CITTA DI BIELLA CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, TRASPORTI E PATRIMONIO CENTRO DI COSTO: PATRIMONIO QUALIFICA E FIRMA DEL RESPONSABILE...F.to Istr. Dir. Amm. Cont.le Paola Vizia OGGETTO: PRESA IN CARICO IN COMODATO D USO GRATUITO DI UNA PARTE DELL AREA DELL A.S.L. BI, SITA IN BIELLA DI PERTINENZA DELLA DISMESSA STRUTTURA OSPEDALIERA DI VIA CARACCIO, DA ADIBIRSI A PARCHEGGIO PUBBLICO - APPROVAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI Premesso che DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 203/PT in data 7/09/2017 IL DIRIGENTE DEL SETTORE con deliberazione della Giunta Comunale n. 293 del 28/08/2017 all oggetto PRESA IN CARICO IN COMODATO D USO GRATUITO DI UNA PARTE DELL AREA DELL A.S.L. BI, SITA IN BIELLA DI PERTINENZA DELLA DISMESSA STRUTTURA OSPEDALIERA DI VIA CARACCIO, DA ADIBIRSI A PARCHEGGIO PUBBLICO è stato deliberato di autorizzare la stipula del Comodato d uso gratuito relativo dell area adibita a parcheggio, antistante e di pertinenza dell ex Ospedale sito in Via Caraccio in Biella, identificata nel catasto terreni con il foglio 48, mappale 3 parte, di proprietà dell A.S.L. BI; la deliberazione anzidetta ha inoltre stabilito che il Comodato d uso gratuito dovrà contenere le seguenti precisazioni: Le aree torneranno nella disponibilità dell A.S.L. BI a semplice richiesta, che dovrà pervenire almeno con un preavviso di trenta giorni; Il Comune non potrà, salvo specifica autorizzazione dell Azienda Sanitaria Locale, concedere in uso a terzi il godimento dell immobile; Il Comune di Biella si assume altresì l onere di perimetrare adeguatamente l area prospiciente l edificio che insiste sul parcheggio suddetto. Saranno a carico del Comune tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie, nonché straordinarie connesse alle migliorie ed adeguamenti alle normative vigenti in materia di sicurezza e sanità e tutti i lavori che vorrà apportare onde poter utilizzare al meglio gli immobili concessi. Tra gli interventi (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo), sono compresi la pavimentazione e la manutenzione del verde esistente; Il Comune darà atto di essere in possesso di idonea polizza assicurativa RCT; Tutte le spese del Comodato saranno a carico del Comune che provvederà allo svolgimento delle relative incombenze.
Dato atto che occorre pertanto stipulare apposito contratto con l A.S.L. BI; Ritenuto di approvare le sottoriportate clausole contrattuali; Visti: gli artt. 1803 e segg. del Codice Civile; il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; l art. 54 dello Statuto comunale; l art. 30 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; D E T E R M I N A 1) Di approvare, per le motivazioni citate in premessa, le sottoriportate clausole contrattuali relative al comodato d uso gratuito relativo dell area adibita a parcheggio, antistante e di pertinenza dell ex Ospedale sito in Via Caraccio in Biella, identificata nel catasto terreni con il foglio 48, mappale 3 parte, di proprietà dell A.S.L. BI; CITTA DI BIELLA ************ PROVINCIA DI BIELLA CONCESSIONE IN COMODATO D USO GRATUITO AL COMUNE DI BIELLA, DI UNA PARTE DELL AREA DELL A.S.L. BI, SITA IN BIELLA DI PERTINENZA DELLA DISMESSA STRUTTURA OSPEDALIERA DI VIA CARACCIO, DA ADIBIRSI A PARCHEGGIO PUBBLICO *************** REPERTORIO N. L anno 2017 addì...... del mese di...... in Biella. TRA I SIGNORI: - ZETTEL Ing. Maurizio, nato a ****** (**) il **********, che interviene al presente atto, nella sua qualità di Direttore della S.C. Tecnico, in nome e per conto esclusivo dell Azienda Sanitaria Locale di Biella (qui di seguito denominato anche comodante ) C.F. e P. IVA: 01810260024; nominato con deliberazione n. 157 del 22/04/2016, giusta propria determinazione n. 17 del 16.08.2017, e domiciliato, per la funzione esercitata, presso la sede dell ASL (BI), in Ponderano (BI), via dei Ponderanesi n. 2; e - CECCA Arch. Alberto nato a ****** (**) il **********, che interviene al presente atto, nella sua qualità di Dirigente del Settore Governo del territorio, Ambiente, Trasporti e Patrimonio, in nome e per conto esclusivo del COMUNE DI BIELLA (qui di seguito denominato anche comodatario ) C.F. e P. IVA: 00221900020; autorizzato alla stipulazione del presente atto dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, nonché dal provvedimento Sindacale Prot. n. 08/17 del 09/05/2017, e domiciliato, per la funzione esercitata, presso la sede del Comune stesso in Biella (BI), Piazza Battistero n. 4; SI CONVIENE E SI STIPULA: congiuntamente denominati le parti
Articolo 1 Oggetto e durata del comodato L Azienda Sanitaria Locale di Biella, Comodante, concede in comodato d uso gratuito al Comune di Biella, Comodatario, nella persona del Dirigente del Settore Governo del territorio, Ambiente, Trasporti e Patrimonio CECCA Arch. Alberto, parte della seguente area situata in via Caraccio e di pertinenza della dismessa struttura ospedaliera: - N.C.T. foglio 48, mappale 3 parte; così come meglio individuata nell allegata planimetria (All. n. 1), da adibirsi a parcheggio pubblico gratuito con annessa parte di area verde, con decorrenza dalla data di stipula del presente atto e senza determinazione di durata (art. 1810 c.c.). Le aree torneranno nella disponibilità del comodante a semplice richiesta, che dovrà pervenire almeno trenta giorni prima della conclusione del comodato. Articolo 2 Impegni e oneri particolari del Comodante Il comodante si impegna a mettere a disposizione, a titolo gratuito le aree indicate nell allegata planimetria, per l istituzione di un