Finte residenze all estero: in arrivo nuovi controlli

Documenti analoghi
AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE U

Trasferimento della residenza all estero e rilevanza ai fini IRPEF

VOLUNTARY DISCLOSURE: PRONTO IL FAC-SIMILE DELL AUTORIZZAZIONE AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ESTERI

Residenze fittizie all estero

AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE U

Napoli, 21 dicembre 2016

Circolare del 07 luglio Circolare n : 18/2017. Oggetto: Riapertura dei termini per aderire alla Voluntary Disclosure

Le strategie dell'agenzia contro l'evasione internazionale

Arruolati i Comuni nella lotta all'evasione

Fiscal News N. 75. Il computo degli anni accertabili, in sede di adesione alla collaborazione volontaria. La circolare di aggiornamento professionale

La residenza fiscale delle persone fisiche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione

Voluntary disclosure: novità 2017

PROTOCOLLO D INTESA TRA L AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI NELLA PERSONA DEL DIRETTORE PROVINCIALE DR.

Risposta n. 5. Roma, 19 settembre 2018

Milano, 20 settembre 2010

Voluntary Disclosure internazionale e connessioni con la Voluntary disclosure nazionale

Rag. RICCARDO VANNUCCI commercialista revisore dei conti

INDICE. Sezione Prima - NOZIONI GENERALI. Sezione Seconda - IL QUADRO RW. Sezione Terza - INVESTIMENTI DI NATURA FINANZIARIA. Premessa... pag.

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. dispone

Risposta n. 294 QUESITO

IL DIRETTORE DELL AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi

MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE

Fiscal News N Voluntary disclosure: sanatoria anche per i capitali domestici. La circolare di aggiornamento professionale

Risposta n. 7. Roma, 19 settembre 2018

Circolare N.147 del 02 Ottobre 2013

IL DIRETTORE DELL AGENZIA

IL DIRETTORE DELL AGENZIA

VOLUNTARY DISCLOSURE. Con l introduzione D.L. n. 167/1990 dell art. 5-quater ( Collaborazione volontaria ) viene esplicitamente

IL DIRETTORE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi. Dispone

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente Provvedimento DISPONE

La nuova Voluntary Disclosure

Regime agevolativo per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia Art. 24-bis D.P.R. 917/1986 «Flat Tax» per i neo residenti

IL NUOVO REGIME DI TASSAZIONE A FORFAIT DELLE PERSONE FISICHE CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA IN ITALIA

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DISPONE:

COMUNE DI BONITO. Provincia di Avellino MODIFICHE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Comune di Frascati. Direzione Regionale del Lazio

730, Unico 2016 e Studi di settore

SENATO DELLA REPUBBLICA 6 A COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

La tassazione delle persone fisiche non residenti

Manovra 2006 Il collegato alla finanziaria. Un lavoro a cura del Dr. Fabio Seclì

QUOTA ASSOCIATIVA FIMAA 2011 scad AGENTI IMMOBILIARI e MERCEOLOGICI -

Newsletter speciale Decreto fiscale (DL n. 193/2016)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI) (PADOAN)

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. in base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone

Residenza persone fisiche Art. 2, c. 2, TUIR

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. in base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone

Roma, 2 agosto A TUTTE LE ASSOCIATE - Loro Sedi - VOL.DISC_COM_2017_159

PROVVEDIMENTO N. PROT ROMA 16/09/2016

Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

Mini voluntary disclosure - Riepilogo della disciplina e dei chiarimenti ufficiali Presentazione istanze di accesso entro il 31.7.

Domicilio fiscale persone fisiche e persone giuridiche: cos'è, come e chi lo stabilisce e a cosa serve.

Scritto da Alessandro Ingrosso Lunedì 02 Gennaio :40 - Ultimo aggiornamento Martedì 28 Gennaio :24

BENI AI SOCI. Dott. Francesco Barone

L Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Puglia

PROVVEDIMENTO 29 dicembre 2010, prot. n

Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

IL NUOVO SPESOMETRO Operazioni soggette all obbligo di fatturazione di importo (al netto dell IVA)

Italia e Svizzera firmato l accordo: cade il segreto bancario. Voluntary disclosure più conveniente

NEWSLETTER TRA FISCALITÀ & FINANZA

Residenze fittizie all estero delle persone fisiche (prima parte)

Per essere considerato residente in Italia sarà necessario, alternativamente:

Periodico informativo n. 155/2014. Emersione dei capitali domestici ed esteri

Direzione Regionale della Campania

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

San Marino fuori dalla black list

STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO PERNI & DORENTI

Circolare N.30 del 29 febbraio 2012

VOLUNTARY DISCLOSURE FISCO E TRIBUTI

Canone di abbonamento alla televisione per uso privato La nuova disciplina. Direzione Centrale Gestione Tributi

4. Investimenti all estero e dichiarazione dei redditi

Conferenza stampa La lotta ai paradisi fiscali in Lombardia

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. dispone

Prot. n. 2018/. IL DIRETTORE DELL AGENZIA in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

LA VOLUNTARY DISCLOSURE PER L EMERSIONE E IL RIENTRO DI CAPITALI DETENUTI ALL ESTERO DA PARTE DI SOGGETTI RESIDENTI

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. Dispone: Art.1 Definizione della competenza territoriale degli uffici dell Agenzia delle entrate

VOLUNTARY DISCLOSURE

Dal 15 aprile 2016 l Agenzia delle Entrate renderà disponibile ai contribuenti sia la dichiarazione

Studio Professionale Dott. Giuseppe Barletta

IL DIRETTORE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

Transcript:

Finte residenze all estero: in arrivo nuovi controlli di, Alessandro Diani Pubblicato il 11 maggio 2017 per spingere i contribuenti alla procedura di voluntary disclosure il fisco sta lanciando una campagna di controlli sulle finte residenze estere; alle indagini possono partecipare anche i Comuni, che gestiscono i registri anagrafici, con segnalazioni mirate Con il provvedimento n. 43999, firmato in data 3 marzo 2017 dal direttore dell Agenzia delle Entrate, diventano operativi i nuovi strumenti attribuiti all Amministrazione finanziaria nella lotta alle finte residenze all estero. Tra le varie disposizioni urgenti in materia fiscale l art. 7, c. 1, del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 aveva introdotto la riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria. Il terzo comma del medesimo articolo aveva inoltre introdotto un ulteriore previsione di rilevante importanza, anche se passata quasi inosservata: i comuni inviano entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell anagrafe degli italiani residenti all estero [AIRE] i dati dei richiedenti alla predetta agenzia al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati; le modalità di 1

comunicazione e i criteri per la formazione delle liste sono disciplinati con provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate da adottarsi entro tre mesi dall entrata in vigore della presente disposizione. La norma dispone anche che in fase di prima attuazione delle disposizioni poc anzi illustrate le attività ivi previste da parte dei comuni e dell Agenzia delle entrate vengono esercitate anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l iscrizione nell anagrafe degli italiani residenti all estero a decorrere dal 1 gennaio 2010 e ai fini della formazione delle liste selettive si terrà conto della eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria. Sembra evidente che l intento del legislatore sia stato quello di potenziare l azione di controllo dell Agenzia delle entrate nei confronti di quei contribuenti italiani che negli anni passati, soprattutto in previsione della introduzione degli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale, abbiano trasferito la residenza fuori dall Italia con l esplicita finalità di non regolarizzare le attività finanziarie non dichiarate detenute all estero. Ciò detto, il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate individua i criteri per la formazione delle liste selettive per i controlli relativi alle attività finanziarie e agli investimenti patrimoniali esteri non dichiarati, definendo i principali elementi posti a base dell attività di analisi del rischio con riferimento a tale tipologia di contribuenti. In particolare, l Agenzia detta quasi una road map di quella che sarà nei prossimi anni la propria attività di controllo, affermando che la stessa sarà prioritariamente indirizzata nei confronti dei soggetti, sia richiedenti l iscrizione all AIRE sia che l abbiano richiesta a far data dal 1 gennaio 2010, che presentano significativi 2

elementi segnaletici di una effettiva permanenza in Italia. Tali elementi saranno valutati in combinazione tra loro, in base alla relativa specifica rilevanza. Ai fini della individuazione delle attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati, assumono particolare rilievo i dati pervenuti, nell ambito dello scambio automatico di informazioni, dalle Autorità fiscali estere, sulla base delle direttive europee e degli accordi internazionali. Il Provvedimento individua n. 13 criteri che verranno utilizzati per la formazione delle liste selettive, basati su elementi che evidenziano la permanenza dei soggetti in Italia; con più precisione gli elementi che verranno valutati sono: 1) residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata, individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999. Al riguardo bisogna evidenziare che gli accordi stipulati in vista della prima voluntary disclosure tra Italia e alcuni Paesi a fiscalità privilegiata per lo scambio automatico di informazioni non hanno comportato l uscita di tali Paesi dalla c.d Black list; [libprof code= 59 mode= inline ] 2) movimenti di capitale da e verso l estero, trasmessi dagli operatori finanziari nell ambito del monitoraggio fiscale di cui al D.L. 167/90; 3) informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all estero, trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere nell ambito di Direttive europee e di Accordi di scambio automatico di informazioni; 4) residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente; 3

5) atti del registro segnaletici dell effettiva presenza in Italia del contribuente; 6) utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive; 7) disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto; 8) titolarità di partita Iva attiva; 9) rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base azionaria; 10) titolarità di cariche sociali; 11) versamento di contributi per collaboratori domestici; 12) informazioni trasmesse dai sostituti d imposta con la Certificazione unica e con il modello dichiarativo 770; 13) informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini IVA, comunicate ai sensi dell articolo 21 del D.L n. 78/2010. *** E evidente che la sussistenza di uno o più di tali elementi permetta facilmente di supporre la permanenza dei cittadini in Italia nonostante l iscrizione all AIRE. A ben vedere l Agenzia delle Entrate ha sostanzialmente adottato i principali criteri di collegamento individuati dai giudici di merito allorquando nel corso degli anni siano stati chiamati ad accertare l effettività della residenza fiscale estera di cittadini iscritti all AIRE. Si ricorda infatti che sulla base di quanto disposto dall articolo 2 del Testo unico sulle imposte sui redditi si considerano residenti [in Italia] le persone 4

che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Se l iscrizione all AIRE e la residenza sono considerate situazioni di fatto, i giudici di merito sono stati chiamati a interpretare il concetto civilistico di domicilio e da tale attività è spesso discesa l attribuzione ad elementi oggettivamente deboli (come ad esempio la disponibilità di un autovettura in Italia) della capacità di radicare fiscalmente un contribuente in Italia, con il conseguente ampliamento dei confini della residenza fiscale. In conclusione, si può presumere che nei prossimi anni l Agenzia dell Entrate concentrerà i propri sforzi nella verifica della regolarità dei patrimoni detenuti all estero da soggetti iscritti all AIRE nel passato e ciò in ragione del decorso del periodo prescrizionale. 16 marzo 2017 Alessandro Diani Studio legale Quagliarella & Associati 5