17"["!-9. {*;ut",}a- l{ /.,r d. ,.,,r,,.0.{}?i u. N.l.]"I3* 0fi ljll.:i11 - in composizioqe monocratica in persona del Giudice Onorario '



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rl 0fi ljll.:i11 -,.,,r,,.0.{}?i u b ljà] - - *..rrr,. --- FASC --.- I 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIÀNO IL TRIBUNALE DI RIMINI {*;ut",}a- 05N. h,--:l-l Cronotosico 17"["!-9 N.l.]"I3* Spedlta ll in composizioqe monocratica in persona del Giudice Onorario ' Dott.ssa Maria Teresa Corbucci, protuncia la seguente SENTENZA nella causa civile di primo glado iscritta al numero 2232 del ruolo qepertorio l{ /.,r d generale degli affari contenziosi dell'anno 2012, promossa da : Cerri Luigi, oato a San Giovanni in Marignano (RN), il 19.03.1948 residente in Riccione (RN) via Molise n. 23 rapplesentato e difeso I I dall'arv. Filippo Maria Airaudo e dall'aw. Marco Tonti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in fuccione viale Ceccariri, 200 in virtu di delega in calce all'atto di citazione; Attore nei conftorti di COMUNE DI CATTOLICA, in persona del Síndaco pro tempore, con sede in Cattolica (RN) - Piazza Roosevelt n. 5, rappresentato e difeso dall'ar.v. Ematuela Villani ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio io San Mauo Pascoli (FC) - Via A. Costa n. 18, ilr virtu di delega in calce all'atto di citaziong giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; Convenuto OGGETTO: R sponsabilità ex art. 2049-2051 c.c,. Conclusiotri: come da verbale di udi nza del 8,5.14 La causa è stata iscritta a ruolo il 26.4-12 e t(attenuta a se[tenza all'udienza dell'8.5.14; considetatè la natura della causa, è stata consentita ìa discussione orale ex art. 281 senies c.p.c. e la pronuncia il immediata della sentenza con lettuaa del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Sentita I'esposizione delle parti in ordine alle posizioni rispettivamente tutelate ed a difesa delle dedotte allegazioni il Giudice così prowede Art. 281 sexies C,p.c. Svolgimento del processo Si omette I'esposizione dell,oggetto del processo, non pirì dchiesta dalla nuova formulazione deìl'art. 132 c.p.c. (introdotta dall'art. 45, XVII co., 1. n.69/09 ed immediatanente applicabile ai giudizi di primo grado pendenti al 4.7.2009, data di eohata in vigore della legge stessa, in foiza del suo art. 58, II cornma). La domanda di pafie attrice è fondata e merita accoglimento. Rileva, infatti, il Giudicante che il fatto dedotto è stato prcvato. La dilamica prospettata da parte attrice, contaxiame[te a quanto sostiene il Comune convenuto, è stata iofatti confermata nel colso dell'istruttoria svolta itr corso di causa. ln pa.ticolare, in relazione all'accoglimento della dornanda attorc4 dtiene questo Ciudice di poter ricorrere alla motivazione per rclationem ai ser'si degli artt. 132 c.p.c. e I l8 disp. att. c.p.c.. Secondo la Suprema Corte, infafti, "la motivazíone della sentenza per relationem è ammissibíle, dovendosi giudicare lo sua cornpletezza e logícítò sulla base degli elementi contenuti nell'a o al quale sí opera il rinvio, e che, proprio in ragione del rinvio, diviene parte ihtegrahte dell'atto rînvíante. Costítuísce tuttavia principio generale dell'ordinamento, desumibile dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, e L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, per gli attí ammíhistrativi, e a fortiori valido - ín fona dell'art. I1l Cost., per l'attívità del giudice - quello sqondo cui il rínvío ya operato in modo tale da rendere possibile ed agevole íl confrollo della motívazione per relatiohem, per esse/e detta motfuazione espressa ín prowedimehti il cui contekuto è conoscibile (v. Cass., 30/3/2007, n. 7943), tale doyendo invero consíderarsí la motiyazíone di sentenza ben Ìdentífcata (v. Cass., 16/l/2009. n. 979).(Sentetza t l0ì 37 del 28 aprile 2010). Si evidenzia, dunque, che la motivazione in relazione all'an della vicenda in esame viene eîfetftata per relationem alla memoria

