UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) Divisione Opposizione B280 DECISIONE del 04/05/2009 CHE STATUISCE IN MERITO ALL OPPOSIZIONE N. B 1 127 341 Opponente: Prada SA 23, rue Aldringen 1118 Luxembourg Lussemburgo Rappresentante: Jacobacci & Partners S.P.A. PO Box 321 Torino Centre 10121 Torino Italia Marchi anteriori: c o n t r o Richiedente: Made srl Via L. da Vinci 5/1 35020 Vigorovea di S. Angelo di Piove di Sacco (PD) Italia Rappresentante: Ufficio Veneto Brevetti Via Sorio 116 35141 Padova Italia Marchio contro cui viene proposta opposizione: I. FATTI E PROCEDIMENTO
Decisione sull Opposizione No B 1 127 341 pag. : 2 of 10 Il 30/06/2006 la richiedente depositava la domanda di registrazione n. 5 173 802 relativa all espressione paolaprata riportato nella prima pagina per prodotti rientranti nelle classi 18, 24 e 25. L'opposizione è rivolta contro tutti i prodotti indicati nel marchio contro cui viene proposta opposizione L'opposizione si fonda, fra l'altro, sulla registrazione internazionale n. 650 695 del marchio riportato nella prima pagina, registrato il 15/12/1995 per prodotti appartenenti alle classi 18, 24 e 25. Questa registrazione produce effetti nella Repubblica Ceca, in Germania, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Ungheria, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Bulgaria and Romania. Il marchio gode di notorietà per i prodotti delle classi 18 e 25 in Italia, Germania e Francia. L opposizione si basa sui prodotti innanzi citati e si rivolge contro tutti i prodotti indicati nella domanda di registrazione contestata. I motivi dell'opposizione sono quelli enunciati all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e articolo 8, paragrafo 5) del Regolamento sul marchio comunitario (RMC). L opponente sostiene l esistenza di un rischio di confusione a causa della parziale identità dei marchi e dell identità dei prodotti. Inoltre egli sostiene che la locuzione paolaprata, adottata nel segno contestato, intende ragionevolmente richiamare il marchio anteriore dell opponente. L alterazione ortografica (operata dalla sostituzione della lettera D con la lettera T) nell espressione in questione appare sospetta gli occhi dell opponente, dal momento che il proprio marchio PRADA è un segno forte e rinomato. L opponente dichiara che i marchi PRADA su cui si fonda la presente opposizione sono marchi notori e di alta rinomanza tanto in Italia quanto a livello comunitario e mondiale, in relazione ad una pluralità di prodotti e servizi, ivi compresi i prodotti oggetto della domanda di marchio contestata. Di conseguenza, l uso e la registrazione del marchio contestato trarrebbero indebitamente vantaggio dalla notorietà e dal carattere distintivo dei propri marchi anteriori e recherebbero grave pregiudizio agli stessi. Nelle sue osservazioni in risposta, la richiedente contesta integralmente i motivi dedotti dall opponente. In particolare, la richiedente sostiene che i segni sono sufficientemente diversi così da non comportare alcun rischio di confusione. Inoltre, per quanto attiene al motivo di cui all articolo 8(5) RMC, la richiedente, pur ammettendo che il marchio dell opponente è un marchio celebre, essa tuttavia afferma che l opponente non ha provato in alcun modo il pregiudizio al carattere distintivo e/o alla rinomanza dei marchi anteriori e l indebito vantaggio che la richiedente potrebbe trarre dall uso del segno contestato.
