LE OPPOSIZIONI TIPICHE



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LE OPPOSIZIONI NEL PROCESSO ESECUTIVO: LINEE GENERALI PROF. ROMANO CICCONE

Indice 1 INTRODUZIONE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 LE OPPOSIZIONI TIPICHE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 3 NORMATIVA APPLICABILE --------------------------------------------------------------------------------------------- 5 4 COMPETENZA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 5 DIFFERENZE TRA OPPOSIZIONE ALL ESECUZIONE ED OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI. 7 6 LE OPPOSIZIONI ATIPICHE- IPOTESI RESIDUALI -------------------------------------------------------------- 9 7 LE OPPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO ----------------------------------------------------------------------- 11 8 LE OPPOSIZIONI DI TERZO --------------------------------------------------------------------------------------------- 12 2 di 13

1 Introduzione Il nostro ordinamento riconosce a tutti i soggetti che possono essere potenzialmente coinvolti in un processo, idonei mezzi di tutela. Il Titolo V del libro III del codice di procedura civile è dedicato alle diverse forme di opposizione, contenute nelle norme che vanno dall art. 615 all art. 622. Le opposizioni esecutive danno vita ad autonomi processi di cognizione, ed hanno lo scopo di garantire al destinatario di una procedura esecutiva, di esperire un controllo sulla legittimità dell azione intrapresa contro di lui. Atteso che mediante il processo esecutivo si intende soddisfare la pretesa del creditore nei confronti dell esecutato, la possibilità di opporsi riconosciuta al debitore consente, dunque, di bilanciare perfettamente la realizzazione degli interessi contrapposti delle parti. Il capo I del Titolo V ha ad oggetto le opposizioni del debitore e del terzo assoggettato all esecuzione, ed a sua volta è suddiviso in tre sezioni, che rispettivamente trattano: le opposizioni all esecuzione artt. 615 e 616 c.p.c.; le opposizioni agli atti esecutivi artt. 617 e 618 c.p.c.; le opposizioni in materia di lavoro, previdenza e assistenza art. 618 bis c.p.c. Il capo II riguarda, infine, le opposizioni di terzi non soggetti ad espropriazione, artt. 619-622 c.p.c. Qualora nel corso di un processo esecutivo emergano vizi, che non possono essere rilevati mediante gli ordinari strumenti interni al giudizio, diviene indispensabile fare ricorso alle opposizioni esecutive, che hanno la caratteristica di essere dei procedimenti tipici di carattere incidentale, in grado di aprire una parentesi cognitiva esterna ed autonoma rispetto all esecuzione. 3 di 13

2 Le opposizioni tipiche Il legislatore, inoltre, ha distinto le possibili opposizioni, a seconda che esse vengano proposte quando l esecuzione è stata solo minacciata, mediante la notifica di un atto di precetto, ovvero quando l esecuzione è già iniziata. Esiste infatti: l opposizione preventiva all esecuzione, da introdursi prima che l esecuzione ha avuto inizio, senza alcun termine di decadenza, con atto di citazione art. 615 comma 1 c.p.c.; l opposizione successiva all esecuzione, intrapresa dopo l inizio dell esecuzione, con ricorso e senza alcun termine di decadenza, art. 615 comma 2 e 616 c.p.c. Si tratta di rimedi giudiziari concessi in relazione ad un esecuzione pendente, ritenuta materialmente e processualmente illegittima; l opposizione preventiva agli atti esecutivi, prima che sia iniziata l esecuzione, con atto di citazione e nel termine di decadenza di 20 giorni dalla notifica del titolo o del precetto, art. 617 comma 1 c.p.c.; l opposizione successiva agli atti esecutivi, proposta con ricorso, nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica dell atto da impugnare, e successivamente all inizio dell esecuzione, art. 617 comma 2 e 618 c.p.c. Pertanto, nei casi di opposizione all esecuzione, oggetto della contestazione è sempre l accertamento dell esistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente, ciò che varia è il tipo di procedimento, il modo ed il momento in cui introdurre il giudizio. Ugualmente per l opposizione agli atti esecutivi, l oggetto è sempre un controllo sulla legittimità degli atti del processo esecutivo, ciò che muta è il momento ed il procedimento da seguire per la relativa introduzione. Inoltre, le opposizioni sia all esecuzione che agli atti esecutivi, che vengono proposte prima dell inizio dell esecuzione vengono comunemente definite opposizioni a precetto, poiché sono conseguenti all atto che preannuncia l esecuzione. 4 di 13

