Acquisizione INTERESSE ECONOMICO:

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Transcript:

Acquisizione INTERESSE ECONOMICO: 300.000 Enti no-profit 6,63 milioni di volontari Nuovo sistema di WEFARE a sostegno: dell invecchiamento; della formazione; dell integrazione; dell inclusione sociale

I SETTORE INIZIATIVA PRIVATA II SETTORE INIZIATIVA PUBBLICA III SETTORE INIZIATIVA PRIVATA, SENZA SCOPO DI LUCRO, con FINALITA CIVICHE, SOLIDARISTICHE e di UTILITA SOCIALE che svolge ATTIVITA DI CARATTERE GENERALE

LA GALASSIA DELLE LEGGI SUGLI ENTI NO-PROFIT L. 266/1991 Legge Quadro sul Volontariato Art. da 143 a 150 del TUIR DPR 917/1986 L. 398/1991 Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche D.Lgs 460/1997 Decreto legislativo sulla disciplina Tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) L. 383/2000 Disciplina delle Associazioni di promozione sociale

Nuove leggi di riferimento: L. 106 del 06/06/2016 Legge delega di Riforma del Terzo Settore D.Lgs. 117 del 03/07/2017 Codice Unico del Terzo Settore D.Lgs 111 del 03/07/2017 Disciplina dell'istituto del cinque per mille D.Lgs 112 del 03/07/2017 Revisione della disciplina in materia di impresa sociale

Cosa prevede la L. 106 del 06/06/2016? 1. Viene definito per la prima volta che cos è il TERZO SETTORE: Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

Cosa prevede la L. 106 del 06/06/2016? 2. Delega il Governo alla redazione di un apposito CODICE DEL TERZO SETTORE che raccolga e coordini tutte le disposizioni applicabili agli Enti del Terzo Settore, individuando: Attività e modalità di svolgimento; Organizzazione; Amministrazione e controllo Specifica previsione di divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili, avanzi o patrimonio dell Ente; Modalità di tenuta della contabilità; Riordino e armonizzazione della disciplina tributaria; Riorganizzazione di un sistema di registrazione. D. Lgs. 117 del 03/07/2017

Cosa prevede la L. 106 del 06/06/2016? 3. Delega il governo al riordino delle attività di volontariato, promozione sociale, mutuo soccorso e revisione della disciplina delle ONLUS D. Lgs. 117 del 03/07/2017

Cosa prevede la L. 106 del 06/06/2016? 4. Regolamentazione del Servizio Civile Universale D.Lgs 40 del 06/03/2017

Cosa prevede la L. 106 del 06/06/2016? 5. Definizione di IMPRESA SOCIALE e previsione di relativa raccolta di capitali di rischio D.Lgs 112 del 03/07/2017

Cosa prevede la L. 106 del 06/06/2016? 5. Costituzione della FONDAZIONE ITALIA SOCIALE D.Lgs 117 del 03/07/2017

CODICE UNICO DEL TERZO SETTORE D.Lgs n. 117 del 03/07/2017

Quali sono gli Enti del Terzo Settore? SONO ENTI DEL TERZO SETTORE: Organizzazioni di Volontariato (O.d.V.); Associazioni di Promozione Sociale (A.P.S.); Enti Filantropici; Imprese sociali, incluse le coop sociali; Le Reti Associative; Le SOMS; Le associazioni riconosciute e non riconosciute e altri enti privati diversi dalle società NON SONO ENTI DEL TERZO SETTORE: Amministrazioni pubbliche; Formazioni e Associazioni politiche; Sindacati; Associazioni professionali; Rappresentanze di categorie economiche Associazioni di datori di lavoro; CASI PARTICOLARI Associazioni sportive dilettantistiche; Enti religiosi civilmente riconosciuti.

PRINCIPALI LEGGI ABROGATE LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO L. 266/1991 LEGGE QUADRO SULLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE L. 383/2000 LEGGE QUADRO SULLE ONLUS D.LGS 460/1997 ART. 9-BIS DL 417/1991 Estensione della L. 398/1991 a Pro Loco e Associazioni senza scopo di lucro ART. 2 CO. 31 L. 350/2003 Estensione della L. 398/1991 a Associazioni Bandistiche e cori amatoriali, filarmonica, musica e danza popolare senza scopo di lucro LEGGE 398/1991 RIMANE SOLO PER LE ASSOCIAZIONE SPORTIVE DILETTANTISTICHE

REQUISITI DEGLI ETS: Art. 4 co. 1: costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita sociale mediante lo svolgimento di una o piu' attivita' di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualita' o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore Requisiti: 1. Assenza di fine di lucro 2. Svolgimento di un attività di interesse generale 3. L iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore

ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE 26 TIPOLOGIE TASSATIVE ESERCITATE IN VIA ESCLUSIVA O PRINCIPALE DEVONO COSTITUIRE L OGGETTO SOCIALE (ESCLUSIVO O PRINCIPALE) NON NECESSARIAMENTE SVOLTE VERSO SPECIFICI BENEFICIARI

ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE Art. 5. Attività di interesse generale 1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l esercizio, le attività aventi ad oggetto: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell ambiente e all utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; g) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; p) servizi finalizzati all inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; s) agricoltura sociale, ai sensi dell articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

ATTIVITA DIVERSE SECONDARIE E STRUMENTALI; OCCORRE UNA SPECIFICA PREVISIONE STATUTARIA; NELLA RELAZIONE AL BILANCIO L ORGANO DI AMMINISTRAZIONE DOVRA FORNIRE DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DEL CARATTERE STRUMENTALE DELL ATTIVITA.

ATTIVITA DIVERSE DOVRA ESSERE CALCOLATA IN BASE ALLE RISORSE IMPIEGATE (ANCHE GRATUITE E VOLONTARIE) RISPETTO A QUELLE DESTINATE ALL ATTIVITA ISTITUZIONALE; PROPORZIONE VERRA INDICATA DA UN DECRETO MINISTERIALE; DA TALE PROPORZIONE DIPENDERA IL RICONOSCIMENTO DI ENTE COMMERCIALE O NON COMMERCIALE (vedi Art. 79 D.lgs 117/2017);

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO STTORE OBIETTIVO: Istituire di un unico registro nazionale che raccolga tutti gli ETS e ne certifichi il diritto di godere di differenti agevolazioni, garantendo trasparenza su governance e responsabilità

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO STTORE Istituito presso il Ministero del Lavoro; Gestito su base territoriale da parte di ciascuna Regione/Provincia Autonoma; Pubblico e liberamente accessibile a tutti gli interessati, tramite strumenti informatici;

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO STTORE Organizzato in sezioni: 1. Organizzazioni di Volontariato (ODV); 2. Associazioni di Promozione sociale (APS); 3. Enti filantropici; 4. Imprese sociali, incluse cooperative sociali; 5. Reti associative; 6. Società di mutuo soccorso; 7. Altri Enti del Terzo Settore

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO STTORE ISCRIZIONE: Il Rappresentante Legale deve: 1. presentare APPOSITA DOMANDA presso l ufficio del Registro Unico competente per territorio; 2. Depositare l Atto costitutivo e lo Statuto, con eventuali allegati; 3. Indicare la sezione nella quale l Ente intende essere iscritto. Ciascun Ente potrà essere iscritto solo in una sezione, tranne le reti associative

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO STTORE Nei successivi 60 giorni il Registro: ITER DELLA DOMANDA: verificherà la sussistenza dei requisiti; e procederà: All iscrizione; Al rifiuto dell iscrizione con provvedimento motivato, impugnabile al TAR Ad invitare l Ente a modificare o integrare la domanda di iscrizione.

