Pubblicato il 23 ottobre di Antonio Gigliotti. l angolo dei quesiti di ottobre 2009

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Transcript:

Credito d imposta autotrasportatori; detrazione 55% e sostituzione impianto termico; interessi di mora somme iscritte a ruolo; conservazione sostitutiva di Unico 2009; redditometro per annualità non consecutive di Antonio Gigliotti Pubblicato il 23 ottobre 2009 l angolo dei quesiti di ottobre 2009 QUESITO N. 1: Credito d imposta autotrasportatori Un impresa di autotrasporti avente sede legale in Piemonte e 20 dipendenti (rientrante, quindi, nella categoria di PMI) ha acquisito nel 2008 tre autoveicoli nuovi adibiti al trasporto merci con massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate e di categoria Euro 5. Due di questi sono stati acquisiti a titolo di proprietà ed uno a mezzo leasing. Chiede se può usufruire del contributo per l acquisizione di mezzi pesanti di ultima generazione anche per il veicolo in leasing. Chiede, inoltre, di conoscere l ammontare del contributo spettante e le modalità di utilizzo. L art. 2, D.P.R. n. 273 del 29.12.2007, in attuazione dell art. 1, comma 919, della Finanziaria 2007 (legge n. 296/2006), ha previsto un contributo a favore delle imprese o raggruppamenti di imprese di autotrasporto che abbiano acquisito, nel biennio 2007-2008, anche mediante locazione finanziaria, autoveicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate, appartenenti alla categoria Euro 5 o superiori. 1

Il contributo spetta per ogni nuovo veicolo acquisito è stato fissato nella misura pari a: euro 3.400 per le piccole e medie imprese; euro 2.550 per le altre imprese di autotrasporto. Per le imprese situate nelle aree in via di sviluppo, rientranti fra quelle di cui all art. 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunità europea (quali le regioni del sud Italia), è applicata un ulteriore maggiorazione del 10%, per cui l importo massimo del contributo ascende a: euro 4.250 per le piccole e medie imprese; euro 3.400 per le altre imprese. Nel caso di specie, quindi, l impresa di autotrasporti ha tutti i requisiti per usufruire dell agevolazione ed ha diritto a tante volte il contributo di 3.400 euro quanti sono gli autoveicoli nuovi acquisiti nel 2008, compreso quello in leasing; pertanto, potrà godere di un contributo pari a: 3.400 x 3 = 10.200 Per usufruire del credito d imposta, l impresa potrà portare tale importo in compensazione nel modello F24 (art. 17, commi 35-undecies e 35-duodecies, D.L. n. 78/2009 convertito) utilizzando il codice tributo: ð 6822 denominato credito d imposta a favore delle imprese di autotrasporto, ai sensi dell articolo 17, commi 35 undecies e 35 duodecies, legge 102/2009, di conversione del dl 78/2009, salvo che voglia fruire del contributo in maniera diretta (in tal caso, dovrà fornire espressa dichiarazione). In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice deve essere esposto nella sezione Erario in corrispondenza delle somme indicate nella colonna Importi a 2

credito compensati, ovvero nella colonna importi a debito versati per la restituzione, comprensiva di interessi, nei casi di ravvedimento di cui all articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, del maggior credito d imposta utilizzato. Il campo Anno di riferimento deve essere valorizzato nel formato AAAA, con l anno in cui si effettua la compensazione ovvero, in caso di ravvedimento, la restituzione. QUESITO N. 2: Detrazione 55% e sostituzione impianto termico Un contribuente, che intende eseguire un intervento di riqualificazione energetica della propria abitazione (regolarmente iscritta in Catasto) consistente nella sostituzione di una vecchia stufa a legna avente potenza termica nominale pari a 10KW con una caldaia a condensazione, chiede se la stufa a legna già esistente possa essere considerata impianto termico e, quindi, si possa usufruire della detrazione del 55% per l intervento di sostituzione. Con risoluzione n. 215/E del 12 agosto 2009, l Agenzia delle Entrate ha fatto il punto sulle caratteristiche tecniche dei sistemi di riscaldamento per la cui sostituzione si può usufruire della detrazione del 55%. In particolare, è stato precisato che condizioni essenziali per poter fruire della detrazione del 55% in relazione alle spese sostenute per gli interventi di risparmio energetico consistente nel miglioramento termico dell involucro dell edificio sono: l esistenza dell edificio (provata dall iscrizione dello stesso in catasto, o dalla richiesta di accatastamento, e dal pagamento dell ICI, se dovuta);. la presenza di un impianto termico funzionante. 3