Decisione sull Opposizione No B 1 127 341 pag. : 3 of 10 II. DECISIONE 1. SUL RISCHIO DI CONFUSIONE a) Comparazione dei prodotti Per valutare la somiglianza tra i prodotti in questione, si deve tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra i prodotti o i servizi. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità [v. sentenza della Corte di giustizia 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha/Metro-Goldwyn-Mayer Inc., Racc. pag. I-5507 (GU UAMI n. 12/98, pag. 1419), punto 23]. Tra gli ulteriori fattori vi sono la finalità d uso dei prodotti, il fatto che possano presumersi fabbricati, commercializzati o forniti dalla stessa impresa o da imprese tra loro economicamente collegate, nonché i loro canali di distribuzione e i punti vendita. I prodotti sui quali si basa l opposizione sono i seguenti: Borse, borse a mano, borsette a mano, valigie, portafogli, portamonete, porta documenti, bauli, pelli, articoli in pelle, cuoio ed articoli in cuoio; imitazioni di pelle e di cuoio e prodotti in queste materie (non comprese in altre classi), ombrelloni, ombrelloni da spiaggia, ombrelli, bastoni da passeggio; finimenti per animali o altri articoli di selleria in classe 18; Prodotti in materie tessili non compresi in altre classi, in particolare broccato, teletta, tessuti in cotone, damasco, Lenzuola lavorate, tessuti di lino, flanella, jersey, tessuti in iuta, tessuti in rayonne, seta, futaine, crepe, taffetas, tulle, velluto, stoffa in lana, zefir, tessuto in gomma, chiffons, tessuti in imitazione di pelle di animali, tessuti in fibra di vetro ad uso tessile, articoli in materie tessili e non comprese in altre classi, tende e materie per finestre, tessuti per tinture murali e per mobili, bandiere (non in carta), coperte da letto, lenzuola, copriletto, copriletto in carta, custodie di cuscini, tovaglie, coperte e tappeti da tavola, biancheria da casa, asciugamani in materie tessili, guanti da bagno, asciugamani da bagno (ad esclusione del vestiario), fazzoletti in materie tessili, tessuti per le calzature in classe 24: Abbigliamento per uomo, donna e bambino, compresi vestiti in pelle, camicie, camicette, gonne, tailleurs, giacche, pantaloni, pantaloncini, biancheria, maglie, pigiami, calzini, biancheria in maglia, corsetti, porta giarrettiere, mutande, tute, cappelli, foulard, cravatte, impermeabili, cappotti, mantelli, costumi da bagno, tute da sport, giacconi, pantaloni da sci, cinture, pellicce, sciarpe, guanti (vestiario), camicie da notte, scarpe, comprese le pantofole, scarpe da sport, stivali in classe 25. I prodotti contestati sono i seguenti:
Decisione sull Opposizione No B 1 127 341 pag. : 4 of 10 Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria in classe 18 Teli mare, asciugamani, coperte, coprimaterassi, lenzuola, federe, tovaglie in classe 24; Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria in classe 25. I prodotti sono identici perché appaiono indicati in termini identici nella registrazione anteriore dell opponente. b) Comparazione dei segni I marchi in questione sono i seguenti: Marchio anteriore Marchio contro cui viene proposta opposizione Il territorio di riferimento è la Repubblica Ceca, la Germania, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Ungheria, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Bulgaria and Romania. Sotto il profilo visivo, i segni presentano somiglianze visive del tutto trascurabili. I marchi differiscono invece sia con riguardo ai caratteri utilizzati che la loro lunghezza. Infatti, il numero delle lettere che li compone è di 5 lettere per marchio anteriore mentre la domanda di marchio ne contiene il doppio. I caratteri tipografici sono affatto diversi mentre piuttosto inusuale é l uso del maiuscolo e del minuscolo nella domanda di marchio e soprattutto l uso del grassetto nella domanda di marchio, utilizzato per far risaltare le lettere centrali olapra piuttosto che, ad esempio, la sola maiuscola P della parola Prata. Alla luce di quanto precede, l'ufficio ritiene che vi sia solamente un grado trascurabile di somiglianza visiva. Sotto il profilo fonetico, i segni coincidono nella sola sillaba "PRA" mentre vi é una chiara somiglianza dell ultima sillaba della domanda TA con quella corrispondente DA del marchio anteriore. Da un punto di vista unicamente fonetico, vi è quindi una
