COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
|
|
- Riccardo Negro
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) TENELLA SILLANI (MI) STELLA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) PERICU Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore (MI) STELLA Nella seduta del 09/03/2017 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO La presente controversia inerisce alla pretesa illegittimità del recesso esercitato dai due intermediari convenuti rispetto a una pluralità di rapporti contrattuali (conto corrente e relativa convenzione di assegno, deposito amministrato, contratto quadro per la prestazione di servizi d investimento, contratto di prestito strumenti finanziari) intrattenuti con il ricorrente. In particolare, con ricorso in data la parte ricorrente ha allegato che, in data , in modo assolutamente inatteso e immotivato riceveva la comunicazione del recesso, esercitato dall intermediario B, da tutti i rapporti contrattuali (non meglio precisata polizza ; contratto di servizi via internet e telefono; deposito titoli a custodia e amministrazione; contratto di prestazione servizi di investimento; contratto quadro per la conclusione di prestito di strumenti finanziari; contratto di conto corrente) in essere con il ricorrente. Analogamente, con comunicazione ricevuta in data , anche l Intermediario A recedeva dal rapporto di conto corrente - e dalla connessa convenzione assegni - a suo tempo stipulato con il ricorrente. Ciò premesso, parte ricorrente ha argomentato fra l altro come segue: Con la Banca vi era un rapporto di fiducia che non poteva essere scisso in modo cosi repentino, Pag. 2/6
2 appellandosi al C.C., senza fornire null altra spiegazione. Ritengo che, oltre al danno economico, sia stata messa in dubbio la mia rispettabilità, la mia reputazione e dignità, offendendo profondamente la mia persona. In sede di ricorso, parte ricorrente non ha formulato alcuna esplicita richiesta, pur avendo allegato la sussistenza di generici e non quantificati danni patrimoniali e non patrimoniali (sub specie di pregiudizio alla propria rispettabilità, reputazione e dignità ), in relazione ai quali, comunque, non ha chiesto, espressamente, alcuna forma di ristoro. Con controdeduzioni presentate in data l intermediario A in via preliminare di rito, ha eccepito l inammissibilità del ricorso per una pluralità di motivi, osservando quanto segue: - dal tenore del ricorso non emerge in termini chiari ed univoci il petitum né viene illustrata la causa petendi. L'indeterminatezza del bene oggetto della domanda e l'assoluta mancanza dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della stessa, nonché l'omissione delle conseguenti conclusioni, sembrerebbero dì per sé giustificare la declaratoria di nullità del ricorso ai sensi dell'art.164 c.p.c.; - il ricorrente non formula alcuna richiesta sulla quale il Collegio possa validamente pronunciarsi. Il ricorrente, infatti, non richiede al Collegio di accertare alcunché, né formula alcuna richiesta di contenuto economico, dovendosi, quindi, escludere la sussistenza dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.; - il riferimento da parte del ricorrente a una generica "valutazione dei fatti" sembrerebbe presupporre un richiesta di carattere esplorativo ed essenzialmente consulenziale che, pertanto, esula ratione materiae dalla competenza dell ABF. Sempre in sede di controdeduzioni, l intermediario A - ferme restando le eccezioni di inammissibilità del ricorso di cui sopra - ha allegato e dedotto quanto segue: - in data il ricorrente stipulava un contratto di conto corrente con un intermediario terzo (oggi non più esistente); la titolarità di tale rapporto veniva da ultimo acquisita, a seguito di complesse vicende societarie, dall odierna parte resistente; - con nota del l intermediario comunicava la propria intenzione di recedere dal contratto di conto corrente - e dalla relativa convenzione d'assegno - ai sensi di legge e di contratto. Il ricorrente replicava con comunicazione del con cui, contestando la legittimità del recesso, richiedeva alla banca di motivare la propria scelta gestionale. A seguito del riscontro fornito dall intermediario, la controparte proponeva l odierno ricorso; - l art. 7, comma 6, del contratto prevede, per entrambi i contraenti, il diritto di recedere ad nutum dal contratto dì conto corrente con preavviso di un solo giorno. Lo stesso diritto è previsto in linea generale dall'art c.c. che richiama la disciplina dell art c.c. In ragione di ciò l'esercizio del diritto di recesso rientra nell'insindacabile discrezionalità negoziale delle parti e non è subordinato ad alcun evento o condizione né presuppone alcun onere di motivazione [ ]. Per quanto ovvio proprio la discrezionalità del recesso ne rende del tutto irrilevante la conoscenza della motivazione, né possiamo condividere le valutazioni del ricorrente circa l'opinabile e comunque indimostrato effetto pregiudizievole che sarebbe seguito all'esercizio del recesso. Nelle conclusioni l intermediario A ha formulato le proprie domande nei termini di seguito esposti: In via pregiudiziale: - Riconoscere e dichiarare la nullità del ricorso ex art.164 c.p.c.; Pag. 3/6