conclusiva di pale attrice depositata il 5.5.14, dall'ìnizio della pagioa due alla terz'ultima riga di pagina nove, al cui contenuto si aderisce integralmente in quanto correttamente rnotivati i profili dell'accertamento dell'an, della sussistenza del nesso causale e della asseoza di colpa in capo all'attore e, dunque, della responsabilità in capo al Comune di fumini. Al contrario, si ritiene infondato, proprio per quanto eme6o in sede istruttoria e evidenziato nelle note conclusive di parte attrice, quanto rilevato dal Comrme converuto ú lle proprie note conclusive depositate il 30.4.14 ai punti 2, 3 e 4. Ebbene, per quanto sopra richiamato è emerso in maniera pacifica la sussistenza del nesso causale fia la caduta occo$a all'attore e la responsabilità del Comlme ex art. 2051 c.c. per mancanza di custodia del luogo de 4tlo su1 cui stato il Comune aveva l'onere di vigilare. La conferma dell'everto darnoso come conseguenza della caduta è stata fomita anche dal CTU dott. Sergio Arlotti il quale ha eviderziato che in occasio[e dell'evento lesivo ùr oggetto l'attore ha riportato "trautna contusiro piede e caviglía sinistr.t con ferita lacelo contusa sul dorso del piede e lesiohe parzíale del tendine d'achille con ferita lacero contúsa". L'ausiliario ha precisato, ancora, che l'evento traumatico del 20.04.11 ha determinato un periodo di inabilità temporanea totale di giomi 25 e inabilita tenporanea parziale al soyo di' 25 giomi, nonché un daruro biologico permaneíte fra il 2 e il 37o che quiridi può essere consid rato di tale ultima percentuale, pertanto sì ritiene di procedere alla liquidazione del darmo secondo la quantiflcazione effettuata dal CTU in quanto coerente e priva di vizi logico formali e non in misura supedore contraìiamente a quanto ilvocato da parte attrice in note conclusive. ln relazione al profrlo della liquidazione dei danni, deve ulteriormente osservarsi che il danno permanente alla p rsona accertato, pùò essere senz'altro quantificato sulla scorta della tabella, relativa all'anno 2013, adottata dal Tribunale di Milano, di liquidazìone congiunta deì danno non patrimoniale consegùente a "lesione permanente 3

, '.*,...+id. dell'iîtegdtà psicohsica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, nei suoi risvolti anatomo-fulzionali e relazionali"' e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesiooi in termini di 'dolore" e "sofferenza soggetriva"' in via presuntiva in rapporto al tipo di lesioni. Anche il danno temporaneo alla persona (il danno biologico temporaneo e il daùio úorale teùiporaneo' se si vogliono cortiouare ad usare dette categorie a fini merarnente descrittivi) derivante da lesioni, in base alla tabella predetta, deve costituire oggetto di liquidazione congiurta. ll dal rlo permanente alla penona' può, quindi' essete liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milado per I'atno 2013, che determinano I'entità del risarcimento sulla scorta di un valore prcgressivo in rapporto all'incremento dei Frnti di invalidità e sulla base di una funzione regressiva di decurtazione. in relazione all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del fatto illecito Per ciascun punto nella tabella viefle iconosciuto I'importo di ' 1.037,33, che tiene conto del coefficieíte demoltiplicatore (pari a 0,635) in relazione all'età del danneggiato (anni 73) Tale danno va' pertanto, liqùidato, tenuto conto dell'inabilità permanente accsrtata (37o) e dell'età del daùeggiato (aoni 73 alla data del fatto illecito)' nell'importo complessivo di. 3 l12,00' Per ciascun giomo di invalidità temporadea assoluta va liquidato I'importo di Euo 120,00. La danneggiata ha subito una invalidità temporanea assoluta di giomi 25 che va liquidata in complessivi Euro 3 000,00 Per la invalidità temporanea parziale la liquidazione della diaria awi ne in misura proporzionale alla perc ntuale di invalidità riconosciuta Per ciascun giomo. La invalidità temporanea parziale di giomi 25 al 50% va liquidata in. l.500,00. 4

