Alimenti OGM e consumatori Monica Sciarroni Foro di Roma E- mail sciarroni.m@libero.it Riassunto Il dilagare dell evoluzione tecnologica ha coinvolto importanti settori del mercato agro-alimentare, introducendo numerose problematiche inerenti la regolamentazione degli alimenti geneticamente modificati. Ciò con particolare riguardo alla salvaguardia dell ambiente e alla tutela della salute umana. L avvento delle biotecnologie ha delineato nettamente la distinzione tra prodotti naturali-biologici e prodotti manipolati artificialmente. Quest ultimi hanno da sempre suscitato grande clamore, in considerazione del fatto che nel mondo scientifico vige un certo grado di incertezza sulle possibili conseguenze di tali prodotti sull ambiente e sull uomo. Dacchè è sorta l esigenza di introdurre e di predisporre taluni strumenti volti a prevenire e a controllare eventuali effetti deleteri e dannosi. Numerose aziende investono risorse e capitali nell ambito della ricerca e della fabbricazione di prodotti geneticamente modificati. Al riguardo è emersa la necessità, avvertita fortemente dall Unione Europea, di trovare il corretto bilanciamento tra le esigenze di libera circolazione dei prodotti suindicati e la predisposizione di misure di giusta tutela dei cittadini-consumatori. Appare pacifico, infatti, l atteggiamento prudente del legislatore Comunitario, il quale ha improntato l intero apparato normativo alla salvaguardia della salute e dell ambiente. Risulta molto complesso il procedimento di autorizzazione relativo sia all emissione deliberata di OGM nell ambiente per fini diversi dall immissione in commercio e sia quello inerente proprio l immissione sul mercato. L iter procedurale è stabilito dalla Direttiva 2001/18 CE, recepita in Italia dal D.lgs 224/2003. Tale Direttiva viene considerata il cardine dell intera disciplina. Nello specifico la regolamentazione degli alimenti geneticamente modificati è contenuta nei due Regolamenti CE 1829/2003 e 1830 /2003. Il primo relativo agli alimenti e ai mangimi di cui si discute e il secondo riguardante la tracciabilità e l etichettatura dei medesimi e di alimenti e mangimi ottenuti a partire da OGM, nonché recante la modifica della Direttiva CE 2001/18. Il presente lavoro, dapprima ha preso in esame la normativa suindicata, accennando anche alle legislazioni extraeuropee, il cui approccio nei confronti del tema trattato appare molto diverso. Successivamente si è posta l attenzione sull informazione e sulla protezione dei consumatori. Introduzione Ai sensi del articolo 2, n. 2, della Direttiva CE 2001/18, con D.lgs di attuazione in Italia n. 224/2003, viene definito OGM l organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l accoppiamento e e/o la ricombinazione genetica naturale. Tale Direttiva non si limita a introdurre soltanto le procedure autorizzative per l emissione nell ambiente e in commercio degli organismi suindicati, ma stabilisce anche i principi che regolano l intero settore inerente la circolazione relativa alle biotecnologie. Dall esame della Direttiva CE 2001/18 emerge, chiaramente, un approccio di tipo precauzio- 41
La Rivista di Scienza dell Alimentazione, numero 4, ottobre-dicembre 2012, ANNO 41 nale volto alla realizzazione di misure poste a protezione della salute umana, degli animali e alla salvaguardia dell ambiente. In breve, attraverso la predetta Direttiva vengono definiti i metodi di approvazione per l emissione deliberata nell ambiente per fini diversi dall immissione sul mercato, ovvero l immissione sul mercato di organismi geneticamente modificati o contenuti in taluni prodotti. Al proposito è opportuno distinguere l emissione deliberata, intesa come qualsiasi introduzione intenzionale nell ambiente di un OGM o una combinazione di OGM per la quale non vengono usate misure di confinamento ( art. 2, punto 3, Dir. CE 2001/18), e l immissione in commercio definita come la messa a disposizione di terzi dietro compenso o gratuitamente ( art. 2, punto 4, Dir. CE 2001/18). Le differenze tra le due tipologie involgono la procedura di autorizzazione. Per l emissione deliberata è previsto un articolato procedimento nazionale, di converso per l immissione in commercio viene stabilita una prassi sovranazionale in sinergia con le autorità di tutti gli Stati dell Unione Europea. Tale diversificazione di sistemi autorizzativi trova origine dal fatto che le emissioni deliberate avvengono in luoghi circoscritti e in maniera graduale, sono continuamente monitorate da parte di coloro i quali