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO STTORE SUCCESSIVE MODIFICHE Obbligo di iscrivere i fatti modificativi intervenuti successivamente all iscrizione: Atti modificativi dell atto costitutivo o dello statuto; Operazioni Straordinarie; liquidazione, trasformazioni, fusioni, scissioni, ecc.; Provvedimenti che obbligano allo scioglimento, dispongono la cancellazione dell ente dal registro o accertano l estinzione dell ente; Iscrizione delle generalità dei liquidatori; Altri atti la cui iscrizione è prevista per legge.

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO STTORE OPPONIBILITA AI TERZI Una volta pubblicati sul Registro Unico gli atti sono opponibili ai terzi; Sempreche l ente non provi che i terzi ne erano a conoscenza; ECCEZIONE: Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione, gli atti non sono opponibili ai terzi che dimostrino di essere stati nell impossibilità di averne conoscenza.

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO STTORE CANCELLAZIONE La cancellazione dall ente dal Registro Unico può avvenire: per cessazione dell ente, volontaria o d ufficio; per perdita dei requisiti richiesti per l iscrizione

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO STTORE NORME TRANSITORIE Art. 101 comma2 del CTS: Fino all operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro VENTIQUATTRO MESI dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell assemblea ordinaria. 24 MESI = 3 AGOSTO 2019

IL PATRIMONIO Costituito da: RICAVI, RENDITE, PROVENTI e QUALSIASI TIPO DI ENTRATA UTILIZZATO PER: LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA STATUTARIE L ESCLUSIVO PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA CIVICHE SOLIDARISTICHE E DI UTILITA SOCIALE

IL PATRIMONIO DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI ANCHE IN FORMA INDIRETTA Utili; Avanzi di gestione; Fondi; Riserve VERSO: fondatori; associati; lavoratori; collaboratori; amministratori; organi sociali

DISTRIBUZIONE INDIRETTA DI UTILI IL PATRIMONIO CASI: 1. Compensi ad amministratori non proporzionali all attività svolta o alla responsabilità assunta; 2. Compensi a lavoratori > del 40% da quelli previsti dai CCNL 3. Acquisto di beni o servizi a prezzi superiori al valore normale senza valide ragioni economiche; 4. Cessione di beni o servizi a membri dell associazione a condizioni più favorevoli di quelle di mercato; 5. Corresponsione di interessi > al tasso annuo di riferimento a soggetti diversi dalle banche e intermediari finanziari autorizzati.

IL PATRIMONIO DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO DEVOLUZIONE AD ALTRI E.T.S. PREVIO PARERE DELL UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

La PERSONALITA GIURIDICA L ENTE CON PERSONALITA GIURIDICA RISPONDE LIMITATAMENTE AL SUO PATRIMONIO PATRIMONIO MINIMO: 15.000 per le ASSOCIAZIONI 30.000 per le FONDAZIONI COSTITUZIONE PER ATTO NOTARILE ISCRIZIONE IN SEZIONE APPOSITA DEL RUNTS OBBLIGO DI RICOSTRUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI PERDITE DI OLTRE 1/3 Altrimenti: TRASFORMAZIONE IN ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

La PERSONALITA GIURIDICA ACQUISIZIONE DELLA PERSONALITA GIURIDICA: Le Associazioni e le Fondazioni del Terzo Settore possono, in deroga al DPR 10 febbraio 2000 n. 361, acquisire la personalità giuridica mediante l iscrizione al RUNTS Novità D.Lgs 105/2018 Art. 1 bis Per le associazioni e le fondazioni dle Terzo Settore già in possesso della personalità giuridica, che ottengono l iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore, ai sesnsi del presente articcoloe nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l efficacia dell iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al DPR 10 febbraio 2000 n. 361 è sospesa finanto che sia mantenuta l iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore

ULTERIORI REQUISITI DEGLI ETS: 1. DENOMINAZIONE, ATTO COSTITUTIVO e STATUTO 2. ORGANIZZAZIONE DEGLI E.T.S. a) Assemblea b) Organo di Amministrazione c) Organo di Controllo 3. OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE

ULTERIORI REQUISITI DEGLI ETS: 1. DENOMINAZIONE, ATTO COSTITUTIVO e STATUTO

DENOMINAZIONE: La denominazione deve contenere l acronimo E.T.S. ATTO COSTITUTIVO e STATUTO: Deve contenere: 1. Denominazione con indicazione se ETS, ODV, APS, o Ente filantropico; 2. Indicazione di ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO e delle FINALITA CIVICHE, SOLIDARISTICHE e di UTILITA SOCIALE; 3. Oggetto sociale con ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE; 4. Sede legale; 5. Patrimonio: eventuale patrimonio iniziale di dotazione se associazini riconosciute 6. Organizzazione, Amministrazione e Rappresentanza; 7. Diritti e Obblighi degli associati e Modalità di ammissione dei soci; 8. Devoluzione del patrimonio.

ULTERIORI REQUISITI DEGLI ETS: 2. ORGANIZZAZIONE DEGLI E.T.S.

ULTERIORI REQUISITI DEGLI ETS: 3. ORGANIZZAZIONE DEGLI E.T.S. AMMISSIONE DEI SOCI SE ATTO COSTITUTIVO O STATUTO NON DISPONGONO DIVERSAMENTE: L ORGANO DI AMMINISTRAZIONE deve deliberare sulla domanda di Ammissione fatta dal Socio; Comunicare la deliberazione all interessato; IN CASO DI AMMISSIONE = Iscrizione nel libro degli associati IN CASO DI RIGETTO = deve darne motivazione all interessato entro 60 giorni

ULTERIORI REQUISITI DEGLI ETS: 3. ORGANIZZAZIONE DEGLI E.T.S. a) L ASSEMBLEA: Principi inderogabili di: DEMOCRATICITA, PARI OPPORTUNITA e EGUAGLIANZA degli associati; Hanno diritto di voto i soci iscritti nel registro degli associati da almeno 3 mesi, salvo diversa previsione statutaria; Ogni associato ha diritto ad 1 voto. Salvo diversa previsione statutaria i SOCI- E.T.S. possono al max avere diritto a 5 voti; Possibilità di delega di voto: max 3 deleghe se < 500 soci; max 5 deleghe se > 500 soci; Possibilità di svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione e voto per corrispondenza o vai elettronica puchè identità del socio sia verificabile.

ULTERIORI REQUISITI DEGLI ETS: 3. ORGANIZZAZIONE DEGLI E.T.S. a) L ASSEMBLEA: COMPETENZE DELL ASSEMBLEA: 1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali; 2. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; 3. approva il bilancio; NB: Gli Amministratori hanno il divieto di approvare il bilancio 4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; 5. delibera sull esclusione degli associati, se l atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima; 6. delibera sulle modificazioni dell atto costitutivo o dello statuto; 7. approva l eventuale regolamento dei lavori assembleari; 8. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell associazione; 9. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ULTERIORI REQUISITI DEGLI ETS: 3. ORGANIZZAZIONE DEGLI E.T.S. b) L ORGANO DI AMMINISTRAZIONE: La nomina spetta all Assemblea; La maggioranza degli amministratori deve essere scelto tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti associati; L atto costitutivo o lo statuto possono subordinare la carica di amministratore al possesso di determinati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. In ogni caso valgono le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all art. 2382 del C.C. (interdetto, inabilitato, fallito, interdetto da pubblici uff.); Gli amministratori devono essere iscritti nel RUNTS entro 30 giorni dalla nomina con indicazione di chi ha la rappresentanza. In caso di conflitto di interessi o per quanto riguarda le responsabilità degli amministratori si applicano le norme del Codice Civile.