3 Normativa applicabile Molte delle norme che disciplinano la materia contengono espressi richiami all udienza di comparizione, che secondo l art. 185 disp.att. c.p.c. è l udienza a cui si applicano le norme del procedimento camerale di cui agli artt. 737 e ss. del codice, e ciò non deve stupire soprattutto laddove si consideri, che attraverso tali strumenti, si istaurano giudizi di ordinaria cognizione. Pertanto, i suddetti procedimenti soggiacciono alla disciplina prevista per i giudizi ordinari. Ed infatti, quando l opposizione è introdotta con atto di citazione, essa deve contenere tutti i requisiti essenziali, tra cui le generalità delle parti, il petitum la causa petendi, oltre che la data di fissazione dell udienza di prima comparizione e l avvertimento espresso del regime preclusivo. Tale atto, deve essere notificato alla controparte ed successivamente deve essere iscritto a ruolo. Nell ipotesi, invece, in cui l opposizione deve essere introdotta con ricorso, questo va depositato presso la cancelleria del giudice dell esecuzione, il quale fissa con decreto l udienza di comparizione delle parti, che dovrà essere comunicata alla controparte, mediante la notifica. Di non poco momento risulta la modifica del titolo V del codice di procedura civile, introdotta dalla L.18 giugno 2009 n.69. Con tale intervento riformatore, è stata espressamente disposta una distinzione del regime impugnatorio delle sentenze, a seconda che esse decidano un giudizio di opposizione all esecuzione o di opposizione di terzo ( artt. 615 e 619 c.p.c) ed in tal caso possono essere impugnate con l appello; ovvero riguardino un opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., poiché in questa ipotesi sono esclusivamente ricorribili per Cassazione ex art. 111 Cost. (art. 618, comma 3 c.p.c.). E comunque riconosciuta in capo al debitore, la possibilità di promuovere nello stesso procedimento, opposizione all esecuzione ed agli atti esecutivi. In tali ipotesi la giurisprudenza ritiene che la sentenza, formalmente unica, contiene, però, due decisioni distinte soggette rispettivamente all appello ed al ricorso per Cassazione, ai sensi dell art. 111 Cost. E qualora il giudice non abbia dato alcuna qualificazione all opposizione, questa spetta d ufficio al giudice dell impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell ammissibilità dell opposizione stessa 1. 5 di 13

4 Competenza Con l entrata in vigore del decreto legislativo n. 51 del 1998 la competenza per l opposizione all esecuzione, sia preventiva che successiva, e per l opposizione di terzo è ripartita tra il giudice di pace ed il tribunale; mentre per i giudizi di opposizione agli atti esecutivi è sempre competente il tribunale, quale giudice dell esecuzione. La competenza per materia, inderogabile, del giudice dell esecuzione, distribuita tra uffici giudiziari diversi dall art. 16 c.p.c., infatti, è stata abolita dall art. 51 D.Lgs. n. 51 del 1998, che ha abrogato detta norma a decorrere dal 2 giugno 1999, si che da allora il Tribunale ha competenza giurisdizionale esecutiva esclusiva 2. Se in una procedura di esecuzione mobiliare il debitore esecutato proponga opposizione deducendo, oltre che l inesistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata e l impignorabilità assoluta dei beni, anche vizi formali del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento, la domanda configura un opposizione all esecuzione per i primi motivi ed un opposizione agli atti esecutivi per gli altri, con la conseguenza che, se il valore della causa ecceda i limiti della sua competenza, il giudice di pace dovrà rimettere al tribunale soltanto la cognizione della prima, e ritenere, invece, il giudizio relativo all opposizione agli atti esecutivi, devoluto alla sua competenza esclusiva ed inderogabile 3. 1 Cfr. Cass. Civ. sez III sent. N. 10804 del 12 agosto 2000. 2 Cfr. Cass. Civ. sez. III sent. n. 5342/09; Cass. Civ. Sez. III sent. n. 13757/02. 3 Cfr. Cass. Civ. sez. III sent. N. 2438 del 19 aprile 1982. 6 di 13

5 Differenze tra opposizione all esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi. Dalla semplice lettura degli artt. 615 e 617 c.p.c. è possibile rinvenire una serie di elementi distintivi, che caratterizzano le diverse forme di opposizione. L art. 615 c.p.c. è rubricato Forma dell opposizione e recita: Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell art. 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l efficacia esecutiva del titolo. Quando è iniziata l esecuzione, l opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. L art. 617 c.p.c. è rubricato Forma dell opposizione e prevede che: Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l esecuzione, davanti al giudice indicato nell art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto. Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell inizio dell esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti. La Giurisprudenza di legittimità e di merito è concorde nel ritenere che l elemento che consente di differenziare l opposizione all esecuzione, dall opposizione agli atti esecutivi, è dato dall oggetto della contestazione. Mentre, infatti, con l opposizione all esecuzione il debitore contesta l an dell esecuzione o nega il diritto del creditore di agire in executivis nei suoi confronti, per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo, con l opposizione agli atti esecutivi il debitore 7 di 13

