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Gli Assessori signori: Denis Fantinuoli, Alice Carli, Sara Bellotti, Stefano Parmiani, Sergio Provasi, presenti in aula, partecipano all'odierna seduta consiliare senza il diritto di voto e senza essere conteggiati ai fini della validità della riunione. IL CONSIGLIO COMUNALE Vista la Legge Urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la Legge Regionale 07 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all art. 15 - comma 4; Vista la Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l art. 41 - comma 2 - lettera b); Vista la Variante Generale al P.R.G. adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 in data 24.09.97, e successive deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 dell 11.09.2000 e n. 105 del 23.11.2001, approvata con delibera della Giunta Provinciale n. 103 del 26.03.2002, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 56 in data 17.04.2002; Vista la Variante specifica alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 dell 11.08.2004, controdedotta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 31.08.2006, approvata con deliberazione di Giunta Provinciale n. 416 del 27.11.2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E.R.) n. 16 del 30.01.2008; Visto il nuovo Regolamento Edilizio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 77 dell 11.08.04, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 31.08.06 e deliberazione di Consiglio Comunale n. 124 del 24.11.2008; Vista la Variante specifica al PRG vigente (art. 15, comma 4 lett. e) e lett. c) L.R. n. 47/78 Modifiche normative inerenti il recepimento delle Varianti al PTPR e al PTCP, le zone edificate esistenti nel territorio a est della SS. Romea e le funzioni alberghiere adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 10.06.2009; - 1 -

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 23.04.2008 avente ad oggetto: Variante al PRGC per l individuazione delle vie commerciali ; Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 03.02.2009 avente ad oggetto: Modifica ed integrazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 23.04.2008: Variante al PRGC per l individuazione delle vie commerciali. Recepimento delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 04.08.2008; Vista la L.R. 09 aprile 1990, n. 28 avente ad oggetto Disciplina del vincolo di destinazione delle aziende ricettive in Emilia-Romagna ; Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 154 del 30.09.1994 avente ad oggetto: Regolamento per la valutazione della non convenienza economica di gestione delle aziende ricettive ai fini dell applicazione dell art. 2 della L.R. n. 28 del 09.04.90 (transitorio fino all approvazione dell art. 3 della L.R. n. 28/90); Considerato: - che l Amministrazione Comunale, con le citate deliberazioni n. 38 del 23.04.2008 e n. 7 del 03.02.2009 si era posta l obbiettivo di tutelare gli usi commerciali-terziari ed i pubblici servizi presenti nelle vie a maggior vocazione commerciale-terziaria del territorio comunale; - che gli attuali Assessorati all Urbanistica, alle Attività Produttive e al Turismo hanno ritenuto necessario verificare l effettiva rispondenza di quanto tutelato con le deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 38/2008 e 7/2009 rispetto all attuale assetto del territorio e alla struttura dei servizi dei centri abitati e turistici, nonché al programma di mandato di questa Amministrazione Comunale; - che questa Amministrazione Comunale, riconosce nel settore turistico la principale industria del territorio e che per tanto per qualificare la crescita del turismo ritiene prioritario, nelle more dell adozione del nuovo Piano Strutturale Comunale, mantenere, riqualificare e sviluppare le attività di produzione di beni e servizi, ove con questa espressione si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività commerciali, artigianali di servizio e non, direzionali, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, le attività turistiche, i locali da - 2 -

ballo e di pubblico spettacolo, i cinema e le strutture alberghiere; - che negli ultimi decenni si è assistito ad una progressiva trasformazione delle attività di produzione di beni e servizi in abitazioni non residenziali (cosiddette seconde case ) con conseguente decadimento ed impoverimento dell offerta turistica e ricettiva del territorio e della vitalità dei centri; - che tale fenomeno ha avuto particolari riscontri negativi sulle strutture ricettive alberghiere che ad oggi risultano essere nei 26 km di Costa poco superiore alle 20 unità, dato anomalo rispetto ai vicini Comuni costieri della Romagna; - che appare opportuno mantenere l attuale struttura dei servizi dei centri abitati e turistici, al fine di interrompere la progressiva periferizzazione dei centri stessi e garantire la possibilità di ridistribuzione senza dover ricorrere ad un nuovo consumo di territorio volto a ripristinare tali attività a seguito di mutamento delle esigenze; - che le deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 38/2008 e 7/2009, seppur parzialmente condivisibili dall attuale Amministrazione Comunale, non risultano rispondenti alle necessità della stessa, anche in considerazione del fatto che non prevedono una tutela delle strutture ricettive del territorio; Ritenuto necessario non solo cercare di fermare il degrado, ma creare i presupposti per l adozione di un nuovo modello di sviluppo basata sulla crescita di livello del turismo; Ritenuto pertanto di elaborare una nuova variante che consenta di tutelare l attuale struttura dei servizi dei centri abitati e turistici comprendente a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività commerciali, artigianali di servizio e non, direzionali, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, le attività turistiche, i locali da ballo e di pubblico spettacolo, i cinema e le strutture alberghiere; Vista la nota della Regione Emilia-Romagna P.G. n. 2013/207190 del 26.08.2013 inviata ai Sindaci dei Comuni dell Emilia-Romagna sul tema del gioco d azzardo, dei rischi e dei pericoli che possono derivarne dall abuso; Considerato che la Regione, con la L.R. 04 luglio 2013 n. 5 ha introdotto all art. 6 il seguente comma: - 3 -