ULTERIORI REQUISITI DEGLI ETS: 3. ORGANIZZAZIONE DEGLI E.T.S. b) L ORGANO DI AMMINISTRAZIONE: PRINCIPIO DELLA RAPPRESENTANZA: solo gli amministratori iscritti nel RUNTS hanno potere di rappresentanza. La rappresentanza è generale e eventuali limitazioni hanno effetto solo se iscritte nel RUNTS OBBLIGHI DELL ORGANO DI AMMINISTRAZIONE: Controllo delle perdite in caso di associazione riconosciuta; Controllo sul divieto di distribuzione anche indiretta di utili (sanzione da 5.000 a 20.000); Controllo del rispetto delle regole dettate dal RUNTS per la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento Obbligo di previsione del Consiglio di Amministrazione nelle Fondazioni Riconoscimento Fondazioni di Partecipazione (ARt. 26 co. 8)

L ORGANO DI CONTROLLO: QUANDO? Sempre OBBLIGATORIO per le FONDAZIONI, anche Monocratico NB Si partono a contare i 2 esercizi dal 2018 Per gli altri ETS OBBLIGATORIA LA NOMINA QUANDO PER 2 ESERCIZI CONSECUTVI SONO SUPERATI 2 DEI SEGUENTI LIMITI: TOTALE ATTIVO STATO PATRIMONIALE > 110.000 ENTRATE DELL ENTE > 220.000 MEDIA DEI DIPENDENTI OCCUPATI > 5 L OBBLIGO CESSA SE NON VENGONO PIU SUPERATI I LIMITI PER 2 ESERCIZI CONSECUTIVI

L ORGANO DI CONTROLLO: COMPOSIZIONE MONOCRATICO o COLLEGIALE ALMENO UNO DEI COMPONENTI DELL ORGANO DI CONTROLLO DEVE ESSERE SCELTO TRA: REVISORI LEGALI; PROF. UNIVERSITARI DI RUOLO IN MATERIE ECONOMICHE O GIURIDICHE FRA GLI ISCRITTI NEGLI ALBI PROFESSIONALI INDIVIDUATI DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (ART. 2397 C.C.) Dottori Commercialisti iscritti nella sezione A dell Albo Avvocati Consulenti del Lavoro CAUSE DI INELEGGIBILITA = QUELLE PREVISTE DALL ART. 2399 DEL C.C. REQUISITI DI ONORABILITA E INDIPENDENZA

L ORGANO DI CONTROLLO: REVISIONE LEGALE, QUANDO? OBBLIGO DEL REVISORE LEGALE o della SOCIETA DI REVISIONE Se per 2 esercizi successivi vengono superati 2 dei seguenti limiti: a) Tot ATTIVO di Stato Patrimoniale > 1.100.000; b) Tot ENTRATE > 2.200.000 c) N. MEDIO DI DIPENDENTI > 12 Con PATRIMONIO DEDICATI AD UNO SPECIFICO AFFARE MONOCRATICO REVISORE LEGALE COLLEGIALE Tutti i membri devono essere REVISORI LEGALI Obbligo di nomina di un Revisore Esterno se il Revisore interno non fa la Revisione Legale

CONTROLLO ESTERNO: STRUMENTI DI MONITORAGGIO 1. UFFICIO DEL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE (ART. 93) a) Vigila sulla sussistenza dei Requisiti per il mantenimento dell iscrizione; b) Perseguimento delle finalità di interesse generale di cui all art. 5 c) Adempimenti degli obblighi previsti per l Iscrizione al Registro Mezzi: Accertamenti documentali, visite, ispezioni ULTERIORI CONTROLLI PREVISTI DALL ART. 93 comma 1 d) Su Diritto ad avvalersi dei benefici fiscali del 5x1000 e) Corretto impiego delle risorse pubbliche attribuite

CONTROLLO ESTERNO: STRUMENTI DI MONITORAGGIO 2. RETI ASSOCIATIVE (ART. 93 co. 5) Funzione di controllo sui propri aderenti in merito a: 1. Vigila sulla sussistenza dei Requisiti per il mantenimento dell iscrizione; 2. Perseguimento delle finalità di interesse generale di cui all art. 5 3. Adempimenti degli obblighi previsti per l Iscrizione al Registro

CONTROLLO ESTERNO: STRUMENTI DI MONITORAGGIO 3. CONTROLLI FISCALI (ART. 94) Attività di controllo esercitata in AUTONOMIA su: 1. Art. 8 Divieto di distribuzione di utili e assenza di scopo di lucro; 2. Art. 9 Destinazione del patrimonio in caso di scioglimento; 3. Art. 13 Controlli sul Bilancio: Rispetto dei limiti; Corretta redazione; Corretta tenuta delle scritture contabili ai sensi dell art. 87 4. Art. 15 Presenza dei libri sociali obbligatori in mancanza = perdita dei requisiti di Ente non commerciale 5. Art. 23 Democraticità e apertura dell associazione;

CONTROLLO ESTERNO: STRUMENTI DI MONITORAGGIO 3. CONTROLLI FISCALI (ART. 94) 6. Art. 24 Funzionamento dell assemblea, deleghe e numero minimo di associati; 7. Possesso dei Requisiti di iscrizione al RUNTS per godere delle agevolazioni fiscali 8. Possesso dei Requisiti per fruire delle risorse del 5x1000 9. Ispezione sulle previsioni degli articoli del TITOLO X del CTS. MODALITA : - Accessi, ispezioni, verifiche - Prima Invito a comparire e solo successivamente Avviso di Accertamento

CONTROLLO ESTERNO: STRUMENTI DI MONITORAGGIO 4. VIGILANZA DA PARTE DEL MINISTERO DEL LAVORO (ART. 95) OBIETTIVO: Uniformità nel funzionamento del sistema di registrazione e nel sistema dei controlli MODALITA : - Entro il 15/03 di ogni anno le Regioni trasmettono al Ministero la revisione periodica dei controlli fatti riferita all anno precedente; - Organismo Nazionale di Controllo trasmette al Ministero la relazione annuale sulla propria attività e su quella dei Centri Servizi per il Volontariato.

PARTICOLARI CATEGORIE DI ENTI: 1. ORGANIZZAZIONI di VOLONTARIATO 2. ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (A.P.S.) 3. ENTI FILANTROPICI 4. SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO (S.O.M.S)

PARTICOLARI CATEGORIE DI ENTI 1. ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO a) DEFINIZIONE Associazioni costituite da un numero minimo di 7 persone fisiche o 3 OdV Costituite per lo svolgimento in favore di terzi delle attività di interesse generale Avvalendosi in modo prevalente delle prestazione dei volontari Nella denominazione sociale deve essere presente l acronimo ODV b) RISORSE Il numero dei lavoratori impiegati non può essere > al 50% del numero dei volontari; Entrate = Quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni, rendite, attività di raccolta fondi e attività diverse Per le attività di interesse generale possono ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

PARTICOLARI CATEGORIE DI ENTI 1. ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO c) ORGANIZZAZIONE Gli amministratori devono essere scelti tra gli associati; Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso tranne che ai Revisori legali se nominati.; E riconosciuto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l attività; Specifica normativa fiscale.

PARTICOLARI CATEGORIE DI ENTI 2. ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE a) DEFINIZIONE Associazioni costituite da un numero minimo di 7 persone fisiche o 3 APS Per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale Verso i propri associati, i loro familiari o i terzi Avvalendosi prevalentemente dell attività di volontariato dei propri associati Non sono APS i circoli privati che dispongono limitazioni o discriminazioni all ammissione degli associati; Non sono APS le associazioni che prevedono il diritto al trasferimento della quota associativa La denominazione sociale deve contenere l acronimo APS.