procedono alla stessa emissione. La loro autorizzazione è soggetta a limiti sia temporali che territoriali, dunque risulta molto controllata. Del pari l immissione in commercio, per la sua diffusione su larga scala e in zone geografiche più estese, appare più pericolosa. Nell ambito dei prodotti alimentari il legislatore Europeo ha formulato una disciplina specifica, la cui regolamentazione è sancita nel Reg. CE 1829/2003 e nel Reg. CE 1830/2003. La ratio ispiratrice delle norme è ben spiegata dall articolo 1, lett. a, del primo Regolamento fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell ambiente e degli interessi dei consumatori ( ), garantendo al contempo l efficace funzionamento del mercato interno. Il Reg. CE 1829/2003, ai sensi dell articolo 2, punti 6 e 10, individua due categorie di OGM: alimenti che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da OGM e alimenti derivati in tutto o in parte da OGM, ma che non li includono o non ne sono costituiti. Dopo aver definito le due categorie sopra richiamate, il Reg. suddetto delinea i principi generali di indirizzo dell intera materia. Tali principi sono incentrati sul medesimo sistema precauzionale della Direttiva CE 2001/18. Pertanto, viene precisato che nessun OGM, destinato all alimentazione umana, può essere immesso in commercio senza essere previamente autorizzato; è, altresì, prevista una valutazione dei rischi caso per caso all esito della quale viene verificata la sicurezza degli OGM. L articolo 4, par. 1, del Regolamento in esame, peraltro recita che gli alimenti geneticamente modificati non devono tassativamente: a) avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l ambiente; b) trarre in inganno i consumatori; c) differire dagli alimenti che intendono sostituire in misura tale che il consumo normale sarebbe svantaggioso per i consumatori sul piano nutrizionale. Al proposito, si ribadisce che gli alimenti OGM sono sottoposti ad un sofisticato regime di controllo al fine della loro immissione in commercio. I prodotti, invero, vengono autorizzati in base ad una selezione accurata con la quale vengono individuati gli alimenti ritenuti sicuri. La procedura che consente la commercializzazione risulta molto complessa e si attua attraverso numerose fasi. L input iniziale è dato dalla presentazione di una domanda da parte del richiedente alle Autorità competenti dello Stato membro di appartenenza. Siffatta domanda deve contenere tutti gli studi scientifici e le analisi realizzate al fine di comprovare che le caratteristiche dell alimento non sono differenti da quello tradizionale ( art. 5, par. 3, lett. f Reg. CE 1823/2003). Particolare attenzione è, altresì, riservata alla fase successiva a quella di autorizzazione, infatti nella suindicata domanda devono essere indicate le informazioni volte ad assicurare il monitoraggio e il controllo 42
Monica Sciarroni Alimenti OGM e consumatori degli effetti dell immissione in commercio sui consumatori e sull ambiente. Si segnala, inoltre, l allegazione alla richiesta di autorizzazione di una dichiarazione che descriva la mancanza di problematiche inerenti aspetti etici e religiosi. In ragione di ciò può essere presentata una proposta di etichetta che renda edotti i consumatori sul fatto che l OGM possa far insorgere turbamenti etico-religiosi. Ruolo di primaria importanza e di direzione dell intera procedura è svolto dall EFSA (Autorità Europea per la sicurezza alimentare), la quale, non solo riveste il ruolo di soggetto ricevente le domande di autorizzazione dei singoli Stati membri, ma predispone anche il parere diretto alla Commissione. Siffatto atto risulta di fondamentale importanza per la valutazione delle ragioni inerenti l accoglimento o il rigetto della richiesta di autorizzazione. Tale parere, infatti, è basato sulle rilevanze scientifiche, sulle verifiche dei requisiti predisposti dal Reg. CE 1829/2003, nonché di quelli diretti ad accertare: la mancanza di effetti nocivi sulla salute umana, su quella animale e ambientale; il rischio di indurre in errore il consumatore; infine se l OGM possa creare svantaggio dal punto di vista nutrizionale rispetto ad un alimento di tipo tradizionale. Il parere, oltre ad essere inviato alla Commissione e a tutti i Stati membri, viene reso pubblico affinchè i soggetti interessati possano formulare delle considerazioni e dei rilievi. La decisione relativa all autorizzazione viene effettuata dalla Commissione, la quale nel provvedimento di concessione della stessa indica anche le condizioni