Revoca degli affidamento e i piani di rientro

Documenti analoghi
I contratti di finanziamento: L apertura di credito

Decisione N del 22 ottobre 2015

Il recesso per giusta causa e la clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia

L art. 1845, comma 1, c.c. è stato ritenuto costituzionalmente legittimo. [6] [7]

Illegittimo il licenziamento disciplinare privo di immediatezza. Nota a Cassazione Civile, Sezione Lavoro n del 8 giugno 2009

Il Tribunale di Salerno si pronuncia sul contratto di mutuo fondiario e l'ammortamento alla francese

IL COLLEGIO DI ROMA. Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta Membro designato dalla Banca d'italia. [Estensore]

IL COLLEGAMENTO NEGOZIALE TRA COMPRAVENDITA E CREDITO AL CONSUMO

Al pari dei contratti finanziari anche quelli bancari non esigono sottoscrizione della banca, assenza superata da comportamenti concludenti.

Presentazione... LA FASE CONTRATTUALE GLI OBBLIGHI INFOR- MATIVIEDICONDOTTADELLABANCANEICON- FRONTI DEL PUBBLICO DEI RISPARMIATORI

COLLEGIO DI ROMA - DEC. n. 6565/2017- PRES. SIRENA REL POZZOLO

Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 24 agosto 2016, n

La buona fede nel recesso della banca nei contratti di apertura di credito *

IL GIUDICE. esaminati gli atti e sciogliendo la riserva, osserva quanto segue.

INTRODUZIONE. La principale obbligazione del lavoratore è quella di offrire la propria

Decisione N del 15 luglio 2016

Decisione N del 17 novembre 2011 IL COLLEGIO DI ROMA. composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale...

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2015. Danni a cose e lesioni: il frazionamento della domanda costituisce abuso dello strumen

DIRITTO PRIVATO I PROF. ROBERTO CARLEO

[Estensore] Prof. Massimo Caratelli Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

Con l interpello in esame, concernente l interpretazione dell articolo 8 della legge n. 590 del 1965, è stato esposto il seguente: Quesito

Preavviso di fermo amministrativo: è impugnabile dinanzi alla Commissione Tributaria

Il criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c.

L ABUSO DEL DIRITTO NON PUO ESSERE REPRESSO

Collegio di Napoli, 03 giugno 2010, n.480

Il concetto di conformità tra copia e originale del ricorso di primo grado o dell appello secondo il giudice di legittimità

Dichiarazione sempre emendabile

La Distribuzione in Italia

FORO ESCLUSIVO DI COMPETENZA: LA CLAUSOLA DEVE ESSERE SPECIFICA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

IL COLLEGIO DI NAPOLI. - Prof. Avv. Ferruccio Auletta.. membro designato dalla Banca d Italia

Se il fine giustifica i mezzi il profitto giustifica il licenziamento

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Collegio di Roma, 12 novembre 2010, n.1300

Contratto di lavoro a tempo indeterminato: dimissioni per giusta causa

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

La clausola di mediazione

La buona fede contrattuale, definizione e caratteri

FOGLIO INFORMATIVO CONTRATTO QUADRO DI DILAZIONE DI PAGAMENTO ACCESSORIO A CONTRATTO DI FACTORING

Roma, 02 dicembre 2008

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

Banca - Cassazione Civile: pagamenti online non autorizzati dal titolare del conto e responsabilità dell istituto di credito

CLAUSOLE GENERALI E SINDACATO DELLA CASSAZIONE

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

Il licenziamento per giusta causa

La compensazione dei saldi attivi e passivi di più rapporti bancari: la possibilità per la banca di compensare crediti non ancora esigibili

Il credito al consumo

Contratto di apertura del credito: nullità degli interessi bancari addebitati e automatica applicazione del tasso di interesse legale

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte Suprema di Cassazione IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE

