IVA / prossimi adempimenti

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1 Treviso, lì Ai Signori Clienti Loro Sedi CIRCOLARE N. 02/2017 IVA / prossimi adempimenti 1. Dichiarazione IVA annuale 2. Compensazioni credito IVA annuale 3. Rimborso credito IVA annuale 4. Credito IVA trimestrale: rimborso/compensazione 5. IVA di gruppo 6. Spesometro anno 2016 Si evidenzia: - eliminazione Comunicazione annuale dati IVA; - eliminazione presentazione Dichiarazione IVA in forma unificata con dichiarazione dei redditi; - anticipazione del termine, dal 30 settembre al 28 febbraio, della presentazione della Dichiarazione IVA (dal 2018 slitterà al 30 aprile). Circolare n. 02 del Riproduzione vietata. pag. 1

2 I N D I C E Tabella riepilogativa principali adempimenti IVA pag Dichiarazione IVA annuale pag Promemoria pag Compensazioni credito IVA annuale pag Compensazioni inferiori a (libera) pag Compensazioni oltre ma inferiori a (con dichiarazione) pag Compensazioni superiori a (con visto) pag Residuo credito anno 2015 (senza vincoli) pag Tetto massimo di compensazione ( ) pag Presenza di ruoli scaduti (divieto di compensazione) pag Società di comodo (divieto di compensazione) pag Richiesta rimborso credito IVA annuale pag Promemoria pag Credito IVA trimestrale (rimborso/compensazione) pag Promemoria pag IVA di gruppo pag Promemoria pag Spesometro anno 2016 pag Promemoria pag. 15 Circolare n. 02 del Riproduzione vietata. pag. 2

3 Tabella riepilogativa principali adempimenti IVA Modello / Richiesta Scadenza Compensazione credito IVA 2016 (con F24) dal 1 gennaio 2017 se credito < Dichiarazione IVA entro il 28 febbraio 2017 (dal 2018 slitterà al 30 aprile) IVA di gruppo anno 2017 (Quadro VG Dichiarazione IVA) Rimborso credito IVA anno 2016 (quadro VX Dichiarazione IVA) entro il 28 febbraio 2017 entro il 28 febbraio 2017 Compensazione Credito IVA 2016 (con F24) dal 16 marzo 2017 se credito > con visto se credito > Credito trimestrale IVA 2017 Rimborso / Compensazione (modello TR) da aprile 2017 Per il 1 trimestre Per il 2 trimestre Per il 3 trimestre Spesometro 2016 (modello polivalente) in aprile 2017 Per liquidazioni mensili Per liquidazioni trimestrali Circolare n. 02 del Riproduzione vietata. pag. 3

4 1) Dichiarazione Iva annuale L Agenzia delle Entrate con i provvedimenti n e n del 16 gennaio 2017, ha approvato i modelli di dichiarazione Iva 2017x2016 recependo così le novità normative relative alla disciplina Iva. 1.1 Promemoria Presentazione in forma separata Ritorna l obbligo di presentazione della dichiarazione IVA in forma separata: scompare dopo quasi vent anni, il sistema della dichiarazione unificata. Il Modello Unico, che comprendeva la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IVA, lascia ora il posto al Modello Redditi che conterrà solo la dichiarazione dei redditi. Termine di presentazione: 28 febbraio Solo per il 2017, il termine di presentazione è fissato al 28 febbraio (dal 2018 slitterà al 30 aprile). Versamento saldo Iva: 16 marzo (o 30 giugno con maggiorazione) Termine ordinario per il versamento del saldo IVA fissato al 16 marzo, con possibilità di pagamento entro il 30 giugno maggiorato dello 0,40%. Sebbene la dichiarazione Iva non possa più essere compresa nella dichiarazione dei redditi, è stata mantenuta la possibilità di versare il saldo annuale Iva entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte dovute con riferimento alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario del 16 marzo. Nuovo quadro VG: opzione Iva di gruppo Il nuovo quadro VG, riservato alle società controllanti che intendono avvalersi per l anno 2017 dell IVA di gruppo c.d. Consolidato Iva, sostituisce la presentazione del modello Iva 26. A partire dal 2017, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio per il , le società controllanti sono tenute a comunicare l opzione per il regime del gruppo IVA compilando il quadro VG della dichiarazione IVA, presentata nell anno solare a decorrere dal quale si intende esercitare l opzione. Nuovo quadro VN: credito da dichiarazioni integrative E stato istituito il nuovo quadro VN per indicare il credito derivante dalle dichiarazioni integrative a favore presentate nel 2016 oltre il termine previsto per la presentazione della 1 Vedi ns. Circolare 01/2017. Circolare n. 02 del Riproduzione vietata. pag. 4