e le eventuali limitazioni all immissione in commercio, nonché la proposta per l etichettatura. L autorizzazione ad immettere in commercio prodotti OGM ha una durata decennale, alla scadenza del termine il permesso dovrà essere rinnovato attraverso la procedura prevista ai sensi dell articolo 11 del suindicato Regolamento. La temporaneità del predetto atto trova giustificazione nel fatto che le eventuali conseguenze negative nel lungo periodo non sono riscontrabili al momento dell accoglimento della richiesta autorizzativa. A riprova del particolare regime di rigore a cui sono sottoposti gli OGM viene, altresì, avvertita la necessità di porre in essere un piano di controllo allo scopo di verificare la conformità e il rispetto dei requisiti indicati dal Reg. CE 1829/2003, inoltre, laddove sia previsto un obbligo di monitoraggio il titolare dell autorizzazione deve assicurare che lo stesso venga eseguito correttamente. Nondimeno, può verificarsi l ipotesi che successivamente alla concessione del permesso sopraggiungano dei rischi per la salute umana, animale e ambientale. Al proposito l articolo 34 del Regolamento CE 1829/2003 consente di modificare o di sospendere l autorizzazione rilasciata, ciò applicando quanto previsto dagli articoli 53 e 54 del Reg. CE 178/2002. Di grande interesse quest ultimi articoli, i quali stabiliscono espressamente che spetta alla Commissione il potere di sospendere e di modificare il permesso alla commercializzazione, nonché di adottare eventuali misure cautelari. Tuttavia, qualora la Commissione, pur sollecitata dagli Stati membri, non intervenga, i stessi Stati possono porre in essere tutte le misure ritenute necessarie al fine di evitare rischi per la salute dei consumatori ( Corte di Giustizia della Comunità Europea, 09. 09. 2003 Monsanto Agricoltura S.p.a. e altri/ Presidenza del Consiglio dei Ministri; C 236/01). La tutela del consumatore, è ormai pacifico, non può prescindere da una informazione chiara e trasparente, la quale deve indirizzare i soggetti verso scelte consapevoli, fondate sul corretto convincimento, affinchè tutti possano riconoscere con facilità i prodotti tradizionali rispetto a quelli definiti artificiali. Tale problematica è particolarmente avvertita in tema di prodotti OGM, la cui etichetta deve indicare espressamente la loro presenza. Appare opportuno sottolineare la previsione dell esenzione dell etichettatura in talune ipotesi L articolo 12 del Reg. CE 1829/2003 sancisce la non obbligatorietà dell etichetta solo nei casi in cui vi siano alimenti che abbiano al loro interno: materiale che contiene, è costituito o prodotto a partire 43
La Rivista di Scienza dell Alimentazione, numero 4, ottobre-dicembre 2012, ANNO 41 da OGM presenti in proporzione non superiore allo 0,9% degli ingredienti alimentari considerati individualmente o degli alimenti costituiti da un unico ingrediente, purchè tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile. Viepiù, l articolo prosegue: per stabilire se la presenza di tale materiale sia accidentale o tecnicamente inevitabile, gli operatori devono essere in grado di dimostrare alle Autorità competenti di aver preso tutte le misure appropriate per evitarne la presenza. Appurato il rilievo dell etichettatura dei prodotti OGM, il legislatore dell Unione Europea ha individuato i requisiti specifici che la stessa deve presentare. A titolo esaustivo, ai sensi dell articolo 13, lett. b e c, del Reg. CE sopra richiamato, se l ingrediente è designato con il nome di una categoria, la denominazione contiene (nome dell organismo) geneticamente modificato o contiene ( nome dell ingrediente) prodotto da (nome dell organismo) geneticamente modificato appare nell elenco degli ingredienti; e non vi è un elenco di ingredienti, la denominazione geneticamente modificato o prodotto da ( nome dell organismo) geneticamente modificato appare chiaramente sull etichetta. Al contempo, la stessa etichetta deve fornire riferimenti alle differenti caratteristiche del prodotto rispetto alla versione tradizionale; ad esempio riguardo la composizione, il valore e gli effetti nutrizionali, ciò soprattutto per determinate classi di consumatori, l utilizzo degli alimenti, nonché le possibili preoccupazioni di ordine etico o religioso. Da ultimo il tema della tracciabilità e dell etichettatura degli alimenti ottenuti da OGM viene trattato dal Reg. CE 1830/2003, il quale tra i suoi obiettivi indica espressamente lo scopo di facilitare un accurata etichettatura, il monitoraggio degli