Decisione sull Opposizione No B 1 127 341 pag. : 5 of 10 similitudine nella misura in cui le lettere di questi segni sono, ad eccezione della lettera mediana T o D, identiche ed appaiono nel medesimo ordine. Inoltre, l'accento cade su una sillaba identica (PRÁ). Di conseguenza, il ritmo e l'intonazione sono moderatamente simili. Peraltro i segni si differenziano per l ovvia differenza costituita dalla parola Paola all inizio della domanda. Alla luce di quanto precede, e soprattutto del fatto che le coincidenze e somiglianze sono riscontrate nel ritmo e nell'intonazione di una parte quantitativamente rilevante del segno, l'ufficio ritiene che esista un livello medio di somiglianza fonetica. Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato apparente in nessuna delle lingue dei Paesi di riferimento. Pertanto, il confronto concettuale non influenza la valutazione della somiglianza dei segni. c. L asserito elevato carattere distintivo del marchio anteriore A parere dell'opponente, il marchio anteriore ha notorietà ed ha un elevato carattere distintivo a seguito dell'uso prolungato e intensivo che n è stato fatto ha un elevato livello di riconoscimento da parte del pubblico di riferimento in Germania, in Italia, in Francia, per prodotti delle classi 18 e 25. Tale rivendicazione deve essere adeguatamente ponderata in quanto il carattere distintivo del marchio anteriore è un fattore che deve essere preso in considerazione in sede di valutazione del rischio di confusione. Invero, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore [v. sentenza della Corte di giustizia 11 novembre 1997, causa C-251/95, Sabèl BV/Puma AG, Rudolf Dassler Sport, Racc. pag. I-6191 (GU UAMI n. 1/98, pag. 91), punto 24], e pertanto i marchi che hanno un elevato carattere distintivo o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore [v. sentenza della Corte di giustizia 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha/Metro-Goldwyn-Mayer Inc, Racc. pag. I-5507 (GU UAMI n. 12/98, pag. 1419), punto 18]. Nell'esaminare la portata dell elevato carattere distintivo/della notorietà del marchio, si devono prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti della causa, cioè, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo [v. sentenza della Corte di giustizia 14 settembre 1999, causa C-375/97, General Motors Corporation/Yplon SA ("Chevy"), Racc. pag. I-5421, punto 27]. L'opponente ha presentato le prove seguenti: L opponente rivendica la rinomanza dei propri marchi anteriori PRADA in Italia, Francia e Germania riguardo ai prodotti rientranti nelle classi 18 e 25. Al fine di provare la rinomanza dei propri marchi, l opponente ha presentato una vasta mole di materiale documentario ed, in particolare la seguente documentazione: (i) (ii) Informazioni riguardanti il fatturato totale del Gruppo. Estratti dai siti Internet contenenti immagini di cataloghi, comunicazioni, pubblicità e sponsorizzazioni sportive.
Decisione sull Opposizione No B 1 127 341 pag. : 6 of 10 (iii) Spese di comunicazione e sponsorizzazione (suddivise per: sponsorizzazioni / pubblicità / spese promozionali / costi per cataloghi / fiere e manifestazioni / consulenze commerciali). (iv) (v) (vi) Una estesa rassegna stampa e copie di immagini pubblicitarie tratte da rassegne stampa italiane ed estere aventi ad oggetto i marchi dell opponente e copie di pubblicità su testate italiane ed estere, riproduzioni di immagini e pubblicità relative a sponsorizzazioni Dati relativi agli investimenti in marketing, sponsorizzazioni e media Dati relativi ai fatturati aggregati. L Ufficio ritiene che il materiale documentale prodotto dall opponente, considerato nel suo complesso, sia assolutamente sufficiente a provare la rinomanza dei marchi anteriori PRADA nel territorio dell Unione Europea come peraltro ammesso dalla richiedente stessa. Tale notorietà è tuttavia limitata ad articoli rientranti nelle classi 18 e 25. Più specificamente, la documentazione in atti permette di apprezzare l intensità, l ambito geografico, l ultradecennale durata dell uso dei marchi de quibus nonché gli ingenti investimenti pubblicitari realizzati in relazione ai medesimi. I documenti contengono materiale pubblicitario e relativo a rassegne stampa non solo a livello italiano, ma anche estero. Inoltre, l intensa attività di sponsorizzazione è un ulteriore fattore che depone a favore della notorietà dei segni dell opponente. Come già indicato, la documentazione apportata vale a provare la rinomanza dei marchi anteriori (e dunque un elevato grado di distintività dei medesimi) unicamente in relazione ai prodotti rientranti nelle classi 18 e 25. Alla luce di quanto precede, l'ufficio conclude che il marchio anteriore ha acquisito un elevato carattere distintivo attraverso l'uso che ne è stato fatto nel mercato. d) Valutazione globale Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, nella determinazione della sussistenza del rischio di confusione, i marchi devono essere messi a confronto mediante una valutazione globale delle loro somiglianze visive, fonetiche e concettuali. Tale valutazione globale "deve fondarsi ( ) sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi" [v. sentenza della Corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, Sabèl BV/Puma AG, Rudolf Dassler Sport ( Sabèl), Racc. pag. I-6191 (GU UAMI n. 1/98, pag. 91), punti 22 e segg.]. Il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie. La valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, e in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa. Inoltre, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore. I marchi che hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente
Decisione sull Opposizione No B 1 127 341 pag. : 7 of 10 o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore [v. sentenza della Corte di giustizia 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha/Metro Goldwyn Mayer Inc. ( Canon ), Racc. pag. I-5507 (GU UAMI n. 12/98, pag. 1419), punti 17 e segg.]. Ai fini di questa valutazione globale, si ritiene che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Tuttavia occorre tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi [v. sentenza della Corte di giustizia 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH/Klijsen Handel BV ( Lloyd ), (GU UAMI n. 2/1999, pag. 1585), punto 26). I prodotti sono stati ritenuti identici e sono destinati al grande pubblico in senso lato. Per quanto riguarda il carattere distintivo del marchio anteriore, l'opponente ha rivendicato per il suo marchio un carattere particolarmente distintivo in virtù dell'uso intensivo o della notorietà. Al riguardo va osservato che, come indicato in precedenza nella presente decisione, l'opponente ha presentato prove e dimostrato che il marchio anteriore ha un carattere distintivo molto elevato (la richiedente ammette addirittura che si possa parlare in questo caso di marchio celebre ) come conseguenza del suo uso di lunga data e elevato livello di notorietà. Nella fattispecie, si deve costatare che il marchio richiesto è costituito da un unico termine. Da un punto di vista strettamente visivo, l inusuale fusione del nome proprio «Paola» e della parola PRATA in una sola parola dà luogo ad un tutto indivisibile che i consumatori memorizzeranno come tale. Si ricordi, al riguardo, che il consumatore medio percepisce il marchio come un tutt uno, senza effettuare un esame dei singoli elementi. D altra parte, non é possibile sottovalutare il fatto che la percezione del consumatore non si esaurisce nel solo aspetto visivo ma si tratta di un fenomeno complesso in cui interagiscono elementi visivi, fonetici e concettuali e solo dall esame delle loro relazioni reciproche si può ricostruire la percezione del pubblico di riferimento. Infatti, nel presente caso, nonostante l apparente carattere unitario della domanda di marchio, il consumatore di riferimento (in particolare se Italiano o Tedesco o Francese) rileverà facilmente l esistenza delle due parole paola e Prata che compongono la domanda di marchio. Infatti, se sul piano visivo i consumatori non possono distinguere tra gli elementi paola e Prata se non solo dopo uno sforzo d analisi successiva solamente all apprensione concettuale del segno, questo non accade sul piano foneticoconcettuale. Ciò é del tutto evidente soprattutto in paesi come l Italia, Francia e Germania dove il nome di persona Paola é largamente diffuso. É quindi probabile che il consumatore sia quindi portato ad estrapolare il nome proprio paola dal resto ed interpretare Prata come un cognome. Poiché, in generale, va riconosciuto al cognome un maggior carattere distintivo che al nome di persona, soprattutto quando questo é piuttosto diffuso (vedi Sentenza del 1 marzo 2005, Causa T-185/03, Vincenzo Fusco / UAMI, (ENZO FUSCO/ANTONIO FUSCO), Racc. II-715.), é necessario concludere che l attenzione del consumatore di
Decisione sull Opposizione No B 1 127 341 pag. : 8 of 10 riferimento si porti su quest elemento della domanda di marchio in quanto elemento maggiormente distintivo della domanda. Infatti, poco vale la circostanza che la domanda sia caratterizzata da un unica parola per escludere la possibilità che il consumatore possa percepire il segno come sostanzialmente costituito da due elementi autonomi e diversi. Benché l immagine mentale d unitarietà visiva che il consumatore possa serbare in mente possa servire a differenziare ii segni, tuttavia non si può sottovalutare che il consumatore ricollega al ricordo visivo un immagine sonora ed una qualità concettuale del segno contrastanti con l impressione visiva che, comunque, nel ricordo, può essere alquanto vaga. Inoltre, come rilevato in precedenza, se esistono rilevanti differenze visive e fonetiche tra I segni, tuttavia tali differenze insistono su elementi di secondaria importanza rispetto all elemento distintivo della domanda, cioé la parola PRATA che, per le ragioni appena accennate, l Ufficio ritiene di separare non arbitrariamente dal insieme del segno oggetto della domanda di registrazione. Infatti è doveroso constatare che, da un punto di vista unicamente fonetico, una confusione può facilmente prodursi tra i segni PRATA e PRADA, nella misura in cui le lettere di questi segni sono, ad eccezione della lettera mediana T o D, identiche ed appaiono nel medesimo ordine. Infatti, se si comparano le parole PRA-DA e PRA-TA si deve concludere che vi sia una sostanziale somiglianza fonetica. Ciò é ancora più vero in quei paesi in cui la differenza fonetica