PARTICOLARI CATEGORIE DI ENTI 2. ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE b) RISORSE Possono essere impiegati: lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi anche tra i propri associati e volontari, Ma la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito. Numero dei lavoratori impiegati non può essere > del 50% del numero dei volontari o al 5% degli associati

PARTICOLARI CATEGORIE DI ENTI 3. ENTI FILANTROPICI a) DEFINIZIONE Associazioni riconosciute o Fondazioni Con lo scopo di erogare denaro, beni o servizi (anche di investimento) alle categorie svantaggiate o a sostegno di attività di interesse generale La denominazione sociale deve contenere l indicazione ENTE FILANTROPICO b) RISORSE Traggono risorse da contributi pubblici e privati, donazioni, rendite e attività di raccolta fondi. Gli atti costitutivi e gli statuti devono indicare i principi di gestione per patrimonio e della raccolta fondi, la loro destinazione e le modalità di erogazione Il Bilancio sociale deve indicare l elenco degli importi erogati e i destinatari se diversi da persone fisiche

PARTICOLARI CATEGORIE DI ENTI 4. SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO Rimangono discriplinate dalla legge istitutiva delle SOMS (L. n. 3818 del 1886); Se si trasformano in associazioni del terzo settore o in APS mantengono il proprio patrimonio Con contributi associativi < di 50.000 non hanno l bbligo di iscrizione nella sezione delle imprese sociali

NUOVI ISTITUTI 1. RETI ASSOCIATIVE 2. CONSIGLIO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE 3. CENTRI SERVIZI PER IL VOLONTARIATO

NUOVI ISTITUTI 1. RETI ASSOCIATIVE a) DEFINIZIONE Enti del terzo settore costituiti sottoforma di associazione riconosciuta o non riconosciuta che: a) Associano, anche indirettamente attraverso gli enti aderenti, almeno 100 ETS o almeno 20 fondazioni ETS le cui sedi siano in almeno 5 regioni; b) Svolgono in maniera trasparente attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli ETS associati anche allo scopo di promuovere la rappresentatività presso le istituzioni; c) Possono promuovere partenariati con le pubbliche amministrazioni;

NUOVI ISTITUTI 1. RETI ASSOCIATIVE RETI ASSOCIATIVE NAZIONALI Se associano almeno di 500 ETS o almeno 100 fondazioni ETS con sedi in almeno 10 regioni si parla di RETI ASSOCIATIVE NAZIONALI; Svolgono anche le seguenti attività: Monitoraggio attività degli ETS associati con relazione al Consiglio Nazionale del Terzo Settore; Promozione e sviluppo delle attività di controllo e assistenza tecnica

NUOVI ISTITUTI 1. RETI ASSOCIATIVE Obbligo di iscrizione nel RUNTS; Dopo 1 anno dalla costituzione possono fare richiesta delle Risorse previste dal Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore. b) DEROGHE RICONOSCIUTE Gli atti costitutivi e gli statuti delle Reti Associative devono disciplinare l ordinamento, la struttura, la composizione e il funzionamento della Rete Associativa nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza degli associati. MA IN DEROGA alle disposizioni previste per gli altri ETS possono: Disciplinare il diritto di voto in assemblea (deroga all art. 24); Disciplinare le modalità e i limiti delle deleghe al voto (deroga all art. 24); Individuare competenze dell assemblea diverse da quelle previste dall art. 25.

NUOVI ISTITUTI 2. CONSIGLIO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE a) DEFINIZIONE Istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; COMPOSIZIONE: a) 8 rappresentanti designati dalle associazioni di ETS più rappresentative sul territorio nazionale in base al nuemro di ETS ad esse aderenti; b) 14 rappresentanti di reti associative di cui almeno 8 di reti associative nazionali; c) 5 esperti di comprovata esperienza professionale in materia di ETS; d) 3 rappresentanti delle autonomie locali, di cui 1 designato dall ANCI e 1 designato dalla Conferenza Stato-Regioni; e) 3 RAPPRESENTATNI SENZA DIRITTO DI VOTO: 1 designato dall ISTAT, 1 designato dall INAPP e 1 designato dal Ministero del Lavoro; Rimangono in carica 3 anni per max 2 mandati consecutivi; Ogni componente ha un supplente; La partecipazione è gratuita e non dà diritto a nessuna indennità, compenso o rimborso.

NUOVI ISTITUTI 2. CONSIGLIO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE a) ATTRIBUZIONI Esprime pareri non vincolanti, ove richiesto, sugli atti normativi che riguardano il Terzo Settore; Esprime pareri non vincolanti, ove richiesto, sulle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore; Esprime pareri obbligatorio ma non vincolanti sulle linee guida in materia di bilancio sociale; Affianca le reti associative nazionali nelle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo; Designa i rappresentanti degli ETS presso il CNEL. Utilizza le risorse umane e strumentali del Ministero del Lavoro Le regole di funzionamento del Consiglio Nazionale del Terzo settore saranno fissate da un regolamento interno da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti.

NUOVI ISTITUTI 3. CENTRI SERVIZI PER IL VOLONTARIATO a) REGOLAMENTAZIONE Possono accreditarsi come CSV gli enti costituiti da Associazioni Riconosciute del TS sottoforma di Odv o altri entri del TS, il cui statuto preveda condizioni specifiche e necessarie per l accreditamento, elencate nell art. 61 del Codice del Terzo Settore; Il Finanziamento dei CSV avverrà attraverso un programma triennale, tramite l istituzione di un Fondo Unico Nazionale (FUN). Tale fondo verrà alimentato dalle fondazioni di origine bancaria mediante contributi annuali obbligatori, contributi integrativi richiesti ed eventuali contributi volontari. Il FUN è amministrato da un Organismo Nazionale di Controllo che ne decide la ripartizione delle risorse su base regionale.

NUOVI ISTITUTI 3. CENTRI SERVIZI PER IL VOLONTARIATO a) REGOLAMENTAZIONE L Organismo Nazionale di Controllo (ONC) è costituito sottoforma di Fondazione con personalità giuridica, dotato di autonomia statutaria e gestionale e sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro, con funzioni di indirizzo e controllo dei CSV. L ONC amministra il FUN, determina i contributi che devono versare le fondazioni di origine bancaria, ripartisce i fondi, accredita e controlla i CSV. L attività di controllo dell ONC è esercitata attraverso 14 uffici territoriali o Organismi Territoriali di Controllo, privi di autonomia giuridica e che dipendono direttamente dall ONC Gli OTC ricevono le domande di accreditamento dei CSV, controllano con cadenza biennale il mantenimento dei requisiti, verificano l attività del CSV territoriali.

NUOVI ISTITUTI 3. CENTRI SERVIZI PER IL VOLONTARIATO b) FUNZIONI E COMPITI Fornire servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo, con l obiettivo di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del terzo settore, senza distinzione tra enti associati e non associati, con particolare, ma non esclusivo, riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto ed in coerenza con gli indirizzi strategici dell Organismo nazionale di controllo. L erogazione dei servizi deve conformarsi ai principi di qualità, economicità, territorialità e prossimità, universalità, integrazione, pubblicità e trasparenza. L elenco dei servizi è indicato nell art. 63

ULTERIORI REQUISITI DEGLI ETS: 3. GLI OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE

CARATTERISTICHE DEGLI OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE NUOVI OBBLIGHI TRASPARENZA INFORMATIVA FINANZIARIA BILANCIO D ESERCIZIO Art. 13 NON FINANZIARIA FUNZIONE FORMALE STRATEGICA BILANCIO SOCIALE RELAZIONE DI MISSIONE

CARATTERISTICHE DEGLI OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE RISPETTO DIRITTI DEGLI ASSOCIATI OBIETTIVI TUTELA DEI PORTATORI DI INTERESSE INFORMATIVA PROPORZIONATA A: DIMENSIONE DELL ENTE RISORSE PUBBLICHE IMPIEGATE