RISOLUZIONE N. 27/E. Quesito

L evoluzione concettuale della buona fede

Licenziamento disciplinare e contestazione dell'illecito

Regolamento condominiale e modifiche d uso delle unità immobiliari

Massima. Motivazione. Wolters Kluwer Italia 57

RISOLUZIONE N. 121/E

CIRCOLARE INFORMATIVA

INDICE. Introduzione... pag. XV

SISTEMI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI NOTA ILLUSTRATIVA

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

L art c.c., facendo ricorso ad una clausola generale, stabilisce che:

La condizione sospensiva nella proposta d'acquisto: aspetti giuridici e commerciali

Accoglimento totale del 18/05/2018 RG n. 1956/2018

IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri. Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario

CIRCOLARE N. 6/2006. N. pagine complessive: 5 - L originale cartaceo firmato è archiviato presso l Ente emittente

COLLEGIO DI NAPOLI. Membro designato dalla Banca d'italia. (NA) RISPOLI FARINA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il licenziamento per superamento del periodo di comporto è legittimo anche se alla malattia segue l'aspettativa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione Sez. Un. sent. 18 luglio 2017, dep. 19 ottobre 2017 n Pres. Rordof est. De Chiara

La notifica al liquidatore di una società di persone cessata

Giustizia & Lavoro Il commento alle principali sentenze giurislavoristiche

Licenziamenti collettivi: rassegna giurisprudenziale

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

Cos è e come funziona il patto di prova: in cosa consiste e per quanto tempo dura. La possibilità di ripetizione della prova.

Illegittima la penale per recesso anticipato nei contratti bancari. Il caso particolare del servizio Pos

Decisione N. 533 del 26 gennaio 2015

LAVORO. Corte di Cassazione Sez. Lav. 16 Ottobre 2013, n Lavoro (rapporto di) Avvocato Titolare di attività commerciale

Promotore finanziario infedele: ne risponde anche la banca?

La legittimità dell iter argomentativo della motivazione della sentenza per relationem

PERIZIE TECNICHE SUGLI INTERESSI BANCARI. a cura di Marco Capra, Roberto Capra, Alessio A. Ferrandina

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Decisione N. 336 del 14 gennaio 2016

Contestazione disciplinare tardiva: i chiarimenti delle Sezioni Unite

COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) NERVI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

Collegio di Milano, 02 agosto 2010, n.857

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI

La moglie paga il conto... del marito

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.

Collegio di Milano, 27 maggio 2010, n.443

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI SECONDA SEZIONE CIVILE

E possibile chiedere la restituzione delle somme versate durante la convivenza?

Transcript:

Revoca degli affidamento e i piani di rientro Autore: Morini Giampaolo In: Diritto civile e commerciale I limiti posti dalla giurisprudenza Sommario: 1. La risoluzione del contratto di credito e la richiesta di rientro: limiti; 2. L art. 1845 co. 3 c.c.: controversia giurisprudenziale; 3. l esercizio del diritto di recesso: sindacabilità da parte dell a.g. 1. La risoluzione del contratto di credito e la richiesta di rientro: limiti Un piano di rientro bancario è soggetto alla disciplina generale del codice civile e dalla banca d italia. innanzitutto il cliente ha il diritto di avere per iscritto le condizioni economiche applicate, per verificare che siano ottemperanti a in conformità del principio di trasparenza. Un intimazione di pagamento che impone ad un azienda di rientrare dell affidato entro 1-15 giorni è legittima nella forma solo se a questa lettera viene seguita una pattuizione tra il cliente e la banca per pagare il debito in 1 di 5

