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DISTURBI POSTURALI POST-CHIRURGICI. ASPETTI MEDICO-LEGALI OTTAVO CONVEGNO DI TRAUMATOLOGIA CLINICA E FORENSE 16 Corso di Ortopedia, Traumatologia e Medicina Legale LE LESIONI TRAUMATICHE: SCHELETRICHE E MUSCOLO TENDINEE Salsomaggiore Terme (PR), 23-24 novembre 2018 Gianluca Landi, Giacomo Gualtieri, Fabio Maria Donelli 1

I concetti di equilibrio e postura, così enunciati, sembrano quanto mai teorici, mentre invece hanno delle implicazioni altamente pratiche, anche in ambito medico legale. La postura, in termini molto semplici, può essere definita come l orientamento del corpo e delle sue parti rispetto alla verticale. L equilibrio è il perenne tentativo del corpo nel far si che la verticale abbassata dal suo baricentro passi all interno della base di appoggio. Va da sé, affinché si possa avere un equilibrio ed una postura appropriati, occorre che siano disponibili informazioni continue dalla periferia alcervello sulle posizioni del corpo e delle sue parti. 2

Una premessa doverosa...l attivita medico-chirurgica, sicuramente da considerare di altissimo valore sociale, e dunque preziosa, insostituibile e meritoria, DEVE tuttavia svolgersi col rispetto di ALCUNI FONDAMENTALI PRINCIPI, al di la dei quali essa sconfina nell illecito che e poi, nella specie, lesione di alcuni beni fondamentali dell individuo, quali il diritto alla salute e all integrita fisica, diritto alla salute e all integrita fisica, trasformandosi cosi in aberrazione, sopruso, violenza... (Corte d Assise di Firenze, 18 ottobre 1990) 3

In un recente studio (Bonetti M et al.2016), sui dati provenienti dalle maggiori compagnie assicuratrici in un periodo di tempo di 9 anni, sono emersi 38215 contenziosi per malpractice professionale con un picco di incremento a partire dal 2008. La risposta a tale condizione è alla base della nascita della c.d. medicina difensiva per cui l esercente la professione sanitaria, sfiduciato (tra le altre cose) dall ordinamento giuridico, per la paura di non comportarsi esattamente difronte a questioni complesse, decide di prescrivere esami e terapie non necessarie (c.d. medicina difensiva positiva), ovvero di evitare pazienti o cure diagnostiche ad alto rischio (c.d. medicina difensiva negativa). C E BISOGNE DI REGOLE 4

Medea di Seneca, a. III, vv. 500-501 Esistono differenze tra diversi paesi, regioni, ospedali e perfino all'interno delle pratiche di diversi gruppi di lavoro. Queste differenze hanno richiamato l'attenzione sulla necessità di un approccio più sistematico per individuare la strategia più appropriata per un singolo paziente; questo approccio viene definito medicina basata sull'evidenza (evidence-based medicine, EBM). 5

1909-1988 6

Medicina Basata sulle Evidenze (EBM) Journal of the American Medical Association (JAMA). 1992 Nov 4;268(17):2420-5 consapevole, esplicito e prudente impiego delle migliori evidenze disponibili nel prendere decisioni circa le cure da prestare ad uno specifico paziente Sackett D.L. et al. Evidence Based Medicine: What Is and What It Isn t., BMJ 312, 7023, 71, 1996 DOBBIAMO NECESSARIAMENTE PARLARE DI LINEE GUIDA 7

NEL REGNO UNITO Viene sancito il diritto, per talune istituzioni, di proporre Linee Guida con valore di legge 8

IN ITALIA L. 189/ 2012 (Legge Balduzzi ) Il primo fondamento legislativo Art. 3 "... l'esercente la professione sanitaria, che nello svolgimento della propria attività si attiene alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, non risponde penalmente per colpa lieve". 9

LA LEGGE 24/2017 Art. 5. Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida 1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 in nessuna norma di condotta tecnico professionale il medico può trovare la soluzione standard ad ogni problema essendo l omeostasi e la reattività dell uomo multiformi e quindi, in buon misura, imprevedibili M. Barni, La prescrizione di farmaci: libertà terapeutica e responsabilità del medico, Riv. It. Med. Leg., 1994, p. 555. 10

