REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO SENTENZA N. 24259 DEL 28 OTTOBRE 2013



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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO SENTENZA N. 24259 DEL 28 OTTOBRE 2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAISANO Giulio - Presidente Dott. FILABOZZI Antonio - rel. Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso (OMISSIS) proposto da: (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti; - ricorrente - e contro (OMISSIS) S.C.A R.L. (OMISSIS); - intimata - Nonche' da: (OMISSIS) S.C.A R.L. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro' tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti; - controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. (OMISSIS) della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il (OMISSIS) r.g.n. (OMISSIS); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del (OMISSIS) dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI; udito l'avvocato (OMISSIS); udito l'avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO (OMISSIS) ha impugnato il licenziamento intimatogli dalla (OMISSIS) Scarl in data 6.4.2007 per giustificato motivo oggettivo, costituito dalla mancanza in azienda di posizioni lavorative coerenti con il suo inquadramento, a seguito di una riorganizzazione dei servizi informatici che aveva interessato tutte le (OMISSIS) e della creazione, in tale contesto, di una societa' presso la quale il lavoratore era stato distaccato fino al momento del licenziamento. Il Tribunale di Brescia ha accolto la domanda con sentenza che, sull'appello della Banca, e' stata riformata dalla Corte d'appello di Brescia, che ha respinto la domanda del lavoratore, ritenendo provate l'esistenza della riorganizzazione aziendale, la mancanza, all'interno della nuova organizzazione, di una posizione lavorativa confacente al livello professionale del (OMISSIS) e la volonta' della Banca di adempiere all'obbligo del repechage (desumibile, quest'ultima, dalla offerta di prolungare il distacco presso la societa' alla quale erano stati affidati i principali servizi inerenti al sistema informatico o in alternativa di essere impiegato presso la filiale in mansioni corrispondenti alla sua qualifica). Avverso tale sentenza ricorre per cassazione (OMISSIS) affidandosi a quattro motivi di ricorso cui resiste con controricorso la (OMISSIS) scarl, che ha proposto anche ricorso incidentale fondato su un unico motivo. Il (OMISSIS) ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale e, successivamente, memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei ricorsi principale e incidentale, ex articolo 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza. 1.- Con il primo motivo si deduce la nullita' della sentenza impugnata per difformita' del dispositivo letto in udienza rispetto a quello riportato in calce alla motivazione della sentenza (in udienza: "in riforma della sentenza... del Tribunale di Brescia; compensa le spese"; in sentenza: "in

riforma della sentenza... del Tribunale di Brescia respinge la domanda dell'appellato; compensa le spese"), traducendosi detta difformita' in una ipotesi di insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione. 2.- Con il secondo motivo si denuncia violazione della Legge n. 604 del 1966, articoli 3 e 5, censurando la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale esteso il suo accertamento all'esistenza di motivi che non erano stati indicati nella lettera di motivazione del licenziamento, quali la prova del "riordino organizzativo determinato dalla creazione della piattaforma di (Omissis)" - e cioe' della societa' alla quale era stata affidata la gestione dei principali servizi inerenti al sistema informatico - e per aver ritenuto che il datore di lavoro avesse assolto l'onere di provare di non aver potuto adibire il lavoratore ad altre mansioni. 3.- Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'articolo 112 c.p.c. per avere la Corte di merito omesso ogni pronuncia sull'appello incidentale. 4.- Con il quarto motivo il ricorrente censura la decisione impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale, ovvero per aver omesso di considerare che la posizione di Vice Responsabile dell'ufficio Organizzazione e Sistemi era ancora esistente al momento del licenziamento e per aver attribuito al ricorrente la richiesta, mai avanzata, di ottenere la declaratoria di illegittimita' del licenziamento perche' ancora esistente la posizione, da lui stesso ritenuta "demansionante", di addetto alla procedura di internet banking. 5.- Con l'unico motivo del ricorso incidentale si deduce violazione dell'articolo 112 c.p.c. nella parte in cui la Corte d'appello ha omesso di pronunciare sulla domanda di restituzione formulata dalla societa' in sede di gravame. 6.- Il primo motivo del ricorso principale e' inammissibile. Questa Corte ha ripetutamente affermato che, nel rito del lavoro, solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullita' della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo. E tale insanabilita' sussiste quando dispositivo e motivazione rechino affermazioni del tutto antitetiche tra loro. La prospettata insanabilita' del contrasto non sussiste, invece, quando la motivazione - lungi dal risultare del tutto antitetica - sia, invece coerente rispetto al dispositivo, limitandosi a ridurne o ampliarne il contenuto, senza tuttavia inficiarne il contenuto decisorio, e se ne possa escludere, peraltro, qualsiasi ripensamento sopravenuto, essendo la motivazione ancorata ad elementi acquisiti al processo. In tal caso, la divergenza tra dispositivo e motivazione non preclude il raggiungimento dello scopo - di consentire l'individuazione del contenuto del decisum - ed esclude, di conseguenza, la nullita' della sentenza (ai sensi dell'articolo 156 c.p.c., comma 2), essendo questa configurabile solo quando l'atto risulti inidoneo, appunto, al raggiungimento del suo scopo, e la motivazione della sentenza evidenzi un sopravvenuto ripensamento (cfr. ex plurimis Cass. n. 10305/2011, Cass. n. 18202/2008). 7.- Siffatta inidoneita' non si verifica nel caso di specie, laddove si osservi che, in realta', la Corte territoriale, inserendo l'espressione "respinge la domanda dell'appellato" tra le parole "in riforma della sentenza... del Tribunale di Brescia" e le parole "compensa le spese", ha provveduto ad una mera integrazione del dispositivo letto in udienza, rispetto al quale, comunque, la motivazione si presenta del tutto coerente e non evidenzia alcun ripensamento. Ne' e' sostenibile che il giudice d'appello con la formula "in riforma della sentenza... del Tribunale di Brescia; compensa le spese" avesse inteso provvedere solo a una riforma parziale della sentenza di primo grado limitatamente