A titolo di danno biologico per invalidità temporarea (I.T.A. e I.T.P.) spett4 di conseguenz4 al danneggiato I'importo complessivo di 4.500,00. ln totale. a tiìolo di danno non patrimoniale alla pelsona (compreqsivo sia del danno biologico in senso shetto che del darìno morale, inteso come tùbamento interiore e sofferenza morale soggettiva, ove si voglia fare iferimento, per mera comodita espositiva, a tali definizioni, tenendo comunque semple presente che defte denominazioni non individuano autonome categorie di danno, ma aspetti dell'unitario danno non patrimoniale alla pe$ona) va liquidato I'importo complessivo di. 7.612,00. Gli iúporti predetti si attagliano perfettamerte al caso in esarne, in quanto non sono emerse circostanze tali da giustificare utr loro incremento, al fine di assicurare la c.d. personalizzazione della.i,_t]t_. ' ì l :1i'i-\'i",. liquidazione dei pregiudizi dei quali si tratta. Danni materiali VanJro liquidati anche i danni materiali conseguenti agli esborsi di sonme che la parte danneggiata ha dot,.uto sostenere in conseguenza delle lesioni subite e che in totale, anche per quaoto dscontéto dal Ctu in sed di perizia, devono essere liquidati nella soruna di Euro 130,00 alr l.6.ll oltre ad Euro 300,00 per la perizia medica del consulente di Parte. Nofl si rawisano altre voci di danno. RIEPILOGO DELLA LIQUIDMIONE DEL DANNO I d6.oni che vanno liquidati (e, poi, in quanto c.editi di valore, rivalútati c-on attribuzione anche degli interessi c.d. compeísativi) sono quindi quelli appr sso indicati. Per danno non patrimoniale da invalidità pemanente è stata riconosciuta la somma. 3.112,00. Tale daffio è stato quantificato utilizzando le tabelle del Tribunale di Milano 2013 e la liqùidazione è lapportata all'epoca in cui le tabelle utilizzate sono state elaborate (01-01-2013). Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occone procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a

titolo dì dafmo non patrimoniale p rmanelte, al fine di ottenere valori omogenei (ti3petto alle altre voci di danno), sui quali, poi, calcolare la dvalutazione.e gli interessi (cd. compensativi) fino alla data della liquidazione. Va considerato che è ormai principio giurisprudenziale consolidato (Cass,, sez. IIl, 20-06-1996, o. 5680) che la rivalìrtazione delle somrne liquidate a titolo di risarcimento del danno da i[validità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di iovalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell'invalidita Gmporanea e non dal gioúo dell'ev nto dannoso. Di coísegì-renz4 per tale calcolo non può farsi riferimento alla data del fatto lesivo (20\M\201l), ma a quella nella quale ha al'uto termine la invalidità tempoénea. Poiché ta invalidità temporanea è stata deteminata in 50 giomi, la data alla quale si deve fare riferimento per la liquidazione è quella del 9.06.2011. Secondo la percentuale di devalutazione, in base agli indici ISTAT del cd' costo della Yita, il dafmo biologico permanente, alla data del 962011, deve essere, pertanto, quartificato in 2.992'42' Il danno rìon patrimoniale da invalidità temporane-a, calcolato (vedi sopra) nella misura di ' 4.500,00, va riportato ai valori monetaîi della data di verificazione del fatto ilannoso e, conseguenteriente, la liquidazione va effettuat4 sulla scorta dei úedesimi crited di cui sopra' nella misura di 4'3 18,65' I daùri materiali solìo stati deteíninati complessivamente ifi Euro 430,00. L date di liquidazione sono quelle in cui sono arweruti gli esborsi; per tali ilanni sono queste le date di deconenza ai firii della rivalutazione monetaria e degli lnteressi RIVALUTAZIONE. Le sorune liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono stat monetariamente determinate flno alla data della loro liquidazione definitiva che va hssata al giomo 8 maggio 2014. La rivalùtazione va effettuata applicando sulle sorrìme in questione gli indici della rivalutazione rnonetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'lstituto Nazionale di Statistica Gli indici presi ilr consideraziole sono quelli del c d costo della vita, owero del ùk-

