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Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Attualità Trasparenza fiscale: dal quadro TN al quadro RN (2) 11 Maggio 2005 Prospetto da rilasciare ai soci. La seconda sezione del quadro RH L'adozione del regime di tassazione per trasparenza implica la maturazione dei seguenti effetti di natura fiscale "in capo" al socio persona fisica: sulla quota parte di reddito prodotto e imputato dalla società a responsabilità limitata si rendono applicabili le aliquote progressive previste per la tassazione dei redditi delle persone fisiche, potenzialmente inferiori all'aliquota proporzionale del 33 per cento sono fatte salve le distribuzioni degli utili formatisi nei periodi in cui è efficace l'opzione (articolo 8, comma 1, decreto ministeriale 23 aprile 2004), sterilizzando da un lato la tassazione del 40 per cento del dividendo percepito(1), e, dall'altro, l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento, per le partecipazioni non qualificate detenute al di fuori dell'esercizio dell'impresa(2). Dopo aver analizzato, attraverso il ricorso a un caso pratico, le modalità di compilazione del quadro TN, procediamo con l'analisi della posizione del socio persona fisica, esaminando le modalità con le quali ciascun soggetto partecipante dichiara la quota di reddito di propria pertinenza e liquida le relative imposte, senza peraltro trascurare l'eventuale presenza di redditi di diversa natura. 1 di 5

Prospetto da rilasciare ai soci Sulla falsariga del meccanismo di trasferimento previsto per le società di persone e i soggetti equiparati di cui all'articolo 5 del Tuir, la società di capitali partecipata è tenuta a rilasciare a ciascun socio un prospetto, che si presenta come un vero e proprio anello di raccordo tra la propria posizione (quadro TN) e quella particolare del socio, che acquisisce, in base alla sua quota di partecipazione agli utili, una serie di dati ed elementi, il cui utilizzo è necessario nella fase della liquidazione dell'imposta. Non va infatti trascurato che il socio non compila il quadro TN e che in ogni caso quest'ultimo evidenzia i valori trasferiti nell'ottica unitaria del soggetto partecipato, fatta eccezione per la sezione VI, deputata all'indicazione particolareggiata delle quote di reddito o perdita attribuibili a ciascun socio. Così, tornando all'esemplificazione illustrata nel precedente intervento(3), ciascun socio riceve un prospetto rilasciato dalla società trasparente, in cui, oltre alla denominazione, alla sede, e al codice fiscale della società partecipata, sono elencati: i dati del socio (esempio, sig. Bianchi...), il reddito imputato (10.000), la quota di partecipazione agli utili (25 per cento), la quota di reddito agevolata da concordato preventivo (2.500), la quota di oneri detraibili (250), la quota di acconti versati dalla partecipata (3.000), e così via. Una volta ricevuto il prospetto, il soggetto partecipante dispone di tutte le informazioni utili alla compilazione del modello Unico 2005-PF. Schematizzando, il socio persona fisica pone in essere i seguenti adempimenti dichiarativi: 1. recepisce la quota di reddito di propria pertinenza, individuando la soluzione dichiarativa corrispondente alla propria posizione soggettiva 2. somma tale reddito agli altri redditi (ove esistenti), determinando il proprio reddito complessivo 3. calcola l'imposta lorda corrispondente al reddito imponibile (al netto di deduzioni, oneri, e detrazioni per la progressività dell'imposizione) 4. utilizza anche le detrazioni connesse agli oneri trasferiti dalla società partecipata, pervenendo all'imposta netta 5. utilizza anche i crediti, le ritenute, le eccedenze e gli acconti, trasferiti pro quota dalla società trasparente 6. determina l'imposta a debito. La seconda sezione del quadro RH Dal punto di vista dichiarativo, la fase preliminare è quella dell'inquadramento del reddito 2 di 5

