Regolamento sulla liquidazione parziale e totale delle casse di previdenza



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Regolamento sulla liquidazione parziale e totale delle casse di previdenza Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale obbligatoria Edizione dicembre 2009

2 Regolamento Indice I. Oggetto e concetti I. Oggetto e concetti 2 II. Disposizioni generali 3 III. Condizioni 4 IV. Procedura preliminare 5 V. Procedura principale 5 VI. Casi particolari 7 VII. Entrata in vigore 7 1. Oggetto In base all art. 53b ss. della Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP), nonché alla cifra 4 del Regolamento organizzativo del 23.12.2004 della, Basilea (denominata in seguito Fondazione collettiva), il Consiglio di fondazione rilascia il presente regolamento. In esso sono fissate le condizioni e la procedura per la liquidazione parziale e totale delle casse di previdenza della Fondazione collettiva. 2. Concetti 2.1. Persone attive: tutti i dipendenti soggetti all assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) che hanno compiuto i 17 anni, con probabile salario soggetto all AVS che supera l importo limite fissato dal Consiglio federale (il cosiddetto «salario minimo» ai sensi dell art. 7 cpv. 1 LPP) per i quali non è ancora sopraggiunto nessun caso previdenziale. 2.2. Durata assicurativa: la durata assicurativa è calcolata in base al numero degli anni interi di contribuzione nella Cassa di previdenza, al più presto a partire dall inizio del risparmio per la vecchiaia. La durata assicurativa termina alla data determinante per le persone attive, le persone parzialmente e totalmente invalide. con il pensionamento per le persone pensionate. per i beneficiari di una rendita per il coniuge o per il convivente, al momento del decesso della persona assicurata in caso di decesso prima del pensionamento; per i beneficiari di una rendita per il coniuge o per il convivente, al momento del pensionamento della persona assicurata in caso di decesso dopo il pensionamento. con l uscita dalla Cassa di previdenza, per le persone che hanno già lasciato la cassa stessa. 2.3. Datore di lavoro: datore di lavoro della rispettiva Cassa di previdenza. 2.4. Fondi liberi: fondi non vincolati e fondi a destinazione non vincolata di una Cassa di previdenza. Fondi vincolati sono per es. gli averi di vecchiaia. Fondi a destinazione vincolata sono per es. le riserve di contributi del datore di lavoro, le riserve per il finanziamento di rendite transitorie.

Regolamento 3 2.5. Disavanzo: importo che causa una copertura insufficiente ai sensi dell art. 44 dell ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OPP 2). Un disavanzo è possibile soltanto in casi eccezionali come ad esempio nel caso di casse di previdenza alle quali era stato concesso un prestito costituito da fondi vincolati in data anteriore al 01.01.2005. 2.6. Uscita individuale: ogni uscita che non rappresenta un uscita collettiva ai sensi del presente regolamento. 2.7. Uscita collettiva: trasferimento collettivo di un gruppo di destinatari verso un altro istituto di previdenza. 2.8. Data determinante: vedasi cifra 10. 2.9. Importo da ripartire: per le persone attive: l avere di vecchiaia alla data determinante. per le persone parzialmente invalide e invalide, nonché le persone per le quali è sopraggiunto un caso di assicurazione e il termine di attesa non è ancora scaduto: l avere di vecchiaia della parte attiva e di quella passiva alla data determinante. per le persone pensionate: la riserva matematica alla data determinante. per i beneficiari di una rendita per il coniuge o di una rendita per il convivente in caso di decesso prima del pensionamento: l avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata; in caso di decesso dopo il pensionamento: la riserva matematica della rendita in corso alla data determinante. per le persone che hanno lasciato la Cassa di previdenza prima della data determinante: l avere di vecchiaia al momento dell uscita dal servizio oppure al momento delpensionamento o del decesso con ritiro del capitale. 2.10. Uscita involontaria: uscita avvenuta in seguito a disdetta del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, oppure uscita avvenuta in seguito a disdetta del rapporto di lavoro da parte del dipendente, qualora questa sia dovuta a una prossima riduzione del personale o a una ristrutturazione dell azienda, e con la quale il dipendente intende precedere una disdetta del contratto di lavoro da parte del datore di lavoro stesso. 2.11. Assicurati della Cassa di previdenza: insieme delle persone attive e dei beneficiari di rendita (beneficiari di rendite di vecchiaia, d invalidità o per i superstiti) della rispettiva Cassa di previdenza. 2.12. Cassa di previdenza: unità organizzativa affiliata alla Fondazione collettiva. II. Disposizioni generali 3. Attuazione La gerente della Fondazione collettiva mette in atto la liquidazione delle casse di previdenza secondo quanto previsto dal presente regolamento. 4. Principi per la ripartizione dei fondi liberi/ imputazione del disavanzo 4.1. La ripartizione deifondi liberi o l imputazione del disavanzo sono effettuate seguendo esclusivamente criteri oggettivi e nell osservanza del principio di parità di trattamento. In caso di liquidazione parziale si tiene adeguatamente in considerazione l interesse al mantenimento in essere della Cassa di previdenza. 4.2. Non si procede alla liquidazione parziale di una Cassa di previdenza qualora, alla data determinante, i fondi liberi della Cassa di previdenza ammontino a meno del 5% dell importo complessivo da ripartire ai sensi della cifra 2.9. oppure mediamente, a meno di CHF 1 000. per persona attiva interessata (cifra 12). 4.3. Non si procede alla liquidazione totale di una Cassa di previdenza quando la cassa stessa cambia completamente il titolare di previdenza e non sussiste una copertura insufficiente.