contesta il quomodo, e quindi le modalità di esecuzione, in relazione a vizi formali del titolo, del precetto o di altro atto del procedimento esecutivo 4. L affermata distinzione rileva anche dal punto di vista processuale, atteso che l opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 20 giorni, dalla notifica dell atto impugnato, mente l opposizione all esecuzione può sempre essere azionata. Per quanto concerne la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi dell art. 1 della L. del 7 ottobre 1969 n. 742, anche a seguito della novella introdotta con la L. 24 febbraio 2006 n. 52, alla stregua dell art. 92 del r.d. n.12 del 30 gennaio 1941, la predetta sospensione non si applica ai procedimenti di opposizione all esecuzione, di opposizione agli atti esecutivi di cui agli artt.615 e 617 c.p.c., a quelli di opposizione di terzo all opposizione ex art. 619 c.p.c., e quelli di accertamento dell obbligo del terzo di cui all art. 548 c.p.c. 5. Quanto detto, ha una ripercussione anche sui termini per azionare mezzi di gravame, contro le sentenze che concludono tali giudizi, che devono calcolarsi, anch essi, senza tenere conto della sospensione feriale. 4 (cfr. Tribunale di Potenza sent n. 714 del 16 ottobre 2009; ex multis Cass. Civ. sez III sent. n. 24047 del 13 novembre 2009; Cass. Civ. sez. III n. 485 del 20 gennaio 1999) 5 cfr. Cass. Civ. sez. III sent. n. 12250 del 25 maggio 2007; Cass. Civ. sez. III sent. n. 9998 del 24 aprile 2010. 8 di 13

6 Le opposizioni atipiche- ipotesi residuali La giurisprudenza ha elaborato altre vicende oppositive, che esulano dalle forme di opposizione all esecuzione tipiche ricomprese tra gli art. 615-622 c.p.c., con le quali non si intende contestare il diritto di procedere all esecuzione, né la regolarità degli atti, ma che si inseriscono ugualmente nella vicenda esecutiva. Un rimedio che può essere equiparato all opposizione all esecuzione è quello disposto per le controversie sorte in sede di distribuzione del ricavato, ex art. 512 c.p.c., anche se con tale strumento si intende far valere il diritto a partecipare alla distribuzione del ricavato della procedura. L art. 512 c.p.c. rubricato Risoluzione delle controversie dispone Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all espropriazione, circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all art. 617, secondo comma. Il giudice può, anche con ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata. Pertanto, tutti i contrasti relativi all esistenza o alla quantificazione di uno o più crediti, o alla sussistenza di diritti di prelazione, dai quali può derivare la possibilità per il debitore di ottenere il residuo della somma ricavata, non sono comunque disciplinate dalle norme del titolo quinto del codice di procedura civile. Distinta ipotesi è quella contemplata dall art. 591 ter c.p.c., che consente la proposizione del reclamo avverso il decreto del giudice, che risolve le difficoltà emerse avverso gli atti del notaio delegato. L art. 591 ter- Ricorso al giudice dell esecuzione. Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende 9 di 13

le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Restano ferme le disposizioni di cui all art 617. Qualora oggetto dell espropriazione siano navi ed aerei, la relativa procedura è contemplata all interno del codice della navigazione, ed è assimilabile alla disciplina generale, salvo la forma che l opposizione deve assumere e la competenza. Anche per l esecuzione forzata in materia di brevetti, la disciplina ricalca quella generale, ad eccezione dei criteri per l individuazione della competenza territoriale. Infine, analizziamo i provvedimenti adottati dal giudice, in materia di differimento e graduazione degli sfratti ed il provvedimento di fissazione della data del rilascio ex art. 56 legge n. 392/78, che sebbene non contemplati tra gli atti prodromici all esecuzione, inserendosi nel procedimento giurisdizionale di rilascio, sono impugnabili con l opposizione agli atti esecutivi. 10 di 13

7 Le opposizioni in materia di lavoro L art. 618 bis Procedimento Per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili. Resta ferma la competenza del giudice dell esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell art. 615 e dal secondo comma dell art. 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza. Il predetto articolo stabilisce che tutte le opposizioni all esecuzione ed agli atti esecutivi promosse sulla scorta di un titolo esecutivo, rappresentato da un provvedimento giurisdizionale emesso dal giudice del lavoro, o su un credito da lavoro, rientrano nella competenza del giudice del lavoro, indipendentemente dal valore. Il giudizio, inoltre, soggiace alla disciplina prevista per il processo del lavoro, infatti, terminata la fase istruttoria il giudice pronuncia la sentenza dando lettura del dispositivo in udienza. Tali opposizioni se promosse prima dell inizio dell esecuzione, devono avere la forma del ricorso ex art. 414 c.p.c., che deve essere depositato in cancelleria, e successivamente alla fissazione della data di comparizione, ad opera del giudice, notificato alla controparte. L opposizione all esecuzione o agli atti esecutivi in materia di lavoro, promossa dopo l inizio dell esecuzione, si propone con ricorso al giudice dell esecuzione. Dal punto di vista del regime impugnatorio, la disciplina applicabile è sempre quella inerente le cause di lavoro, tranne per le opposizioni agli atti esecutivi, per le quali vigono le norme speciali. Ed infatti, anche avverso le sentenze in materia di lavoro, emesse sull opposizione agli atti esecutivi, non possono essere impugnate con l appello. Si sottolinea, inoltre, che precetto con il quale si ingiunge l ordine di reintegrazione del lavoratore nelle specifiche mansioni, deve considerarsi nullo, poiché si tratta di una prestazione non suscettibile di esecuzione specifica. Pertanto, l eventuale opposizione all esecuzione proposta, deve essere accolta, non potendo far rientrare all interno di un atto di precetto degli obblighi incoercibili. 11 di 13