3 - Riconoscere e dichiarare l'improcedibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art.100 c.p.c.; - Riconoscere e dichiarare l'improcedibilità del ricorso per incompetenza ratione materiae. In via principale: - Riconoscere e dichiarare l inaccoglibilità del ricorso, in quanto manifestamente infondato ed immotivato. Con controdeduzioni presentate in data , l intermediario B ha allegato le seguenti circostanze fattuali: - con il ricorrente intercorrevano i seguenti rapporti contrattuali: conto corrente; deposito amministrato, con collegati una rubrica polizze, un contratto di prestazione di servizi di investimento e un contratto per la conclusione di prestiti di strumenti finanziari; contratto di servizi di Internet e Mobile Banking; - in data , l intermediario inviava tramite lettere raccomandate le comunicazioni di recesso dai predetti contratti, avvalendosi della facoltà prevista sia dal Codice Civile che dalla disciplina negoziale applicabile ai singoli rapporti; - a seguito della ricezione delle summenzionate comunicazioni, il ricorrente si era rivolto alla filiale competente, nel mese di luglio 2015, ove aveva ricevuto conferma dell esercizio del recesso da parte dell intermediario, che contestualmente aveva richiesto al primo di fornire le istruzioni per il trasferimento dei titoli e la liquidazione del saldo del conto corrente; - dopo numerosa corrispondenza tra le parti, nel corso del mese di dicembre 2015, l intermediario dava corso al trasferimento dei predetti strumenti finanziari, secondo le istruzioni fornite dal ricorrente; infine, a febbraio 2016, provvedeva alla liquidazione del saldo di conto. In diritto, parte resistente ha dedotto ed eccepito quanto segue: - tutti i contratti sottoscritti dal ricorrente prevedono espressamente la facoltà di recesso unilaterale delle parti e ne regolano le modalità di attuazione (cfr., in particolare, l art. 13 del contratto di Conto Private, prodotti e servizi accessori ; l art. 20 del contratto di Deposito titoli ; l art. 7 dell allegato al contratto di deposito titoli che regola il servizio di Prestito Titoli ; l art. 11 del contratto Prestazioni servizi di investimento ; l art. 18 del contratto relativo ai Servizi di Internet e Mobile Banking ). Inoltre, l art c.c. prevede la facoltà per i contraenti di esercitare il diritto di recesso, anche successivamente al principio di esecuzione del contratto stesso, e non dispone alcun obbligo di comunicarne la motivazione. In ragione di ciò, la Banca, nel comunicare al cliente il recesso dai contratti, ha esercitato un diritto riconosciuto dalla normativa vigente e ha operato nelle modalità contrattualmente previste dalle norme contrattuali sottoscritte dal ricorrente. - nessun danno di tipo economico è stato dimostrato, né tantomeno quantificato, dal ricorrente; quanto al presunto danno alla reputazione [ ], non ne comprendiamo l'origine atteso che le comunicazioni di recesso sono state inviate in via esclusiva al titolare dei rapporti e, sino alla presentazione del presente ricorso, in alcun modo rese note a terzi. Nelle conclusioni l intermediario B ha domandato il rigetto del ricorso. In corso di procedimento le parti si scambiavano ulteriori memorie nelle quali precisavano le rispettive tesi difensive (cfr. memoria di replica alle controdeduzioni in data ; nota di ulteriori osservazioni dell intermediario A in data ). Si osserva che in sede di repliche il ricorrente ha chiesto espressamente che l Ente arbitrale della Banca d Italia esprima un suo giudizio di merito ; nella medesima sede, ha richiesto che l Intermediario B gli restituisca l assegno oggetto della mia denuncia al Tribunale di Milano, questione tuttavia mai sollevata con il ricorso. Pag. 4/6
4 DIRITTO In via preliminare, si osserva che l intermediario A ha eccepito l inammissibilità del presente ricorso. Questo Arbitro ha avuto modo di pronunciarsi più volte in ordine alla genericità della domanda che non consentirebbe di individuare alcuna specifica richiesta all adito ABF, affermando che, pur mancando una formale articolazione delle conclusioni, la valutazione del petitum deve essere svolta in maniera flessibile onde poter apprezzare quale sia la pretesa che il ricorrente ritiene insoddisfatta da parte del convenuto (v., ad es., Coll. Napoli, n. 2140/2012). Se è vero, infatti, che nel riquadro del modulo di ricorso predisposto per l indicazione dell oggetto della domanda e delle relative motivazioni il ricorrente si limita ad affermazioni generiche, sarebbe riduttivo un apprezzamento dei contenuti della domanda di carattere meramente formalistico, avulso dai fatti che sono allegati dal ricorrente e dalle richieste formulate