2. Al fine di perseguire le finalità di cui all art. 1 della presente legge e gli obiettivi di cui all art. 2 della Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l uso del territorio). I Comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui all art. 7. comma 10 del decreto legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, previsioni urbanisticho-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco ; Ritenuto pertanto opportuno, ai sensi della citata L.R. 04 luglio 2013 n. 5, integrare le NTA del Vigente PRG proponendo un ulteriore tutela che impedisca la localizzazione delle sale da gioco nel centro storico di Comacchio e la localizzazione in siti sensibili quali scuole, asili, ospedali, case di cura, parchi e aree per il gioco; Considerato indispensabile, per il raggiungimento degli obiettivi descritti, integrare le NTA del vigente PRG come di seguito riportato: dopo l art. 23 ambiti di recupero e riqualificazione urbana e territoriale delle NTA inserire il nuovo articolo: 23 bis Salvaguardia della Qualità Urbana: 1.Nei percorsi individuati nell allegato cartografico denominato SALVAGUARDIA DELLA QUALITA URBANA - INDIVIDUAZIONE DELLE VIE e VIALI TUTELATI AI SENSI DELL ART.23 BIS COMMA 1 DELLE PRESENTI NTA in appendice alle presenti norme tecniche di attuazione, gli usi commerciali (b2.1 - b2.2 b2.3 b2.3.1 b2.4 b2.4.1 - b2.8 magazzini depositi attività commerciali all ingrosso) direzionali (b1.1- b1.2) artigianali di servizio (b3.1), pubblici esercizi (b2.6), esistenti alla data di adozione del PRGC sono tutelati. Per tali unità immobiliari non è pertanto consentito il cambio d uso in residenza (a1 a2 a3) ma esclusivamente il cambio d uso fra uno o l altro degli usi tutelati. 2. In tutto il territorio comunale le funzioni alberghiere e di soggiorno temporaneo (e1, e2, e3, e4) esistenti alla data di adozione del PRGC sono tutelate. Per tali unità immobiliari edifici, strutture o organismi edilizi, non è pertanto consentito il cambio d uso. E consentito unicamente il mutamento di destinazione d uso dalla categoria e3 ed e4 ad uso delle categorie e1 e e2. 3. In tutto il territorio comunale le attrezzature culturali (b4.3 musei, biblioteche, cinema, teatri e simili), b4.5-4 -

(relativamente alle sole sale da ballo, discoteche, parchi giochi e simili) esistenti alla data di adozione del PRGC sono tutelate. Per tali unità immobiliari edifici, strutture o organismi edilizi non è pertanto consentito il cambio d uso in residenza (a1 a2 a3) ma esclusivamente il cambio d uso fra uno o l altro degli usi tutelati; 4. Sono esclusi dalle tutele di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 gli immobili di proprietà di enti pubblici; 5. L apertura delle sale da gioco di cui alla funzione di servizio di interesse generale b4.5 è vietata entro il raggio di 500 metri dai siti sensibili quali: scuole, asili, ospedali, case di cura e di riposo, parchi e aree per il gioco; all art. 25 destinazioni d uso ammesse, delle NTA dopo il comma 4 inserire il seguente comma: 5. al fine di perseguire le finalità di cui all art. 1 della LR. 4 luglio 2013 n. 5 è vietata la funzione di servizio di interesse generale relativa alla sola parte che contempla l uso delle sale da gioco in tutta la zona omogenea A nonché all interno del perimetro individuato con tratteggio sulle tavole riguardanti il centro di Comacchio ed il quartiere Raibosola di cui all allegato cartografico denominato SALVAGUARDIA DELLA QUALITA URBANA-INDIVIDUAZIONE DELLE VIE e VIALI TUTELATI AI SENSI DELL ART.23 BIS COMMA 1 DELLE PRESENTI NTA ; modificare come segue i seguenti articoli: art. 37 comma 1 sopprimere il punto 5 e 6 art. 38 comma 2 sopprimere il punto 2 lettera C art. 39 comma 1 sopprimere il punto 5 e 6 art. 52 comma 2 sopprimere il punto 3 e 4 Dato atto che per l adozione della variante di cui sopra trovano applicazione l art. 41 della Legge Regionale n. 20/2000, combinato al disposto dell art. 15 - comma 4 - lettera c) della Legge Regionale n. 47/78; Vista la Legge Urbanistica n. 1150 del 17.08.1942 e s. m.; Vista la L.R. 07.12.1978, n. 47; - 5 -