modo sostenibile; in caso contrario è possibile fare ricorso alle autorità giudiziaria al fine di porre sotto il suo sindacato la decisione della banca di revocare l affidamento e richiedere il rientro entro termini non praticabili: il piano deve essere sostenibile. sull argomento è intervenuta la corte di cassazione, che con la sentenza n. 19792 del 19/09/2014 sancisce che nel conto corrente bancario, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti se la banca concede un fido a un proprio cliente, non può revocarglielo senza una valida motivazione, anche se il contratto lo consente: questo perché, secondo una recente sentenza della cassazione [corte di cassazione, sez. I civile, sentenza 8 luglio 24 agosto 2016, n. 17291], è vietato all istituto di credito imporre al correntista affidato il rientro immediato nel debito con modalità impreviste ed arbitrarie. Tale comportamento, infatti, in grado di cogliere di sorpresa chi fa affidamento sulla apertura di credito della propria banca, può ledere il cliente. come ha osservato la suprema corte (cass. 4538/1997), inoltre, nel caso di apertura di credito a tempo indeterminato un problema di legittimità del recesso della banca per difetto di giusta causa neppure si porrebbe, alla stregua di quanto è previsto nella disposizione di legge già sopra riferita. La corte osserva però che ciò non implica la totale insindacabilità del modo di esercizio del diritto potestativo di recesso da parte della banca. Resta pur sempre da rispettare il fondamentale principio dell'esecuzione dei contratti secondo buona fede (art. 1375 c.c.), alla stregua del quale non può escludersi che, anche se pattiziamente consentito in difetto di giusta causa, il recesso di una banca del rapporto di apertura di credito sia da considerare illegittimo, ove in concreto esso assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari; connotati tali, cioè, da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai comportamenti usualmente tenuti dalla banca ed all'assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista creditizia per il tempo previsto, e non potrebbe perciò pretendersi sia pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate, se non a patto di svuotare le ragioni stesse per le quali un'apertura di credito viene normalmente convenuta (cass. 4538/1997 e, in senso conforme: cass. 9307/1994; cass. 11566/1993; cass. 2642/2003) (in tal senso anche collegio di milano - decisione n. 8169 del 22 ottobre 2015). Volume consigliato 2. 2 di 5

L art. 1845 co. 3 c.c.: controversia giurisprudenziale l art. 1845, 3 comma, c.c. Dispone in proposito che «se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni». Il contratto invece stabilisce che: «la banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso di 2 giorni» (art. 4 delle condizioni generali di contratto). la richiamata disposizione contrattuale, molto diffusa nella prassi bancaria, è oggetto di valutazioni contrastanti: si è in particolare contestata da parte di alcuni autori la validità della soppressione del preavviso nell apertura di credito a tempo indeterminato, con orientamento condiviso anche da alcuni collegi territoriali dell arbitro bancario finanziario (collegio di roma, n. 3877/13; collegio milano, n. 1172/16). Sotto altro profilo, la clausola contrattuale in esame risulta controversa anche per quanto riguarda il potere concesso alla banca di esercitare il recesso mediante comunicazione solo verbale; previsione che sembrerebbe non conciliabile con il requisito della forma scritta per i contratti bancari, ricavabili dalle vigenti disposizioni in tema di trasparenza (collegio milano, n. 1172/16; e indirettamente cass., 24.06.2008, n. 17090). Infine, è orientamento ormai consolidato che la banca debba esercitare il diritto contrattuale di recedere anche senza giusta causa nel rispetto del principio generale di correttezza e buona fede nell esecuzione del contratto; principio violato allorquando le modalità di recesso prescelte dall intermediario appaiano impreviste ed arbitrarie ed in contrasto con la ragionevole aspettativa del cliente (fra le altre, cass. 2-4-2005, n. 6923; cass. 6-8-2008, n. 21250) (in tal senso anche, collegio di napoli decisione n. 10596 del 01 dicembre 2016). in ogni caso, il dovere di esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede, che certamente si impone alla banca anche nell esercizio del potere di recedere liberamente dal rapporto di apertura di credito, determina se violato l obbligo dell intermediario di risarcire alla controparte il danno, e non la reviviscenza del fido (c.d. Responsabilità da rottura brutale del credito: cfr. Cass., 18.9.2009, n. 20106, richiamata anche dal ricorrente; cass., 6.8.2008, n. 21250) già la cass. 15.2.2007 n. 3462 aveva rilevato che l'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza è, un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica. Una volta trasfigurato il principio della buona fede sul piano costituzionale diviene una specificazione degli "inderogabili doveri di solidarietà sociale" imposti dall'art. 2 cost., e la sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere 3 di 5