Scritture Contabili e Bilancio (ART. 13 e ART. 14 CTS) Entrate < 220.000 Solo RENDICONTO PER CASSA Art. 13 Comma 2 ENTRATE > 220.000 - Stato Patrimoniale - Rendiconto gestionale - Relazione di Missione Art. 13 Comma 1 ENTRATE > 1.000.000 - Stato Patrimoniale - Rendiconto Gestionale - Relazione di Missione - BILANCIO SOCIALE Art. 14 CONTABILITA PER CASSA CONTABILITA PER COMPETENZA Secondo la modulistica definita con Decreto dal Ministero del Lavoro sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore (Comma 3) Conteggio dei limiti: Tutte le tipologie di Entrata (Ricavi, Rendite, Proventi, ecc.) Se nell esercizio precedente REGIME DI CASSA = Entrate per cassa Se nell esercizio precedente REGIME DI COMPETENZA = Entrate per competenza NB: i Soggetti con Entrate < a 220.000 possono optare per la redazione del Bilancio secondo le indicazioni di cui all art.13 comma 1

ENTRATE < 220.000 RENDICONTO PER CASSA ENTRATE E USCITE PER CASSA Suddivise per TIPOLOGIA Annotazione in calce al RENDICONTO della SECONDARIETA delle ATTIVITA ACCESSORIE

ENTRATE > 220.000 BILANCIO D ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE PATRIMONIO NETTO: Fondo di dotazione; Patrimonio Vincolato; Patrimonio Libero; Avanzo/Disavanzo di gestione

ENTRATE > 220.000 BILANCIO D ESERCIZIO RENDICONTO GESTIONALE Suddivisione dei PROVENTI e ONERI per TIPOLOGIA DI ATTIVITA ATTIVITA Tipica o Istituzionale Promozione e raccolta fondi Accessoria Gestione finanziaria e patrimoniale Di supporto generale COMMENTO Attività prevista da statuto Attività di ricerca fondi per scopi istituzionali Attività complementare a quella istituzionale Attività derivanti dalla gestione finanziaria e del patrimonio Attività di direzione e conduzione dell ente.

ENTRATE > 220.000 BILANCIO D ESERCIZIO RELAZIONE DI MISSIONE 1. Descrizione delle ATTIVITA ISTITUZIONALI svolte per il perseguimento dell ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE con indicazione del relativo andamento economico e finanziario; 2. Descrizione delle ATTIVITA DIVERSE di cui all art. 6 del CTS, facendo emergere il carattere di SUSSIDIARIETA ed ACCESSORIETA Art. 79 co. 5 e Art. 79 co. 2 3. Descrizione delle POSTE DI BILANCIO: 1. Principi di Redazione; 2. Criteri di valutazione; 3. Integrazione delle informazioni contenute nei prospetti di bilancio; 4. Collegamento tra STIME, PROGRAMMI e RISULTATI 4. RELAZIONE SULLA RACCOLTA FONDI con descrizione di Entrate e Spese per evento

BILANCIO SOCIALE (Art. 14) CHI LO DEVE REDIGERE: ETS con ENTRATE > 1.000.000 Secondo la modulistica definita con Decreto dal Ministero del Lavoro sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE: (Individuate dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale) INFORMATIVA INTEGRATA FINANZIARIA e NON FINANZIARIA Deve tenere conto delle DIMENSIONI dell ENTE e della NATURA dell ENTE Suddivisione in SEZIONI: 1. IDENTITA e CONTESTO; 2. ANALISI DEI RISULTATI 3. ANALISI DELL IMPATTO SOCIALE

BILANCIO SOCIALE (Art. 14) LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE: (Individuate dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale) 1. IDENTITA e CONTESTO Identificazione del contesto ambientale; Missione e principi etici e relativi risultati economici; Assetto Istituzionale, Struttura Organizzativa; Forme di partecipazione di Soci, Volontari e Lavoratori Modalità di rendicontazione per assicurare TRASPARENZA e PARTECIPAZIONE : Rapporti con la Pubblica Amministrazione; Risultati della Gestione Patrimoniale; Risultati dell attività di Raccolta Fondi

BILANCIO SOCIALE (Art. 14) LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE: (Individuate dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale) 2. ANALISI DEI RISULTATI RICLASSIFICAZIONE DEI DATI DI BILANCIO e CALCOLO DEL VALORE AGGIUNTO attraverso il perseguimento dell Attività statutaria Analisi dei Benefici su tutti i PORTATORI DI INTERESSI: Individuazione di tutte le categorie; Individuazione degli obiettivi delle categorie; Individuazione risultati raggiunti per singola categoria e confronto con quelli attesi; Confronto con enti similari

BILANCIO SOCIALE (Art. 14) LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE: (Individuate dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale) 3. ANALISI dell IMPATTO SOCIALE: Analisi degli effetti che l attività dell ente ha sulla società e su tutti i portatori di interessi. Possibile misurazione attraverso la CATENA DELL IMPATTO, ma problema della quantificazione degli effetti: INPUT SVOLGIMENTO ATTIVITA RISULTATI RISORSE ECONOMICHE UMANE STRUMENTALI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI EFFETTI SUI PORTATORI DI INTERESSE

GLI OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE IN OGNI CASO: DISTINZIONE tra ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE e ATTIVITA DIVERSE; La RELAZIONE DI MISSIONE, il RENDICONTO PER CASSA o la NOTA INTEGRATIVA devono documentare il carattere secondario delle ATTIVITA DIVERSE (Art. 13 co. 6); RENDICONTO SPECIFICO DELLE ATTIVITA DI RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI (anche solo relazione illustrativa) con indicazioni di entrate e spese, per ciascuna celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, da inserire nella Relazione di Missione, in calce al Rendiconto di Cassa o nella Nota Integrativa. Da depositare con il bilancio entro il 30/06 ENTI FILANTROPICI: obbligo di indicazione dei Beneficiari diversi dalle persone fisiche.

ETS IMPRESA COMMERCIALE (Art. 13 comma 4 e comma 5) ETS che esercita la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale Devono tenere le scritture contabili secondo le previsioni dell art. 2214 del C.C. (libro giornale e libro inventari); Redigere il Bilancio d Esercizio secondo gli Artt. 2423, 2435 bis o 2435 ter a seconda delle dimensioni. Comma 4 Comma 5

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE Per TUTTI GLI E.T.S. Con ENTRATE ANNUE > 100.000 CONTRIBUTI PUBBLICI > 10.000 Deposito ENTRO 30/06 Deposito nel RUNTS Pubblicazione sul proprio SITO INTERNET dei compensi erogati ad amministratori e associati; Obbligo di pubblicazione su proprio sito internet Con ENTRATE ANNUE > 1.000.000 Pubblicazione del BILANCIO SOCIALE sul proprio SITO INTERNET

TABELLA DI RIEPILOGO LIMITI ENTRATE TIPO DI BILANCIO ALTRI OBBLIGHI < 220.000 RENDICONTO PER CASSA - DEPOSITO NEL RUNTS ENTRO IL 30/06 > 220.000 BILANCIO DI ESERCIZIO: SP RENDICONTO GESTIONALE PER COMPETENZA RELAZIONE DI MISSIONE > 1.000.000 - BILANCIO DI ESERCIZIO: SP RENDICONTO GESTIONALE PER COMPETENZA RELAZIONE DI MISSIONE - BILANCIO SOCIALE - DEPOSITO NEL RUNTS ENTRO IL 30/06 - PUBBLICAZIONE DEI COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SOCI SUL PROPRIO SITO - DEPOSITO NEL RUNTS DI BILANCIO D ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE ENTRO IL 30/06 - PUBBLICAZIONE DEI COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SOCI SUL PROPRIO SITO - PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE SUL PROPRIO SITO

