Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 30.11.2013. Oggetto: approvazione convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali Attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi. IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che l art. 14 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall art. 19 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, ha stabilito che i Comuni con popolazione non superiore ai 5000 abitanti devono obbligatoriamente esercitare in forma associata, nella forma dell Unione dei Comuni o in quella della Convenzione, le funzioni fondamentali ivi ex-novo individuate nelle seguenti: - organizzazione generale dell Amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; - organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico locale; - Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato dalla normativa vigente; - La pianificazione edilizia ed urbanistica di ambito comunale, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale; - Attività in ambito comunale, di pianificazione di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi; - L organizzazione e la gestione dei sistemi di raccolta, avvio o smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; - Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall art. 118, quarto comma, della Costituzione; - Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; - Polizia municipale e polizia amministrativa locale; - Tenuta dei registri di Stato Civile e di popolazione e compiti in materia dei servizi anagrafici, nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell esercizio delle funzioni di competenza statale; Il medesimo articolo stabilisce anche che i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti dovranno gestire obbligatoriamente in forma associata le funzioni sopra indicate entro i termini di seguito specificati: entro il 1 gennaio 2013, almeno n. 3 (tre) funzioni; entro il 1 gennaio 2014, le restanti n 6 (sei) funzioni; con deliberazione n. 942 del 27.07.2012, avente ad oggetto Contributi a forme associative comunali ai sensi dell art. 5 L.R. n. 7/2012 la Giunta Regionale Ligure, ha deciso l erogazione di un contributo da destinare a sostegni dell avvio delle forme associative o all adempimento di forme associative in essere,
il decreto dirigenziale n. 2676 del 10.08.2012 ha modificato la deliberazione sopra citata a seguito delle osservazioni presentate da ANCI Liguria; il decreto dirigenziale n. 3059 del 13.09.2012 ha rettificato errori formali contenuti in modelli di domanda per contributi a favore delle forme associative comunali; la citata deliberazione della Giunta della Regione Liguria ed il decreto dirigenziale n. 3059 del 13.09.2012hanno stabilito la documentazione necessaria per concorrere all assegnazione dei contributi; Visto l art. 30 del D.Lgs. n. 267/00, recante Convenzioni ; Visto altresì l art. 33 del D.Lgs. n. 267/00, recante Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni ; Considerato che: del decentramento amministrativo avviato con la legge n. 59/97 è sempre più diffuso un processo di aggregazione tra gli Enti locali tendente ad incentivare la gestione associata di funzioni e servizi; le forme collaborative intercomunali rappresentano l istituto che in applicazione dei principi di adeguatezza e sussidiarietà, ha dimostrato di essere il livello di gestione più efficiente a determinati servizi e funzioni; anche la normativa regionale va sempre più questa direzione della valorizzazione dell esercizio associato di funzioni con una politica incentivante a favore degli Enti che traducono nella realtà l associazione di funzioni e servizi; le forme associative tra enti limitrofi e con analoga configurazione territoriale, socioeconomica e culturale, consentono una gestione del servizio efficiente e rispondente ad esigenze particolarmente affini per la struttura dei servizi esistenti, per le risorse disponibili e per le problematiche gestionali nel loro complesso; Rilevato in particolare, che un processo di aggregazione tra enti garantisce l esercizio di quelle attività e/o di quei servizi aggiuntivi che, per la loro natura tecnica o per le loro caratteristiche organizzative, non possono essere svolte con la necessaria efficacia, efficienza ed economicità dal singolo Comune; Visto che a tal fine si è provveduto a predisporre il seguente schema di convenzione disciplinante i rapporti intercorsi tra i sette comuni associati, da sottoporre all approvazione dei rispettivi consigli dei comuni aderenti: convenzione per la gestione in forma associata dei servizi di Protezione Civile, Capofila Comune di Montebruno, che si compone di n. 14 articoli, avente decorrenza, dal 01.01.2014 e la durata di anni tre; Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; Considerato che i Comuni aderenti si propongono principalmente l obbiettivo della razionalizzazione dell esercizio delle funzioni e dei relativi servizi al fine di perseguire le finalità già individuate dal DL 6 luglio 2012 n. 95 convertito in L 135/2012 della finanza pubblica e contenimento delle spese per l esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni oltre che di soddisfare le esigenze di efficienza, efficacia, economicità e razionalizzazione della spesa pubblica;