paniere utilizzato dall'istat per determinare la peldita di capacità di acquisto con dferimento èlla tipologie dei consumi delle fandglie di opelai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazioae per ciascuna delle voci di cui si compooe la liquidazione del darmo e dalla decorenza per ciascuna indicata (vedi sopra). A parte attrice, tenuto conto del principio espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.1712u995, compete anche I'equivalente del mancato godimento del bene daineggiato, owerc del suo controvalore in denaro, quale mancato guadagno o lucro cessante, ai sensi dell'art.1223 cc, richiamato dall'ad.2056 cc. Si tratta del danno provocato dal ritardato pagamento del risarcimento (rispetto alla produzione del daùro), la cui prova può essere data e 'ì 'r& i " ricodosciuta dal giudice, secondo i prinoipi espressi dalla seritenza in precedenza citat4 mediaîte criteri presuntivi ed equitativi. Giova ric.rdare, in prcposito, che il risarcimerito del dafulo da fatto illecito costituisce debito di valore e, in caso di ritardato pagamento di esso, gli interessi non costifuiscooo un autonomo diritto del creditore, ma svolgono una fulzione compensativa tendente a reintegare il patrimonio del darneggiato, quale era all'epoca del produsi del danno, e la loao attribuzione costituisc una mera modalità o tecnica liquidatoria, così che il Giudice può liquidare I'ulteriore daùto da ritardo utilizando la tecnica che ritiene più appropriata al fine di reintegare il patrimonio del creditore (ricoíoscendo gli interessi nella misura legale o in misura infeîiore, oppure non dconosceîrdoli affatto, potendo utilizzare parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalut^zione monetaria o dalla redditività media del denaro nel periodo considerato;vedi Cass. Sezioni Unite 5 aprile 2007 n.8520). Il tasso di interesse prescelto non può, però, ssere calcolato dalla data dell'illecito suìla complessiva somma liquidata a titolo di danno, bensì deve essere calcolata periodicamente, cofl decorrenza dal momento generativo dell'obbligaziooe risaîcitoria, sulla soúma capitale come prcgressivamente rivalùtata (con cadenza annuale per la precisione), sino al momento della liquidazione (vedi Cass.Sezioni Unite

':a.),,-".i::j 'r i. -:,'T" 17u\1995 n.1712)- Con il rnetodo ora descritto si evit4 infatti' uri ingiustilcato arricchimento in favore del danneggiato, che, altrimenti' si determinerebbe atttaveiso una sorta di rivalutazione del danno da ritardo. Nel c'aso in esame, il daíno da ritardo può essere liquidato con I'attribuzione di interessi al tasso legale, che essendo, in base alla normativa vigente, amualmente modificato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, costituisce indubbiam nte uo parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria. La cadenza della rivalutazione comporta che il calcolo degli interessi sulla sornma via via rivalutata sia effettuato con periodicità annuale(vedi Cass.20 giugno 1990) Le sonìne do\t rts complessivamente sono, quindi, le seguenti: Le sorffne donrte complessivamente soîo le seguenti: A) Danno liquidato alle dat sopla indicate 1'141'07 488,10 Bl) hteressi maturati al 8-5-2014: 82) Rivalutazione flaturata al 8-5-2014: C 342'43 B) lnteressi e dvalutazione totali (Bl + B2): 830'52 Totalle A+ B: 8.571,59 di cui Euro 7,141,07 peî capitale, Euro 342,43 per irvalutaziorle, Eulo 488,10 per interessi' Sù tale soruna spettano all'attîice, ex ú1.1282 cc, gli interessi c.orrisp ttivi nella miswa di legge dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, posto che con Ia liquidazione il debito di valore si trasfoma in debito di valuta. Il Comune di Cattolica convenuto va, dunque, condannato al pagamento, in favore di Cerri Luigi della somma di 8 571,59' oltle interessi di legge dalla data di pubblicazione della presente sentetza al saldo. Le spese di lite, comprese quelle di CTU liquidate con separato deqeto, seguono la soccombenza e devono esser liquidate secondo i parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10.3.14 n 55, entrato in vigore i1 2 aprile 2014, applicabile alle liquidazioni successive a tale data, secondo quanto previsto, in particolare, all'art' 4, conrma 1, ove è indicata il valore della contloversia come parametro per la liquidazione e dell'art. 5 comma I' dove è indicata la

