CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE



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CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 174/2013/SRCPIE/PRSE La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati: Dott.ssa Enrica LATERZA Presidente Dott. Mario PISCHEDDA Consigliere Dott. Giancarlo ASTEGIANO Consigliere Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Primo Referendario Dott. Walter BERRUTI Primo Referendario Dott.ssa Alessandra OLESSINA Primo Referendario relatore nell adunanza del giorno 8 maggio 2013; Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, n. 10/AUT/2012/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione dell esercizio 2012 e sul rendiconto dell esercizio 2011 ed i relativi questionari; Vista la relazione sul rendiconto relativo all esercizio 2011, redatta dall Organo di revisione del Comune di Cercenasco (TO), ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266; Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore; Vista l ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha convocato la Sezione per l odierna seduta; Udito il Magistrato Istruttore Alessandra Olessina; Premesso La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. 1

Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell art. 7, co. 7 della Legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo con funzione collaborativa, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. La natura collaborativa del controllo è evidenziata dalla circostanza che è rimessa all Ente l adozione delle necessarie misure correttive, anche se spetta alla Corte dei conti vigilare sull adozione ed efficacia degli interventi correttivi, trattandosi di attività indispensabile, anche nell interesse di tutti i soggetti che costituiscono la Repubblica, per rendere effettivo il controllo (Corte Cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37). L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella delibera, sicché l assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva. Da ultimo, l'art 3, co. 1 lett. e) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148 bis, significativamente intitolato Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali, il quale prevede che "Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente". In base all art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertino la sussistenza "di squilibri economicofinanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono 2

idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l adozione della delibera prevista dall art. 148 bis, co. 3, del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell art. 7, co. 7, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l amministrazione di ciascun Ente. In ogni caso, l Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento. Considerato Dall esame della relazione, redatta ai sensi dell art. 1, commi 166 e segg. della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 dall Organo di revisione dei conti del Comune di Cercenasco (TO), relativa al rendiconto dell esercizio 2011, e dalla successiva istruttoria è emersa un incongruenza tra l importo indicato nella tabella 1.12 - Contenimento delle spese, con riferimento alla spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza e quanto indicato nell elenco spese di rappresentanza anno 2011, trasmesso a questa Sezione ai sensi dell art. 16, comma 26 del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011. A seguito delle verifiche e degli accertamenti preliminari, è stata svolta attività istruttoria nel corso della quale le predette criticità sono state formalmente segnalate al Comune di Cercenasco. Contestualmente è stato comunicato all Ente la mancata trasmissione del Referto del Controllo di Gestione per l esercizio finanziario 2011, come prescritto dall art. 198 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Con nota prot. n. 1191 del 21 marzo 2013 il Segretario Comunale, congiuntamente al Revisore ha trasmesso chiarimenti in relazione a quanto rilevato dal Magistrato Istruttore nella scheda di sintesi. A seguito del ricevimento della predetta nota, il Magistrato Istruttore ha ritenuto opportuno sottoporre all esame della Sezione le questioni sopra rilevate, ed ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare apposita camera di consiglio. 3

Ritenuto 1. Con riferimento alle spese di rappresentanza, nella tabella 1.12 relativa al contenimento delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza si osserva che l importo impegnato nel rendiconto 2011 risulta pari ad euro 531,30 e tale dato risulta incoerente rispetto a quello indicato nel modello delle spese di rappresentanza trasmesso a questa Sezione ai sensi dell art. 16, comma 26 del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011, che evidenzia la presenza di spese per un importo complessivo di euro 4.266,17. Inoltre, l esame del citato elenco evidenzia la presenza di spese che non sembrerebbero rientrare nell ambito delle spese di rappresentanza, quali l acquisto di: n. 30 pigotte per nascita nuovi residenti (euro 600,00), bandiere per matrimoni civili (euro 329,12), pandorini per alunni delle scuole (euro 480,00) e panettoni (euro 300,00). In merito, nella citata nota del 21 marzo 2013 l Ente ha precisato che la tabella relativa alle spese di rappresentanza è stata compilata sulla scorta di impegni risultanti allo stanziamento di spesa spese di rappresentanza, celebrazioni e manifestazioni, nel quale sono stati assunti impegni anche per spese non di rappresentanza; pertanto le spese non di rappresentanza, pari ad euro 3.231,12 si riferiscono a: a) acquisto di gonfalone comunale, euro 822,00; b) spese per celebrazioni: rimborso spese alla banda musicale Filarmonica Pinerolese Frossasco per il concerto del 6/11/2011, euro 280,00; c) spese per celebrazioni: rimborso spese alla banda musicale la Vigoneisa per concerto del 2/6/2011, euro 420,00; d) acquisto n. 20 pigotte per nascita nuovi residenti, euro 400,00; e) acquisto bandiere per matrimoni civili, euro 329,12; f) acquisto n. 10 pigotte per nascita nuovi residenti, euro 200,00; g) acquisto pandorini per alunni delle scuole, euro 480,00; h) acquisto panettoni, euro 300,00. Le spese di rappresentanza ammontano ad euro 1.035,05 e sono relative a: a) acquisto pasticcini, euro 26,40; b) acquisto pasticcini, euro 36,00; c) cena offerta alle forze dell ordine, euro 404,90; d) acquisto di pasticcini, euro 64,00; e) pranzo offerto ai volontari della protezione civile, euro 220,00; f) acquisto bibite, crodini e acqua, euro 217,14; g) acquisto bibite, euro 66,61. Come noto per spese di rappresentanza devono intendersi quelle sostenute 4