nel reclamo e nelle ulteriori lettere inviate agli intermediari convenuti (cfr. Coll. Milano, n. 8050/2014; Coll. Napoli, nn /2016). Resta fermo, peraltro, che secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro non possono essere certamente prese in considerazione domande non formulate in sede di reclamo e proposte per la prima volta nel ricorso o addirittura nel corso del procedimento (come è il caso di specie con riferimento alle domande formulate per la prima volta dal ricorrente in sede di repliche alle controdeduzioni). Ciò premesso, si può affermare che, nel merito, l oggetto della decisione verte sulla valutazione della legittimità del recesso esercitato dagli intermediari convenuti da tutti i rapporti bancari e finanziari in essere con il ricorrente (invero, nell ambito dei contratti stipulati con l intermediario B, alcuni rapporti - quali, in particolare, il contratto di Prestazioni servizi di investimento, nonché l allegato al contratto di deposito titoli che regola il servizio di Prestito Titoli, collegati entrambi al deposito titoli in amministrazione - hanno per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli bancari e finanziari, anche se non è stata formulata alcuna eccezione da parte dell intermediario resistente interessato). In proposito, si fa presente che l intermediario A ha prodotto copia del contratto di conto corrente, dal quale emerge (cfr. art. 7, comma 6) il diritto dell intermediario di recedere ad nutum con preavviso di un giorno. L intermediario ha receduto con la comunicazione del , postergando l efficacia del recesso al sessantesimo giorno successivo alla ricezione della stessa. L intermediario B ha esercitato il recesso con preavviso di due mesi per alcuni contratti (conto corrente e contratto di servizi telematici e telefonici) e di quindici giorni per altri (deposito titoli e contratti collegati, nonché rubrica polizze). Non ha prodotto, tuttavia, copia dei contratti in oggetto. Si rileva che sul punto il ricorrente non ha, comunque, sollevato alcuna contestazione circa il rispetto dei termini di preavviso contrattualmente stabiliti o in relazione alla congruità del preavviso concretamente concesso dall intermediario. Da un punto di vista normativo, è pacifico il diritto della banca di recedere unilateralmente dal contratto di conto corrente bancario. Infatti, la lettura congiunta degli artt e 1855 cod. civ. concede all istituto di credito il diritto potestativo di recedere unilateralmente da un contratto a tempo indeterminato, vincolandolo soltanto ad un previa informazione nei confronti dell altro contraente e ad una condotta secondo buona fede, così come previsto dall art c.c. In base alla disciplina dei Servizi di pagamento di cui agli artt. 126-bis e ss. del TUB Il prestatore di servizi di pagamento può recedere da un contratto quadro a tempo indeterminato se ciò è previsto dal contratto e con un preavviso di almeno due mesi, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'italia (v. art. 126-septies, comma 2, sul Recesso ). Pag. 5/6
5 È, altresì, presente un consolidato orientamento dell Arbitro che riconosce la legittimità della scelta dell intermediario sciogliersi dal vincolo contrattuale, senza bisogno di alcuna motivazione specifica, essendo la legge a consentire il recesso ad nutum da un rapporto a tempo indeterminato (Coll. Milano, n. 2925/2013: qualora l operazione in conto corrente sia a tempo indeterminato, il recesso o la riduzione del fido possa essere esercitato ad nutum, nel rispetto del termine previsto dagli usi, o in mancanza, entro 15 giorni... ; cfr. anche Coll. Napoli, n. 3679/14). Il modus operandi di tale diritto, nonostante la non sindacabilità delle motivazioni alla base dello stesso è, invece, valutabile, restando vincolato al fondamentale principio dell esecuzione dei contratti secondo buona fede (Coll. Milano, n. 63/2012: è poi noto come l esercizio del diritto di recesso sia sindacabile in sede giurisdizionale ove possano venire in rilievo le circostanze caratterizzanti la condotta del recedente alla luce di un giudizio di illiceità e di abusività delle modalità di esercizio ; in tal senso cfr. anche Coll. Napoli, n. 2306/2011; Coll. Roma, n. 91/2014; nonché, per la giurisprudenza ordinaria, Cass., , n ; Trib. Roma, ordinanza ). Solo in presenza di dati certi e precisi che possano indurre a ritenere abusiva la condotta del recedente si può incidere sugli atti di esercizio della autonomia contrattuale e conseguentemente vincolare un soggetto imprenditoriale a proseguire un rapporto contrattuale da cui intende sciogliersi. Orbene nel caso di specie, sulla base dei fatti esposti in sede di ricorso, al di là dell osservazione che in virtù dei prolungati rapporti nel tempo fra le parti sarebbe forse stato opportuno evidenziare al cliente le motivazioni del recesso, non è ravvisabile un esercizio abusivo da parte delle resistenti del diritto di interrompere il rapporto contrattuale (con conseguente assorbimento della domanda di risarcimento danni formulata, peraltro genericamente, dal ricorrente). Sotto questo profilo la condotta degli intermediari convenuti appare infatti incensurabile, avendo essi provveduto ad informare tempestivamente il cliente dello loro intenzioni di recedere dai rapporti. PER QUESTI MOTIVI Il Collegio non accoglie il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6
COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SPENNACCHIO Membro
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri. Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta... Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno de Carolis Avv. Massimiliano Silvetti Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia
DettagliDecisione N. 8507 del 16 novembre 2015
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTARELLI Membro
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA VITELLARO / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1790/14) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 28 novembre 2014; VISTA la
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 21318 Anno 2015 Presidente: FINOCCHIARO MARIO Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA Data pubblicazione: 21/10/2015 SENTENZA sul ricorso 1130-2014 proposto da: CALVINO MAURIZIO CLVMRZ72L23F839V,
DettagliComitato Regionale per le Comunicazioni
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni DELIBERA N. 37/2016 TITOLO 2015.1.10.4.1 2013.1.10.21.1571 LEGISLATURA X Il giorno 8 giugno 2016 si è riunito
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Membro designato dalla Banca d'italia Dott. Com. Girolamo Fabio Porta Membro designato dalla Banca
DettagliApertura di credito in conto corrente a tempo
INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 4a Apertura di credito in conto corrente a revoca 1. Identità e contatti del finanziatore / intermediario del credito Finanziatore Indirizzo Telefono Email
DettagliInformatore scientifico del farmaco giusta causa di licenziamento e diritto di difesa
Informatore scientifico del farmaco giusta causa di licenziamento e diritto di difesa Tribunale di Catania, Di Stefano, 21 giugno 2009 (ord.), D.A. c. M. s.p.a. Le false dichiarazioni in ordine all attività
DettagliFOGLIO INFORMATIVO Aggiornamento Nr. 01/2013 del 01 aprile 2013 valido fino al 30 giugno 2013 CREDITO SU PEGNO INFORMAZIONI SULLA SOCIETA FINANZIARIA
Aggiornamento Nr. 01/2013 del 01 aprile 2013 valido fino al 30 giugno 2013 CREDITO SU PEGNO INFORMAZIONI SULLA SOCIETA FINANZIARIA (Sede di Via Nicola Mignogna,13) (Filiale di Via Nuova Poggioreale,186)
DettagliIL COLLEGIO DI MILANO. - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d Italia (Estensore)
IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d Italia (Estensore) - Prof. Avv. Giuseppe
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO
N. R.G. 9731/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Scarzella ha pronunciato la seguente
DettagliFOGLIO INFORMATIVO FINANZIAMENTI ALL IMPORT/EXPORT IN EURO E DIVISA
Norme sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (D.lgs. 1/9/93 n. 385 Delibera CICR 4/3/03 Istruzioni di Vigilanza della Banca d Italia 29/7/2009 e successive modifiche). INFORMAZIONI
DettagliDecisione N. 7790 del 21 novembre 2014
COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) DE CAROLIS (RM) SIRENA (RM) SILVETTI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) CORAPI Membro designato da Associazione
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario. [Estensore]
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Avv. Bruno De Carolis Avv. Pietro Sirena Prof. Avv. Diego Corapi Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla
Dettagli[Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca
DettagliActio quanti minoris: quali criteri applicare? Cassazione, sez. VI, 25 gennaio 2012, n. 1066 (L. D Apollo)
ACTIO QUANTI MINORIS: QUALI CRITERI APPLICARE? Cassazione, sez. VI, 25 gennaio 2012, n. 1066 Luca D Apollo La Cassazione affronta un ipotesi di inadempimento contrattuale relativo ad una vendita immobiliare
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. Fatto
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale... Presidente Avv. Alessandro Leproux.. Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Andrea Gemma Avv. Michele Maccarone Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro
DettagliFOGLIO INFORMATIVO ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
FOGLIO INFORMATIVO ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI
DettagliIl giorno 28/07/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente
DELIBERA N. 51/2015 TITOLO 2015.1.10.4 2013.1.10.21.1496 LEGISLATURA X Il giorno 28/07/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:
DettagliSCONTO DI PORTAFOGLIO