Vista la L.R. 24.03.2000, n. 20 e s.int.; Vista la proposta di variante al PRGC predisposta dal Servizio Pianificazione e Strumenti Urbanistici in collaborazione con il Servizio infrastrutture, composta dai seguenti elaborati facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: relazione allegato A ; allegato cartografico denominato SALVAGUARDIA DELLA QUALITA URBANA - INDIVIDUAZIONE DELLE VIE e VIALI TUTELATI AI SENSI DELL ART.23 BIS COMMA 1 DELLE PRESENTI NTA ; allegato 1 Stralcio delle NTA del PRGC Testo comparativo. Visto il Regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 06.05.2011 per la ripartizione del fondo ex art. 18 L. n. 109/94 e succ. mod. ed int.; Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell azione amministrativa, nonché il parere di regolarità contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria, ai sensi degli artt. 49 1 comma e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; Visto l art. 134 - comma 4 - del T.U.E.L. n. 267/2000; Visto il T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all esame della Commissione Consiliare competente nella seduta del 19.09.2013; IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ROBERT BELLOTTI dopo la discussione in merito alla pregiudiziale sollevata dal Consigliere Di Munno (v. deliberazione C.C. n. 99 27.09.2013), nonché dopo la discussione sull emendamento proposto dal Dirigente del Settore IV arch. Claudio Fedozzi, già inviata ai componenti del Consiglio Comunale mediante PEC con nota P.G. n. 45639 in data 26.09.2013 (allegato B al presente atto), pone in votazione la proposta di deliberazione, uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali (allegato C al presente atto). - 6 -

La votazione ottiene i seguenti risultati: Consiglieri presenti: n. 13 Consiglieri votanti: n. 13 voti favorevoli: n. 9 voti contrari: n. 3 (M. Francesca Felletti, Emanuele Cinti P.D.; Antonio Di Munno PDL-IL FARO) astenuti: n. 1 (Davide Michetti L ONDA) IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA 1. di adottare, ai sensi dell art. 15 - comma 4 - lettera c) della L.R. n. 47/78, la variante normativa alle NTA del vigente PRGC consistente nell integrazione dell art. 23 e 25 e dalla modifica degli articoli 37,38,39 e 52 descritta in premessa composta da: Relazione allegato A ; Allegato cartografico denominato SALVAGUARDIA DELLA QUALITA URBANA - INDIVIDUAZIONE DELLE VIE e VIALI TUTELATI AI SENSI DELL ART. 23 BIS COMMA 1 DELLE PRESENTI NTA ; allegato 1 Stralcio delle NTA del PRGC Testo comparativo allegati alla presente deliberazione; 2. di revocare le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 38 del 23.04.2008 e n. 7 del 03.02.2009 descritte in premessa, nonché la deliberazione di Consiglio Comunale n. 154 del 30.09.1994 avente ad oggetto: Regolamento per la valutazione della non convenienza economica di gestione delle aziende ricettive ai fini dell applicazione dell art. 2 della L.R. n. 28 del 09.04.90 (transitorio fino all approvazione dell art. 3 della L.R. n. 28/90); 3. di dare atto che il testo coordinato delle integrazioni alle NTA del vigente PRGC risulta essere quello di cui all allegato 1 alla presente deliberazione; 4. di dare atto che dalla data di adozione della presente trovano applicazione le misure di salvaguardia ai sensi dell art. 12 - - 7 -

comma 3 del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380 e dell art. 12 della Legge Regionale 24 marzo 2000, n.20; 5. di demandare al Settore IV - Territorio e Sviluppo Economico gli adempimenti previsti dall art. 41 della L.R. n. 20/2000 e dall art. 15, comma 4 lettera c), della Legge 07 dicembre 1978 n. 47 per l adozione della variante in termini; 6. di dare attuazione, se previsto ai sensi delle vigenti norme in materia, a quanto definito nel Regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 06.05.2011 per la ripartizione del fondo ex art.18 L. n. 109/94 e succ. mod. ed int.; 7. di dare atto che l espletamento delle procedure di approvazione avverrà ai sensi della Legge Regionale n. 47/78 e della L.R. n. 20/2000 e s.m.i.; 8. di dare atto che la presente delibera viene assunta ai sensi dell art. 3 comma 4 della L.R. 9 aprile 1990, n. 28. La proposta del Presidente di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l urgenza, ottiene i seguenti risultati di voto: Consiglieri presenti: n. 13 Consiglieri votanti: n. 13 voti favorevoli: n. 9 voti contrari: n. 3 (M. Francesca Felletti, Emanuele Cinti P.D.; Antonio Di Munno PDL-IL FARO) astenuti: n. 1 (Davide Michetti L ONDA). Prot. n. 59/CF/DF/cmc - 8 -