alla statuizione sulle spese, giacche', in questo caso, la Corte di merito avrebbe avuto cura di specificare, se non altro, che si trattava di una riforma "parziale" della sentenza impugnata - che lasciava, quindi, ferme le altre statuizioni di merito - e non avrebbe poi certamente adoperato il punto e virgola dopo l'espressione "in riforma della sentenza... del Tribunale di Brescia". 8.- La divergenza prospettata, essendo nella fattispecie in esame configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, avrebbe quindi potuto essere emendata - come questa Corte ha gia' avuto modo di affermare (cfr. ex plurimis Cass. n. 18090/2007, Cass. n. 11020/2007) - mediante la procedura di correzione degli errori materiali (articoli 287 c.p.c. e ss.), essendo per contro inammissibile l'impugnazione diretta a far valere la nullita' della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo e motivazione. 9.- Il secondo motivo e' infondato. Non e' vero, infatti, che la Corte d'appello abbia preso in considerazione, come giustificato motivo di licenziamento, circostanze diverse da quelle indicate dalla societa' a motivazione del suo recesso. Al riguardo, e' sufficiente rilevare che il giudice dell'appello ha preso in esame proprio la ricorrenza delle ragioni indicate dal datore di lavoro come giustificatrici del recesso (e cioe', la mancanza di posizioni lavorative coerenti con la posizione e la qualificazione professionale del lavoratore), verificandone la sussistenza in ragione del riassetto organizzativo cui era stata sottoposta l'attivita' aziendale a seguito del processo di "esternalizzazione" delle principali attivita' del servizio informatico ed osservando, conclusivamente, che "al termine di questa operazione di esternalizzazione del servizi informatici, l'ufficio OSI"- e cioe' l'ufficio Organizzazione e Sistemi Informatici, al quale era addetto il ricorrente prima del periodo di distacco presso la societa' (OMISSIS) - "si trovava ad occuparsi delle attivita' informatiche residuali e di quelle meramente gestionali - operative dei servizi forniti da (OMISSIS) tramite i tre addetti... cui erano affidati servizi ormai marginali, per i quali certamente la professionalita' del (OMISSIS) non era utile e, comunque, era in esubero rispetto alle necessita', gia' ampiamente colmate con i tre lavoratori sopra menzionati" ed ancora che "e' risultato provato che l'esternalizzazione di tutti i principali servizi informatici rendeva eccessivamente ridondante una figura della preparazione tecnica dell'ing. (OMISSIS), gia', per il vero, sotto utilizzata fin dal 2003, in quanto le residue attivita' nel settore, comprese quelle di assistenza all'home banking, potevano essere espletate da tre dipendenti meno qualificati e che, nei due anni di distacco, avevano dimostrato di svolgere correttamente quel lavoro, rendendo non esigibile un nuovo riassetto per consentire il rientro del (OMISSIS) in quella posizione". Sotto altro profilo, le censure del ricorrente, e cosi' anche quelle formulate, peraltro del tutto genericamente, in ordine alla asserita violazione della Legge n. 604 del 1966, articolo 5, si risolvono nella mera critica della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito, proponendone una diversa ricostruzione ed un giudizio valutativo parimenti diverso, e percio' in una richiesta che, in quanto diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, e' estranea alla natura ed alle finalita' del giudizio di cassazione. 10.- Anche il terzo motivo e' infondato, posto che l'appello incidentale del lavoratore (che riguardava la quantificazione del danno Legge n. 300 del 1970, ex articolo 18) e' rimasto (e non poteva che restare) assorbito dall'accoglimento dell'appello principale. 11.- Neppure il quarto motivo puo' trovare accoglimento. Al riguardo, deve ribadirsi che, come e' stato piu' volte affermato da questa Corte, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimita' non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo esame, bensi' la sola facolta' di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle

argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita' dei fatti ad esse sottesi, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5, ricorre, dunque, soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre tale vizio non si configura allorche' il giudice di merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato diversi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (cfr. ex plurimis Cass. n. 10657/2010, Cass. n. 9908/2010, Cass. n. 27162/2009, Cass. n. 16499/2009, Cass. n. 13157/2009, Cass. n. 6694/2009, Cass. n. 42/2009, Cass. n. 17477/2007, Cass. n. 15489/2007, Cass. n. 7065/2007, Cass. n. 1754/2007, Cass. n. 14972/2006, Cass. n. 17145/2006, Cass. n. 12362/2006, Cass. n. 24589/2005, Cass. n. 16087/2003, Cass. n. 7058/2003, Cass. n. 5434/2003, Cass. n. 13045/97, Cass. n. 3205/95). 12.- Nelle citate sentenze questa Corte ha gia' avuto modo di precisare che, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilita' e la concludenza, di scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita' dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonche' di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia puo' essere decisa senza necessita' di ulteriori acquisizioni (cfr. ex plurimis, Cass. n. 16499/2009 cit.). E, per quanto riguarda specificamente la valutazione della prova testimoniale, ha affermato che la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilita' dei testi e sulla credibilita' di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu' idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale e' libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga piu' attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 42/2009 cit., cui adde Cass. n. 21412/2006, Cass. n. 4347/99, Cass. n. 3498/94). 13.- Ne' puo' trascurarsi che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, e' necessario che il mancato esame di elementi probatori contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia sia tale da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilita', l'efficacia probatoria delle risultanze sulle quali il convincimento del giudice e' fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base (cfr. ex plurimis Cass. n. 14034/2005), essendo necessario, in altri termini, che sussista un rapporto di causalita' fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza (Cass. n. 21249/2006). 14.- Nella specie, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il proprio convincimento in relazione a tutti i fatti rilevanti nella presente controversia, osservando, per quanto riguarda in particolare la posizione lavorativa occupata dal (OMISSIS) prima del distacco presso la societa' (Omissis), che, completato l'affidamento della gestione dei principali servizi informatici alla stessa

societa', all'ufficio Organizzazione e Sistemi Informatici - cui era addetto il (OMISSIS) prima del periodo di distacco - erano rimaste solo alcune attivita' residuali (gestione dei server locali, gestione della rete dei client connessi al server, aggiornamento dei programmi applicativi in uso e interventi diretti sulle singole macchine), che ben potevano essere (ed erano) svolte da altri dipendenti meno qualificati del (OMISSIS) e che non erano comunque consone al suo profilo professionale. 15.- Le contrarie affermazioni del ricorrente, secondo cui la posizione lavorativa da lui ricoperta prima del distacco sarebbe rimasta sostanzialmente immutata ed ancora esistente al momento del licenziamento, non tengono conto delle argomentazioni svolte nella motivazione della sentenza impugnata in ordine al rilievo delle modifiche intervenute nell'assetto organizzativo dell'impresa e si risolvono, sostanzialmente, nella contestazione diretta (inammissibile in questa sede) del giudizio di merito, giudizio che risulta motivato in modo sufficiente e logico con riferimento a tutte le circostanze che vengono in rilievo ai fini della prova del giustificato motivo di licenziamento. 16.- Alla luce dei principi enunciati sub 11), 12) e 13), la sentenza impugnata, per essere adeguatamente motivata e coerente sul piano logico-formale, non merita, dunque, le censure che le sono state mosse con il motivo in esame. 17.- Il ricorso incidentale e' fondato. Questa Corte ha gia' affermato (cfr. ex multis Cass. n. 2662/2013, nonche' Cass. n. 15461/2008) che incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l'appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l'atto di impugnazione la relativa domanda restitutoria, non potendosi utilizzare la riforma della pronuncia di primo grado, agli effetti di quanto previsto dall'articolo 474 c.p.c., nonche' dell'articolo 389 c.p.c., per le domande conseguenti alla cassazione, come condanna implicita. Nella specie, la Corte territoriale ha per l'appunto omesso di pronunciare sulla domanda restitutoria formulata dall'appellante. Questa, essendo comunque necessari ulteriori accertamenti di fatto, andra', dunque, riproposta davanti al giudice del rinvio. 18.- In definitiva, riuniti i ricorsi, deve essere respinto quello principale e accolto l'incidentale, con la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa ad altro giudice d'appello, che si designa nella Corte d'appello di Milano e che provvedera' anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il principale e accoglie l'incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Milano.