4 Regolamento 4.4. Ai sensi di questo regolamento, eventuali diritti a una quota dei fondi liberi della Cassa di previdenza sussistono soltanto se viene avviata una procedura di liquidazione. 4.5. In caso di uscita individuale sussiste un diritto individuale a una quota dei fondi liberi, in caso di uscita collettiva, un diritto individuale o collettivo. In caso di uscita collettiva il Comitato di cassa decide se sussiste un diritto individuale o collettivo. 5. Obbligo di informazione e di collaborazione del datore di lavoro / del Comitato di cassa 5.1. Il datore di lavoro e il Comitato di cassa hanno l obbligo di comunicare immediatamente alla gerente tutte quelle circostanze che potrebbero portare alla liquidazione parziale o totale di una Cassa di previdenza. 5.2. Il datore di lavoro e il Comitato di cassa della relativa Cassa di previdenza devono collaborare alla messa a punto del piano di ripartizione e sono tenuti a mettere a disposizione della gerente le informazioni e i documenti necessari per la liquidazione. III. Condizioni 6. Liquidazione parziale 6.1. Le condizioni per la liquidazione parziale della Cassa di previdenza sono soddisfatte 6.1.1 quando il numero complessivo delle persone assicurate nella Cassa di previdenza diminuisce in maniera consistente a causa di una riduzione del personale dovuta a ragioni economiche e in seguito all uscita involontaria di un numero consistente di persone attive appartenenti alla relativa Cassa di previdenza, oppure 6.1.2 quando l azienda del datore di lavoro affiliato viene ristrutturata, causando così l uscita involontaria di un numero consistente di persone attive assicurate, oppure quando il contratto di affiliazione viene sciolto ed i beneficiari di rendite di vecchiaia, d invalidità e di rendite per i superstiti restano nella Cassa di previdenza. 6.2. Una diminuzione «consistente» ai sensi delle cifre 6.1.1 e 6.1.2 sussiste quando la riduzione del numero di persone assicurate nella Cassa di previdenza o l uscita involontaria in seguito a una ristrutturazione comprende, nell arco di un anno: almeno 2 persone assicurate in casse di previdenza con meno di 10 assicurati; almeno 4 persone assicurate in casse di previdenza con un minimo di 10 ed un massimo di 40 assicurati; almeno il 10% delle persone assicurate in casse di previdenza con un minimo di 40 assicurati. 7. Liquidazione totale In caso di uscita dalla Cassa di previdenza di tutti gli assicurati attivi e deibeneficiari di rendite di vecchiaia, invalidità e per i superstiti, sono soddisfatte le condizioni necessarie per una liquidazione totale della Cassa di previdenza, a meno che non sussista un interesse fondato al mantenimento in essere della Cassa di previdenza stessa.

