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rimborso per il primo trimestre 2019 1 Crediti IVA trimestrali: scade il prossimo 30 aprile la richiesta di rimborso per il primo trimestre 2019 Il credito Iva che si forma nelle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali può essere utilizzato, ordinariamente, solo in compensazione verticale (per abbattere il debito Iva delle liquidazioni successive). In alcune situazioni ben definite dal legislatore, però, è possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva emergente dalla liquidazione trimestrale ovvero chiederne il rimborso, previa presentazione telematica di un apposito modello denominato TR. Il prossimo 30 aprile scadrà il termine per la presentazione del modello IVA TR con riferimento al primo trimestre 2019. Il modello da utilizzare è quello approvato con provvedimento n. 64421 del 19 marzo 2019. Le novità che interessano il nuovo modello IVA TR rispetto al vecchio modello riguardano: il possibile utilizzo dello stesso da parte del Gruppo Iva al fine di richiedere a rimborso il credito Iva trimestrale. L utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale da parte del Gruppo Iva è, invece, precluso (articolo 4, comma 4, D.M. 6 aprile 2018); l esonero dall apposizione del visto di conformità per le richieste di rimborso del credito Iva trimestrale da parte dei contribuenti che hanno applicato gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dagli obblighi di certificazione del credito (articolo 9-bis, comma 11, lettera b), D.L. 50/2017). Studio Pragma rimborso per il primo trimestre 2019 1

rimborso per il primo trimestre 2019 2 Nulla è cambiato per quanto riguarda le modalità di utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale: solo dopo la presentazione del modello IVA TR, se il credito Iva è di importo inferiore o pari a 5.000 euro e solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica all Agenzia delle entrate del modello IVA TR se il credito Iva è di importo superiore a euro 5.000. Per coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start up innovative) è obbligatorio presentare il modello IVA TR munito del visto di conformità. In merito alla prestazione delle garanzie, invece, si ricorda che: è possibile ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando l istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali; è obbligatorio prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto: da soggetti che esercitano un attività di impresa da meno di 2 anni ad esclusione delle imprese start up innovative di cui all articolo 25, D.L. 179/2012; da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro; al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 500.000 euro; 3. all 1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 500.000 euro; Studio Pragma rimborso per il primo trimestre 2019 2

rimborso per il primo trimestre 2019 3 da soggetti che presentano l istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà; da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell eccedenza detraibile risultante all atto della cessazione dell attività. Quanto suddetto può riassumersi come segue: Compensazione fino a 5.000 euro superiore a 5.000 euro sotto i 30.000 euro sopra i 30.000 euro nessun adempimento presentazione del modello TR con apposizione del visto di conformità dal 10 giorno successivo a quello di presentazione telematica del modello Rimborso senza prestazione di garanzia con rimborso con garanzia Regole di utilizzo del credito trimestrale In caso di utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale, tale compensazione è ammessa già dalla data di presentazione del modello IVA TR sino all importo di 5.000 euro (tale limite va inteso complessivamente per tutti e tre i trimestri); per la parte eccedente occorre attendere il 10 giorno successivo a quello di presentazione del modello. In particolare, con la presentazione del modello TR si può ottenere la possibilità di compensare o chiedere a rimborso i crediti scaturenti da ciascuno dei primi 3 trimestri dell anno (il credito relativo al quarto trimestre viene invece utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale). Studio Pragma rimborso per il primo trimestre 2019 3

rimborso per il primo trimestre 2019 4 Riassumendo: Modalità di presentazione Termine di presentazione Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR Visto di conformità La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica La presentazione del modello TR deve avvenire entro l ultimo giorno del mese successivo quello di chiusura del trimestre: I trimestre Æ entro 30 aprile 2019 II trimestre Æ entro 31 luglio 2019 III trimestre Æ entro 31 ottobre 2019 Il credito Iva trimestrale può essere utilizzato in compensazione nel modello F24: per crediti non superiori a 5.000 euro (limite inteso complessivamente per tutti e 3 i trimestri) la compensazione può avvenire fin dal primo giorno del mese successivo al compimento del trimestre ma solo dopo la presentazione telematica del modello TR; per crediti superiori a 5.000 euro la compensazione può avvenire solo a partire dal 10 giorno successivo quello di presentazione telematica del modello TR. La soglia di 5.000 euro deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali (ma non quello annuale) relativi a ciascun anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre). La compensazione di crediti Iva trimestrali deve essere effettuata obbligatoriamente utilizzando i canali Entratel/Fisconline (non può avvenire mediante presentazione del modello F24 direttamente da parte del contribuente utilizzando il canale home banking) Come detto precedentemente, per la compensazione del credito trimestrale oltre i 5.000 euro è previsto l obbligo di apporre il visto di conformità. Inoltre con riferimento ai rimborsi del credito Iva trimestrale eccedenti l importo di 30.000 euro, è possibile (per i casi diversi da quelli considerati a rischio e nei quali è obbligatorio rilasciare la garanzia) apporre il visto di conformità in alternativa al rilascio delle garanzie previste Studio Pragma rimborso per il primo trimestre 2019 4

rimborso per il primo trimestre 2019 5 Contribuenti ammessi al rimborso trimestrale Le condizioni che consentono l utilizzo (compensazione o rimborso) del credito Iva trimestrale sono diverse da quelle che consentono il rimborso del credito Iva annuale. In particolare, ai sensi dell articolo 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972, la presentazione del modello IVA TR è ammessa nelle seguenti fattispecie: aliquota media: quando vengono esercitate esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell articolo 17, comma 5, 6, 7 (reverse charge interno); operazioni non imponibili: quando vengono effettuate operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25% dell ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; soggetti non residenti identificati direttamente o con rappresentante fiscale in Italia; acquisto e/o importazione di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili Iva; operazioni non soggette: effettuazione di operazioni attive nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell articolo 19, comma 3, lettera a-bis), D.P.R. 633/1972 Studio Pragma rimborso per il primo trimestre 2019 5