SCONTO DI PORTAFOGLIO Foglio informativo in ottemperanza alle disposizioni di cui alla delibera CICR del 4 marzo 2003 e alle successive Istruzioni di Vigilanza della Banca d Italia del 15 luglio 2015 INFORMAZIONI
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliPROCEDURA APERTA PER FORNITURA DI GAS NATURALE 7 CHIARIMENTI
PROCEDURA APERTA PER FORNITURA DI GAS NATURALE 7 CHIARIMENTI (Aggiornato al 10 luglio 2014) DOMANDA 1 Si chiede conferma che il termine ultimo per l invio di eventuali chiarimenti è il 10.07.2014 ore 12,00
DettagliDecisione N. 571 del 30 gennaio 2014
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) RONDINONE Membro designato
DettagliTRIBUNALE DI BIELLA. RICORSO per DECRETO INGIUNTIVO PREMESSO IN FATTO
TRIBUNALE DI BIELLA RICORSO per DECRETO INGIUNTIVO Per i sigg. Roberto V., e Nadia A., residenti in Via Rondolino 105, Cavaglià (BI), elettivamente domiciliati in Biella, Viale Matteotti num. 49, presso
DettagliACCORDO DI LICENZA NON ESCLUSIVA PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL MARCHIO AZIENDA SPIN OFF DELL UNIVERSITA DI PISA TRA UNIVERSITÀ DI PISA
CONVENZIONE A) FASE DI PRE-IMPRESA ACCORDO DI LICENZA NON ESCLUSIVA PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL MARCHIO AZIENDA SPIN OFF DELL UNIVERSITA DI PISA TRA UNIVERSITÀ DI PISA con sede in Pisa, Lungarno
DettagliIL COLLEGIO DI MILANO. - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'italia (Estensore)
IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'italia (Estensore) - Prof.ssa Cristiana
DettagliDETERMINAZIONE n. 2/2016 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX AMBROSI / WIND TELECOMUNICAZIONI X IL DIRIGENTE
DETERMINAZIONE n. 2/2016 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX AMBROSI / WIND TELECOMUNICAZIONI X IL DIRIGENTE VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante Norme per la concorrenza e la regolazione dei
DettagliDELIBERAZIONE n. 24 del 5 maggio 2014
Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX / Vodafone Omnitel XX Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Pietro Sirena Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca
DettagliIL COLLEGIO DI NAPOLI. - avv. Giuseppe Leonardo Carriero...membro designato dalla Banca d'italia
IL COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: - prof. avv. Enrico Quadri...Presidente - avv. Giuseppe Leonardo Carriero...membro designato dalla Banca d'italia - avv. Giancarlo Davide Colangelo...membro
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 10594 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: MANNA FELICE Data pubblicazione: 23/05/2016 SENTENZA sul ricorso 444-2015 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587,
DettagliIL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico Lavori Pubblici
Originale / Copia C O M U N E D I T R O F A R E L L O P R O V I N C I A DI T O R I N O -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DettagliIl servizio è gratuito. E operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18 ed è accessibile tramite:
Gentile Cliente, la Banca Nazionale del Lavoro è lieta di comunicarle che da oggi è a Sua disposizione il Servizio Assistenza Corporate BNL, un nuovo Servizio che Le consentirà di richiedere e acquisire
DettagliCommette reato il padre che registra le telefonate dei figli minorenni
Commette reato il padre che registra le telefonate dei figli minorenni Recentemente, la Suprema Corte (sentenza n. 41192 del 3 ottobre 2014), ha confermato la decisione dei Giudici territoriali che avevano
Dettaglinella sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritto ciascun partecipante
CAPITOLO 2 I soggetti del contratto di rete Principi generali "La legge" fornisce due indicazioni in relazione ai soggetti che possono essere parte di un contratto di rete. Innanzitutto, con riferimento
DettagliCass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MERONE Antonio
DettagliFOGLIO INFORMATIVO SERVIZIO DOPO INCASSO EFF/RIBA/SDD INFORMAZIONI SULLA BANCA CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO CONDIZIONI ECONOMICHE
INFORMAZIONI SULLA BANCA FOGLIO INFORMATIVO SERVIZIO DOPO INCASSO EFF/RIBA/SDD BANCA ALTO VICENTINO CREDITO COOPERATIVO DI SCHIO E PEDEMONTE SOCIETA COOPERATIVA Sede Legale, Amministrativa e Direzione
DettagliCOLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) CONTINO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTORO Membro designato
DettagliIL COLLEGIO DI MILANO. Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d Italia
IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d Italia Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini
Dettagliwww.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823
«La morosità del conduttore può determinare il risarcimento del danno» (Cassazione civile Sentenza, Sez. II, 13/02/2015, n. 2865) locazione morosità risarcimento del danno Il locatore che abbia chiesto
DettagliNon sono dovuti gli interessi previsti nel contratto di finanziamento se il TAEG non considera l'assicurazione vita e infortuni.