Regolamento 5 IV. Procedura preliminare 8. Esame preliminare e decisione 8.1. Appena la gerente è a conoscenza del fatto che potrebbero essere soddisfatte le condizioni per la liquidazione di una Cassa di previdenza ai sensi di questo regolamento, tenendo presente la datadeterminante, essa esamina: 8.1.1 se sono soddisfatte le condizioni giuridiche e materiali di cui alla cifra 6 o 7 e 8.1.2 se sussiste un motivo d impedimento all attuazione della procedura (cifre 4.2 e 4.3). 8.2. Se sono soddisfatte le condizioni per l attuazione della liquidazione, la gerente avvia la procedura e comunica la propria decisione al Comitato di cassa. V. Procedura principale Le seguenti cifre sono valide per la liquidazione parziale e per quella totale delle casse di previdenza. A. Data determinante, fondi liberi / disavanzo, cerchia delle persone interessate 9. Preparazione Dopo aver avviato la procedura di liquidazione, la gerente fissa 9.1. la data determinante definitiva per la liquidazione (cifra 10), 9.2. i fondi liberi o il disavanzo in caso di copertura insufficiente (cifra 11) e 9.3. definisce la cerchia delle persone interessate (cifra 12). 10. Data determinante 10.1. La data determinante è decisiva sia per la designazione della cerchia delle persone interessate, sia per determinare i fondi liberi o il disavanzo. 10.2. Essa coincide con il giorno in cui sono soddisfatte le condizioni per la liquidazione ai sensi della cifra 6 o 7. 10.3. In caso di diminuzione «consistente» della cerchia degli assicurati (cifra 6.1.1), la data determinante coincide con il giorno in cui è uscita l ultima persona assicurata, azione con la quale sono soddisfatte le condizioni materiali per una liquidazione parziale. In caso di ristrutturazione dell azienda del datore di lavoro (cifra 6.1.2), la data determinante coincide con il giorno della ristrutturazione o con quello in cui le prime persone assicurate escono dalla Cassa di previdenza in seguito alla ristrutturazione stessa. 10.4. La gerente può fissare come data determinante il 31 dicembre successivo. 11. Fondi liberi disavanzo (copertura insufficiente) La gerente redige il bilancio della Cassa di previdenza alla data determinante. Esso mette in evidenza i fondi liberi o il disavanzo (copertura insufficiente). 12. Cerchia delle persone interessate 12.1. I fondi liberi o il disavanzo, calcolati a norma della cifra 11, sono ripartiti tra gli assicurati della Cassa di previdenza. Sono prese in considerazione anche le persone che hanno lasciato la Cassa di previdenza nei tre anni precedenti la data determinante (uscita, pensionamento con ritiro completo del capitale o decesso) a condizione che, ad ogni singola datad effetto determinante, il datore di lavoro fosse già affiliato alla Fondazione collettiva. Sono fatte salve le cifre 12.2 e 12.3. 12.2. In casi eccezionali la gerente può estendere a un massimo di cinque anni il termine di tre anni previsto alla cifra 12.1. 12.3. Non sono prese in considerazione le persone soggette ad assicurazione che sono state occupatepresso il datore di lavoro per un periodo di tempo inferiore a un anno.