deteìminazione del valore della controversia, e dei valori medi indicati nello scaglione di riferimento. Pertanto, parte convenuta deve essere condarìnata al pagamento delle spese di lite io favore dell,atto.e nell'importo di Euro 3.224,00, oìtre ad Euro 214,00 per spese, (costituite dalle spese di lite previste per lo scaglione da 5.200,01 fino a 26.000,00 diminuite di l/3 in r ione del valore della causa) oltre spese e accessori di legge in favore dell'attore. Spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione assorbita o disattesa: a:ì itt _ In accoglimento della domdnda di parte attrice, dichiara responsabile ex art. 2051 c,c. il Comune di Cattolic4 iú persona del Sindaco pro tempore, peî i darljli occorsi all'attore e, per l'effetto, condadna il Comune di Cattolica al pagarnento, in favore di Cerri Luigi, della somma di 8.571,59, oltre interessi di legge dalla data della presente sentenza al saldo; Condanna il Comune di Cattolica a rimbolsare a Cerri Luigi le spese processuali, liquidate in Eulo 3.438,00, oltîe iva qra ai sensi di legge. Spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico del Comune di Cattolica. La presente sentenza si intetrde pubblicata con la sottoscrizione da pafe del Giì.rdice del verbale d'udienza che la contien, ai sensi per gli effefi dell'art. 281 sexíes c.p.c.. unlt Rimini, 8 maggio 2014 IL GIUDICE Dollssa Mrrúa Teresa Corbucci,hleN!"- Dt Ft!tuìif{r ' - I MA6 2014 ',ì!tdiz[cvl

Copia conforme all'originale che sl rilascia Pel la prlma uolla iî lotma esecutlvc '^ richlerta procuratore dl fu' LtV^' \ tt t.! N,/' REPU8,AUGAIÎAUANA î'/e,mé DEI/.I LEGGÉ 'tn comahoramo.a tuttl 8ll ufflciall Gludlziarl ch ne riano statl richlestl ed a chiunqu spettl dl m tiere ad eseculione il pres nta titolo, al Pubbllco Mlnl3tero dl darvl a3sistenrt ed a tuttl gll Uffl lall della Forra Pubbllca dl concorrerui, quando ne siano Ì galmente richle5tl. Rimini,l 3 0 3[T. 20 1 RE AMMINISTRATIVO 5ilvano Santuccl Per autentica della copia rilasciata forma esecutiva. Rimini, 1 ó0stllst{ per la prima volta in IL OIR ORE AM INI5TRAIIVO ho Santucci