Credito al consumo: interessi nulli se il taeg non è chiaro Arbitro bancario finanziario, Collegio di Roma 13/03/2015 di Matteo Sances Pubblicato il 01/07/2015 Non sono dovuti gli interessi previsti nel
DettagliINDICE-SOMMARIO DEL FASCICOLO 10 o (ottobre 2011) Parte prima - Sentenze commentate
INDICE-SOMMARIO DEL FASCICOLO 10 o (ottobre 2011) LEGENDA: Il simbolo [,] a fianco del titolo segnala che il commento/saggio è stato oggetto di referee secondo quanto indicato alla pagina precedente. Parte
DettagliRovigoBanca Credito Cooperativo Società Cooperativa
FOGLIO INFORMATIVO SCONTO COMMERCIALE PSCCSTD INFORMAZIONI SULLA BANCA RovigoBanca Credito Cooperativo Società Cooperativa Sede legale/amministrativa: Via Casalini, n. 10 45100 ROVIGO Tel.: 0425427811
DettagliREGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE. Postel
REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE Postel DISPOSIZIONI GENERALI 1. Postel S.p.A. (d ora innanzi indicata come POSTEL) definisce la procedura di Conciliazione secondo quanto previsto dal Regolamento in materia
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Prof. Massimo Caratelli Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Prof. Avv. Pietro Sirena Prof. Avv. Andrea Gemma Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.5810/04 Reg.Dec. N. 7567 Reg.Ric. ANNO 2000 DECISIONE sul ricorso
DettagliDATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE/A DISTANZA
Foglio informativo relativo al CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI INFORMAZIONI SULLA BANCA BANCA DI ANGHIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO S.C. Via Mazzini 17-52031 - Anghiari (AR) Tel. :
DettagliCOLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTARELLI Membro
DettagliCASSA UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA
CASSA UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA ESERCIZIO 2014 RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE 1 Nell'esercizio finanziario 1 gennaio - 31 dicembre 2014 la Cassa ufficiali,
DettagliCOLLEGIO DI NAPOLI. Membro designato dalla Banca d'italia. (NA) ROTONDO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) MARINARI (NA) CONTE (NA) PARROTTA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) ROTONDO Membro designato da Associazione
Dettagliriunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: nella causa di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. iscritta al n.