8 Le opposizioni di terzo La disciplina dell opposizione di terzo è prevista dagli artt. 619, 620 e 621 c.p.c. ed ha lo scopo di accertare l illegittimità dell esecuzione intrapresa nei confronti di un terzo, in relazione all oggetto dell azione. L effetto sarà, dunque, quello di sospendere l azione esecutiva, eliminando gli effetti degli atti già compiuti, o quantomeno di restringerne la portata. Per «terzo opponente» si intende un soggetto estraneo al processo esecutivo, che può anche essere legato da rapporti di parentela con il debitore esecutato, il quale sostenga di essere titolare di un diritto di proprietà sul bene, o di altro diritto da preferirsi rispetto a quello del creditore. Su questo aspetto è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza del 12 dicembre 1967 n. 143 ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art. 622 c.p.c., all interno del quale si negava espressamente alla moglie convivente, ma non al marito nella medesima condizione, il diritto di proporre opposizione al pignoramento di beni mobili di sua proprietà, presenti nella casa coniugale. L opposizione di terzo si propone con ricorso al giudice dell esecuzione, ovviamente, solo dopo che l esecuzione sia iniziata. Altro aspetto rilevante è costituito dal fatto che nel giudizio di opposizione può essere formulata dall opponente la domanda di risarcimento del danno, a seguito della vendita del bene pignorato; nonché l accertamento della responsabilità ex art. 2921 c.c. contro il creditore procedente 6. La sentenza che decide sull opposizione può accoglierla e per l effetto dichiarare l inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione sul bene, e la conseguente invalidità del pignoramento, oppure accoglierla parzialmente e statuire l invalidità del pignoramento limitatamente ai beni o alla quota del bene di cui il debitore non è titolare. Il terzo, però, per poter dimostrare il suo diritto vantato sui beni pignorati, ha a disposizione un numero limitato di mezzi di prova. L art. 621 c.p.c. nega espressamente di poter utilizzare la prova per testimoni, mentre gli riconosce la dimostrazione con scrittura privata avente data certa anteriore 6 Cfr. Art. 2921 c.p.c. Evizione: L acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l evizione, può ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione è già avvenuta, può ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l eventuale residuo, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese. Se l evizione è soltanto parziale, l acquirente ha diritto di ripetere una parte proporzionale del prezzo. La ripetizione ha luogo anche se l aggiudicatario, per evitare l evizione, ha pagato una somma di denaro. In ogni caso l acquirente non può ripetere il prezzo nei confronti dei creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di evizione non era opponibile. 12 di 13

al pignoramento, e che tali beni si trovavano presso il debitore per un titolo diverso da quello di proprietà. Ed esempio, documenti che vengono considerati idonei a provare l acquisto possono essere una fattura, libri e scritture sociali; mentre non sono considerati tali un contratto di locazione, un atto di donazione se dagli stessi non è possibile desumere la proprietà del locatore o del donante, in maniera certa, oppure una scrittura privata registrata, ma non autenticata. La Corte Costituzionale si è pronunciata, inoltre, sulla sollevata questione di legittimità costituzionale dell art. 621 c.p.c. nella parte in cui non consente al terzo opponente di provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa del debitore, quando tale diritto sia reso verosimile dalla qualità, posseduta dall opponente di genitore convivente con il debitore, per asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., ritenendola manifestamente infondata. Ebbene, la norma facendo derivare dall ubicazione dei beni pignorati una presunzione di appartenenza al debitore, vincibile nei soli limiti in cui l esistenza del diritto dell opponente sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore, ha lo scopo di garantire la tutela dei diritti dei creditori, avverso simulazioni fraudolente, in funzione della quale si giustificano razionalmente le limitazioni imposte ai contrapposti interessi dei terzi opponenti 7. 7 Cfr. Cort. Cost. sent. n. 233 del 31 ottobre 1986. 13 di 13