Studio Legale Aw. Andrea Maria Francolini - Avv' Lugi Renni - Aw' Marco Totrti Piazza Mercalo n. I -'17841 CÀttolica (RN) teì 0541-9ól 1224- fax 0541-960837 ^TTO DI PR.ECETTO Il Sig. Celri Luigi, nato a San Giovanni in Marignano' i1 19 03 1948 e residente in Riccione, via Molise t 23 (cf CRR LGU 48C19 H921U) ai fini del presente atto rappresentato e difeso dall'aw Tonti Marco (c i TNTMRC74RI2H294Y) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C^ftolica, Piazza Mercato n. I - telefax 0541 960837 - pec jt. nlarco.lonti@ordjnea!_vocatirimìni giusta delega a margine del presenie atto, PR.EMESSO CHE 1) Con sentenza n.5l7l21l4, depositata iri Cancelleria il 08052014' il Tribunale di Rirnini accertava la responsabilità ex alt' 2051 cc del Comune di Cattolica, in persona del Sird?oo pro-tempore' e Per gli effetti lo condannava al pagamento, in favore del sig Cerri Luigi, della somma di Euro 8.571,59 a titolo di daffi occorsi allo stesso, olíe interessi legalì dalla data della sentenza al saldo, noriché al pagarnento delle spese processuali che liquidava in Euro 3.438,00 oltre IVA, C?A ed al imborso delle spese di CTU; 2) La sentenza, munita delia formula esecutiva, rilasciata dalla competente Cancelleda in data 30.09.2014 viene notificata in uno con iì prcsente afto di prec tto- PROCURA ALLE LITI Dcl.8o a nppr6ertmi c drrèndmi, ncl Pr.scnre grudilio è, o@r.ndo. in ogni sua!ùcno.. fac sucassila ì aw. Msco Tonn dèl Forc di Riúini mnf Éndogli oeni ia@1.à di lcggc, iv' cúprèsa qu.lìa di fdsi so$iùi.c, 6pp6cn$.. n i pg.dincnri di mdiúionè d.llc @nhvr6i. con porcrc di oncili.q rirunciùc 8gh ani, nscuotcé c nìsciù. quidsza. Ùasiecrè @ncilid, d.îqr.,r giu@cnîo, ri$sude e pros.gúú. il Pr@csso, chrmsc t zi, rcsútdc ncll. opposizioni di cui aaìi arn ó15, 617, 619, ó45 cpc proporè agp.uo. P.oPoFc domud. riconvdziorali, promuot.r. giudizi caur.lsi úeènti, iriind. Pr.ar' og.d?e!d *cùidr. aó ani.s.cuti!i, c quùlo alùo occofr p6sa 6n dptessa pév.nùva ràh6ct d' ogni ado rd ot Ero Ar scnt d.l D Las 1s6,2003 dichido di.s*!. raro p@'mcnc infomdo ch. ddl ó?eon.h scnsibili s'ldo ' utiliaii ai rni d.llo volgirmto dcll anivita Drofc5sronal.? dcl msndato.."""'., d'lnson al ùattmcnlo. dll ùchivieion. d.i d!î' tebonaìi Pcr turi i firi onn.ssi alli rutcli dci dirini sono sclo irfomalo ai scnsi d.,ú 4.lq @mnà d.l d.lbs! 23,2OlO d.lld Possibiìtrà di icod.e al proc.dtm nro di medidiorc ili prdisto c d.r h.n.6ci iscali di cui ash arn ì 7. 20 d.l ncdcsino d..r.io Élcgco doúiciho P6so lo s0dio dèll Aw Mtó Tonh, ú C?nohca Pi@a M.tcaîo i I Prcmesso quanto sopm I'isîante, ai sensi dell'an. 480 c.p.c. INTIMA il Comune di Cattoìica, in persona del Sindaco pro-tempore, cofiente in CattoÌica'

Aw. ADdrea Studio Legale Ar.v. Marco Tonti Piazza Mercalo n. I -47841 Catroìica (RN) tel 054l-961 1224 fax 0541-960817 Maria Francolitri - Aw. Lugi Reuni - Piazzale Roosevelt n- 5 (p. Iva 00343840401) a prowedere alla immediata rifusione delle seguentisomme: - Euro 8.571,59 per sofe; - Euro 34,05 a titolo di inîercssi matùati dal 08.05.2014 (data della sentenza) al 01.10.2014; - ELìlo 214,00 per spese esenti; - Euro 3.224,00 per compensi liquidad in sent nza; - Euro 225,00 per onorari precetto; - Eùro 517,35 per spese forfettarie al 15%; - Euro 158,65 per Cpa; - Euro 907,50 per lva; - Euro 5.246,50 totale compensi; - Euro 427,00 per spese CTU; - Euro 25,80 pet spese copie autentiche sentenza; e così per la complessiva solnlna di Euro 14.304.94 oltre tassa di registìazione della sentenza e alle spese successive occo[ende. conformità di leege. Cattolica I ottobrc 2Ol4 zaw. Marco Tonti

Studio Legate Aw. Andrea Maria Francolini _ Aw. Lugi Renni _ Aw. Marco Tonti piazzamercato n. I _4?841 C;Íoljca (RN) tet 0541-961 1224_ îax o54t -96083.,1 RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DEL SERVZIO POSTALE Ex art. I Legge 2l gelnaio 1994, n. 53 Cron N.2612014 Io sottoscritro Aw. Marco Tonti del Foro di Rimini, in virtù dell,autorizzazione deì Consiglio delì'ordine degli A.,,,vocati di Rimini, su prccura del sig. Cerri Luigi, ho notificato la suestesa senterìza e pedissequo atto di prccetto al Comune di Catolica, in persona del Sindaco p/o_ tempore, coîente in Caftolica, piazzale Roosevelt n. 5 (p. Iva 00343g40401), inviandone copia conforme all'originale mediante il servizio postale con piego taccomandato A.R. 76634006490-5 spedito dall'ufficio posra.le di Cattotica in dara 20t1 201l A!'v. Marco Tonti