effetti sull ambiente e, se del caso sulla salute, nonché l attuazione delle misure adeguate di gestione dei rischi, compreso, se necessario, il ritiro dei prodotti. Il Regolamento citato dispone che tutti gli operatori del settore debbano redigere e trasmettere per iscritto a chi riceve il prodotto delle puntuali informazioni sul fatto che lo stesso contiene materiale OGM o è da essi costituito. Si sottolinea, inoltre, che vige l obbligo di comunicare gli identificatori unici assegnati. Quest ultimi sono dei codici attribuiti a ciascun organismo geneticamente modificato per indicarne sia la presenza e sia lo specifico evento di trasformazione con il quale un prodotto tradizionale, a seguito di mutazioni di DNA, viene modificato in un prodotto artificiale. Palese lo scopo di tali codici: consentire la tracciabilità dell OGM e di tutte le informazioni relative ad esso. Ciò al fine di permettere una sempre maggiore informazione per il consumatore. Discussione-Conclusioni Il dibattito sulla sicurezza degli OGM è da sempre stato molto acceso. A tutt oggi in Italia e in molti paesi dell Unione Europea si registra un forte scetticismo non solo da parte della popolazione, ma anche da parte dei studiosi. Ciò ha ispirato un approccio precauzionale in tema di regolamentazione di tali organismi, in ragione proprio dell assenza di riferimenti scientifici acclarati e univoci. Molto spesso, peraltro, le normative di taluni Stati membri confliggono con le disposizioni comunitarie. In particolare, il riferimento è diretto a quanto statuito dalla Direttiva CE 2001/18 riguardo l impossibilità per gli Stati Comunitari di porre in essere delle misure unilaterali di divieto di OGM, ancorchè risultino autorizzati in base alle procedure sopra richiamate. Tuttavia, ai sensi dell articolo 23 della stessa Direttiva, viene prevista la cosiddetta clausola di salvaguardia, ovvero è sancita l evenienza per ciascuno Stato dell Unione di limitare temporaneamente o vietare l uso o la vendita nel proprio territorio di OGM, nel caso in cui vi siano indicazioni o studi scientifici, nuovi o aggiuntivi rispetto al momento della procedura di autorizzazione, che ritengano un organismo dannoso o rischioso per la salute umana o per l ambiente. A titolo esemplificativo si pensi al caso delle disposizioni di alcune Regioni Italiane, le quali attraverso tali disposizioni hanno inteso limitare e introdurre restrizioni agli OGM sul proprio territorio in virtù della clausola 44
Monica Sciarroni Alimenti OGM e consumatori di salvaguardia sopraddetta. La posizione delle Regioni Italiane rispecchia l opinione di parte dei consumatori e dei studiosi che reputano non del tutto sicuri gli OGM. Stante ciò è da segnalare che nel settembre 2012 la Corte di Giustizia Europea ha sentenziato che l Italia non può in alcun modo impedire la coltivazione di varietà di mais OGM già approvate dalla Commissione. Le ragioni del veto imposto dall Italia erano dettate sia dalla mancanza di norme regionali sulla coesistenza e sulla salvaguardia delle specie autoctone e dell ambiente e sia dall adozione di politiche agricole fondate su colture di tipo biologico e di tipo tradizionale. Orbene è opportuno puntualizzare che le contaminazioni tra coltivazioni OGM e coltivazioni biologiche e tradizionali poste a poca distanza tra loro si verificano costantemente, e il settore agricolo risulta essere in grave crisi economica per sopportare i costi per la realizzazione di barriere e per l attuazione di controlli al fine di evitare le stesse contaminazioni. In ogni caso il dibattito deve incentrarsi non soltanto sulla problematica relativa alle contaminazione nelle coltivazioni, ma deve essere affrontata anche la questione relativa al bestiame allevato all estero con mangime OGM e le cui carni, dopo essere stato macellate, vengono importate nei vari Stati per essere poi vendute per la distribuzione. Del tutto diverso l approccio alla tematica che ci occupa da parte degli Stati Uniti, ove difetta la previsione di una normativa specifica riguardo gli OGM, i quali sono esclusi da controlli particolari in ragione del fatto che non vengono percepiti con preoccupazione per la salute dei consumatori. La regolamentazione statunitense si articola sulla sostanziale equivalenza tra i prodotti OGM e quelli biologici-tradizionali. Al riguardo la FDA (Food and Drug Administration) nel 1992 ha elaborato un documento di particolare interesse per la immissione in commercio degli alimenti di cui si discute. I punti nodali del documento si