5 dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo a quello di riferimento 2. Detto credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, ma solo per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nel quadro va esposto l anno cui si riferisce la dichiarazione integrativa presentata e l importo del credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile. Altre novità della Dichiarazione Iva 2017 Tra le altre novità si evidenzia: la modifica del campo 7 nel rigo VE35 per le operazioni in reverse charge, includendo le cessioni di tablet, laptop e console da gioco ex art. 17, comma 6, lett.c) DPR 633/72; nel quadro VX, l adeguamento alla nuova soglia di per l esecuzione dei rimborsi IVA senza prestazione di garanzia o visto di conformità. 2) Compensazione credito Iva annuale La compensazione dei crediti d imposta può essere di due tipi: Verticale: quando si utilizzano imposte della stessa natura e nei confronti dello stesso ente impositore 3 senza mod. F24. Può essere effettuata liberamente per qualunque importo. Tale tipo di compensazione, anche se effettuata con mod. F24, risulta comunque irrilevante ai fini delle limitazioni previste per le compensazioni. Orizzontale: quando si utilizzano in F24 imposte di natura diversa e/o nei confronti di diversi enti impositori 4. La compensazione orizzontale può essere effettuata solo nel rispetto delle regole di seguito riportate: 2.1 Compensazione orizzontale inferiore a libera Le compensazioni orizzontali del credito IVA (annuale o trimestrale) per importi inferiori a possono essere effettuate senza alcun vincolo. In pratica i primi del credito Iva annuale 2016 possono essere usati: a partire dal 1 gennaio 2017; senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva; potendo utilizzare per il versamento sia i canali telematici dell Agenzia delle Entrate, sia il sistema di home banking. E comunque obbligatorio procedere al versamento mediante utilizzo dei canali Entratel o Fisconline in caso di F24 con compensazione a saldo zero. 2 Es: dichiarazione integrativa IVA 2014, relativa al 2013, presentata nel Es: compensazione tra il credito IVA 2016 e l IVA a debito del mese di gennaio Es: compensazione tra il credito IVA del 2016 ed il saldo IRAP del Circolare n. 02 del Riproduzione vietata. pag. 5