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI (Art. 15 ) LIBRO DEGLI ASSOCIATI; LIBRO DEI VERBALI DELLE ASSEMBLEE; LIBRO DEI VERBALI DELL ORGANO DI AMMINISTRAZIONE; LIBRO DEI VERBALI DELL ORGANO DI CONTROLLO REGISTRO DEI VOLONTARI NON OCCASIONALI Diritto degli Associati di esaminare i libri sociali (Art. 15 co. 3)

TENUTA E CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI (Art. 87): ETS NON COMMERCIALI DI CUI ALL ART. 79 C. 5 Con Entrate < 220.000 Con Entrate > 220.000 ODV e APS in regime forfettario (Art. 86) Ricavi < 130.000 NO SCRITTURE CONTABILI SOLO RENDICONTO PER CASSA SCRITTURE CONTABILI CRONOLOGICHE e SISTEMATICHE REDAZIONE DEL BILANCIO ART. 13 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE PER 10 ANNI NO SCRITTURE CONTABILI SOLO RENDICONTO PER CASSA

TENUTA E CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI (Art. 87): Per le ATTIVITA svolte con modalità COMMERCIALI sia istituzionali che diverse CONTABILITA SEPARATA CONTABILITA SEMPLIFICATA indipendentemente dai limiti dell art. 18 DPR 600/1973 ( 400.000 per i servizi e 700.000 per le altre attività) REGISTRI IVA con Integrazione ai fini reddituali

1. STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE TENUTA E CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI (Art. 87): ETS COMMERCIALI Secondo l Art.. 79 c. 5 OBBLIGHI CONTABILI ORDINARI Previsti dal DPR 600/1973 Contabilità Ordinaria o Semplificata a seconda dei limiti dell art. 18 DPR 600/1973 SE DA ETS NON COMMERCIALE a ETS COMMERCIALE (Art. 87 co. 7) Entro 3 mesi dal verificarsi dei presupposti: 1. Redazione Inventario dei beni; 2. Obbligo delle scritture contabili; 3. Obbligo di registrazione delle operazioni dall inizio dell anno fino a quel momento

FINALIATA DELLA RIFORMA 1) Revisione della disciplina del CODICE CIVILE 2) Riordino e revisione organica delle disposizioni anche TRIBUTARIE 3) Revisione della disciplina in materia di IMPRESA SOCIALE 4) Definizione di un sistema fiscale compatibile con l Unione Europea 5) Armonizzazione delle leggi che hanno introdotto nel tempo vari regimi derogatori

ENTRATA IN VIGORE A PARTIRE DAL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO AL VERIFICARSI DI 2 REQUISITI: 1. AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA; 2. OPERATIVITA DEL RUNTS NB: ALCUNE PREVISIONI NORMATIVE SONO GIA OPERATIVE DAL 01/01/2018

NOVITA PER CHI ENTRA NEL RUNTS ART. 4 del CTS - D.Lgs. 117/2017: 1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le societa' di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle societa' costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante lo svolgimento di una o piu' attivita' di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualita' o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

REGOLAMENTAZIONE FISCALE PER GLI ETS ISCRITTI AL RUNTS DIVERSI DALLE IMPRESE SOCIALI (ART. 79 co 1) REGOLAMENTAZIONE FISCALE ART. 79 co. 1 TITOLO X DEL CTS Titolo II del TUIR ETS COMMERCIALI TITOLO II Capo II (Attrazione nel reddito d Impresa di tutti i redditi prodotti dall Ente) (per quanto compatibile) ETS NON COMMERCIALI TITOLO II - Capo III (Determinazione del Reddito in base alle diverse categorie reddituali)

DISTINZIONE TRA ENTI COMMERCIALI E ENTI NON COMMERCIALI Art. 79 co. 5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui all'articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui all'articolo 5, svolte in forma d'impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo, nonché le attività di cui all'articolo 6, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali.

DISTINZIONE TRA ENTI COMMERCIALI E ENTI NON COMMERCIALI Art. 79 co. 5 ETS NON COMMERCIALI ETS COMMERCIALI 1. ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE 2. Svolta in via ESCLUSIVA o PREVALENTE 3. Con modalità NON COMMERCIALI ENTRATE NON COMMERCIALI ART. 79 co. 2 3 4 5 bis - 6 ENTRATE da ATTIVITA NON COMMERCIALI < ENTRATE da ATTIVITA ISTITUZIONALI (Art. 5) Svolte con modalità COMMERCIALI + ENTRATE da ATTIVITA DIVERSE Art. 6 - SPONSORIZZAZIONI

DISTINZIONE TRA ENTI COMMERCIALI E ENTI NON COMMERCIALI (Art. 79 co. 5) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ETS NON COMMERCIALE (Art 75 Co. 5-ter) Opera da ll inizio dell anno di imposta in cui si supera il limite; Perdita delle agevolazioni per gli ETS NON COMMERCIALI Obbligo di inventario entro 3 mesi; Obbligo di scritture contabili a partire dall inizio del periodo di imposta; Regime ordinario IRES previsto per Enti e Società

DISTINZIONE TRA ENTI COMMERCIALI E ENTI NON COMMERCIALI (Art. 79 co. 5) OBIETTIVO: Costituzione di un Vincolo Stringente a salvaguardia della concorrenza, per evitare l abuso della qualifica di ETS NON COMMERCIALI NOVITA : 1. Non opera l art. 149 del TUIR. 2. Concetto di NON COMMERCIALITA in base alle modalità con le quali viene svolta l attività con introduzione di criteri oggettivi ; ATTIVITA di INTERESSE GENERALE SENZA LUCRO SOGGETTIVO Svolte con modalità NON COMMERCIALI Svolte con modalità COMMERCIALI Possibilità di godere di REGIMI FORFETTARI IMPRESA SOCIALE

DEFINIZIONI DELLE ATTIVITA NON COMMERCIALI 1. ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE Art. 79 co. 2 Art. 79 co. 2. Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.

DEFINIZIONI DELLE ATTIVITA NON COMMERCIALI 1. ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE Art. 79 co. 2 ATTIVITA di INTERESSE GENERALE SENZA LUCRO SOGGETTIVO (Art. 5 CTS) NB: Anche se svolte con carattere di professionalità, organizzazione, abitualità Si considerano NON COMMERCIALI se A TITOLO GRATUITO CORRISPETTIVO (tenuto conto degli apporti economici derivanti dalle PA o quote di partecipazione alla spesa) < COSTI EFFETTIVI (diretti e indiretti )

DEFINIZIONI DELLE ATTIVITA NON COMMERCIALI 2. Art. 79 co. 3 ATTIVITA DI RICERCA SCIENTIFICA NON COMMERCIALI le attività di RICERCA SCIENTIFICA di PARTICOLARE INERESSE SOCIALE se: 1. Svolgimento DIRETTO della ricerca da parte dell ENTE o in affidamento ad Università ed Organismi di Ricerca; 2. Reinvestimento totale di tutti gli utili prodotti in ulteriore attività di ricerca; 3. Diffusione gratuita dei risultati della ricerca; 4. Divieto di accesso ai risultati in forma preferenziale per latri soggetti privati.