tra le due consonanti dentali D e T tende a stemperarsi. In questo modo il pubblico rilevante al quale verrebbe inviato un messaggio orale in vista dell acquisto del prodotto dell opponente potrebbe essere indotto a confonderlo con un prodotto del richiedente e viceversa. Infatti, non si può escludere che una sola similitudine fonetica possa creare un rischio di confusione (Vedi Sentenza del 7 novembre 2007, Causa T-57/06, NV Marly S.A. / UAMI, (Top ix / TOFIX), paragrafo 89, non ancora pubblicata; Sentenza del 15 gennaio 2003, Causa T- 99/01, Mystery drinks GmbH / UAMI (MYSTERY/Mixery), Racc.II-43, paragrafi 42 e 61; Sentenza del 3 marzo 2004, Causa T-355/02, Mülhens GmbH & Co. KG / UAMI, (ZIRH/SIR), Racc. II-791, paragrafo 47). Inoltre l esame concernente il rischio di confusione condotto dall Ufficio è un esame prospettico o ipotetico, cioè non si limita alle modalità di commercializzazione correnti e più comuni di un certo prodotto ma deve considerare la libertà del titolare del segno anteriore di poter commercializzare e pubblicizzare il suo prodotto secondo le più ampie modalità. Ed in ciò consiste anche il valore essenziale del diritto del titolare del marchio (vedi sentenza TOFIX, paragrafo 93). Nel caso di specie, trattandosi di prodotti d abbigliamento ma anche prodotti per la casa, la pubblicità avviene sia in forma visiva su giornali e riviste ma anche per via radiofonica o per passa parola. Pertanto, data la ragionevole possibilità di una percezione distinta e autonoma della parola PRATA all interno della domanda di marchio da parte del consumatore di riferimento, il suo carattere distintivo autonomo, nonché le sue ovvie affinità fonetiche con il marchio anteriore, é possibile che data la grande notorietà del marchio anteriore, il consumatore possa ragionevolmente creare un associazione tra i segni che determini un rischio di confusione il quale comprende il rischio d associazione. Si ritiene che le differenze visive/fonetiche fra i segni non siano sufficienti per controbilanciare le somiglianze visive/fonetiche dei segni.
Decisione sull Opposizione No B 1 127 341 pag. : 9 of 10 Poiché il diritto anteriore "No 650 695" porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto della domanda di marchio comunitario impugnata per tutti i prodotti e/o servizi contro i quali era diretta l'opposizione, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente [v. sentenza del Tribunale di primo grado 16 settembre 2004, causa T-342/02, Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp/UAMI (MGM/M.G.M.), Racc. pag. II-3191, punti 34 36 e 48]. Poiché l'opposizione è stata pienamente accolta in base all'impedimento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC, non è necessario procedere all'esame degli altri impedimenti rivendicati nell'opposizione, ovvero articolo 8 (5), RMC. Considerato quanto precede, l'ufficio ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione è fondata alla luce della registrazione del marchio internazionale No 650 695 dell'opponente. Ne discende che la domanda deve essere respinta per tutti i prodotti contestati. Poiché l'opposizione va accolta integralmente, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, RMC, non è necessario esaminare gli altri motivi e i diritti anteriori su cui era basata l'opposizione. III. SULLE SPESE Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMC, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Poiché il richiedente è la parte soccombente, le spese sostenute dall'opponente nel corso del procedimento sono a suo carico. Conformemente alla regola 94, paragrafi 3, 6 e 7, lettera d), punto i) del Regolamento di esecuzione del Regolamento sul marchio comunitario (REMC), le spese a carico dell'opponente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base del tasso massimo stabilito nell'articolo.
Decisione sull Opposizione No B 1 127 341 pag. : 10 of 10 L'UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) COSÌ DECIDE: 1. L'opposizione B 1 127 341 è accolta per tutti i prodotti contestati. 2. La domanda n. 5 173 802 è respinta nella sua totalità. 3. Le spese sono a carico del richiedente e sono fissate come segue: Spese di rappresentanza EUR 300 Tassa di opposizione EUR 350 Importo totale EUR 650 La Divisione Opposizione Luca RAMPINI Mauro BUFFOLO Jorge NOVAIS Ai sensi dell'articolo 58 RMC, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione. Ai sensi dell'articolo 59 RMC, il ricorso deve essere presentato per iscritto all'ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 800 EUR è stata pagata. L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere riveduto solo mediante decisione della divisione Opposizione, su richiesta. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica della determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa di riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (articolo 2, punto 30, del Regolamento relativo alle tasse (RTMC)).