6 2.2 Compensazione orizzontale oltre ma inferiore a con dichiarazione Possono essere effettuate: solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell istanza da cui emerge il credito 5 ; utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate Entratel o Fisconline per la trasmissione delle deleghe di pagamento 6. In sintesi, chi intende compensare il credito Iva per importi superiori ad dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva e poi procedere alla compensazione presentando il modello F24 ed utilizzando esclusivamente il canale telematico Entratel o Fisconline Compensazione orizzontale superiore a con Visto I contribuenti che intendono compensare orizzontalmente crediti IVA per importi superiori a annui hanno l obbligo di richiedere, relativamente alla dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito, l apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato 8 il quale deve attestare la corrispondenza dei dati della dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione. In alternativa, il contribuente può richiedere la sottoscrizione del soggetto cui è demandato il controllo contabile (revisore contabile o società di revisione), attestante l esecuzione dei controlli previsti per il rilascio del visto di conformità. In assenza del visto di conformità (o della sottoscrizione da parte dell organo cui è demandato il controllo contabile), il modello F24 verrà scartato automaticamente dal sistema dell Agenzia delle Entrate. 5 Il modello IVA relativo al periodo 2016 deve essere presentato entro il 28 febbraio; le compensazioni orizzontali del credito IVA 2016 potranno avvenire a partire dal 16 marzo Viene, pertanto, esclusa in ogni caso la possibilità di ricorrere ai servizi di home banking messi a disposizione da banche o poste. 7 Gli F24 presentati senza osservare tali regole (prima delle tempistiche o con canali difformi da quelli previsti) verranno scartati dal sistema. 8 Il visto di conformità può essere rilasciato: - dai dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro iscritti negli elenchi informatizzati dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità; - dal responsabile dell assistenza dei CAF-imprese per le dichiarazioni predisposte dal Centro; - dai soggetti iscritti alla data del nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio. Il visto di conformità può essere rilasciato se le dichiarazioni e le scritture contabili sono state predisposte e tenute dallo stesso CAF o dal professionista che rilascia il visto. A tale proposito, la C.M. 57/2009 ha chiarito che nel caso in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto, il contribuente potrà rivolgersi comunque a un CAF o a un professionista abilitato all apposizione del visto a condizione che tali soggetti svolgano tutti i controlli previsti e predispongano la dichiarazione. Pertanto, il contribuente che intende ottenere il rilascio del visto di conformità deve esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione. Circolare n. 02 del Riproduzione vietata. pag. 6

7 2.4 Residuo credito anno 2015: senza vincoli Il residuo credito Iva relativo all anno 2015 può essere utilizzato in compensazione fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all anno 2016 senza vincoli (entro il 28 febbraio 2017). Nel modello F24/2017, deve essere indicato l anno 2015 come riferimento. Al contrario, se il credito sorto nel 2015 non viene ancora compensato entro il 28 febbraio 2017, può essere inserito nella dichiarazione annuale Iva 2017 come credito Iva relativo all anno 2016, e come tale risulterà soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte. 2.5 Tetto massimo di compensazione: Il limite annuale entro il quale possono essere effettuate le compensazioni orizzontali è pari a Rientrano nel limite anche i crediti chiesti a rimborso sul conto fiscale. 2.6 Presenza di ruoli scaduti: divieto di compensazione Il contribuente che abbia cartelle di pagamento scadute 9 relative a imposte dirette, imposta sul valore aggiunto, altre imposte erariali (non rilevano gli importi relativi ai tributi locali), per un importo superiore ad non può utilizzare il credito in compensazione se non dopo aver provveduto a pagare il predetto debito 10. L inosservanza di tale divieto è punita con la sanzione pari al 50% dell importo indebitamente compensato. 2.7 Società di comodo: divieto di compensazione La compensazione orizzontale del credito IVA annuale è vietata per le società non operative 11, di conseguenza la società che risulti non operativa nel 2016 potrà solo portare in avanti il credito o utilizzarlo in compensazione «verticale», ossia, all'interno delle liquidazioni periodiche dell'imposta stessa. Si ricorda che sono considerate di comodo anche le società che hanno presentato dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d imposta 12. La predetta società verrà considerata di comodo a partire dal 1 gennaio del periodo d imposta successivo. Per esemplificare, una società in perdita fiscale nei periodi d imposta verrà considerata non operativa per il periodo d imposta Il credito 2016, potenzialmente utilizzabile a partire dal 1 gennaio 2017, non potrà essere speso in compensazione orizzontale, chiesto a rimborso o ceduto. 9 Rif. Art. 31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e dai successivi chiarimenti dell Agenzia delle Entrate (Cir. 13/2011). 10 Il pagamento può essere effettuato anche mediante compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, indicando il codice RUOL istituito dalla R.M. 18/ Rif. Art. 30, co. 4 della L. 724/ Modifica introdotta dall art. 18 del D.Lgs 175/2014, già commentata nella nostra circolare n. 15/2014. Circolare n. 02 del Riproduzione vietata. pag. 7