semplificano nel seguente modo: gli OGM sono di norma prodotti sostanzialmente equivalenti a quelli tradizionali; l attenzione dovrebbe essere concentrata sulle caratteristiche del prodotto finale e non sul processo mediante il quale si giunge al prodotto. Gli effetti di tale logica riguardano soprattutto le modalità relative all atto di approvazione preventiva alla vendita, il quale viene considerato necessario soltanto nel caso in cui l OGM differisca dal prodotto tradizionale relativamente alla sua composizione, struttura e funzione in maniera che ciò possa produrre un rischio per la salute della popolazione. Del pari nell ipotesi di sostanziale equivalenza non si darà luogo ad alcuna autorizzazione preventiva. Si osserva che sono pochi gli OGM per i quali è prevista la predetta autorizzazione, poiché nella maggiore parte dei casi si presume l equivalenza sostanziale. In realtà, pur non essendo previsto quasi mai il provvedimento di approvazione preventiva, viene, però consigliato a tutti coloro che vogliono porre in commercio prodotti OGM di consultare la FDA allo scopo di verificare la conformità ai requisiti e ai canoni previsti dalla legge. L ulteriore diversità nel regime normativo statunitense rispetto alla disciplina dell Unione Europea investe il tema dell etichettatura. Alla luce del fatto che il prodotto OGM negli USA è considerato sostanzialmente equivalente a quello tradizionale non si ritiene necessaria la diversificazione o la segnalazione in etichetta, pertanto non vige l obbligatorietà di indicare che il prodotto contiene materiale OGM. In tema di etichettatura volontaria viene seguita la stessa linea di condotta, peraltro, sono posti in essere alcuni dettami che condizionano e limitano la possibilità di mostrare e di indicare la mancanza di sostanze geneticamente modificate; addirittura sono considerate vietate locuzioni quali: GM Free; not genetically modified (!). L unica deroga relativa alla non obbligatorietà innanzi esposta riguarda la circostanza di dover evidenziare in etichetta l esistenza di sostanze, originatesi nel prodotto in seguito al procedimento di mutazione genetica, che possono essere ritenute rischiose o dannose per talune catego- 45
La Rivista di Scienza dell Alimentazione, numero 4, ottobre-dicembre 2012, ANNO 41 rie di consumatori ( ad esempio quelle scatenanti reazioni anafilattiche). Palese la differenza di approccio alla tematica trattata da parte dell Unione Europea e degli Stati Uniti. Nella prima vige, infatti, un clima di grande diffidenza nei confronti degli alimenti OGM e della loro sicurezza rispetto ai secondi. Appare chiaro che la diversità di convincimenti sia dettata da interessi economici, da pressioni sociali e da indirizzi politici dissimili, nonché dalla diversa forza degli operatori dell industria alimentare. Alla luce di quanto esaminato risulta pacifico che il tema della biotecnologia e la sua regolamentazione nel campo alimentare ponga delle serie riflessione riguardo la tutela della salute dei consumatori e il loro diritto di essere informati correttamente sull impiego delle nuove tecnologie nella produzione di alimenti. Ciò trova riscontro anche dal punto di vista giuridico, poiché l atteggiamento di diffidenza riscontrato da parte dell Unione Europea ha condotto ad una legislazione prudente, improntata ad una forte protezione nei confronti del consumatore, considerato soggetto debole e incapace di comprendere appieno le nuove tecnologie. Di converso, laddove come negli Stati Uniti ha prevalso un atteggiamento di apertura e di entusiasmo il legislatore non ha adottato norme ad hoc, specifiche per la regolamentazione degli OGM, ma ha adattato la disciplina generale preesistente, attuando certamente una politica più libertaria. In realtà a parere di chi scrive la problematica è ben più complessa rispetto alle diverse normative esaminate a ai differenti approcci poiché investe tematiche etico religiose non sempre facilmente classificabili in maniera netta e precisa. Bibliografia Direttiva CE 2001/18; Reg. CE 178/2002; D.LGS 224/2003; Reg. Ce 1829/ 2003; Reg. CE 1830/2003; Decisione del Consiglio 93/626/CEE; S. Masini Corso di diritto Alimentare Giuffrè 2011; M. Ferrari-U. Izzo Diritto Alimentare Comparato Il Mulino 2012; C. Germanò Gli aspetti giuridici dell agricoltura biotecnologica in La disciplina giuridica dell agricoltura biotecnologica, 2002; G.F. Ferrara-I.M. Iammarino Gli organismi geneticamente modificati Padova 2003; www.dirittoambiente.com ; www.ambientediritto.it ; 46