6 Regolamento B. Piano di ripartizione 13. Chiave di ripartizione 13.1. Si differenzia tra le persone assicurate che lasciano la Cassa di previdenza e quelle che vi restano. Le persone che hanno già lasciato la Cassa di previdenza sono equiparate alle persone assicurate rimaste al suo interno. Innanzitutto, i fondi liberi vengono assegnati collettivamente e in proporzione all importo da ripartire a tutte le persone assicurate restanti e a quelle che sono uscite. In caso di una ripartizione individuale, nel piano di ripartizione si applicano entrambi i seguenti criteri: durata assicurativa (cifra 2.2) importi di ripartizione determinanti (cifra 2.9). La somma da ripartire è suddivisa in due parti. Ogni metà viene ripartita separatamente secondo uno dei due criteri. Se la quota per beneficiario di rendita è mediamente inferiore a CHF 6000., i beneficiari di rendita non sono presi in considerazione per la ripartizione dei fondi liberi della Fondazione. La loro quota sarà destinata agli assicurati attivi. 13.2. Se il bilancio alla data determinante rivela un disavanzo, esso viene suddiviso unicamente in base ai seguenti criteri di ripartizione tra le persone attive alla data determinante e indicate alla cifra 12, con esclusione deibeneficiari di rendita: 13.2.1 Avere di vecchiaia alla data determinante, dedotto delle prestazioni di libero passaggio apportate e delle indennità di divorzio ricevute, nonché degli acquisti di anni di contribuzione effettuati durante il periodo di assicurazione nella Cassa di previdenza; aumentato deiprelievi anticipati e delle indennità di divorzio pagate durante il periodo di assicurazione nella Cassa di previdenza. 13.2.2 Durata assicurativa. 13.3. Se il Consiglio di fondazione ritiene iniquo il piano di ripartizione, questo ne redige uno nuovo nel rispetto delle disposizioni legali e sulla base di criteri riconosciuti. 13.4. Le quote individuali sono diminuite dei costi previsti dal Regolamento dei costi applicabile alla datadeterminante. 14. Informazione 14.1. Dopo aver elaborato il piano di ripartizione, la gerente, tramite il Comitato di cassa, rende noto a tutti gli interessati l ammontare dei fondi liberi o del disavanzo, la chiave di ripartizione e l importo delle singole quote individuali o collettive. 14.2. Su richiesta, la gerente permette la consultazione del piano di ripartizione. 15. Ricorso, valore di legge 15.1. Entro 30 giorni a decorrere dal ricevimento dell informazione, le persone interessate hanno il diritto di presentare, presso la gerente, ricorso scritto contro il piano di ripartizione. 15.2. Se non viene raggiunto nessun accordo, la gerente fissa per le persone interessate un termine di 30 giorni entro il quale l autorità di vigilanza dovrà verificare e decidere circa le condizioni, la procedura ed il piano di ripartizione. 15.3. In assenza di ricorso, o qualora questo sia stato risolto con un accordo o con una decisione dell autorità di vigilanza, il piano di ripartizione acquisisce valore di legge. C. Esecuzione 16. Valore di legge Il piano di ripartizione viene eseguito solo dopo aver acquisito valore di legge. 17. Utilizzazione 17.1. Le quote individuali sono assegnate come segue: agli assicurati attivi, agli incapaci al guadagno e a coloro che sono usciti è versata una quota individuale come avere di vecchiaia supplementare oppure, in caso di disavanzo, è chiesta la restituzione di tale quota oppure essa è dedotta individualmente. ai beneficiari di rendite di vecchiaia, ai pensionati con ritiro completo del capitale ed ai beneficiari di prestazioni per i superstiti e per gli invalidi sono versate la quota individuale dei fondi liberi e la prestazione principale. 17.2. Le quote collettive sono assegnate come segue: trasferimento al nuovo istituto di previdenza.

Regolamento 7 18. Interessi 18.1. La Fondazione collettiva corrisponde gli interessi sulle quote individuali e collettive a decorrere dal 31 giorno dalla data in cui essa ha a propria disposizione tutte le informazioni necessarie per il versamento (o dal momento in cui sono conosciuti e comunicati gli importi). In caso di disavanzo si chiede la restituzione delle quote individuali comprensive diinteressi. 18.2. Il tasso d interesse applicato corrisponde a quello del conto di deposito «riserve libere». VI. Casi particolari 19. Modifiche sostanziali dei fondi tra la data determinante e l adempimento Nel caso di modifiche dei fondi liberi o del disavanzo, pari almeno al 10%, tra la data determinante per la liquidazione e la sua esecuzione, le quote vengono adattate di conseguenza. 20. Casi non disciplinati I casi non disciplinati esplicitamente in questo regolamento vengono evasi dalla gerente applicando analogamente le disposizioni di questo regolamento. 21. Riserve di fluttuazione e accantonamenti Se la Cassa di previdenza dispone di riserve di fluttuazione o accantonamenti, il Comitato di cassa decide circa un diritto collettivo a queste riserve o a questi accantonamenti secondo quanto stabilito nell art. 27h OPP 2. Trova analogamente applicazione anche la cifra19. VII. Entrata in vigore 22. Approvazione ed entrata in vigore Questo regolamento è stato approvato dall Ufficio federale delle assicurazioni sociali ed entra in vigore il 31.12.2009.

Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale obbligatoria c/o Basilese Vita SA Aeschengraben 21, casella postale CH-4002 Basilea Servizio clientela 00800 24 800 800 Fax +41 58 285 90 73 servizioclientela@baloise.ch Lavostra sicurezza ci sta a cuore. www.baloise.ch 350.2320i 1.16 pdf