Inoltre Art. 6 Legge 24/2017 Responsabilità penale dell esercente la professione sanitaria 1. Dopo l articolo 590-quinquies del codice penale è inserito il seguente: «Art. 590-sexies. (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Art. 590-sexies (Responsabilita colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario) Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilita e esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto. 11

Per quel che concerne la Medicina Fisica Riabilitativa (post chirurgia), le linee guida dovranno definire un percorso idoneo per un setting riabilitativo che sia composto da un Progetto Riabilitativo Individuale (PRI) e da un programma riabilitativo che tengano conto dei bisogni, menomazione, disabilità, dei fattori ambientali e delle abilità residue e recuperabili di ogni singolo paziente. 12

QUALE LINEA GUIDA SCEGLIERE? 13

IL REGNO UNITO Il National Institute for Health and Care Excellence (NICE) è un organismo non dipartimentale che fa capo al ministero della salute nel Regno Unito. Si occupa dell'analisi della letteratura in campo medico e tecnologico biomedico, con particolare interesse per la valutazione del rapporto costo/efficacia. Il NICE pubblica Linee Guida in quattro campi: tecnologia della salute (farmaci e procedure terapeutiche), pratica clinica (appropriatezza del trattamento delle persone con specifiche patologie), prevenzione delle malattie e medicina del lavoro, servizi sanitari e sociali. 14

IN ITALIA Art.5, comma 3, Legge 24/2017 Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai soggetti di cui al comma 1 sono integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG). L'Istituto superiore di sanita pubblica nel proprio sito internet le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse indicati dal SNLG, previa verifica della conformita della metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni. 15

E se non ci sono le Linee Guida? In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali. 16

CRITICITA 1. le linee guida/buone pratiche rappresentano un percorso clinico assistenziale ideale che per sua stessa definizione non può includere l estrema varietà della casistica medica. 1. in ambito riabilitativo, le raccomandazioni fornite dalle diverse linee guida sono spesso carenti e/o in contrasto tra loro o non esaustive, in particolare mancano spesso di un indicazione dettagliata riguardo l intervento riabilitativo specifico da utilizzare 1. il malato è (quasi sempre) affetto non solo e soltanto dalla patologia oggetto dello studio. Nella pratica clinica la gran parte dei pazienti si distanzia dai modelli oggetto di studio delle linee guida. 17

SENTENZA 1 18

SENTENZA 2 19

LA VALUTAZIONE MEDICO LEGALE Si renderà comenque necessaria una valutazione specilaistica per valorizzare il danno posturale 20

ANCHE PER QUANTO ATTIENE LA RIABILITAZIONE 1 - Mentre nella legge Balduzzi si parlava di una possibile applicazione della Linea Guida: ora vi è una vera e propria gerarchia delle fonti ; 2 - Si deve ricorrere alla Good Clinical Practice soltanto in assenza di una corrispondente Linea Guida (in quel determinato ambito); 3 - La norma rimane relegata al penale solo in merito all imperizia; 4 - In realtà il riferimento alle Linee Guida assume carattere universale, allargato all ambito civilistico: trattasi di un evoluzione inevitabile; 5 La matrice penalistica della valutazione della condotta resta un elemento chiave al quale, anche il Diritto Civile, inevitabilmente si inchina. 21

PERTANTO Accade, sempre più sovente, che si ricorra alla stessa locuzione utilizzata nella 24/2017: salve le specificità del caso concreto Cassazione Penale Sez IV, n 28187/2017; una sentenza riassuntiva. Qualora l evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto. SI PUO PARLARE DI IMPERIZIA ANCHE IN PRESENZA DEL RISPETTO DI UNA LINEA GUIDA NON SI PUO ESCLUDERE LA COLPA ANCHE NELL OSSERVAZIONE DI UNA LINEA GUIDA 22

Sir Karl Raimund Popper Vienna 1902 Londra 1994 23

Grazie per l attenzione 24