Per capire se anche una stufa può essere considerata impianto termico, le Entrate evidenziano che occorre fare riferimento a quanto indicato dalla normativa tecnica recata dal D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 contenente le Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell edilizia. Tale decreto, al punto 14 dell Allegato A, fornisce la definizione di impianto termico precisando che si tratta di: impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 KW. Generalmente, quindi, le stufe, i caminetti, gli apparecchi per il riscaldamento localizzato a energia radiante e gli scaldacqua unifamiliari non sono di per sé considerati impianti termici. Possono, tuttavia, rientrare in questa definizione se sono fissi; e la somma delle loro potenze nominali è maggiore o uguale a 15 kw. Nel caso di specie, il contribuente non potrà usufruire della detrazione del 55% per la sostituzione della vecchia stufa con una nuova caldaia a condensazione in quanto 4

la stufa ha potenza nominale pari solo a 10KW e, quindi, non può essere considerata impianto termico in quanto non rispetta le caratteristiche di cui al D. Lgs. n. 311/2006. QUESITO N. 3: Interessi di mora somme iscritte a ruolo Ad un contribuente è stata notificata una cartella di pagamento in data 5 ottobre 2009. Chiede quale sia la misura degli interessi di mora in caso di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. L art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 prevede l applicazione degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a partire dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento, ad un tasso da determinarsi annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. In attuazione del richiamato articolo 30, era stato emanato il decreto direttoriale 28 luglio 2000, il quale aveva fissato all 8,4%, in ragione annuale, la misura degli interessi di mora. Con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 4 settembre 2009, è stata, tuttavia, rideterminata la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, fissandola, con effetto dal 1 ottobre 2009, al 6,8358% in ragione annuale, con una diminuzione, dunque, rispetto al passato, di oltre un punto e mezzo (1,5642%). Nel caso di specie, il contribuente si vedrà, quindi, applicare gli interessi di mora nella nuova misura del 6,8358% su base annua. 5

QUESITO N. 4: Conservazione sostitutiva di Unico 2009 Un contribuente ha spedito il modello Unico 2009 e ha ricevuto la relativa ricevuta di presentazione da parte dell Agenzia delle Entrate. A questo punto si chiede se sia possibile conservare elettronicamente il modello in questione. La possibilità di archiviare la dichiarazione dei redditi utilizzando la conservazione elettronica è confermata nelle istruzioni alla compilazione del mod. UNICO nel quale è evidenziato che per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004. La disciplina sulla conservazione elettronica dei documenti fiscali ha, infatti, trovato la concreta individuazione delle modalità operative con la Deliberazione n. 11 del 19.2.2004, del CNIPA (Centro nazionale per l Informatica nella Pubblica Amministrazione) che ha dettato le specifiche regole tecniche per la riproduzione e conservazione ottica sostitutiva. Per ulteriori chiarimenti sulle procedure di conservazione si rimanda a quanto previsto dall Agenzia delle Entrate nella circolare 6.12.2006, n. 36/E, nella quale, tra l altro, si è evidenziato che le disposizioni sopra citate si applicano alle scritture contabili, ai libri, ai registri e, in generale, a ogni documento rilevante ai fini tributari. QUESITO N. 5: Redditometro Il Sign. Rossi, nel 2004 e nel 2006, ha dichiarato un reddito che si discosta per più del 25 dal reddito accertabile sinteticamente (redditometro). Tale contribuente 6

rischia di subire un accertamento da redditometro o è fuori dal campo di applicazione del redditometro, dato che i due periodi d imposta non sono consecutivi? L art. 38, D.P.R. n. 600/1973, al comma 4, prevede che L ufficio puo, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l ufficio puo determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta. In merito al requisito dello scostamento del 25% per due annualità, l Agenzia delle Entrate ha affermato più volte il principio di consecutività di tali annualità (C.m. n. 101/E/80566 del 30.04.1999, Circolare n. 49/E/2007). Tuttavia, la Corte di Cassazione, con recente sentenza n. 237 del 9 gennaio 2009, ha evidenziato come la norma di cui al citato art. 38 abbia semplicemente previsto che l Ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con decreto del Ministero delle Finanze, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta, senza esplicitare il carattere di consecutività, né la necessità che essi siano anteriori a quello per il quale si effettua l accertamento, essendo sufficiente, secondo la disposizione in esame, che il reddito 7

dichiarato non risulti congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta. I giudici della Suprema Corte, inoltre, hanno sottolineato che: di fronte alle norme tributarie l Amministrazione finanziaria ed il contribuente si trovano su di un piano di parità, per cui la cosiddetta interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non vincola né i contribuenti né i giudici, né costituisce fonte di diritto, con la conseguenza che a detti atti ministeriali non si estende il controllo di legittimità esercitato dalla Corte di Cassazione, in quanto essi non sono manifestazione di attività normativa, bensì atti interni della medesima Pubblica Amministrazione destinati ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti ma inidonei ad incidere sul rapporto tributario. Ne deriva che, in base a quanto affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione, il reddito 2004 e 2006 è accertabile sinteticamente, anche se le due annualità non sono consecutive. Antonio Gigliotti 23 Ottobre 2009 8