sul ricorso numero di registro generale 2420 del 2019, proposto da

Documenti analoghi
Giovanni Mosa, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Mazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA. contro. per l'annullamento

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4293 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2918 del 2018, proposto da

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 8160 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 176 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

sul ricorso numero di registro generale del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Esame avvocato: va disposta l ammissione con riserva alla prova orale e, nelle more, la nuova correzione degli elaborati del ricorrente

sul ricorso numero di registro generale 816 del 2018, proposto da

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2064 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 6150 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

contro nei confronti per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 6769 del 2018, proposto da

N. 1_ REG.PROV.CAU. N /2015 REG.R1C. (Sezione Prima Bis) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale del 2015, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 630 del 2018, proposto da:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) ORDINANZA

Roberto Belmonte, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Romano, Michela Forte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) ORDINANZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) ORDINANZA

contro nei confronti di per l'annullamento, previa sospensiva

sul ricorso numero di registro generale 1109 del 2019, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 249 del 2017, proposto da:

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 2090 del 2019, proposto da

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2016, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale del 2017, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 6785 del 2018, proposto da

Giustizia Amministrativa. Indietro. Pubblicato il 17/01/2019 N /2019 REG.PROV.CAU. N /2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA

sul ricorso numero di registro generale 5196 del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

contro per l'annullamento ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 1264 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale 5910 del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 683 del 2019, proposto da

Riccardo Spoto, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Giardino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Adelaide Ristori N.

contro nei confronti di per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Terza) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato il presente

contro nei confronti di ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 690 del 2019, proposto da

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 323 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 9410 del 2013, proposto da:

ha pronunciato la presente

Ordinanza TAR Lazio sezione terza, n. 7665_2016

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 2220 del 2019, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4219 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 5158 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 793 del 2014, proposto da:

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4920 del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 499 del 2016, proposto da:

ha pronunciato la presente

l o g o R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

sul ricorso numero di registro generale 275 del 2019, proposto da

REPUBBLICA ITALIANA. II Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 917 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 2087 del 2019, proposto da

E illegittima la revisione della patente di guida in assenza della comunicazione di decurtazione punti

."r F \ - _. #4I *Ii. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ORDINANZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) ORDINANZA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 3140 del 2019, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale del 2015, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2724 del 2015, proposto da:

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 286 del 2019, proposto da

Transcript:

N. / REG.PROV.CAU. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 2420 del 2019, proposto da Linda Minuto, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. eletto presso lo studio dell avvocato Barbara Novelli in Roma, viale dell'università, 2n. 7; contro Min.Giust.-Dip.Amm.Pen.-Dir.Gen.Pers.-Conc.Pol.Pen.-In Pers.Min.In Car. Rappr. Leg.P.T., Min.Giust.-Dip.Amm.Pen.-Dir.Gen.Pers.-Conc.Pol.Pen.-In Pers.Dir.Rappr.Leg.P.T. non costituiti in giudizio; Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti Martina Ranalli, Simona Ballotta non costituiti in giudizio; per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia, del Decreto del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria- del 18.12.2018 senza numero, notificato il 20.12.2018 dalla Casa Circondariale di Reggio Calabria, nonché del Verbale del 12.12.2018, senza numero, redatto dalla Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici di II Istanza, istituita presso lo stesso Ministero, notificato nella stessa data, con i quali viene esclusa dal concorso pubblico per esami e reclutamento di complessivi n.366 (n.276 uomini e n.90 donne) di allievo agente del Corpo della Polizia Penitenziaria del ruolo maschile e femminile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie speciale Concorso ed esami n.17 del 27.02.2018, poiché giudicata non idonea con il seguente giudizio: Tatuaggio in zona non coperta dall'uniforme (collo piede sx. zona esterna), ai sensi dell'art. 123, comma 1, lett.c) del D.L.gs n.443/92 e succ. modif. ed integrazioni, nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi al predetto provvedimento. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2019 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che la ricorrente è stata esclusa dal concorso pubblico per esami e reclutamento di complessivi n.366 (n.276 uomini e n.90 donne) di allievo agente

del Corpo della Polizia Penitenziaria del ruolo maschile e femminile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie speciale Concorso ed esami n.17 del 27.02.2018 (Doc.3), poiché giudicata non idonea con il seguente giudizio: Tatuaggio in zona non coperta dall uniforme (collo piede sx. zona esterna), ai sensi dell art. 123, comma 1, lett.c) del D.L.gs n.443/92 e succ. modif. ed integrazioni. Che, in sede di visita, la predetta dichiarava che era in corso un trattamento laser e consegnava apposita certificazione medica, facendo presente che il trattamento necessitava di più sedute per essere eliminato; che, pertanto, alla luce della giurisprudenza in materia l istanza cautelare può essere accolta, non avendo l amministrazione tenuto conto del fatto che il tatuaggio era in corso di rimozione, al fine dell ammissione della ricorrente con riserva al proseguo dell iter concorsuale; RILEVATO che sussistendo i presupposti per accordare la chiesta misura cautelare, si rende al contempo necessario disporre l integrazione del contraddittorio, avendo la ricorrente notificato il ricorso, con cui ha impugnato in uno con il provvedimento di esclusione anche la finale graduatoria di merito, nei confronti solo di una candidata ivi inserita; RITENUTO, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale, che ricorrano, nel caso di specie, i presupposti per autorizzare la notifica per pubblici proclami, in relazione all elevato numero di contraddittori necessari, attraverso la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso e gli estremi della presente decisione con l indicazione nominativa di tutti i candidati collocati nella finale graduatoria di merito (compresi quelli idonei) e che a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni venti decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l ulteriore termine perentorio di giorni dieci dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione

attestante il rispetto dell incombente in questione; RITENUTO di rinviare al definitivo ogni determinazione sulle spese, anche della verificazione, alla sede del merito che si fissa sin d ora, come in dispositivo; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, ACCOGLIE l istanza cautelare citata in premessa, disponendo l ammissione con riserva della ricorrente al prosieguo dell iter concorsuale; ORDINA alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva; FISSA per la trattazione del ricorso la pubblica udienza del 26 novembre 2019. Spese al definitivo. La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati: Donatella Scala, Presidente FF Mariangela Caminiti, Consigliere Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE Ines Simona Immacolata Pisano IL PRESIDENTE Donatella Scala

IL SEGRETARIO In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.