di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge. Il criterio della buona fede costituisce quindi strumento, per il giudice, per controllare, sia in senso modificativo che integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi. 3. l esercizio del diritto di recesso: sindacabilità da parte dell a.g. e noto peraltro come l esercizio del diritto di recesso sia sindacabile in sede giurisdizionale (cfr. Cass, sez. Iii, 18 settembre 2009, n. 20106), ove possono essere valutate le circostanze accompagnanti l esercizio di recesso alla luce di un giudizio di illiceità e abusività di tali modalità di esercizio. Tuttavia, come questo collegio ha già avuto modo di osservare (decisione n. 210/2011) non è compito del giudice valutare le scelte imprenditoriali delle parti ma solo di avvalersi dello strumento della clausola di buona fede a garanzia di contemperamento di opposti interessi secondo i principi di solidarietà che trovano riconoscimento a livello costituzionale e che debbono concretizzarsi nelle regole civilistiche. tra le scelte imprenditoriali che competono ad un intermediario bancario vi è anche quella di decidere attorno alla convenienza del mantenimento dei rapporti in essere e solo in presenza di dati certi e precisi che possano indurre a ritenere abusiva la condotta del recedente si può incidere sugli atti di esercizio della autonomia contrattuale e, conseguentemente, vincolare un soggetto imprenditoriale a proseguire un rapporto contrattuale da cui intende sciogliersi; così come si richiedono presupposti molto peculiari al fine di imporre un obbligo a contrarre (in tal senso collegio di milano decisione n. 7763 del 05 ottobre 2015). la corte di cassazione, con sentenza 8 luglio 2016 n. 17291, ha accolto il ricorso, enunciando importanti principi di diritto in merito alla questione di quando può dirsi che la decisione della banca di recedere dal rapporto di affidamento in conto corrente possa dirsi del tutto "imprevista o arbitraria". rileva la corte, richiamando precedenti giurisprudenziali (cass. Sez. 1, sentenze nn. 9321 del 2000 e 4538 del 1997) che "in caso di recesso di una banca dal rapporto di credito a tempo determinato in presenza di una giusta causa tipizzata dalle parti del rapporto contrattuale, il giudice non deve limitarsi al riscontro obiettivo della sussistenza o meno dell'ipotesi tipica di giusta causa ma, alla stregua del principio per cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, deve 4 di 5

accertare che il recesso non sia esercitato con modalità impreviste ed arbitrarie, tali da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all'assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto e che non può pretendersi essere pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate". nella pubblicazione della banca d italia: trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti domande frequenti sul provvedimento del 29 luglio 2009 e successive integrazioni (di seguito denominato disposizioni ) si legge al paragrafo 3.1: le disposizioni prevedono che i fogli informativi includano le clausole contrattuali che riguardano i tempi massimi di chiusura del rapporto (sez. Ii, par. 3). Viene chiesto di precisare se i contratti che attualmente non contengono alcuna clausola riguardante i tempi di chiusura debbano essere integrati. Si fa presente che le disposizioni hanno ad oggetto la trasparenza delle condizioni contrattuali e non disciplinano direttamente il contenuto dei contratti, in merito al quale valgono e regole stabilite dal tub. Pertanto l inserimento nel foglio informativo dei tempi massimi di chiusura del rapporto è obbligatorio quando il contratto li prevede. Considerata l importanza della definizione dei tempi di chiusura del rapporto, sia a fini di trasparenza che di tutela del cliente, si richiama peraltro l opportunità che essi siano individuati con chiarezza e pubblicizzati nel foglio informativo. https://www.diritto.it/revoca-degli-affidamento-e-i-piani-di-rientro/ 5 di 5