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: - Dr.ssa Rosaria SavastanoPRESIDENTE - Dr.ssa Annamaria CasadonteGIUDICE - Dr. Giovanni
DettagliFoglio informativo relativo al CONTRATTO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI INFORMAZIONI SULLA BANCA
Foglio informativo relativo al CONTRATTO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di Ostuni Largo Mons. Italo Pignatelli n.2-72017 - OSTUNI
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Presidente Avv. Alessandro Leproux Avv. Massimiliano Silvetti Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca
DettagliSERVIZIO DI TRADING ON LINE
1 FOGLIO INFORMATIVO SERVIZIO DI TRADING ON LINE INFORMAZIONI SULLA BANCA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPINAZZOLA SOCIETA COOPERATIVA Sede legale: Corso Umberto I 65-76014 SPINAZZOLA (BT) Tel. 0883/683620
DettagliIL COLLEGIO DI MILANO. - Avv. Maria Elisabetta Contino Membro designato dalla Banca d'italia
IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Avv. Maria Elisabetta Contino Membro designato dalla Banca d'italia - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla
DettagliRegolamento per la TRATTAZIONE DEI RECLAMI. presso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTAGNETO CARDUCCI
Regolamento per la TRATTAZIONE DEI RECLAMI presso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTAGNETO CARDUCCI Versione dicembre 2014 Sommario 1. Premessa... 4 2. Come presentare il reclamo... 4 3. Arbitro
DettagliRadiazione del sig. Federico Viale dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Delibera n. 19264 Radiazione del sig. Federico Viale dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario
composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Pietro Sirena Avv. Massimiliano Silvetti Avv. Michele Maccarone IL COLLEGIO DI ROMA Membro designato dalla Banca d Italia, che svolge le funzioni
DettagliFOGLIO INFORMATIVO valido dal 05/07/2012
INFORMAZIONI GENERALI FOGLIO INFORMATIVO valido dal 05/07/2012 APIVENETO FIDI SOCIETA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI Sede legale Vicenza, Galleria Francesco Crispi n. 45 Telefono 0444/232240 Fax
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario. [Estensore]
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Dott.ssa Claudia Rossi Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia Avv.
DettagliRadiazione della sig.ra Emily Battistello dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Delibera n. 19328 Radiazione della sig.ra Emily Battistello dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto
DettagliTribunale di Pistoia
Repubblica Italiana Tribunale di Pistoia Sezione civile In nome del Popolo Italiano Il giudice dott. Niccolò Calvani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1423/08 R. G. tra le
DettagliDecisione N. 1729 del 06 marzo 2015
COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) DE CAROLIS (RM) SIRENA (RM) SILVETTI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) CARATELLI Membro designato da
Dettagli[Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Pietro Sirena Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca
DettagliVISTI i verbali di violazione, di seguito indicati, elevati nei confronti di SALVOTOMMASO EUGENIO,nato a GELA,
(..' I. r..o.d~;_f V ~C C;_,'. 7_.. 7. "/ Protocollo:M_rfPR_CLUTG 001303220150330 Fascicolo: SALVO TOMMASO E. VISTI i verbali di violazione, di seguito indicati, elevati nei confronti di SALVOTOMMASO EUGENIO,nato
DettagliINDICE I TRASPORTO. Prefazione...
INDICE Prefazione... XVII I TRASPORTO 1 Ilcontrattoditrasporto:profiligenerali... 3 1.1 Il contratto di trasporto: profili generali... 4 1.2 Trasporto oneroso, gratuito e di cortesia... 5 1.3 Forma e conclusione
DettagliGARANZIA BCC Cambiano Riqualificazione immobili FIDI TOSCANA S.P.A.
GARANZIA BCC Cambiano Riqualificazione immobili FIDI TOSCANA S.P.A. INFORMAZIONI SU FIDI TOSCANA S.p.A. INFORMAZIONI SULL INTERMEDIARIO Nome: FIDI TOSCANA S.p.A. Indirizzo: Viale Mazzini n 46 50132 Firenze
DettagliCollegio di Roma, 29 ottobre 2010, n.1217
Collegio di Roma, 29 ottobre 2010, n.1217 Categoria Massima: Centrali Rischi Finanziarie Private / Preavviso di segnalazione Parole chiave: Centrale rischi finanziari private, Obbligo di preavviso, Raccomandata
DettagliTRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e
TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall Avv. ********* e dall Avv. ************** ed elettivamente
DettagliFIRST/CISL TUTELA LEGALE
1 FIRST/CISL TUTELA LEGALE DEFINIZIONI: Nel testo che segue, si intendono: - ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; - ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione; - ASSISTENZA
DettagliDecisione N. 567 del 30 gennaio 2014
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) GRECO Membro designato
DettagliCOLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) RONDINONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) RONDINONE Membro designato
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [estensore] Finanziario. Fatto
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Avv. Bruno De Carolis... Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta... Prof. Avv. Andrea Gemma... Prof. Avv. Raffaele Lener... Membro designato dalla Banca d Italia, che
DettagliDecisione N. 320 del 20 gennaio 2014
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTORO Membro designato
