ASPETTI SANITARI E VIGILANZA
Ne consegue che la tutela della salute del lavoratore e fondamentale nel ns ordinamento giuridico; ma come si tutela la salute del lavoratore? 1)assicurando ambienti di lavoro idonei, 2)attuando tutte le norme di cui al D.Leg. 81/2008, inclusa la formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori. 3) fornendo i DPI per la protezione dai rischi residui 4)prevedendo misure di prevenzione secondaria quale ad es. La Sorveglianza Sanitaria.
SORVEGLIANZA SANITARIA E obbligatoria quando il lavoratore è esposto a particolari rischi, o addetto a determinate mansioni, per cui la legge prevede espressamente tale obbligo. Situazioni più comuni: Fattori di rischio e lavorazioni indicate nella tabella annessa al DPR 303/56 (voci non abolite) Attività che espongono a polveri silicee Attività che espongono ad amianto Attività che espongono a rumore Attività che espongono a rischi biologici, sostanze chimiche, sostanze cancerogene, movimentazione manuale di carichi o lavori al videoterminale.( vedasi nuovo Testo Unico, Decreto Leg. N. 81/2008) Attività che espongono a radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/95 e sm.) Attività che espongono a vibrazioni
IL DATORE DI LAVORO Anche in caso di rischi per i quali non ricorre uno stretto obbligo di sorveglianza sanitaria, ove esistano condizioni di rischio residuo evidenti, attestate nel documento di valutazione dei rischi, e confortate dal giudizio del medico competente nello stesso documento, può attivare la sorveglianza sanitaria quale misura generale di prevenzione prevista dall art.3 del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni(d. L. 81/2008)
SORVEGLIANZA SANITARIA IN EDILIZIA -Prevista, e mirata ai rischi specifici, per i lavoratori esposti a qualcuno dei numerosi rischi, presenti in edilizia (rumore, fumi, polveri, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, ecc.), per i quali è obbligatoria. -Finalità: a) individuare eventuali patologie proprie dell operatore che possano aggravarsi con l esposizione ai rischi lavorativi; b) individuare eventuali manifestazioni precoci di patologie dovute all esposizione ai fattori di rischio.
SORVEGLIANZA SANITARIA IN EDILIZIA - E effettuata dal MEDICO COMPETENTE ( D.L. 81/2008 art. 41), a cura e spese del Datore di Lavoro; - Si articola in: a) Visita medica preventiva-preassuntiva(anche presso lo Spisal); b) Visite mediche periodiche. c) visita medica su richiesta d) visite mediche in occasione del cambio della mansione e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro. f) visita medica al rientro al lavoro dopo assenza prolungata 60 giorni per malattia e/o infortunio Divieto di visita per Accertare Stati di Gravidanza Le suddette visite sono integrate da esami ed accertamenti (previsti per legge o stabiliti dal Medico
IL MEDICO COMPETENTE E un medico specialista in Medicina del Lavoro (o con titolo equipollente), nominato dal datore di lavoro, a sue spese, che: - deve conoscere l ambiente di lavoro; - deve effettuare le visite mediche preventive e periodiche dei lavoratori a rischio; - deve tenere ed aggiornare la documentazione sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale; - deve partecipare, per gli aspetti di competenza, alla valutazione dei rischi, all individuazione delle misure di prevenzione, all informazione e alla formazione dei lavoratori, all organizzazione del pronto soccorso.
IL MEDICO COMPETENTE - deve informare il lavoratore sugli accertamenti a cui viene sottoposto, sui risultati degli stessi e sul giudizio di idoneità. A richiesta del lavoratore, deve fornire copia degli accertamenti effettuati; - deve informare il datore di lavoro DEL GIUDIZIO DI IDONEITA.
GIUDIZIO DI IDONEITA Conclude sempre una visita medica lavorativa, preventiva o periodica. Il lavoratore può essere giudicato: - IDONEO - IDONEO CON PRESCRIZIONI - TEMPORANEAMENTE NON IDONEO - NON IDONEO In caso di giudizio di inidoneità parziale o temporanea o totale si può presentare ricorso, entro 30 gg., allo SPRESAL territorialmente competente sul luogo di lavoro (art. 41 comma 9 decreto leg. 81/2008), che deciderà in merito alla conferma, alla revoca o alla modifica del giudizio del Medico Competente.
Il Servizio Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della ASL può inoltre con proprio provvedimento (disposizione) imporre la sorveglianza sanitaria per altre lavorazioni che siano soggette all assicurazione contro le malattie professionali, quando tali lavorazioni siano ritenute pericolose per la salute ovvero vi sia presenza di agenti chimici pericolosi oppure sia utile in relazione alle situazioni di lavoro, ai CC.NN.LL vigenti nell unità produttiva e sentiti i Rappresentanti dei Lavoratori e dell Azienda.
RISCHI FISICI I RISCHI IN EDILIZIA RISCHI BIOLOGICI RUMORE VIBRAZIONI RISCHI CHIMICI BATTERI VIRUS INSETTI FUNGHI RISCHI ORGANIZZATIVI POLVERI FUMI SOSTANZE CANCEROGENE SOSTANZE NOCIVE PER CONTATTO MMC STRESS POSTURA RITMI
Misure di prevenzione organizzative e tecniche l informazione e la formazione, che sono di fondamentale importanza per una costante crescita della cultura sulla sicurezza ed una conseguente riduzione dei rischi professionali. L informazione : dovrà riguardare i rischi possibili per la salute, il modo giusto per esempio, di guidare i mezzi semoventi e la posizione corretta da assumere durante la guida oppure come utilizzare correttamente gli utensili vibranti. La formazione, invece, sarà un insegnamento specifico sull uso di una macchina per una particolare applicazione, comprendendo anche le indicazioni relative all uso dei dispositivi di protezione individuale (guanti).