Considerato che i Comuni di Montebruno, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Propata, Rondanina, Rovegno, sono confinanti e presentano territori con caratteristiche omogenee e problematiche similari sul piano della fragilità e dei rischi (frane, rischio idraulico, incendi). Pertanto le Amministrazioni dei suddetti Enti hanno ritenuto di stipulare una convenzione ai sensi dell art.. 30 del D.Lgs. n. 267/00, allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma associata le attività di protezione civile, al fine di realizzare una maggiore efficienza ed efficacia delle medesime; Le finalità che i sette comuni intendono realizzare sono le seguenti: la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi; l uniformità delle procedure e delle modalità operative dell esercizio delle suddette funzioni, nel rispetto delle norme vigenti in materia; l efficienza, l efficacia e l economicità dell esercizio delle funzioni in parola. Udita la relazione del Sindaco, Uditi gli interventi dei consiglieri comunali, Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi competenti, espressi ai sensi e per gli effetti dell art. 49 del T.U. degli Enti locali Con votazione unanime DELIBERA per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, per farne parte integrante e sostanziale, quanto segue: - di approvare lo svolgimento in forma associata fra i Comuni di Montebruno, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Propata, Rondanina, Rovegno, della seguente funzione : - funzione contraddistinta dalla lett. e) del D.L. 95 del 06.07.2012, convertito in Legge n. 135 del 07.08.2012: Attività in ambito comunale, di pianificazione di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi ; - di approvare, a tal fine, il seguente schema di Convenzione disciplinante i rapporti intercorrenti tra i sette Comuni associati : convenzione per la gestione in forma associata dei Servizi di Protezione Civile, che si compone di n. 14 articoli, riportata nell allegato A al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, individuando quale Comune capofila il Comune di Montebruno, avente decorrenza 01.01.2014, e durata di tre anni; di incaricare, allo scopo di cui al precedente punto il sindaco pro-tempore, alla sottoscrizione della predetta Convenzione in nome e per conto del Comune; di demandare al responsabile del Servizio ogni necessario adempimento per dare esecuzione alla presente. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE ATTIVITA IN AMBITO COMUNALE DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI L anno 2013 il giorno EEE.. del mese di EE.. presso il Comune di Montebruno Via San Benedetto da Norcia 1 - Montebruno TRA Geom. Aurelio Barbieri Avv. Elvio Varni Sig. Ercole Andrea Franceschi Sig. Sergio Gian Carlo Capelli Sig. Renato Cogorno Sig. Arnaldo Mangini Sig. Bruno Pepi Sindaco Comune di Montebruno Sindaco Comune di Fascia Sindaco Comune di Fontanigorda Sindaco Comune di Gorreto Sindaco Comune di Propata Sindaco Comune di Rondanina Sindaco Comune di Rovegno PREMESSO CHE La Legge 24/02/1992 n. 225 Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile ed in particolare l art. 15 comma 2 in base al quale la Regione nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce nei modi e con le forma ritenute opportune, l organizzazione di strutture comunali di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; il D.Lgs 31/03/1998 n. 112, in attuazione della Legge 15/3/1997 n. 59, conferisce alle Regioni ed agli Enti Locali le funzioni amministrative in materia di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, delineando un nuovo assetto delle competenze tra Stato, regioni ed Enti Locali; l art. 108 del D.Lgs n. 112/1998 citato, in particolare, attribuisce ai Comuni l attuazione degli interventi di previsione, prevenzione e di emergenza nell ambito comunale di riferimento nonché predisposizioni dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associate di cui al D.Lgs 267/2000 T.U. sugli Enti Locali ; CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO Art. 1 (Oggetto della Convenzione e modello di organizzazione) a) Gli enti sottoscrittori della presente Convenzione stabiliscono che le funzioni in materia di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi siano esercitate in forma associata ai sensi dell art. 30 T.U.E.L. 267/2000; tale condizione verrà