8 E prevista, inoltre, la perdita definitiva del credito IVA annuale in presenza simultanea delle seguenti condizioni: 1) società di comodo oltre che nel 2016, anche nel 2015 e nel 2014; 2) società che nel triennio ha effettuato operazioni rilevanti ai fini Iva di importo inferiore a quello presunto in base all applicazione delle percentuali previste per la determinazione della soglia minima dei ricavi. 3) Richiesta rimborso credito Iva annuale A partire dal 1 febbraio i contribuenti potranno richiedere il rimborso del credito IVA annuale direttamente nella dichiarazione annuale IVA quadro VX rigo VX Promemoria Richiesta Mediante invio telematico della Dichiarazione annuale IVA, che contiene il rigo VX4, a partire dal 1 febbraio 2017 fino al Società di comodo Le società di comodo sono precluse dalla possibilità di richiedere il rimborso dell Iva. A seguito del D.L. n. 223/06, tali soggetti hanno anche preclusa la possibilità di utilizzare il credito IVA in compensazione e, trascorsi 3 anni, detto credito viene definitivamente perso. Attestazione delle società operative Le società operative sono tenute a produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per attestare l assenza dei requisiti che qualificano le società e gli enti come non operativi. La predetta dichiarazione è resa mediante la sottoscrizione del campo 8 nel rigo VX4 13. La dichiarazione di atto notorio, debitamente sottoscritta dal contribuente e la copia del documento di identità dello stesso sono ricevute e conservate da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell Agenzia delle Entrate 14. Importo minimo Il rimborso compete per importi superiori ad 2.582,28. Tale limite non trova applicazione nei casi di: - cessazione dell attività; - richiesta di rimborso della minore eccedenza del triennio. 13 Come chiarito dalla C.M. n. 32 del , 14 In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, le società hanno facoltà di presentare preventivamente un istanza di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative e/o della disciplina delle società in perdita sistematica. In tal caso, occorre barrare la casella interpello senza apporre la firma nel campo 8. Circolare n. 02 del Riproduzione vietata. pag. 8

9 Requisiti Il rimborso annuale dell Iva può essere richiesto dal contribuente solo nei casi previsti dall articolo 30, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, ovvero: a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell art. 17, quinto, sesto e settimo comma, nonché a norma dell art. 17 ter; il diritto al rimborso spetta se l aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata alle operazioni attive, maggiorata del 10%; b) quando effettua operazioni non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8bis e 9 (nonché le operazioni non imponibili indicate negli articoli 41 e 58 del D.L. 331/93) per un ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate; c) limitatamente all imposta relativa all acquisto o all importazione di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche; d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7 septies del DPR n. 633/72; e) quando si trova nelle condizioni previste all articolo 17 comma 3 (operatori non residenti che si sono identificati in Italia o che hanno formalmente nominato un rappresentante fiscale in Italia). Rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio Il contribuente, anche fuori dei casi sopra indicati, può chiedere il rimborso dell eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se le dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (2014, 2015, 2016) risultano a credito; in tal caso, il rimborso può essere richiesto per il minore degli importi a credito (minore importo a credito del triennio ). Cessazione di attività Il rimborso del credito IVA spetta infine in caso di cessazione di attività; il rimborso compete senza limiti di importo; all erogazione di tale tipologia di rimborso provvedono esclusivamente gli uffici delle Entrate. Società controllanti e controllate Il rigo VX4 non può essere compilato dalle società partecipanti alla liquidazione di gruppo che hanno trasferito eccedenze di credito non compensate nell ambito del gruppo, per le quali la società controllante intende chiedere il rimborso. Per dette eccedenze, infatti, il rimborso può essere chiesto solo dalla società controllante in sede di compilazione del prospetto riepilogativo IVA 26 PR/2017. Circolare n. 02 del Riproduzione vietata. pag. 9