1. NOVITA PER CHI ENTRA NEL RUNTS NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO Art. 79 co. 4 RACCOLTA FONDI E CONTRIBUTI DA P.A. A. RACCOLTA FONDI Raccolte pubbliche OCCASIONALI di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche attraverso le cessioni di beni di modico valore o di servizi ai sovventori E la trasposizione dell art. 143 del TUIR non applicabile agli enti iscritti al RUNTS; Esenti da qualsiasi tributo (Art. 89 co. 18 CTS) Esclusa ai fini IVA

A. RACCOLTA FONDI DEFINIZIONI DELLE ATTIVITA NON COMMERCIALI Art. 79 co. 4 RACCOLTA FONDI E CONTRIBUTI DA P.A. NB : Art. 7 del CTS: Definizione di raccolta fondi, ma previsione anche di raccolta in forma ORGANIZZATA e CONTINUATIVA 1. Definizione di cosa si intende per raccolta fondi; 2. Definisce anche la raccolta fondi ORGANIZZATA e CONTINUATIVA (con carattere di abitualità, organizzazione di mezzi e persone sistematicità, stabilità e professionalità) Art. 87 co 6: Obblighi di Rendicontazione: RENDICONTO SPECIFICO DELLE ATTIVITA DI RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI (anche solo relazione illustrativa) con indicazioni di entrate e spese, per ciascuna celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, da inserire nella Relazione di Missione, in calce al Rendiconto di Cassa o nella Nota Integrativa. Da depositare con il bilancio entro il 30/06

NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO Art. 79 co. 4 RACCOLTA FONDI E CONTRIBUTI DA P.A. B. CONTRIBUTI P.A. Contributi erogati dalle Amministrazioni Pubbliche, anche in regime convenzionato o di accreditamento, per le attività di interesse generale.

DEFINIZIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA NON COMMERCIALI Art. 79 co. 5 - bis 1. Contributi; 2. Sovvenzioni; 3. Liberalità; 4. Quote Associative; 5. Entrate e proventi considerate non commerciali perché derivanti da attività svolte con modalità non commerciali ai sensi dei co. 2 3 4 dell Art. 79 CTS

ATTIVITA VERSO ASSOCIATI, FAMILIARI E CONVIVENTI Art. 79 co. 6 Si considera NON COMMERCIALE l attività svolta verso i propri associati, familiari e conviventi, ma: ENTRATE da ATTIVITA NON COMMERCIALE ENTRATE da ATTIVITA COMMERCIALE 1. Quote sociali; 2. Contributi associativi Non concorrono alla formazione del REDDITO Cessione di Beni o Prestazioni di Servizi dietro CORRISPETTIVO SPECIFICO; CONTRIBUTI o QUOTE SUPPLEMENTARI per maggiori o diverse prestazioni CONCORRONO alla formazione del REDDITO REDDITI DI IMPRESA se abituali REEDITI DIVERSI se occasionali

REGIMI FISCALI FORFETARI 1. ART. 80 CTS PRESUPPOSTI: 1. ENTI NON COMMERCIALI ai sensi dell Art. 79 co. 5; 2. ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE (ART. 5) e ATTIVITA DIVERSE (art. 6) svolte con modalità COMMERCIALI ai sensi dell Art. 79 co. 2-3 DETERMINAZIONE DEL REDDITO CON CRITERI ORDINARI FORFETTARIO PER OZIONE

REGIMI FISCALI FORFETARI 1. ART. 80 CTS REGIME FORFETTARIO PER OZIONE Applicazione di un COEFFICIENTE di REDDITIVITA ai RICAVI DA ATTIVITA COMMERCIALI 1. Opzione in Dichiarazione dei Redditi; 2. Durata dell opzione fino a revoca e comunque non inferiore a 3 anni; 3. Applicazione di % per scaglioni senza limiti di reddito; 4. Riportabilità delle perdite ante opzione : scomputabili integralmente entro 5 anni; 5. Esclusione da Studi di Settore, parametri e Indici di affidabilità fiscale.

REGIMI FISCALI FORFETARI 1. ART. 80 CTS COEFFICIENTI di REDDITIVITA

REGIMI FISCALI FORFETARI 1. ART. 80 CTS CONFRONTO CON INDICI DI REDDITIVITA DELL ART. 145 DEL TUIR DIFFERENZE: 1. Riduzione delle percentuali per scaglioni; 2. Nessun limite di Ricavi

REGIMI FISCALI FORFETARI 1. ART. 80 CTS COEFFICIENTI di REDDITIVITA Con attività diverse Contabilizzazione SEPARATA dei RICAVI per ATTIVITA Contabilizzazione NON SEPARATA Coefficiente dell Attività prevalente Coefficiente delle Prestazioni di Servizi

REGIMI FISCALI FORFETARI 1. ART. 80 CTS CALCOLO BASE IMPONIBILE IRES S RICAVI COMMERCIALI x COEFFICIENTE DI REDDITIVITA = RICAVI FORFETARI + PLUSVALENZE + SOPRAVVENIENZE ATTIVE + DIVIDENDI + INTERESSI + PROVENTI IMMOBILIARI BASE IMPONIBILE IRES

REGIMI FISCALI FORFETARI 1. ART. 86 CTS REGIME FORFETTARIO PER OZIONE per APS e ODV Applicazione di un COEFFICIENTE di REDDITIVITA Ricavi da Attività Commerciale Anno Precedente < 130.000 APS = 3% ODV = 1%

REGIMI FISCALI FORFETARI 2. ART. 86 CTS REGIME FORFETTARIO PER OZIONE per APS e ODV 1. Opzione in Dichiarazione dei Redditi; 2. Esonero da obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili (solo obbligo di conservazione dei documenti emessi e ricevuti, numerazione degli acquisti, certificazione dei corrispettivi); 3. Non sono considerati sostituti e sostituiti di imposta pertanto esonero dall obbligo di ritenuta d acconto, ma indicazione in dichiarazione dei percipienti e dell ammontare; 4. Esclusione da Studi di Settore, parametri e Indici di affidabilità fiscale; NB: In caso di superamento del limite dei ricavi, il regime viene perso con effetto dal periodo di imposta successivo.

REGIMI FISCALI FORFETARI 2. ART. 86 CTS REGIME FORFETTARIO PER OZIONE per APS e ODV REGIME IVA non sono considerati soggetti IVA, pertanto: 1. Non applicano IVA ma non possono esercitare il diritto alla detrazione; 2. non sono tenuti alla liquidazione e al versamento dell IVA, nonché alla presentazione della relativa dichiarazione versamento dell IVA. 3. Per le operazioni per le quali risultino debitori d imposta (ad es. reverse charge), devono comunque emettere fattura o integrarla con l indicazione della relativa imposta, versando l imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

REGIME FISCALE DELLE ODV E DEGLI ENTI FILANTROPICI ART. 84 CST 1. ALTRE ATTIVITA considerate NON COMMERCIALI Se svolte: con MEZZI NON PROFESSIONALI solo DIRETTAMENTE 1. Vendita di Beni acquistati da Terzi a titolo gratuito; 2. Vendita diretta di beni realizzati da assistiti o volontari; 3. Somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni a carattere occasionale.