dall Ente locale a titolo di liberalità per migliorare la propria immagine senza che vi sia uno specifico obbligo in capo al diretto beneficiario della spesa stessa. Esse servono ad accrescere il prestigio dell Ente (visita di soggetto esterno qualificato, inaugurazione di una mostra, conferenza stampa di presentazione di una iniziativa, visita degli amministratori del comune gemellato, ecc.), inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del ruolo e della presenza attiva della medesima nel contesto sociale, interno ed internazionale. È evidente che il predetto grado di idoneità è ravvisabile soltanto in diretta connessione, da un lato, con la qualità dei soggetti che, in quanto espressione normativamente riconosciuta della istituzione, esplicano lì attività; dall altro, con le circostanze temporali e modali dell attività stessa che, per assumere una precisa valenza rappresentativa, devono avere il carattere della eccezionalità, rinvenirsi, cioè al di fuori delle ordinarie ed impersonali operazioni dell amministrare. Ne discende che un attività di rappresentanza non può configurarsi se svolta da soggetti non particolarmente qualificati e che essa non ha ragione d essere nell ambito dei normali rapporti istituzionali e di servizio, anche se questi siano intrattenuti con soggetti estranei all Amministrazione. Analogamente, e a maggior ragione, l idoneità al raggiungimento dei fini istituzionali va esclusa per quelle manifestazioni di saluti o di auguri in occasione di particolari eventi o ricorrenze (promozioni, trasferimenti, collocamento a riposo, matrimoni, ecc.) nei confronti di appartenenti alla stessa Amministrazione, ovvero per quelle che, travalicando il fine rappresentativo, si traducano in veri e propri atti di liberalità. Devono, pertanto, riconoscersi idonee al compimento del fine istituzionale tutte quelle attività, eventualmente implicanti oneri finanziari per forme di ospitalità o atti di cortesia a contenuto e valore prevalentemente simbolico, che siano da svolgere, per consuetudine affermata o per motivi di reciprocità a carattere ufficiale tra organi dell Amministrazione con precisa veste rappresentativa e organi e soggetti estranei, anch essi dotati di rappresentatività. L ufficialità dell occasione e la rappresentatività di entrambi i soggetti del rapporto costituiscono, infatti, gli elementi la cui ricorrenza consente all Amministrazione di assumere una soggettività formale specificamente idonea ad esaltare il suo ruolo verso l esterno. In assenza di precisazioni legislative in materia, le spese in argomento dovrebbero essere definite attraverso l adozione di uno specifico regolamento, che specifichi i criteri generali di indirizzo, la tipologia delle spese in esame, i presupposti di legittimità dei relativi atti di spesa, con particolare evidenza all aspetto della proiezione esterna dell Ente locale ed ai soggetti autorizzati ad effettuare tali spese, nonché alla procedure per la gestione amministrativa e contabile delle medesime. Oltre all individuazione dei criteri guida contenuti nell atto regolamentare, è 5

necessario dare rilievo, nei singoli atti di assunzione di impegno di spesa, delle motivazioni che danno origine alla spesa. Tutto ciò premesso, nelle proprie deduzioni il Segretario Comunale e il Revisore non forniscono sufficienti delucidazioni tali da superare quanto rilevato da questa Sezione circa sia l incongruenza dei dati forniti, che i dubbi relativi alla natura delle spese in argomento in quanto non sembrerebbero rispondenti alle caratteristiche sopra evidenziate. 2. Relativamente al Referto del Controllo di Gestione per l esercizio finanziario 2011 l Ente, in allegato alla nota sopra citata, ha trasmesso il Verbale di riunione del Nucleo di valutazione avente per oggetto la certificazione in merito al raggiungimento degli obiettivi a livello dell Ente. Al riguardo si rammenta che l attivazione del controllo interno di gestione è delineato e dettagliato nei contenuti e nella metodologia negli articoli 196, 197 e 198 del D.Lgs. n. 267/2000. In particolare l art. 196 recita: 1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità. 2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. L art. 197 prevede che: 1. Il controllo di gestione, di cui all'articolo 147, comma 1 lettera b), ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente. 2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi: a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi; b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti; c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa. 6

3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi. 4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7. Infine l art. 198 statuisce che: 1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili A tal fine si rende, pertanto, necessario richiamare l attenzione dell Ente circa la corretta implementazione di tale controllo, anche alla luce delle previsioni di cui al D.L. n. 174/2012, che deve rispondere non ad un mero criterio formalistico ma ad una sostanziale attivazione con ricadute sull intera attività amministrativa dell Ente. P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte invita l Amministrazione comunale di Cercenasco (TO) a: - verificare per il futuro, che le spese di rappresentanza rispondano rigorosamente alle finalità ed all interesse istituzionale dell Ente; - dare corretta applicazione alla normativa inerente la redazione del referto del Controllo di Gestione e alla sua trasmissione a questa Sezione regionale di controllo. Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all Organo di Revisione dei conti del Comune di Cercenasco (TO). IL RELATORE F.to (Dott.ssa Alessandra OLESSINA) IL PRESIDENTE F.to (Dott.ssa Enrica LATERZA) Depositata in Segreteria il 10/05/2013 Il Funzionario preposto F.to (Dott. Federico SOLA) 7

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