10 Rimborso della minore eccedenza di credito non trasferibile al gruppo IVA Il rigo VX4 deve essere utilizzato per chiedere a rimborso l importo indicato nel rigo VL10 della dichiarazione IVA 2016, ai sensi dell art. 30, quarto comma DPR 633/72 (minore eccedenza detraibile nel triennio). In particolare, possono presentare istanza di rimborso i soggetti che hanno aderito ad una procedura di liquidazione dell IVA di gruppo nell anno 2015 e che non hanno potuto trasferire al gruppo il credito emergente dalla dichiarazione IVA relativa all anno Rimborsi inferiori a (liberi) L art. 38 bis DPR 633/72, comma 3, prevede l esonero dalla prestazione di garanzia per coloro che hanno presentato richiesta di rimborso per un importo inferiore a (il limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l intero periodo d imposta); Rimborsi superiori a (senza obbligo di garanzia) Non è necessario la presentazione della garanzia anche nel caso di richiesta di rimborso superiore ad , a condizione che la dichiarazione annuale sia munita di visto di conformità (o sottoscrizione alternativa da parte dell organo di controllo) e sia redatta una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali 15. La dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà è resa mediante la sottoscrizione dell apposito riquadro 16. Rimborsi superiori a (con obbligo di garanzia) Rimane l obbligo di prestare garanzia per i rimborsi superiori ad nelle ipotesi ritenute di rischio cioè quando il rimborso è richiesto 17 : - da soggetti che esercitano un attività di impresa da meno di due anni (escluse start-up innovative); - da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti per ciascun anno una differenza tra gli importi accertati e quelli dell imposta dovuta o del credito dichiarato superiori a determinate soglie 18 ; 15 In particolare, è necessario attestare che: il patrimonio e la consistenza degli immobili non sono diminuiti di oltre il 40% rispetto alle risultanze dell ultimo bilancio approvato; l attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende; non risultano cedute, nell anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale; sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. 16 Si evidenzia che la dichiarazione di atto notorio, debitamente sottoscritta dal contribuente e la copia del documento d identità dello stesso, sono ricevute e conservate da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell Agenzia delle entrate. 17 Art. 38 bis DPR 633/72, comma Di seguito le predette soglie: a) 10% degli importi dichiarata se questi non superano ; b) 5% degli importi dichiarati se questi superano ma non superano ; c) 1% degli importi dichiarati, o comunque se gli importi dichiarati superano Circolare n. 02 del Riproduzione vietata. pag. 10

11 - da soggetti che presentano la dichiarazione priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà; - da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell eccedenza detraibile risultante all atto della cessazione dell attività. Si ricorda che la garanzia (fideiussioni e polizze fideiussorie) ha effetto dalla data di erogazione del rimborso per una durata pari a 3 anni dallo stesso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell azione accertatrice dell Ufficio. Esecuzione del rimborso I rimborsi IVA sono eseguiti in conto fiscale secondo una delle seguenti modalità: - procedura semplificata: il rimborso è eseguito direttamente dall Agente della riscossione entro 60 giorni dalla richiesta per importi fino a ,00 (compresi anche gli eventuali crediti compensati). In tale ipotesi, nei 40 giorni successivi alla richiesta si apre una prima fase istruttoria relativa alla regolarità formale dell istanza e alla validità della garanzia prestata a seguito della quale può essere emesso provvedimento di diniego o di sospensione. - procedura ordinaria: il rimborso è eseguito direttamente dall ufficio competente entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione per gli importi che eccedono il limite di cui sopra, ovvero, nel caso di procedure concorsuali o di contribuenti che hanno cessato l attività. L amministrazione finanziaria entro 3 mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione effettua i controlli sulla regolarità formale dell istanza prodotta. In questa fase l ufficio può chiedere al contribuente eventuale ulteriore documentazione anche per verificare l esistenza del credito e la spettanza del rimborso. 4) Rimborso/compensazione Credito Iva Trimestrale I contribuenti Iva che realizzano nel trimestre un eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso (o l utilizzo in compensazione per pagare altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello IVA TR entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito: a) entro il 30 aprile per il primo trimestre; b) entro il 31 luglio per il secondo trimestre; c) entro il 31 ottobre per il terzo trimestre. Il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati. Circolare n. 02 del Riproduzione vietata. pag. 11