raggiunta gradualmente nel tempo mediante l approvazione di successivi atti assunti secondo le seguenti priorità: - attività di pianificazione; - attività di rilevamento e censimento dei danni; - attività di prevenzione da svolgere attraverso le convenzioni in essere o all uopo stipulate con le associazioni di volontariato; - Organizzazione integrata di uomini e mezzi, da affiancare, se richiesto in modo esplicito dai Sindaci dei rispettivi Comuni, al personale operativo degli Uffici tecnici comunali e della Polizia municipale nella gestione dell emergenza; b) La gestione in forma associata avverrà tramite l istituzione del Centro Intercomunale di protezione civile al quale potrà essere affidata, previa espressa decisione della Conferenza dei Sindaci, la gestione delle funzioni amministrative e dei servizi attinenti la protezione civile, nel rispetto dei tempi, dei criteri e delle condizioni dettati dalla Conferenza dei Sindaci; Predisposizione del Piano di protezione civile intercomunale, redatto tenuto conto delle direttive regionali approvate. Verifica del piano di protezione civile intercomunale tramite esercitazioni; Iniziative di informazione alla popolazione circa i rischi presenti sul territorio e le previsioni del piano di protezione civile e altre iniziative volte alla sviluppo della conoscenza delle tematiche della protezione civile; Attività di centro situazioni comprensivo degli adempimenti specificati nel Regolamento regionale approvato a sensi di legge; Attivazione e gestione, in forma coordinata con i Comuni, della risorsa volontariato con redazione e sottoscrizione di apposita convenzione il Centro Intercomunale e le associazioni di volontariato presenti nel territorio di riferimento, ai sensi del DPGR 3 marzo 2006, n. 7/r Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile; Istituzione di Sala Operativa Intercomunale (SOI); Organizzazione integrata di uomini e mezzi, da affiancare, se richiesto in modo esplicito dai Sindaci dei rispettivi Comuni, al personale operativo degli Uffici tecnici comunali e della Polizia municipale nella gestione dell emergenza; c) Gli obiettivi posti dalle lettere b), c), d), e), f) e g) saranno raggiunti nel tempo mediante l approvazione di successivi atti assunti secondo le indicazioni e le decisioni dalla Conferenza dei Sindaci. d) Resta comunque salva la competenza e la conseguente responsabilità dei Sindaci dei Comuni firmatari in ordine alla funzione di coordinamento dei soccorsi in emergenza quali autorità di protezione civile ai sensi dell art. 15 della Legge n. 225/1992. Art. 2 (Finalità e obiettivi della gestione associata del servizio di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi) La gestione associata del servizio di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi garantirà un controllo organico, funzionale e strutturalmente più incisivo sui territori dei Comuni di Montebruno, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Propata, Rondanina,
Rovegno ed inoltre consentirà di raggiungere migliori risultati in termini di efficienza, efficacia ed economicità del servizio di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi. Art. 3 (Forme di coordinamento e consultazione) La Conferenza dei Sindaci, coadiuvata dal Segretario comunale del Comune Responsabile della Gestione Associata, svolge funzioni d indirizzo e di verifica del buon funzionamento del servizio di protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi e dell adeguatezza della presente convenzione. La convocazione della Conferenza dei Sindaci può essere richiesta, in qualsiasi momento, da uno dei sindaci dei Comuni associati. E istituito il comitato tecnico, con finalità di supporto alla Conferenza dei Sindaci, composto: a) dall Agente di polizia Locale di Montebruno b) dai Responsabili della Protezione Civile dei Comuni di Montebruno, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Propata, Rondanina, Rovegno. Art. 4 (Costi della Convenzione) I costi della presente convenzione derivano: Dal costo per acquisiti di beni e servizi relativi ai Servizi oggetto della presente convenzione; Dal costo per l incarico di Prestazione Formativa finalizzata ad affiancare ed organizzare il servizio di Protezione civile dei Comuni di Montebruno, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Propata, Rondanina, Rovegno gestiti in forma associata. Eventuale retribuzione di posizione e di risultato riconosciute per effetto della Gestione associata dei servizi oggetto della presente convenzione; Costo dovuto al Personale per eventuali prestazioni straordinarie dovute per effetto della gestione associata del servizio oggetto della presente convenzione; Acquisto e impiego di apparecchiature informatiche e di comunicazione; Acquisto di veicoli