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00566/2012 REG.PROV.COLL. N. 00399/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA In composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso,
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 1 Num. 15131 Anno 2015 Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA Relatore: CAMPANILE PIETRO Data pubblicazione: 20/07/2015 sul ricorso proposto da: AGENZIA DEL TERRITORIO SENTENZA Rappresentata
DettagliPSRD Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute DECISIONE
PSRD Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute DECISIONE ai sensi del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel cc TLD.it e del Regolamento per la risoluzione delle dispute
DettagliUNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRE VISCONTEE - BASSO PAVESE
Copia UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRE VISCONTEE - BASSO PAVESE DETERMINAZIONE N. 235 del 17/07/2013 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 'TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4' Si attesta che copia della presente
DettagliCREDITI DOCUMENTARI E LETTERE DI CREDITO STAND-BY
CREDITI DOCUMENTARI E LETTERE DI CREDITO STAND-BY INFORMAZIONI SULLA BANCA BANCO DI SARDEGNA S.p.A. Società per Azioni con sede legale in Cagliari, viale Bonaria, 33 Sede Amministrativa, Domicilio Fiscale
DettagliDecisione N. 417 del 24 gennaio 2014
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SPENNACCHIO Membro
DettagliFOGLIO INFORMATIVO CONTO DEPOSITO BCC BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPINAZZOLA SOCIETA COOPERATIVA
1 FOGLIO INFORMATIVO CONTO DEPOSITO BCC INFORMAZIONI SULLA BANCA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPINAZZOLA SOCIETA COOPERATIVA Sede legale: Corso Umberto I 65-76014 SPINAZZOLA (BT) Tel. 0883/683620 Fax
DettagliDecisione N. 7585 del 28 settembre 2015
COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) CARRIERO (NA) CONTE (NA) MAIMERI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) ROTONDO Membro designato da Associazione
DettagliStrutture sanitarie private: informativa chiara e consenso specifico per trattare i dati dei pazienti - 9 febbraio 2012
[doc. web n. 1875016] Strutture sanitarie private: informativa chiara e consenso specifico per trattare i dati dei pazienti - 9 febbraio 2012 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Registro dei
DettagliContributi Omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi Prescrizione Sospensione.
Contributi Omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi Prescrizione Sospensione. Tribunale di Milano 18.11.2011 n. 5591 Dott.Greco M.P.(Avv. Clerici) INPS- SCCI s.p.a.(avv. Vivian).
DettagliDecisione N. 1362 del 07 marzo 2014
COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) DE CAROLIS (RM) SIRENA (RM) SILVETTI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) MACCARONE Membro designato da
DettagliCOLLEGIO DI NAPOLI. Membro designato dalla Banca d'italia. (NA) RISPOLI FARINA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) MARINARI (NA) CARRIERO (NA) CONTE Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) RISPOLI FARINA Membro designato
DettagliDecisione N. 6609 del 17 dicembre 2013
COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) QUADRI (NA) CARRIERO (NA) CONTE Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) RISPOLI FARINA Membro designato
DettagliPRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela
PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela 1. IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO
DettagliIL COLLEGIO DI MILANO. - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'italia
IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'italia - Avv. Maria Elisabetta Contino
DettagliSPETT. Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune
SPETT. C/A COMUNE DI MONTEROTONDO UFFICIO ANAGRAFE Cambi Indirizzo DICHIARAZIONE DI CAMBIO DI INDIRIZZO Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune IL SOTTOSCRITTO 1) Cognome
DettagliDELIBERA N. 134/13/CSP
DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA BRAVO PRODUZIONI TELEVISIVE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE TELEREPORTER ) PER LA VIOLAZIONE DELLA
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. Fatto
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Avv. Bruno De Carolis..... Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta... Membro designato dalla Banca d Italia, che svolge le funzioni di
DettagliIL COLLEGIO DI NAPOLI. - Dott. Comm. Leopoldo Varriale... Membro designato dalla Banca d'italia
IL COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: - Prof. Avv. Enrico Quadri... Presidente - Dott. Comm. Leopoldo Varriale... Membro designato dalla Banca d'italia - Prof. Avv. Ferruccio Auletta... Membro designato
DettagliVerbale n. 26 Adunanza del 16 novembre 2015
Verbale n. 26 Adunanza del 16 novembre 2015 L anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di novembre, in Torino, presso la sede del Corecom, via Lascaris 10, nell apposita sala delle adunanze, si
DettagliCOLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTORO Membro designato
Dettaglicontro nei confronti di per la riforma
CdS, sezione quinta, sentenza n. 864 del 23 febbraio 2015 Contratto di Avvalimento Il prestito del requisito tecnico deve comportare il trasferimento delle attività Il contratto generico è illegittimo
Dettagli