N. / REG.PROV.CAU. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 2420 del 2019, proposto da Linda Minuto, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. eletto presso lo studio dell avvocato Barbara Novelli in Roma, viale dell'università, 2n. 7; contro Min.Giust.-Dip.Amm.Pen.-Dir.Gen.Pers.-Conc.Pol.Pen.-In Pers.Min.In Car. Rappr. Leg.P.T., Min.Giust.-Dip.Amm.Pen.-Dir.Gen.Pers.-Conc.Pol.Pen.-In Pers.Dir.Rappr.Leg.P.T. non costituiti in giudizio; Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti Martina Ranalli, Simona Ballotta non costituiti in giudizio; per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, del Decreto del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria- del 18.12.2018 senza numero, notificato il 20.12.2018 dalla Casa Circondariale di Reggio Calabria, nonché del Verbale del 12.12.2018, senza numero, redatto dalla Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici di II Istanza, istituita presso lo stesso Ministero, notificato nella stessa data, con i quali viene esclusa dal concorso pubblico per esami e reclutamento di complessivi n.366 (n.276 uomini e n.90 donne) di allievo agente del Corpo della Polizia Penitenziaria del ruolo maschile e femminile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie speciale Concorso ed esami n.17 del 27.02.2018, poiché giudicata non idonea con il seguente giudizio: Tatuaggio in zona non coperta dall'uniforme (collo piede sx. zona esterna), ai sensi dell'art. 123, comma 1, lett.c) del D.L.gs n.443/92 e succ. modif. ed integrazioni, nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi al predetto provvedimento. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2019 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che la ricorrente è stata esclusa dal concorso pubblico per esami e reclutamento di complessivi n.366 (n.276 uomini e n.90 donne) di allievo agente
del Corpo della Polizia Penitenziaria del ruolo maschile e femminile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie speciale Concorso ed esami n.17 del 27.02.2018 (Doc.3), poiché giudicata non idonea con il seguente giudizio: Tatuaggio in zona non coperta dall uniforme (collo piede sx. zona esterna), ai sensi dell art. 123, comma 1, lett.c) del D.L.gs n.443/92 e succ. modif. ed integrazioni. Che, in sede di visita, la predetta dichiarava che era in corso un trattamento laser e consegnava apposita certificazione medica, facendo presente che il trattamento necessitava di più sedute per essere eliminato; che, pertanto, alla luce della giurisprudenza in materia l istanza cautelare può essere accolta, non avendo l amministrazione tenuto conto del fatto che il tatuaggio era in corso di rimozione, al fine dell ammissione della ricorrente con riserva al proseguo dell iter concorsuale; RILEVATO che sussistendo i presupposti per accordare la chiesta misura cautelare, si rende al contempo necessario disporre l integrazione del contraddittorio, avendo la ricorrente notificato il ricorso, con cui ha impugnato in uno con il provvedimento di esclusione anche la finale graduatoria di merito, nei confronti solo di una candidata ivi inserita; RITENUTO, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale, che ricorrano, nel caso di specie, i presupposti per autorizzare la notifica per pubblici proclami, in relazione all elevato numero di contraddittori necessari, attraverso la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso e gli estremi della presente decisione con l indicazione nominativa di tutti i candidati collocati nella finale graduatoria di merito (compresi quelli idonei) e che a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni venti decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l ulteriore termine perentorio di giorni dieci dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione
attestante il rispetto dell incombente in questione; RITENUTO di rinviare al definitivo ogni determinazione sulle spese, anche della verificazione, alla sede del merito che si fissa sin d ora, come in dispositivo; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, ACCOGLIE l istanza cautelare citata in premessa, disponendo l ammissione con riserva della ricorrente al prosieguo dell iter concorsuale; ORDINA alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva; FISSA per la trattazione del ricorso la pubblica udienza del 26 novembre 2019. Spese al definitivo. La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati: Donatella Scala, Presidente FF Mariangela Caminiti, Consigliere Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE Ines Simona Immacolata Pisano IL PRESIDENTE Donatella Scala
IL SEGRETARIO In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.