12 4.1 Promemoria Requisiti Il credito Iva trimestrale può essere richiesto a rimborso/compensazione (articolo 38-bis, secondo comma, Dpr n. 633/1972) dal contribuente nelle seguenti ipotesi: a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell art. 17, co. 5, 6,7, nonché a norma dell art. 17 ter; b) quando effettua operazioni non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8bis e 9 (nonché le operazioni non imponibili indicate negli articoli 41 e 58 del D.L. 331/93) per un ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate; c) quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 dell ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni imponibili; d) quando effettua nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50% dell ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazioni, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all art. 19, comma 3, lett. a bis. e) quando si trova nelle condizioni previste all articolo 17 comma 3 (operatori non residenti che si sono identificati in Italia o che hanno formalmente nominato un rappresentante fiscale in Italia). Richiesta di rimborso Per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei rimborsi e l obbligo o meno di presentare la garanzia si rinvia a quanto già specificato nel precedente capitolo relativo alla richiesta di rimborso IVA annuale. Richiesta di compensazione Se, in alternativa alla richiesta di rimborso, si chiede l utilizzo in compensazione del credito Iva, l utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell istanza. Il superamento, inoltre, del limite di annui, riferito all ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell anno, comporta l obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal 16^ giorno del mese successivo a quello di presentazione dell istanza di rimborso/compensazione, utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel). Circolare n. 02 del Riproduzione vietata. pag. 12

13 Maggiori approfondimenti verranno comunicati nelle istruzioni di prossima pubblicazione del modello Iva/TR. 5) Iva di gruppo c.d. Consolidato Iva Le società controllanti che intendono avvalersi per il 2017 della procedura di liquidazione dell IVA di gruppo, devono compilare il nuovo quadro VG della dichiarazione annuale IVA, da presentare entro il Il nuovo adempimento sostituisce la presentazione del modello IVA Promemoria Procedura IVA di Gruppo c.d. Consolidato Iva La procedura dell'iva di gruppo permette la compensazione tra i crediti e i debiti IVA periodici maturati in capo alle singole società facenti parte del gruppo. Le società controllate trasferiscono alla controllante i debiti e i crediti risultanti dalle proprie liquidazioni IVA; la società controllante effettuerà le liquidazioni periodiche di gruppo, compensando i crediti ed i debiti periodici maturati dalle singole società partecipanti; la società controllante è, quindi, l unico soggetto che può effettuare i versamenti periodici e il conguaglio IVA di fine anno. Credito IVA precedente rispetto alla liquidazione IVA di Gruppo Per evitare manovre elusive finalizzate all utilizzo di crediti IVA preesistenti rispetto alla liquidazione dell IVA di gruppo, a decorrere dal 1º gennaio 2008 è stato previsto che le società che entrano per la prima volta nella liquidazione dell IVA di gruppo non possono trasferire alla capogruppo il credito dell anno precedente. Tale credito potrà essere solamente richiesto a rimborso o utilizzato in compensazione dalla società stessa. Esercizio dell opzione La società controllante che intende avvalersi della predetta procedura per l anno 2017 deve compilare il nuovo quadro VG della dichiarazione annuale IVA da presentare entro il L opzione ha efficacia annuale e non è previsto il rinnovo tacito. Nella sezione I del quadro VG sono indicati dei dati relativi alle società commerciali che partecipano alla compensazione IVA; le società controllate, mediante sottoscrizione da apporre nel campo 8, convalidano la veridicità dei dati e prendono atto di partecipare alla liquidazione di gruppo. Nella sezione II sono indicati i dati relativi alle società che partecipano alla catena di controllo ma non alla compensazione IVA. Circolare n. 02 del Riproduzione vietata. pag. 13

