dei soci, consiglio di amministrazione, collegio sindacale; trattamento fiscale della società e dei soci: la S.R.L. è soggetta a IRAP ed IRES, gli utili netti che rimangono dopo il pagamento delle imposte possono essere distribuiti ai soci. In questo caso il dividendo percepito rientra nella voce di reddito di capitale e deve essere assoggettato ad IRPEF. A questo punto per evitare la doppia tassazione subentra un meccanismo per cui l IRES pagata dalla società diventa un credito utilizzabile dal socio per diminuire la sua IRPEF. 6

Società a Responsabilità Limitata Unipersonale Con il regime della responsabilità limitata può essere costituita anche un altra forma societaria che presenta tutte le caratteristiche di una Società a Responsabilità Limitata, ma con la differenza sostanziale che si presenta come un impresa individuale per la presenza di un unico socio. Per poter godere della responsabilità limitata è necessario rendere pubblico il fatto che si tratti di una società unipersonale, comunicazione che va fatta al Registro delle Imprese comunicando anche dati e generalità dell unica persona socia. La società è regolata in ogni caso dalle norme relative ad una normale società a responsabilità limitata. Si è detto quindi che nelle S.R.L. unipersonali l unico socio gode del beneficio della responsabilità limitata, per cui non vedrà coinvolto il proprio patrimonio personale nel rischio d impresa; un ulteriore punto di vantaggio potrebbe coincidere con la maggiore celerità nelle scelte gestionali, in quanto se il socio è anche amministratore dell impresa, solo suo sarà il potere decisionale. Le S.R.L. unipersonali in possesso dei requisiti possono essere iscritte all Albo delle Imprese Artigiane. L aspetto svantaggioso in questo tipo di società è sicuramente configurabile nell elevato costo di costituzione e gestione dell impresa (come tutte le società di capitali). Inoltre qualsiasi modificazione operata per la società comporta un ulteriore costo, poiché è sempre necessario farne comunicazione tramite atto pubblico. Società per azioni Responsabilità dei soci: limitata al capitale conferito: il fallimento della società non si estende ai soci Costituzione: la società deve essere costituita per atto pubblico; se viene redatto uno statuto sociale questo deve essere allegato all atto costitutivo. L atto costitutivo deve necessariamente contenere: dati anagrafici dei soci e numero azioni sottoscritte, sede sociale, denominazione con l indicazione di SPA, oggetto sociale, capitale sottoscritto e versato, valore nominale e numero delle azioni, norme per la ripartizione degli utili, numero degli amministratori e loro poteri, numero componenti il collegio sindacale, durata della società; Rapporto sociale: gli organi della SPA sono: assemblea dei soci, consiglio di amministrazione, collegio sindacale; Trattamento fiscale della società: la SPA è soggetta ad IRAP ed IRES; Trattamento fiscale dei soci: i soci vengono tassati in base all IRPEF solo per gli utili effettivamente percepiti. Esiste un meccanismo di credito d imposta per evitare la doppia tassazione in capo alla società e al socio. 7

Società in accomandita per azioni responsabilità dei soci: per i soci accomandatari solidale ed illimitata; per i soci accomandanti limitata alla quota conferita. Il fallimento della società si estende ai soci accomandatari; costituzione: la società deve essere costituita per atto pubblico; se viene redatto uno statuto sociale questo deve essere allegato all atto costitutivo. L atto costitutivo deve necessariamente contenere: dati anagrafici dei soci accomandanti e accomandatari e numero di azioni sottoscritte, sede sociale, denominazione con l indicazione di SAPA, oggetto sociale, capitale sottoscritto e versato, valore nominale e numero delle azioni, norme di ripartizione degli utili, numero degli amministratori e loro poteri, numero di componenti il collegio sindacale, durata della società; rapporto sociale: gli organi della SAPA sono Assemblea dei soci, consiglio di amministrazione, collegio sindacale; trattamento fiscale società: la SAPA è soggetta a IRAP e a IRES; trattamento fiscale dei soci: i soci vengono tassati in base all IRPEF solo per gli utili effettivamente percepiti. Esiste un meccanismo di credito di imposta per evitare la doppia tassazione in capo alla società e al socio. SOCIETA COOPERATIVA Le società cooperative si distinguono dalle altre società per la definizione che ne dà il codice civile, il quale afferma che vi è cooperazione se viene perseguito uno scopo mutualistico (ossia produzione di migliori condizioni a favore del socio, e quindi finalità non lucrativa da parte dei soci). Non vi è scopo mutualistico laddove i soci sono mossi da un intento di illimitato profitto quindi, a differenza delle società di capitali, le cooperative non si pongono come scopo principale quello di creare utili, ma hanno l obiettivo principale di conseguire un beneficio comune ai soci, definito mutualistico. Il Codice Civile prevede al suo interno una disciplina generale relativa alle cooperative (ex artt. 2511 2545); il codice estende alle cooperative molte delle norme previste per le società commerciali (SPA in particolare), riguardo ad assemblee, amministrazione, sindaci, libri sociali, bilancio. Il 31 luglio 1997 il Parlamento ha approvato la legge 7 agosto 1997 n.266 (cosiddetta legge Bersani), recante interventi urgenti per l economia ; in tale provvedimento è stata introdotta in via definitiva la disciplina (art. 21) della piccola società cooperativa, introducendo così un modello semplificato di società cooperativa. 8

Alla piccola società cooperativa si applicano le norme relative alle società cooperative, in quanto compatibili, con la novità di affidare all organo assembleare la funzione amministrativa, nel qual caso si dovrà nominare un presidente al quale spetterà la rappresentanza legale; inoltre la piccola società cooperativa potrà trasformarsi esclusivamente in una società cooperativa. Ad ogni modo le regole fondamentali restano invariate anche per la piccola società cooperativa: Fissazione percentuale massima di utili distribuibili Limite max di partecipazione di ogni singolo socio al capitale Limite minimo numero soci (9 per le cooperative; da 3 a 8 soci per le piccole cooperative) Variabilità del capitale sociale (principio della porta aperta) Principio del voto per testa Particolarità delle cooperative è che si instaurano due diversi tipi di rapporto: 1. Rapporto di società, oggetto del quale è l esercizio in comune mediante i conferimenti dei soci di un attività d impresa 2. Rapporti contrattuali ulteriori dei singoli soci con la cooperativa per usufruire dei relativi servizi (o prestazioni di lavoro) Le cooperative possono essere: a responsabilità illimitata (limitatamente però ai casi di fallimento o liquidazione coatta della società) a responsabilità limitata (come per le S.r.l.) Nelle piccole società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. 9