di servizio, di uniformi e di dotazioni di sicurezza; Impiego di beni di consumo: telefono, fax, energia, carburante, cancelleria, modulistica, etc..; Oneri relativi ai locali necessari per l esercizio delle funzioni comuni; Spese generali: formazione del personale, convegni, attività addestrative, informative e di promozione dei servizi offerti dalla struttura associata. Al termine del primo anno di funzionamento la Conferenza dei Sindaci verificherà l andamento reale dei costi rispetto alle previsioni. Art. 5 (Bilancio di previsione) Il Comune Responsabile della Gestione Associata, si impegna a trasmettere ai singoli Comuni copia del bilancio di previsione per l anno successivo, entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, al fine di consentire l inserimento delle quote di spettanza di
ogni Ente associato nel rispettivo bilancio di previsione. Il Bilancio di previsione annuale viene redatto sulla base di una previsione quadriennale approvata, annualmente, dalla Conferenza dei Sindaci. Art. 6 (Rendiconto di gestione) Con cadenza quadriennale il Responsabile del servizio oggetto della presente convenzione invia alla Conferenza dei Sindaci la relazione dettagliata dell attività svolta relativamente al servizio gestito in forma associata. Art. 7 (Rendiconto e Ripartizione delle spese) Il Comune Responsabile della Gestione Associata compilerà, con cadenza trimestrale, il rendiconto delle spese sostenute, da inviarsi, ai Comuni convenzionati, entro la fine del mese successivo. I Comuni convenzionati sono tenuti a rimborsare al comune di Montebruno quale Comune Responsabile della Gestione Associata, entro e non oltre il terzo mese successivo a quello in cui risultano sostenute le spese, l eventuale costo di propria spettanza. I costi complessivi del Personale, con eccezione degli incentivi legati alla gestione associata, saranno a carico dei singoli Comuni. Ciascun Comune provvederà al pagamento degli oneri stipendiali, salario e accessorio, del proprio personale. I Comuni convenzionati provvedono a stanziare le somme occorrenti per la corresponsione dei compensi e delle spese di cui sopra nei propri bilanci. Art. 8 (Decorrenza e durata) La presente convenzione avrà decorrenza triennale a far data dalla sottoscrizione. I Comuni hanno facoltà di recedere dalla gestione associata dei servizi oggetto della presente convenzione. L avviso di recesso deve pervenire, per mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Sindaco del Comune Responsabile della gestione Associata. Il recesso in corso d anno ha decorrenza dal 1 gennaio dell anno successivo alla comunicazione di recesso. Art. 9 (Nuove adesioni ai servizi oggetto della convenzione) E consentita l adesione alla convenzione di altri Comuni, previa approvazione della presente convenzione, nel testo vigente all atto di adesione.
Art. 10 (Cessazione della gestione associata) In caso di cessazione della gestione associata del servizio di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi, il patrimonio è ripartito fra i Comuni in misura proporzionale agli abitanti residenti in ogni Comune al 31/12 dell anno precedente la cessazione stessa. Art. 11 (Regolamentazione futura) Il Comune Capofila è autorizzato a sottoscrivere eventuali accordi con altri Enti per l istituzione di una struttura intercomunale di Protezione Civile/antincendio boschivo. I costi relativi saranno ripartiti tra i Comuni convenzionati in proporzione alla popolazione residente al 31/12 dell anno precedente a quello di competenza. Art. 12 (Modifiche della convenzione) La presente convenzione potrà essere modificata in ogni momento, previa adozione di conforme atto deliberativo da parte dei rispettivi Consiglio comunali. Art. 13 (Controversie) Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i Comuni convenzionati, a causa della presente convenzione, saranno decise da un collegio di tre arbitri, nominati: uno dalla Conferenza dei Sindaci; uno dal Comune interessato; uno dalla Regione Liguria Art. 14 (Spese contrattuali) Le spese contrattuali relative alla stipula del presente atto sono in parti uguali, a carico dei Comuni che sottoscrivono la convenzione. Il presente atto sarà registrato solo in caso d uso a termini. Letto confermato e sottoscritto
Sindaco Comune di Montebruno --------------------------------------------------- Sindaco Comune di Fascia --------------------------------------------------- Sindaco Comune di Fontanigorda --------------------------------------------------- Sindaco Comune di Gorreto --------------------------------------------------- Sindaco Comune di Propata --------------------------------------------------- Sindaco Comune di Rondanina --------------------------------------------------- Sindaco Comune di Rovegno ---------------------------------------------------