derivante dalla partecipazione nella società trasparente, funzione della posizione soggettiva del dichiarante. Nell'esemplificazione in commento, si è inteso analizzare la posizione dei soci Rossi e Bianchi (25 per cento ciascuno), la cui partecipazione è detenuta, rispettivamente, nell'ambito della propria attività imprenditoriale e a titolo personale. In particolare, quest'ultimo, oltre ai redditi derivanti dalla partecipazione nella società trasparente Alfa (che trovano il proprio riferimento dichiarativo nella nuova sezione II del quadro RH, modello Unico 2005-PF), possiede anche redditi da lavoro dipendente per un importo pari a 20.000 (quadro RC). Sulla base dei dati ricevuti nel "Prospetto da rilasciare ai soci", a cura della società trasparente Alfa, il sig. Bianchi provvede alla compilazione della sezione II del quadro RH nel seguente modo: Le modalità di compilazione delle colonne 1 (codice fiscale di Alfa), 3 (percentuale di partecipazione di Bianchi) e 4 (quota di reddito imputata di Bianchi) del rigo RH5 risultano di immediata comprensione, mentre per la colonna 5 (perdite illimitate) è da tener presente anche quanto chiarito nella circolare 16 marzo 2005, n. 10 (risposte a quesiti), dell'agenzia delle Entrate: "la perdita della partecipata, confluendo nel reddito del socio, è come se fosse da quest'ultimo prodotta; con la conseguenza che per verificare se la perdita è illimitatamente riportabile o riportabile con limite temporale occorre far riferimento al socio e alla sua situazione e non alla società trasparente". La circostanza che la società Alfa abbia aderito al concordato preventivo determina effetti anche nella sezione II del quadro RH: la colonna 8 evidenzia la quota parte di reddito ad aliquota agevolata da concordato preventivo di competenza del socio Bianchi, mentre la colonna 9 riporta la quota di reddito minimo da assoggettare obbligatoriamente a contribuzione previdenziale ai sensi del comma 7, articolo 33 del Tuir, nel caso in cui il socio risulti iscritto alla gestione esercenti attività commerciali o alla gestione degli artigiani dell'inps. Nell'esempio si è ipotizzato che la quota di reddito minimo determinato ai sensi del comma 4, articolo 33 del decreto legge n. 269 del 2003, corrisponda all'importo di 36mila (il reddito dichiarato eccede quello concordato) e pertanto la quota di pertinenza del socio risulta pari a 9mila. Ne deriva che, in base alle disposizioni previste dal comma 7 della predetta norma, il contribuente può limitarsi a versare contributi solo fino alla predetta soglia, fermo restando il minimale reddituale contributivo. In merito alla colonna 11 (ritenute), valgono le medesime considerazioni emerse nella citata circolare n. 10/2005 dell'agenzia delle Entrate con riferimento agli acconti(4) (colonna 16), ovvero che i crediti d'imposta utilizzabili in diminuzione della sola imposta sul reddito devono 3 di 5

obbligatoriamente essere trasferiti dalla partecipata ai soci cui è imputato il reddito trasparente. Pertanto, restano da esaminare i valori indicati nelle colonne 14 e 15: sugli oneri detraibili (colonna 14) si rinvia a quanto evidenziato nel precedente intervento(5), sottolineando la necessità che le detrazioni (pari a 47) trovino un'adeguata capienza nell'imposta calcolata dal dichiarante; per quanto concerne le eccedenze d'imposta derivanti dalla precedente dichiarazione (colonna 15), è chiaro che, una volta stabilito - nel quadro TN - l'ammontare disponibile e quello che la società partecipata intende utilizzare in proprio, la parte che residua (1.000) andrà ripartita tra i soci, nell'esempio in quattro parti uguali (250). Per quanto riguarda invece il credito per i redditi prodotti all'estero, è il caso di evidenziare che nell'ipotesi in esame (anno di produzione del reddito = 2004) tali crediti non vanno riportati nella colonna 13 (quota credito imposte estere ante opzione), deputata ad accogliere la quota del credito per imposte pagate all'estero relative a redditi prodotti dalla società trasparente nei periodi precedenti all'esercizio dell'opzione (ad esempio, 2003). Infine, la compilazione della sezione II del quadro RH implica anche l'utilizzo della sezione III e della sezione IV, che riportano le somme dei dati esposti nelle sez. I (non utilizzata nell'esempio in esame) e II: Il reddito indicato alla colonna 3 del rigo RH16 va riportato, insieme agli altri redditi (nell'esempio, redditi da lavoro dipendente dichiarati nel quadro RC), nel rigo RN1, colonna 4, del quadro RN, e allo stesso modo la quota di reddito a determinazione separata, di cui a colonna 1 del rigo RH16, va riportata nel rigo RN1, a seconda dei casi in colonna 1 (aliquota agevolata del 23 per cento) o in colonna 2 (aliquota agevolata del 33 per cento). Quanto alla sezione IV del quadro RH (riepilogo), va evidenziato che anche i relativi valori vanno utilizzati nella fase della liquidazione dell'imposta, da assolvere nel quadro RN. 2 - continua. La prima puntata è stata pubblicata martedì 10; la terza e ultima su FISCOoggi di giovedì 12 NOTE: 1 Il riferimento è agli utili di fonte italiana percepiti da persone fisiche al di fuori dell'impresa e 4 di 5

relativi alle sole partecipazioni qualificate o agli utili percepiti da persone fisiche nell'ambito dell'esercizio d'impresa. 2 Rimane fermo che l'irrilevanza delle distribuzioni di utili operate dalla società trasparente dovrebbe trovare concreta traduzione solo a partire dall'anno prossimo (modello Unico 2006-PF). 3 Vd. "Trasparenza fiscale: dal quadro TN al quadro RN (1)", in FISCOoggi del 10 maggio 2005. Nel caso pratico ivi illustrato, la società Alfa è partecipata dai sigg. Rossi, Bianchi, Verdi e Neri (25 per cento ciascuno), producendo un reddito di 40.000, di cui 10.000 prodotto all'estero, imposte ivi assolte = 2.700; ritenute a titolo di acconto = 5.000; eccedenze = 2.000, di cui utilizzate, 1.000; erogazioni liberali = 1.000; acconti versati = 12.000, quota di reddito ad aliquota agevolata (concordato) = 10.000. 4 In proposito, vd. la citata circolare n. 49/2004 dell'agenzia delle Entrate (par. 2.11). 5 Vd. "Trasparenza fiscale: dal quadro TN al quadro RN (1)", in FISCOoggi del 10 maggio 2005. di Antonio Mastroberti URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/trasparenza-fiscale-dal-quadro-tn-al-quadro-rn-2 5 di 5