1. NOVITA PER CHI ENTRA NEL RUNTS REGIME FISCALE DELLE ODV E DEGLI ENTI FILANTROPICI ART. 84 CST 2. REDDITO DEGLI IMMOBILI Se IMMOBILE destinato ESCLUSIVAMENTE all ATTIVITA NON COMMERCIALE ESENTE IRES

REGIME FISCALE DELLE APS ART. 85 CST Evoluzione dell art. 148 TUR 1. ALTRE ATTIVITA considerate NON COMMERCIALI Se svolte: in diretta attuazione degli scopi istituzionali; verso associati, familiari e conviventi, verso associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un unica organizzazione locale o nazionale; 1. Cessione di Beni o Prestazioni di Servizi dietro CORRISPETTIVO SPECIFICO 2. Cessione di pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati, ai familiari e conviventi verso corrispettivi specifici e in attuazione degli scopi istituzionali; 3. Somministrazione di alimenti e bevande effettuate presso le sedi in cui viene svolta l attività istituzionale e organizzazione di viaggi e soggiorni turistici solo se: 1. Attività complementare a quella istituzionale 2. Nei confronti si associati, familiari e conviventi; 3. Non si ci avvalga di strumenti pubblicitari per la diffusione a terzi non associati

REGIME FISCALE DELLE APS ART. 85 CST Evoluzione dell art. 148 TUR 1. ALTRE ATTIVITA considerate NON COMMERCIALI 4. Vendita di beni ottenuti dall associazione a titolo gratuito se per esclusiva attività di sovvenzionamento Se svolta direttamente Se non impiega mezzi organizzati professionalmente 2. REDDITO DEGLI IMMOBILI Se IMMOBILE destinato ESCLUSIVAMENTE all ATTIVITA NON COMMERCIALE ESENTE IRES

1. NOVITA PER CHI ENTRA NEL RUNTS ART. 85 CST REGIME FISCALE DELLE APS 3. ATTIVITA considerate comunque COMMERCIALI (anche se rivolte agli associati) 1. le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, 2. Le somministrazioni di pasti 3. Le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, 4. Le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali 5. Le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività: a) gestione di spacci aziendali e di mense; b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) pubblicità commerciale; e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

AGEVOLAZIONI SU IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI LOCALI IN VIGORE DALL 01/01/2018 PER ONLUS APS - ODV ART. 82 CST Allargamento della disciplina delle Onlus a tutti gli ETS Si applicano a tutti gli ETS, comprese le COOP SOCIALI, ma ESCLUSE le IMPRESE SOCIALI costitute sottoforma di società 1. ESENZIONE DA IMPOSTE DI SUCCESSIONE, DONAZIONE, IPOTECARIE E CATASTALI Se: Trasferimenti a TITOLO GRATUITO su BENI utilizzati per l Attività di interesse generale

AGEVOLAZIONI SU IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI LOCALI ART. 82 CST IN VIGORE DALL 01/01/2018 PER ONLUS APS - ODV 2. IMPOSTA DI REGISTRO, IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI IN MISURA FISSA Trasferimenti Immobiliari a TITOLO ONEROSO se immobile adibito alle Attività di interesse generale entro 5 anni dall acquisto, con dichiarazione dell ente all atto dell acquisto. Applicabile anche alle Imprese Sociali costituite come società 3. IMPOSTA DI REGISTRO, IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI IN MISURA FISSA Per Atti costituitivi, modifiche statutarie, comprese le operazioni straordinarie su BENI utilizzati per l Attività di interesse generale

AGEVOLAZIONI SU IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI LOCALI ART. 82 CST IN VIGORE DALL 01/01/2018 4. ESENZIONE da IMPOSTA DI REGISTRO In caso di: Modifiche statutarie per adeguamento alle modifiche normative; Atti costitutivi e atti connessi allo svolgimento dell attività delle ODV. 5. ESENZIONE da IMPOSTA DI BOLLO Su atti e documenti cartacei e informatici

AGEVOLAZIONI SU IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI LOCALI ART. 82 CST IN VIGORE DALL 01/01/2018 PER ONLUS APS - ODV TRIBUTI LOCALI ESENZIONE IMU e TASI Su: su BENI utilizzati esclusivamente per Attività di interesse generale (elenco), esercitate con modalità NON COMMERCIALI; da ETS NON COMMERCIALI (art. 79 co. 5). TRIBUTI LOCALI IRAP Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano possono deliberare RIDUZIONI o ESENZIONI

AGEVOLAZIONI SU IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI LOCALI ART. 82 CST IN VIGORE DALL 01/01/2018 PER ONLUS APS - ODV IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NON DOVUTA Su Attività OCCASIONALI o Raccolta Fondi svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione; Obbligo di comunicazione preventiva

DETRAZIONI E DEDUZIONI PER LE EROGAZIONI LIBERALI ART. 83 CST IN VIGORE DALL 01/01/2018 PER ONLUS APS - ODV Revisione del sistema delle detrazione e deduzioni a favore di chi sostiene gli ETS Requisiti dei Beneficiari: ETS NON COMMERCIALI; ETS COMMERCIALI, comprese le COOP SOCIALI, escluse le IMPRESE SOCIALI sottoforma di società per le SOLE ATTIVITA ISTITUZIONALI

DETRAZIONI E DEDUZIONI PER LE EROGAZIONI LIBERALI ART. 83 CST DETRAZIONE IRPEF dal Reddito Lordo Solo per PF 30% degli Oneri sostenuti per l EROGAZIONE in DENARO o in NATURA di IMPORTO MAX 30.000 per ciascun periodo di imposta 35% se sono ODV DEDUZIONE dal Reddito complessivo netto Per PF / PG / Enti 10% del REDDITO COMPLESSIVO DICHIARATO NB: SONO ALTERNATIVI e NON CUMULABILI

DETRAZIONI E DEDUZIONI PER LE EROGAZIONI LIBERALI ART. 83 CST Condizione per le EROGAZIONI LIBERALI: Dichiarazione dell ETS di possedere la natura di ENTE NON COMMERCIALE; Obbligo di comunicazione al RUNTS in caso di perdita dei requisiti di ENTE NON COMMERCIALE; Obbligo di tracciabilità delle erogazioni in denaro

SOCIAL BONUS ART. 81 CST Credito di Imposta sulle erogazioni liberali fatte a favore di ENTI che hanno presentato progetti di recupero di IMMOBILI PUBBLICI INUTILIZZATI o BENI SEQUESTRATI ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA Requisiti: Progetto di recupero presentato al Ministero del Lavoro; Utilizzo per attività istituzionale con modalità non commerciali;

SOCIAL BONUS ART. 81 CST CREDITO DI IMPOSTA 1. Ripartito in 3 quote annuali; 2. In F24 per i titolari di reddito d impresa; 3. Senza limite, neanche quello generale dei 700.000 PERSONE FISICHE 65% delle EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO con limite del 15% del Reddito Imponibile per anno di imposta PERSONE GIURIDICHE 50% delle EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO con limite 5X1000 DEI RICAVI (no altri proventi)

SOCIAL BONUS ART. 81 CST Ogni 3 mesi comunicazione delle Erogazioni Liberali ricevute al Ministero del Lavoro OBBLIGHI PER GLI ETS BENEFICIARI Pubblicazione sul sito di: Ammontare erogazioni, Destinazione, Utilizzo Non ancora emanato decreto Pubblicazione sul sito del Ministero dello stato di avanzamento dei lavori

2. PER CHI RIMANE FUORI DAL RUNTS

2. PER CHI RIMANE FUORI DAL RUNTS

2. PER CHI RIMANE FUORI DAL RUNTS DPR 917/86 (TUIR) Adattato per gli ENTI non iscritti al RUNTS per legge o per scelta Per chi rimane fuori dal RUNTS Articoli da 143 a 149 del TUIR

PER CHI RIMANE FUORI DAL RUNTS DPR 917/86 (TUIR) Adattato per gli ENTI non iscritti al RUNTS per legge o per scelta Duplice concetto di ENTE NON COMMERCIALE: Quello definito dal TUIR e Quello definito dal CTS Per chi rimane fuori PERDITA DELLA QUALIFICA secondo le disposizioni dell ART 149: Esercizio prevalente di attività commerciali per un intero periodo di imposta; Dall inizio del periodo di imposta nel quale vengono meno le condizioni; Non applicabilità delle agevolazioni di cui agli artt. 143 e 145 TUIR; Applicazione del regime ordinario IRES

QUANDO SARA COMPLETAMENTE OPERATIVA LA RIFORMA? DOVRANNO VERIFICARSI 2 CONDIZIONI PIENA OPERATIVITA RUNTS APPROVAZIONE DELLA COMUNITA EUROPEA