parcheggio pubblico ad uso gratuito. Articolo 3 Utilizzo dell immobile e clausole risolutive espresse Il comodatario si impegna ad utilizzare le suddette aree esclusivamente per le attività e gli scopi di cui all articolo 1 ed a conservarli con la cura del buon padre di famiglia, accollandosi gli eventuali oneri derivanti dalla mancata diligenza nella conduzione medesima, ed a restituirli previa richiesta del comodante nello stato di fatto in cui si trovavano al momento in cui li ha ricevuti, salvo il deperimento d uso, a semplice preavviso di 30 gg. del comodante. Il comodatario non potrà, salvo specifica autorizzazione dell Azienda Sanitaria Locale, concedere in uso a terzi il godimento dell immobile; in caso di utilizzo diverso rispetto a quello per cui il comodante ha inteso concedere l immobile (ad esempio, nei modi e nella gratuità del servizio), lo stesso potrà richiederne l immediata restituzione. E inoltre fatto espresso divieto di cessione del contratto. L inosservanza delle suddette clausole determinerà la risoluzione del contratto stesso (art. 1456 c.c.). Il Comune di Biella dichiara inoltre di manlevare da ogni responsabilità l A.S.L. BI proprietaria dell immobile per eventuali danni su persone o cose nell utilizzo del parcheggio oggetto del presente accordo contrattuale. Il Comune di Biella si assume altresì l onere di perimetrare adeguatamente l area prospiciente l edificio che insiste sul parcheggio suddetto. Articolo 4 Interventi di manutenzione e migliorie Sono a carico del comodatario tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie, nonché straordinarie connesse alle migliorie ed adeguamenti alle normative vigenti in materia di sicurezza e sanità e tutti i lavori che vorrà apportare onde poter utilizzare al meglio gli immobili concessi. Tra gli interventi (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo), sono compresi la pavimentazione e la manutenzione del verde esistente. Per l esecuzione di qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria, nonché di eventuali migliorie, il comodatario dovrà richiedere preventiva autorizzazione all Azienda Sanitaria Locale di Biella; le migliorie che verranno eseguite dal comodatario restano acquisite all A.S.L. BI senza obbligo di compenso, salvo
sempre per il comodante il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dei luoghi nello stato in cui questi li ha ricevuti. Il comodante è esonerato dal comodatario da ogni responsabilità per i danni che allo stesso potrebbero derivare da fatto, omissione o colpa del comodatario, degli operatori o di terzi in genere. Parimenti, il comodante è esonerato da ogni responsabilità per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso la fornitura di illuminazione anche se dovuto a guasto degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi. Il comodatario si impegna a dare tempestiva comunicazione all Azienda Sanitaria Locale delle eventuali disfunzioni che dovessero verificarsi nelle strutture e negli impianti, indipendentemente dalle proprie responsabilità. Il comodatario non risponderà del deterioramento delle aree a questi concesse qualora imputabile a cause non derivanti dal corretto uso. Il comodatario dà atto di essere in possesso di idonea polizza assicurativa RCT. E facoltà del comodante ispezionare o far ispezionare i luoghi oggetto di questo contratto, a semplice preavviso. Articolo 5 Spese di gestione e forniture Sono a carico del comodatario le spese relative alle utenze. Le suddette spese dovranno essere sostenute con l intestazione diretta delle forniture e servizi da parte del comodatario. Articolo 6 Restituzione dell immobile Al verificarsi delle condizioni di cui all art. 3, il comodatario è obbligato a restituire l immobile oggetto del presente contratto. Articolo 7 Spese di registrazione Tutte le spese del presente atto ed accessorie, spese di registrazione comprese, sono a carico del comodatario che provvederà allo svolgimento delle relative incombenze. Articolo 8 Efficacia delle clausole contrattuali Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi ed efficaci tra le parti se non modificati da leggi speciali in materia di comodato, in quanto applicabili. Qualunque altra modifica al presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo con atto scritto. Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto le parti fanno rinvio al Codice Civile, ed in particolare all art. 1803 e seguenti e ad ogni altra disposizione di legge applicabile in materia. Per ogni controversia inerente il presente contratto, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Biella. Articolo 9 Domicilio delle parti A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio: - il comodante: nella sede dell Azienda Sanitaria Locale di Biella (BI), via dei Ponderanesi n. 2, Ponderano; - il comodatario: presso la sede del Comune di Biella (BI), Via Battistero n. 4, Biella. Articolo 10 Autorizzazione al trattamento dei dati (D.Lgs 196/2003) Comodatario e comodante si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i dati personali in relazione ad
adempimenti connessi al rapporto di comodato (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196). Letto, confermato e sottoscritto. IL COMODANTE A.S.L. BI Il Direttore S.C. Tecnico Ing. Maurizio ZETTEL IL COMODATARIO COMUNE DI BIELLA Il Dirigente del Settore Governo del territorio, Ambiente, Trasporti e Patrimonio Arch. Alberto CECCA ====================================================================== DETERMINAZIONE N. 203/PT in data 7/09/2017 IL DIRIGENTE F.to Arch. Alberto Cecca