14 Condizioni L esercizio dell opzione per l IVA di gruppo presuppone la sussistenza del requisito del controllo ai sensi dell art. 2, comma 1 del DM in base al quale si considerano controllate esclusivamente le spa, sapa e srl le cui azioni o quote sono possedute dalla controllante in misura superiore al 50% del loro capitale almeno dal 1 luglio dell anno solare precedente a quello di esercizio dell opzione 19. Restano escluse dall applicazione dell IVA di gruppo le società di persone, sia in qualità di società controllanti che di società controllate. Obblighi dichiarativi Le dichiarazioni annuali delle società che hanno partecipano all IVA di gruppo per l anno 2016 devono essere presentate entro il 28 febbraio La società controllante nella propria dichiarazione IVA deve allegare un ulteriore prospetto (IVA 26PR) dove viene riepilogata la liquidazione di gruppo della controllante e delle società partecipanti alla procedura. 6) Spesometro anno 2016 Le scadenze di invio dello Spesometro relativo all anno 2016 sono: - 10 aprile 2017 per i soggetti mensili; - 20 aprile 2017 per i soggetti trimestrali. Lo spesometro deve essere inviato telematicamente all Agenzia delle Entrate utilizzando il Modello Polivalente. Si ricorda che detto modello è stato istituito per comunicare: 1) lo Spesometro annuale. Ultimo invio da effettuare in aprile 2017 per i dati 2016; successivamente lo spesometro annuale verrà sostituito dallo spesometro trimestrale in quanto tale adempimento è stato abolito a partire dalla comunicazione dei dati relativi al ) gli acquisti effettuati da operatori di San Marino mediante autofattura. Anche questo adempimento, a partire dal 2017 è stato abolito; è rimasto comunque l obbligo di presentare entro il il modello polivalente per gli acquisti da S. Marino soggetti alla procedura del reverse charge, eseguiti nel mese di dicembre 2016 (quadro SE). 3) le operazioni effettuate e ricevute nei confronti di operatori Black List. Questo adempimento è stato abolito già a partire dal Precedentemente il controllo era richiesto dal 1 gennaio, tali modifiche sono state apportate dalla Legge di stabilità 2017 vedi ns. Circ. 01/2017 punto 3.3. Circolare n. 02 del Riproduzione vietata. pag. 14

15 6.1 Promemoria Soggetti obbligati Sono obbligati alla compilazione e all invio telematico dello Spesometro annuale tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti IVA. I dati possono essere indicati in forma analitica oppure aggregata, con opzione da indicare nella sezione denominata Formato comunicazione nella prima pagina del modello. Operazioni incluse L obbligo di comunicazione dello Spesometro riguarda: - tutte le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali è obbligatoria l emissione della fattura a prescindere dall importo; - le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non è previsto l obbligo di emissione della fattura qualora l ammontare delle singole operazioni sia pari o superiore a comprensivo dell IVA. Operazioni escluse Sono escluse: - le importazioni ed esportazioni di beni; - le operazioni intracomunitarie oggetto di dichiarazione ai fini Intrastat. - le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list 20 ; - le operazioni fuori campo IVA; - le operazioni che sono già oggetto di comunicazione all Anagrafe Tributaria (es. forniture di energia elettrica e servizi di telefonia, contratti di assicurazione, contratti di mutuo, contratti di compravendita di immobili); - le operazioni di importo pari o superiore a effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto tramite carte di credito, di debito e prepagate. *** *** Per eventuali necessità si prega di contattare il professionista di riferimento. Con l occasione si porgono cordiali saluti. Studio 20 Al riguardo, si attendono opportuni chiarimenti, considerata l abolizione delle comunicazioni black list già a partire dal Circolare n. 02 del Riproduzione vietata. pag. 15

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